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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14865/2014
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice Unico dott.ssa Laura Fazio,
dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.06.2024 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, ovvero con trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, come disposto con precedente decreto,
regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note difensive con le rispettive conclusioni depositate dalle parti, le comparse conclusionali e le relative repliche;
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
14865 dell'anno 2014
TRA
e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Di Cagno Angelo e Samantha Anastasia, per delega in atti,
-attori e convenuti in via riconvenzionale-
E
in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. Annalisa Nanna, per delega in atti,
- convenuto e attore in via riconvenzionale –
NONCHE' pagina 1 di 19 e per essa in persona del suo rappresentante legale CP_2 Controparte_3
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Giannelli, Stefano Parlatore e
Giacinto Di Donato
-interventrice ex art 111 c.p.c.-
All'udienza del 06.06.2024 la causa è passata in decisione sulle conclusioni delle parti, che qui si intendono integralmente riportate, con concessione di gg. 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori gg. 20 per repliche.
--------
La Parte_4 Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio la al fine di far
[...] Parte_3 Controparte_1
accertare e dichiarare con riferimento ai contratti di conti corrente e a tutti i rapporti intercorsi con la banca convenuta e meglio descritti in atti:
➢ la nullità e inefficacia, anche parziale di tutti i contratti e rapporti contestati - anche per violazione degli artt. 1283,1284, 1325, 1346, 2697 e 1418, comma 2, c.c., 644c.p. e 1815 c.c.
nonché dell'art. 8 L. n.64/1986, dell'art 2 L. 108/1996, dell'art.1 D.L. 394/2000 conv. in legge
24/1001, art 2 bis D.L. 185/08 cov. In L. 2/2009 - e comunque delle clausole relative e degli strumenti finanziari per cui è causa;
dichiarando la nullità e/o inefficacia di ogni pretesa obbligazione accessoria, compresa le eventuali fideiussioni, anche omnibus;
➢ l'inesistenza ed inefficacia di alcun rapporto e credito contestati, compresa l'inesistenza di alcun rapporto di garanzia con la Banca convenuta, con declaratoria di inesistenza e nullità
di ogni rapporto o pretesa della banca;
In particolare, hanno domandato in relazione ai fondi e agli strumenti finanziari per cui è
causa, dichiararsi la inesistenza e la nullità delle clausole contrattuali relative ai rapporti principali di erogazione del credito, inerenti la stipulazione di tassi usurari, anche ai sensi dell'art. 1815 c. c., con conseguente condanna al riaccredito -a carico della banca convenuta ed a favore del correntista attore- delle somme pagate.
Gli attori, in subordine hanno domandato:
➢ dichiararsi la nullità di tutti gli strumenti finanziari meglio specificati in atti, in quanto in pagina 2 di 19 collegamento funzionale con la debitoria a sua volta affetta da nullità, anche per usura;
➢ dichiararsi la nullità degli strumenti finanziari per cui è causa anche ex art 1322 c.c. in quanto negozio atipico e privo di meritevolezza e tutela giuridica.
Gli attori hanno altresì chiesto che l'adito Tribunale accerti e dichiari:
➢ la nullità e/o la risoluzione per grave inadempimento di tutte le relative obbligazioni per violazione delle normative indicate in atti, per grave inadempimento sia genetico che gestionale, e in ogni caso, il diritto degli attori al risarcimento del danno e alla restituzione –
in favore della società attrice - delle rate pagate e di tutti gli interessi ed oneri e costi sostenuti;
nonché la nullità di tutte le relative obbligazioni accessorie e eventuali fideiussioni;
➢ la nullità ed illegittimità delle operazioni di addebito su ogni rapporto di conto corrente per cui è causa, delle somme per i titoli di cui alle conclusioni rese in atti e per l'effetto rideterminare il saldo dei rapporti previa espulsione delle voci illegittime e la condanna della banca convenuta al riaccredito di quanto dovuto;
nonché condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme versate e trattenute indebitamente e alla correzione dei saldi contabili con conseguente riaccredito di tutte le somme a qualsiasi titolo,
indebitamente percepite;
➢ la inesistenza e la nullità delle clausole contrattuali relative ai rapporti bancari e ai finanziamenti per cui è causa per illegittima applicazione di tassi di interesse usurari, per mancanza di forma scritta.
Per l'effetto di quanto domandato, gli attori hanno chiesto la rideterminazione del saldo dei rapporti per cui è causa previa esclusione delle voci illegittimamente prima enunciate, con condanna della banca convenuta al pagamento della somma di almeno € 253.119,13 oltre agli indennizzi per sovraesposizione in CRI, per ulteriori € 50.623,82 per ciascun attore e comunque per le somme meglio specificate in atti.
Hanno, ulteriormente chiesto, dichiararsi inefficaci e risoluti per grave inadempimento tutti i rapporti bancari intercorsi con la banca convenuta, con condanna della stessa alla restituzione delle somme indebitamente percepite o comunque al risarcimento del danno e pagina 3 di 19 rimborso delle perdite derivanti dalle operazioni e attività illecite operate dalla banca convenuta per la durata dei rapporti bancari intercorsi con gli attori.
Infine, hanno domandato la condanna della banca convenuta, al risarcimento e indennizzo –
nei confronti di ciascuno dei 4 attori - dei danni conseguenti all'illegittima segnalazione in
Centrale Rischi, nella misura di almeno € 50.623,82 e di ulteriori:
• € 35.045,02 in favore di in relazione alla sovraesposizione relativa agli Parte_2
importi degli interessi indebiti ex art 1815 c.c. del proprio mutuo affetto da usura originaria;
• € 47.866,80 in favore di in relazione agli interessi non dovuti in Parte_1
relazione del proprio mutuo affetto da usura originaria, o in subordine nella misura che il giudicante vorrà valutare secondo equità; nonché la condanna della banca convenuta alla rettifica di ogni illegittima segnalazione in CRI, con vittoria di spese e competenze di giustizia.
La si è tempestivamente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda proposta per inammissibilità e infondatezza della stessa e spiegando domanda riconvenzionale di condanna degli attori e , in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, al pagamento delle seguenti somme:
a) € 372.700,12 per saldo debitore del c/c n. 400140709 all'1.7.2014;
b) € 117,16 per saldo debitore del c/c n. 102155782 acceso in Noci nel 2012;
c) € 176.317,00 per debito residuo del mutuo ipotecario rep. 7173 – racc. 2464 per notar Per_1
da Bari stipulato in data 15.6.2005 a nome dei mutuatari e
[...] Parte_1 [...]
quale terza datrice di ipoteca;
Parte_3
d) €. 3.451,00 per credito al consumo concesso in data 8.4.2011 a , con la Parte_5
garanzia di , debito residuo al 9.12.2014; Parte_2
e) €. 15.096,00 per altro credito al consumo concesso in data 8.4.2011 a , con Parte_5
la garanzia di , debito residuo al 9.12.2014. Parte_2
In via preliminare, ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma, in quanto foro pattiziamente convenuto in via esclusiva.
Ha poi eccepito la carenza di legittimazione attiva di , poiché non si Parte_3
pagina 4 di 19 comprende a quale titolo la avanzi la cospicua richiesta risarcitoria per danni alla Pt_3
propria immagine offuscata dalla segnalazione in CR, essendo garanti/fideiussori i soli germani e così come documentato in atti. Parte_2 Pt_1
Nel merito, ha eccepito la prescrizione estintiva per gli addebiti di interessi e commissioni ritenuti contra ius, quella quinquennale per gli interessi maturati a favore della correntista e quella semestrale per le valute annotate sugli estratti conto, giammai contestati nei termini di legge e di contratto.
Ha, altresì, evidenziato che gli attori non hanno mai sottoscritto derivati, ma polizze assicurative e piani di accumulo per modesto importo (€ 6.000,00) somme che alla scadenza pattuita sono state regolarmente accreditate sul conto corrente di riferimento.
Inoltre, ha chiarito che i tassi di interessi, le CSM e le spese nonché tutte le clausole contrattuali, previste nei rapporti bancari per cui è causa, sono state pattuite ed accettate per iscritto;
ha, altresì rimarcato il rispetto della normativa antiusura nonché la mancata capitalizzazione della produzione degli interessi, trattandosi di mutuo con ammortamento alla francese, specificando la reciprocità degli interessi espressamente pattuiti tra le parti con vittoria di spese di giustizia.
Esperita la mediazione con esito negativo ed instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita con CTU contabile e successiva integrazione.
Con atto del 17.03.2023 si è costituita ex art 111 c.p.c. la e per essa CP_2 [...]
facendo proprie le deduzioni, eccezioni e domande formulate dalla banca CP_3
convenuta.
All'udienza del 13.09.2023 il giudizio è stato interrotto per cancellazione della società attrice dai registri delle imprese della Camera di Commercio.
In data 28.11.2023, la ha riassunto il procedimento nei confronti degli attori, CP_2
reiterando le richieste già in atti.
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Preliminarmente si osserva che l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma - sollevata dalla banca convenuta – è infondata.
pagina 5 di 19 Invero, nel caso in esame, la clausola di competenza territoriale prevista in via esclusiva in favore del Tribunale di Roma sulla quale la convenuta fonda la propria eccezione è pattuita solo nei contratti collegati di linea di credito e non anche nel contratto di conto corrente principale n. 400140709, mentre per gli altri rapporti nulla viene previsto, stante l'assenza dei relativi contratti (confermata dal CTU a pag. 15 dell'ultimo elaborato in atti), sicchè sussiste
– in assenza di prova contraria – la competenza del Tribunale di Bari a conoscere della domanda di accertamento dei saldi relativi ai due contratti di conto corrente (nn. 400140709
e 10226961) e di conto anticipi (nn. 400863776 e 400485804).
Inoltre, l'eccezione risulta specificamente formulata solo in riferimento (pag. 6 comparsa di costituzione) ai documenti nn. 11-12-13-16-17-21 fasc. convenuta relativi appunto alle aperture di credito e alla prestata fideiussione (doc. 10 fasc. convenuta) e la clausola in questione si riferisce per l'espressa formulazione ivi contenuta alle controversie direttamente derivanti (art. 12) in dipendenza del rapporto fideiussorio e non a quelle scaturenti dai rapporti bancari (conti, mutui e acquisto prodotti finanziari e/o assicurativi) a cui la fideiussione accede.
Nessuna eccezione risulta poi formulata in relazione ai contratti di finanziamento, mutuo o ai prodotti finanziari in atti.
Quanto all'eccezione di difetto di mandato in favore del difensore della CP_1
(sollevato per la prima volta a pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 cpc dagli attori), si osserva che questo (doc. 3 fasc. convenuta) risulta rilasciato dal legale rappresentante della banca e deve ritenersi comprensivo anche del potere di proporre domande riconvenzionali, in assenza di limitazioni espresse con la facoltà di proporre tutte le difese che siano comunque ricollegabili con l'originario oggetto della causa e, quindi,
anche la domanda riconvenzionale, atteso che quest'ultima, anche quando introduce un nuovo tema di indagine e mira all'attribuzione di un autonomo bene della vita, resta sempre fondamentalmente connotata dalla funzione difensiva di reazione alla pretesa della controparte (Cass., n. 10168/2018, n. 6883/2009, n.8207/2006).
Quanto alla nullità dei contratti oggetto della presente causa per omessa sottoscrizione da pagina 6 di 19 parte della Banca, si osserva che tale contestazione risulta formulata per la prima volta sempre nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 cpc da parte degli attori e quindi al di fuori dei termini per la formazione del thema decidendum, trattandosi di domanda di accertamento proposta in via principale ed osservandosi – quanto ai rapporti oggetto di domanda riconvenzionale – che la questione risulta ormai risolta da Cass. Civ. SS.UU. n. 898/18 che ha stabilito (con principio applicabile a tutti i rapporti bancari) che “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”, quali – in riferimento ai contratti di mutuo e finanziamento oggetto della domanda riconvenzionale – l'erogazione del capitale mutuato da parte della banca e in ogni caso – e tanto anche con riferimento ai contratti di conto corrente oggetto di domanda riconvenzionale – la richiesta di pagamento formulata dalla Banca nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.01.2015 e quindi in data precedente al deposito della memoria in cui detta questione è stata evidenziata.
Sempre preliminarmente va rigettata la domanda di accertamento come formulata dall'attrice in relazione ai rapporti bancari oggetto dell'atto di citazione, Parte_3
fatta eccezione per il mutuo ipotecario del 15.06.2005 (doc. 35 fasc. convenuta) in cui costei riveste la qualità di terzo datore di ipoteca, non risultando per il resto la detta attrice né
titolare dei rapporti bancari in oggetto, né avere mai assunto la qualifica di fideiussore
(ricoperta solo dagli attori . Parte_2
Va poi rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione della sollevata dagli attori e CP_2
fondata sulla circostanza che detta srl non abbia provato la qualità di successore ex art. 111
cpc della . CP_1
Si osserva in proposito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco cui sia applicabile la pagina 7 di 19 speciale disciplina di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. 5/11/2020, n. 24798 – Cass. 4/9/2023, n.
25706).
Tale implicito riconoscimento deriva dal tenore delle difese degli opponenti, i quali, dopo l'intervento della con comparsa depositata il 17.03.2023 e quindi prima CP_2
dell'udienza del 17.09.2023, con successiva nota di trattazione scritta depositata in vista della detta udienza hanno richiesto dichiararsi interrotto il giudizio.
Inoltre, sempre gli attori all'udienza fissata per il prosieguo dopo la riassunzione da parte della cessionaria si sono limitati a richiedere rinvio per la precisazione delle conclusioni senza evidenziare alcunchè in merito all'assunto difetto di legittimazione attiva dell'interventore e quindi con implicito riconoscimento della legittimazione sostanziale di quest'ultimo.
Devono a questo punto esaminarsi i plurimi rapporti oggetto delle domande reciprocamente proposte.
a) Contratti di mutuo e finanziamento
Preliminarmente e in punto di diritto, si osserva che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. A mente di tale orientamento giurisprudenziale, eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché
il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente pagina 8 di 19 dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nella specie, trattasi dei rapporti di mutuo nn. 1243266 del 15.06.2005 (oggetto di domanda riconvenzionale), del mutuo nn. 1367966 del 27.07.2006, del finanziamento chirografario n.
1312954 del 18.01.2007, del prestito n. 12213453 dell'08.04.2011 e di quello n. 12699539 del
09.02.2012 (oggetto di domanda riconvenzionale), risultando indicata in atti quale data per la stipula quella del 08.04.2011 ma in realtà sottoscritto il 09.02.2012, stante il rinvio della Banca
nella propria comparsa di costituzione e risposta (pag. 22) al doc. 33 da questa prodotto.
Innanzitutto, va rigettata la domanda di pagamento formulata dalla in via CP_1
riconvenzionale in relazione al contratto di mutuo del 15.06.2005, emergendo dalla documentazione depositata dagli attori il 08.07.2022 che il detto rapporto è stato estinto in data 03.12.2018 (e quindi prima della sua scadenza naturale, essendo previsto il pagamento di 360 rate mensili), tant'è che la ha inoltrato le comunicazioni necessarie per la CP_4
cancellazione dell'ipoteca concessa all'atto della stipula.
Rispetto a tali contratti sono stati contestati l'applicazione di tassi usurari e, oltre i termini per la formazione del thema decidendum, anche l'assenza di elementi atti a determinare il piano di ammortamento (vedi da ultimo le allegazioni contenute a pag. 20 della comparsa conclusionale degli attori).
Chiarito quanto precede, giova evidenziare che in punto di verifica dell'eventuale usurarietà
del contratto di mutuo la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire la non cumulabilità del tasso corrispettivo e di mora ai fini della verifica del rispetto dei parametri di cui alla l.
108/96 e dall'altro che, ove l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ.,
con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti (cfr. SS.UU. 19597/2020).
Sempre in riferimento agli interessi moratori la medesima pronuncia ha poi precisato che, se
è vero che nell'individuazione dei tassi soglia debba farsi riferimento ai D.M cui è dalla pagina 9 di 19 legge (art. 644 cpc e L. n. 108/1996) demandato l'individuazione dei tassi soglia vigenti al momento del contratto, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., in aderenza al principio di simmetria già espresso dalla Suprema Corte nella precedente sentenza n. 16303 del 2018 con riferimento alle CMS, di questo tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori.
Qualora, al contrario, il D.M. di riferimento non rechi neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (come avveniva in passato), allora le Sezioni Unite
affermano che ai fini dell'individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del
T.e.g.m. così come rilevato.
Inoltre, ai fini della verifica dell'usurarietà dei tassi non vanno poi considerati né la commissione di estinzione anticipata, né la penale per risoluzione (cfr. Cass. 7352/2022 e
Cass. 5379/2023) ed irrilevante risulta poi la cd usura sopravvenuta (Cass. 24675/17).
Sulla base dei seguenti principi – meglio precisati dalla giurisprudenza così formatasi in corso di causa – i contratti non risultano usurari, dovendosi rimandare a quanto il CTU ha precisato nella propria relazione integrativa (CTU pagg. da 39 a 66), con l'espresso chiarimento in punto di verifica dell' usurarietà dei tassi di mora in riferimento ai contratti di finanziamento dell' 08.04.2011 e del 09.02.2012.
In detti rapporti i tassi soglia mora sono pari rispettivamente al 19,545% e al 20,775% (pagg.
57 e 62 CTU) e i tassi di mora applicati all'atto della conclusione del contratto sono rispettivamente del 9,50% (oltre la commissione di invio diffida, di € 5,00 per rata insoluta, e la commissione per intervento di recupero, di € 7,00 per il primo) e del 12,90% (oltre la commissione di invio diffida, di € 5,00 per rata insoluta e la commissione per intervento di recupero, di € 7,00) (pagg. 58 e 63 CTU), non dovendosi tenere conto delle spese di polizza,
da conteggiarsi unicamente per la verifica dell'usurarietà del tasso corrispettivo.
I contratti di finanziamento sono a tasso fisso e sono muniti di tutti i patti e le condizioni necessarie quali tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), periodicità numero e misura
pagina 10 di 19 delle rate da rimborsare (tutte di pari importo), elementi questi che, anche in assenza del piano di
ammortamento consentono di ritenere il contratto sufficientemente determinato e tale da consentire al
mutuatario di verificare l'effettiva onerosità del contratto (Cass. SS.UU. sentenza n. 15130 del 29
maggio 2024), sicchè non è causa di nullità del contratto l'omessa specificazione della tipologia di ammortamento ovvero l'omesso deposito del piano di ammortamento, che secondo quanto chiarito da Cass. n. 12922 del 26/06/2020 puo' al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, né rende incerto o illiquido il credito,
dipendendo il suo ammortare dal totale delle erogazioni parziali e dall'applicazione del tasso di interesse pattuito a decorrere da ciascuna erogazione. Mentre resta irrilevante l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale (Sez. 6 – 1,
Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018, Rv. 647904 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014,
Rv. 633489 – 01).
Da tanto discende la piena validità dei contratti di finanziamento e credito al consumo oggetto della domanda principale e riconvenzionale, con condanna di Parte_2
(convenuto in via riconvenzionale e garante di - debitrice principale non Parte_5
evocata nel presente giudizio) al pagamento – in favore della convenuta ed attrice in via riconvenzionale, mai estromessa dal giudizio ex art. 111 cpc - degli importi di € 3.451,00 per contratto di credito al consumo del 08.04.2011 (doc. 36 fasc. convenuta) e di € 15.096,00 per contratto di credito al consumo del 09.02.2012 (doc. 33 fasc. convenuta), senza interessi,
perché mai espressamente richiesti.
Quanto ai contratti di mutuo ipotecario del 2005 e del 2006, deve osservarsi che questi sono a tasso variabile ed indicano chiaramente il tasso iniziale, i criteri per la sua variazione e il regime di ammortamento cd alla francese, così offrendo al mutuatario tutti gli elementi per la verifica all'atto della stipula della eventuale onerosità del mutuo e per la verifica della variazione successiva della rata.
Il CTU ha poi verificato – sempre sulla base dei criteri enucleati dalla giurisprudenza come meglio specificati in premessa – anche per tali rapporti la conformità dei tassi applicati ai parametri di cui alla l. 108/96 (dovendosi avere presente le risultanze della CTU per l'ipotesi pagina 11 di 19 di operatività ordinaria dei contratti), sicchè le domande formulate in riferimento ai detti contratti di mutuo meritano la sorte del rigetto.
b) Contratti di conto corrente e conti anticipi.
In punto di diritto si osserva che, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è,
conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente;
con la conseguenza che non può ritenersi assolto l'onere probatorio da parte dell'istituto di credito ove questi ometta di produrre gli estratti conto nel giudizio di opposizione, non essendo sufficiente il mero riferimento, negli atti di causa, all'invio degli estratti conto al cliente e alla non contestazione di essi e della loro ricezione da parte di quest'ultimo. (Cassazione civile, sez. III, 19/10/2016, n. 21092, Cass.
9695 del 3.5.2011, Cassazione civile, sez. I, 20 agosto 2003, n. 12233).
In particolare ove, come nei caso di specie, si contrappongano la domanda diretta al pagamento del saldo del rapporto e la domanda del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo. In particolare, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi;
sicché, ove manchi la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare ad un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, nel contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio pagina 12 di 19 favore, l'addebito della posta inziale del primo degli estratti conto prodotti. (Cassazione
civile, sez. VI, 05/08/2021, n. 22387).
Inoltre, nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può
del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito,
nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato" (Cass., Sez. I,
2/05/2019, n. 11543 e nel medesimo senso Cassazione civile, sez. I, 19/07/2021, n. 20635 ).
In punto di fatto poi si osserva che oggetto della domanda proposta dagli attori sono i contratti di conto corrente n. 400140709 (oggetto di domanda riconvenzionale da parte della banca) e n. 10226961 (il cui saldo dopo la chiusura del 16.12.2008 di € 92,87 è stato girocontato sul primo conto) e i conti anticipi nn. 400863776 e 400485804, mentre oggetto della riconvenzionale è il saldo del conto corrente n. 102155782.
Innanzitutto, va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla in relazione al CP_4
contratto di conto corrente n. 102155782 asseritamente acceso in Noci nel 2012, non essendo mai stati prodotti in atti né il contratto, né i relativi estratti-conto.
Infatti, la comparsa di costituzione rinvia (pag. 4) al contenuto del doc. 32 che in realtà è
costituito dagli estratti-conto relativi al conto corrente n. 400140709.
Quanto agli altri rapporti di conto corrente, dagli atti di causa e all'esito della CTU espletata emerge che :
➢ Il primo c/c ordinario n. 4001407091 è stato acceso in data 29/09/2005 e, secondo quanto riferisce il CTU, risulta cessato il 06/12/2014, ossia successivamente alla notifica dell'atto di citazione da parte attrice (30/09/2014). Esso costituisce il rapporto principale di regolamento,
sul quale confluiscono gli addebiti delle competenze dei due conti anticipi, nonché il saldo finale di chiusura dell'altro conto corrente in esame. A tale conto risultano infatti agganciati i pagina 13 di 19 seguenti conti anticipi:
1) n. 400863776, acceso il 19/03/2007 e cessato il 31/03/2014, risulta essere il conto utilizzato per gli anticipi su fatture;
2) n. 400485804, acceso il 09/01/2008 e cessato il 30/04/2014, risulta essere il conto utilizzato per gli anticipi su effetti e su Ri.ba.;
➢ Il secondo c/c ordinario n. 10226961 è stato, invece, acceso in data 19/04/2004 ed é cessato il
16/12/2008, con accredito del suo saldo finale, di € 92,87 sul c/c 400140709. Tutti e 4 i rapporti risultano documentati per la loro durata (pag. 14 CTU integrativa e relativi richiami), fatto salvo il rapporto n. 400140709, i cui estratti conto esibiti dalla all'atto della CP_4
costituzione in giudizio sono stati esibiti sino al 30.09.2014 senza che a tale data sia documentata la chiusura del rapporto;
➢ Solo per il rapporto n. 400140709 risulta esibito il relativo contratto di apertura, mentre per tutti e 4 risultano prodotte le lettere di affidamento esibite in atti e richiamate dal CTU
(pagg. 14-15-16 consulenza integrativa) con tutte le relative condizioni contrattuali (pattuite per il conto n. 10226961 dal 18.01.2007 come da doc. 13 parte attrice);
➢ In relazione all'eccezione di prescrizione il CTU ha verificato l'operatività della prescrizione unicamente per il conto n. 10226961, acceso il 20.04.2004, mentre tutti gli altri rientrano nel decennio anteriore alla domanda riconvenzionale;
➢ Le rimesse oggetto del periodo di prescrizione risultano tutte avere carattere ripristinatorio
(perché contenute entro il limite del fido concesso), sicchè non vi sono competenze irripetibili (pagg. 17 e 18 integrazione CTU);
➢ Il CTU ha proceduto alla verifica dell'eventuale usurarietà dei tassi applicati ai rapporti in questione;
➢ Quanto alla capitalizzazione degli interessi, questa va applicata – in quanto pattuita con apposita clausola dopo la delibera CICR del 30.07.2000 – in regime di reciprocità unicamente per il contratto n. n. 400140709 e scomputata per gli altri rapporti, mancando ogni pattuizione sul punto (vedi pag. 24 consulenza integrativa);
pagina 14 di 19 ➢ la cms invece risulta concordata quanto ad aliquota e modalità di calcolo, sicchè detta commissione e/o la commissione di affidamento e/ CIV sono risultate rispettose dell'art. 2 bis dl 185/2008 conv. in l. 2/09 e del successivo art. 117 bis TUB, fatto salvo per il conto n.
10226961 poiché la pattuizione espressa dell'onere risale ad epoca successiva al 18.01.2007 e in ogni caso perché non riporta le modalità di calcolo, né la base imponibile (pagg. 25 e 26
CTU integrativa);
➢ quanto alle valute, queste sono state applicate come da contratto unicamente per il conto n.
400140709 che riporta la relativa pattuizione mentre per gli altri rapporti
➢ le spese di tenuta conto sono state inserite per quanto pattuito per il rapporto n. 400140709 o per il minor importo previsto dall'art. 118 TUB, mentre vanno comunque inserite per gli altri rapporti, trattandosi di spese ritenute congrue dal CTU (pag. 27 CTU), in assenza di convenzione contraria ex art. 1826 c.civ.
Chiarito quanto precede, i saldi relativi ai rapporti per cui è causa vanno rideterminati come segue, alla luce delle verifiche operate dal CTU nella relazione integrativa :
• il rapporto di conto anticipi n. 400863776 va rideterminato alla data del 31.03.2014 (tabella
23A) e quindi sulla base dei tassi pattuiti e senza spese in € 10.302,82 a debito della correntista;
• il rapporto di conto anticipi n. 400485804 va rideterminato con i tassi pattuiti ed escludendo le spese al 30.04.2014 in € 5.663,30 a debito della correntista (Tab. 25A dell'integrazione di
CTU);
• il rapporto di conto corrente n. 10226961 con i tassi ex art. 117 TUB dall'accensione sino al
18.01.2007 (data in cui è disponibile la prima pattuizione contrattuale) e senza conteggio delle spese è stato ricalcolato in € 6.670,05 a credito della correntista, posta positiva conteggiata dal CTU sul conto n. 400140709 come da sviluppo in concreto dei relativi rapporti (vedi pag. 47 Tab. 29A).
Il contratto di conto corrente n. 400140709 sulla base dei tassi pattuiti e con le spese e gli addebiti derivanti dai conti anticipi e con addebito delle competenze dei conti anticipi va, in conclusione rideterminato (Tabella 29A pag. 134 CTU) con un saldo alla data del 30.09.2014
pagina 15 di 19 di € 364.098,91 a debito del cliente in luogo di € 387.326,77 a debito del cliente come portato all'estratto conto esibito a tale data.
Pertanto, rideterminati i saldi dei rapporti di conto anticipi come in premessa (i quali non hanno autonomia funzionale rispetto al contratto di conto corrente ordinario n. 400140709 a cui accedono e risultando il saldo del conto ordinario n. 10226961 riversato sul primo conto corrente), in accoglimento della domanda attrice e di quella formulata in via riconvenzionale, va dichiarato che il saldo relativo al conto corrente per cui è causa va determinato alla data del 30.09.2014 in € 364.098,91 a debito del cliente, rigettandosi la domanda di pagamento formulata in via riconvenzionale dalla banca, atteso che manca la prova della chiusura del rapporto e gli estratti-conto successivi al 30.09.2014 sino alla chiusura (da esibirsi a cura della banca, la quale vanta diritto di credito nei confronti della correntista e dei suoi fideiussori ed è quindi gravata del relativo onere probatorio).
c) Gli investimenti eseguiti dalla correntista Pt_4
Va premesso in punto di diritto che in tema d'intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'art. 23, comma 6, del D.lgs. n. 58/98 (TUF), impone all'investitore, che lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'Intermediario, di allegare specificamente l'inadempimento di questi ultimi, mediante la pur sintetica, ma circostanziata, individuazione delle informazioni omesse, nonché di provare il danno e il nesso di causalità tra questo e l'inadempimento (che sussiste se, laddove adeguatamente informato, l'investitore avesse desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole);
incombe, per converso, sull'Intermediario provare che tali informazioni siano state fornite,
ovvero che queste esulassero dall'ambito di quelle dovute (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24 aprile
2018, n. 10111).
Con riferimento alla porzione di onere probatorio gravante sul cliente – investitore,
trattandosi di causalità omissiva, deve operarsi, in ossequio alla regola del «più probabile che non», un giudizio controfattuale, ovverosia collocando ipoteticamente in luogo della condotta omessa quella legalmente dovuta, così da accertare, secondo un giudizio necessariamente probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma (che ben può
pagina 16 di 19 muovere dalla stessa consistenza dell'informazione omessa) (Cass. Civ., Sez. I, 28 luglio
2020, n. 16126 e Cass. Civ., Sez. I, 18 maggio 2017, n. 12544), riguardata attraverso la lente dell'id quod plerumque accidit, se, ove adeguatamente informato, l'investitore avesse desistito dall'investimento.
È evidente come tale giudizio non si presti alla prova diretta, ma solo a quella presuntiva,
occorrendo desumere (nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza, ex art. 2729 c.c.) dai fatti certi emersi in sede istruttoria se l'investitore avesse potuto tenere una condotta, quella consistente nel recedere all'investimento, ormai non più
realizzabile (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 18 agosto 2016, n. 17194).
Sul cliente – investitore, infine, grava anche la prova del danno (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24
aprile 2018, n. 10118).
Ebbene, dalla lettura dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio si evince che la snc si è
limitata ad elencare un consistente numero di strumenti finanziari asseritamente sottoscritti con la convenuta, invocando la nullità e/o la risoluzione dei relativi contratti sulla base di una generica e non meglio specificata “inadeguatezza” degli operati investimenti, per la assunta (e non chiara) presenza di costi via via lievitati, con un generico richiamo agli obblighi sanciti dalla normativa di settore (d.lvo 58/98 artt. 21-23 e 25 bis, reg. Consob
11522/1998 artt. da 26 a 29), senza chiarire quale siano il profilo e le caratteristiche del cliente di cui non si sarebbe tenuto conto, di cui lamenta un non meglio precisato e confuso collegamento con esposizioni di conto corrente e con un'assunta (pag. 68) usurarietà
originaria dei tassi applicati, allegazioni insufficienti ad assolvere l'onere probatorio e assertivo gravante sul cliente in relazione ai singoli e specifici contratti di investimento indicati dalla correntista.
Tale carenza come meglio evidenziata in premessa implica, pertanto, il rigetto delle domande formulate sul punto.
L'accertamento della validità dei contratti di finanziamento di cui al punto a) della motivazione che precede, l'accertamento dei saldi dei conti correnti ed anticipi di cui al punto b) tutti con una posta complessiva a debito della correntista implicano il rigetto delle pagina 17 di 19 ulteriori domande di ristoro del danno (avente natura accessoria e consequenziale) da segnalazione o sovraesposizione in Centrale Rischi, danno peraltro neppure provato.
L'accertamento di saldi a debito della correntista in misura inferiore a quanto portato dagli estratti-conto e il rigetto delle domande formulate in ordine ai contratti di finanziamento e di investimento finanziario implicano il rigetto delle correlate domande risarcitorie formulate dai fideiussori (risultando solo la società cancellata unica legittimata a proporre eventuali richieste restitutorie), legate da nesso di accessorietà alle prime e, visto l'esito complessivo della lite con l'accoglimento solo in parte delle domande riconvenzionali formulate dalla banca convenuta, la compensazione tra le parti per metà delle spese processuali con condanna degli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta della residua metà, liquidata come in dispositivo sulla base del DM 147/2022 e degli importi riconosciuti in favore della convenuta in relazione alle pronunce per cui vi è condanna
(ricomprese nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), ai medi di tariffa.
Le spese tra gli attori e l'interventore volontario vanno compensate, non trattandosi di esborsi a cui gli attori hanno dato causa, potendo l'intervenuta avvalersi degli effetti a lei favorevoli della sentenza ex art. 2909 c.civ.
Le spese di CTU e della successiva integrazione, liquidate come in atti, vanno poste, in via definitiva, a carico delle parti per metà ciascuno, visto l'esito complessivo della lite.
P.T.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in via principale e su quella articolata in via riconvenzionale, così provvede :
• accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e, per l'effetto, accerta che 1) il saldo del rapporto di conto anticipi n. 400863776 va rideterminato alla data del 31.03.2014 in €
10.302,82 a debito della correntista;
2) il saldo del rapporto di conto anticipi n. 400485804
va rideterminato al 30.04.2014 in € 5.663,30 a debito della correntista;
3) il saldo del rapporto di conto corrente n. 10226961 alla data della chiusura va rideterminato in €
6.670,05 a credito della correntista;
pagina 18 di 19 • accoglie per quanto di ragione la domanda proposta in via principale e riconvenzionale e, per l'effetto, accerta che il saldo del contratto di conto corrente n. 400140709 va rideterminato alla data del 30.09.2014 in € 364.098,91 a debito del cliente;
• in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al Parte_2
pagamento, in favore della convenuta, degli importi di € 3.451,00 e di € 15.096,00 per le causali di cui in motivazione;
• rigetta ogni altra domanda proposta in via principale e riconvenzionale;
• compensa tra gli attori e la convenuta per metà le spese processuali, condannando gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali,
liquidate in € 843,00 per esborsi ed € 2.538,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
• spese compensate tra gli attori e l'interventore volontario;
• pone, in via definitiva, le spese dell'espletata CTU e della successiva integrazione, liquidate come in atti, a carico degli attori e della convenuta per metà ciascuno.
Si comunichi.
Bari,02.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Fazio
pagina 19 di 19
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice Unico dott.ssa Laura Fazio,
dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.06.2024 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, ovvero con trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, come disposto con precedente decreto,
regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note difensive con le rispettive conclusioni depositate dalle parti, le comparse conclusionali e le relative repliche;
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
14865 dell'anno 2014
TRA
e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Di Cagno Angelo e Samantha Anastasia, per delega in atti,
-attori e convenuti in via riconvenzionale-
E
in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. Annalisa Nanna, per delega in atti,
- convenuto e attore in via riconvenzionale –
NONCHE' pagina 1 di 19 e per essa in persona del suo rappresentante legale CP_2 Controparte_3
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Giannelli, Stefano Parlatore e
Giacinto Di Donato
-interventrice ex art 111 c.p.c.-
All'udienza del 06.06.2024 la causa è passata in decisione sulle conclusioni delle parti, che qui si intendono integralmente riportate, con concessione di gg. 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori gg. 20 per repliche.
--------
La Parte_4 Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio la al fine di far
[...] Parte_3 Controparte_1
accertare e dichiarare con riferimento ai contratti di conti corrente e a tutti i rapporti intercorsi con la banca convenuta e meglio descritti in atti:
➢ la nullità e inefficacia, anche parziale di tutti i contratti e rapporti contestati - anche per violazione degli artt. 1283,1284, 1325, 1346, 2697 e 1418, comma 2, c.c., 644c.p. e 1815 c.c.
nonché dell'art. 8 L. n.64/1986, dell'art 2 L. 108/1996, dell'art.1 D.L. 394/2000 conv. in legge
24/1001, art 2 bis D.L. 185/08 cov. In L. 2/2009 - e comunque delle clausole relative e degli strumenti finanziari per cui è causa;
dichiarando la nullità e/o inefficacia di ogni pretesa obbligazione accessoria, compresa le eventuali fideiussioni, anche omnibus;
➢ l'inesistenza ed inefficacia di alcun rapporto e credito contestati, compresa l'inesistenza di alcun rapporto di garanzia con la Banca convenuta, con declaratoria di inesistenza e nullità
di ogni rapporto o pretesa della banca;
In particolare, hanno domandato in relazione ai fondi e agli strumenti finanziari per cui è
causa, dichiararsi la inesistenza e la nullità delle clausole contrattuali relative ai rapporti principali di erogazione del credito, inerenti la stipulazione di tassi usurari, anche ai sensi dell'art. 1815 c. c., con conseguente condanna al riaccredito -a carico della banca convenuta ed a favore del correntista attore- delle somme pagate.
Gli attori, in subordine hanno domandato:
➢ dichiararsi la nullità di tutti gli strumenti finanziari meglio specificati in atti, in quanto in pagina 2 di 19 collegamento funzionale con la debitoria a sua volta affetta da nullità, anche per usura;
➢ dichiararsi la nullità degli strumenti finanziari per cui è causa anche ex art 1322 c.c. in quanto negozio atipico e privo di meritevolezza e tutela giuridica.
Gli attori hanno altresì chiesto che l'adito Tribunale accerti e dichiari:
➢ la nullità e/o la risoluzione per grave inadempimento di tutte le relative obbligazioni per violazione delle normative indicate in atti, per grave inadempimento sia genetico che gestionale, e in ogni caso, il diritto degli attori al risarcimento del danno e alla restituzione –
in favore della società attrice - delle rate pagate e di tutti gli interessi ed oneri e costi sostenuti;
nonché la nullità di tutte le relative obbligazioni accessorie e eventuali fideiussioni;
➢ la nullità ed illegittimità delle operazioni di addebito su ogni rapporto di conto corrente per cui è causa, delle somme per i titoli di cui alle conclusioni rese in atti e per l'effetto rideterminare il saldo dei rapporti previa espulsione delle voci illegittime e la condanna della banca convenuta al riaccredito di quanto dovuto;
nonché condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme versate e trattenute indebitamente e alla correzione dei saldi contabili con conseguente riaccredito di tutte le somme a qualsiasi titolo,
indebitamente percepite;
➢ la inesistenza e la nullità delle clausole contrattuali relative ai rapporti bancari e ai finanziamenti per cui è causa per illegittima applicazione di tassi di interesse usurari, per mancanza di forma scritta.
Per l'effetto di quanto domandato, gli attori hanno chiesto la rideterminazione del saldo dei rapporti per cui è causa previa esclusione delle voci illegittimamente prima enunciate, con condanna della banca convenuta al pagamento della somma di almeno € 253.119,13 oltre agli indennizzi per sovraesposizione in CRI, per ulteriori € 50.623,82 per ciascun attore e comunque per le somme meglio specificate in atti.
Hanno, ulteriormente chiesto, dichiararsi inefficaci e risoluti per grave inadempimento tutti i rapporti bancari intercorsi con la banca convenuta, con condanna della stessa alla restituzione delle somme indebitamente percepite o comunque al risarcimento del danno e pagina 3 di 19 rimborso delle perdite derivanti dalle operazioni e attività illecite operate dalla banca convenuta per la durata dei rapporti bancari intercorsi con gli attori.
Infine, hanno domandato la condanna della banca convenuta, al risarcimento e indennizzo –
nei confronti di ciascuno dei 4 attori - dei danni conseguenti all'illegittima segnalazione in
Centrale Rischi, nella misura di almeno € 50.623,82 e di ulteriori:
• € 35.045,02 in favore di in relazione alla sovraesposizione relativa agli Parte_2
importi degli interessi indebiti ex art 1815 c.c. del proprio mutuo affetto da usura originaria;
• € 47.866,80 in favore di in relazione agli interessi non dovuti in Parte_1
relazione del proprio mutuo affetto da usura originaria, o in subordine nella misura che il giudicante vorrà valutare secondo equità; nonché la condanna della banca convenuta alla rettifica di ogni illegittima segnalazione in CRI, con vittoria di spese e competenze di giustizia.
La si è tempestivamente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda proposta per inammissibilità e infondatezza della stessa e spiegando domanda riconvenzionale di condanna degli attori e , in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, al pagamento delle seguenti somme:
a) € 372.700,12 per saldo debitore del c/c n. 400140709 all'1.7.2014;
b) € 117,16 per saldo debitore del c/c n. 102155782 acceso in Noci nel 2012;
c) € 176.317,00 per debito residuo del mutuo ipotecario rep. 7173 – racc. 2464 per notar Per_1
da Bari stipulato in data 15.6.2005 a nome dei mutuatari e
[...] Parte_1 [...]
quale terza datrice di ipoteca;
Parte_3
d) €. 3.451,00 per credito al consumo concesso in data 8.4.2011 a , con la Parte_5
garanzia di , debito residuo al 9.12.2014; Parte_2
e) €. 15.096,00 per altro credito al consumo concesso in data 8.4.2011 a , con Parte_5
la garanzia di , debito residuo al 9.12.2014. Parte_2
In via preliminare, ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma, in quanto foro pattiziamente convenuto in via esclusiva.
Ha poi eccepito la carenza di legittimazione attiva di , poiché non si Parte_3
pagina 4 di 19 comprende a quale titolo la avanzi la cospicua richiesta risarcitoria per danni alla Pt_3
propria immagine offuscata dalla segnalazione in CR, essendo garanti/fideiussori i soli germani e così come documentato in atti. Parte_2 Pt_1
Nel merito, ha eccepito la prescrizione estintiva per gli addebiti di interessi e commissioni ritenuti contra ius, quella quinquennale per gli interessi maturati a favore della correntista e quella semestrale per le valute annotate sugli estratti conto, giammai contestati nei termini di legge e di contratto.
Ha, altresì, evidenziato che gli attori non hanno mai sottoscritto derivati, ma polizze assicurative e piani di accumulo per modesto importo (€ 6.000,00) somme che alla scadenza pattuita sono state regolarmente accreditate sul conto corrente di riferimento.
Inoltre, ha chiarito che i tassi di interessi, le CSM e le spese nonché tutte le clausole contrattuali, previste nei rapporti bancari per cui è causa, sono state pattuite ed accettate per iscritto;
ha, altresì rimarcato il rispetto della normativa antiusura nonché la mancata capitalizzazione della produzione degli interessi, trattandosi di mutuo con ammortamento alla francese, specificando la reciprocità degli interessi espressamente pattuiti tra le parti con vittoria di spese di giustizia.
Esperita la mediazione con esito negativo ed instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita con CTU contabile e successiva integrazione.
Con atto del 17.03.2023 si è costituita ex art 111 c.p.c. la e per essa CP_2 [...]
facendo proprie le deduzioni, eccezioni e domande formulate dalla banca CP_3
convenuta.
All'udienza del 13.09.2023 il giudizio è stato interrotto per cancellazione della società attrice dai registri delle imprese della Camera di Commercio.
In data 28.11.2023, la ha riassunto il procedimento nei confronti degli attori, CP_2
reiterando le richieste già in atti.
*******
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma - sollevata dalla banca convenuta – è infondata.
pagina 5 di 19 Invero, nel caso in esame, la clausola di competenza territoriale prevista in via esclusiva in favore del Tribunale di Roma sulla quale la convenuta fonda la propria eccezione è pattuita solo nei contratti collegati di linea di credito e non anche nel contratto di conto corrente principale n. 400140709, mentre per gli altri rapporti nulla viene previsto, stante l'assenza dei relativi contratti (confermata dal CTU a pag. 15 dell'ultimo elaborato in atti), sicchè sussiste
– in assenza di prova contraria – la competenza del Tribunale di Bari a conoscere della domanda di accertamento dei saldi relativi ai due contratti di conto corrente (nn. 400140709
e 10226961) e di conto anticipi (nn. 400863776 e 400485804).
Inoltre, l'eccezione risulta specificamente formulata solo in riferimento (pag. 6 comparsa di costituzione) ai documenti nn. 11-12-13-16-17-21 fasc. convenuta relativi appunto alle aperture di credito e alla prestata fideiussione (doc. 10 fasc. convenuta) e la clausola in questione si riferisce per l'espressa formulazione ivi contenuta alle controversie direttamente derivanti (art. 12) in dipendenza del rapporto fideiussorio e non a quelle scaturenti dai rapporti bancari (conti, mutui e acquisto prodotti finanziari e/o assicurativi) a cui la fideiussione accede.
Nessuna eccezione risulta poi formulata in relazione ai contratti di finanziamento, mutuo o ai prodotti finanziari in atti.
Quanto all'eccezione di difetto di mandato in favore del difensore della CP_1
(sollevato per la prima volta a pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 cpc dagli attori), si osserva che questo (doc. 3 fasc. convenuta) risulta rilasciato dal legale rappresentante della banca e deve ritenersi comprensivo anche del potere di proporre domande riconvenzionali, in assenza di limitazioni espresse con la facoltà di proporre tutte le difese che siano comunque ricollegabili con l'originario oggetto della causa e, quindi,
anche la domanda riconvenzionale, atteso che quest'ultima, anche quando introduce un nuovo tema di indagine e mira all'attribuzione di un autonomo bene della vita, resta sempre fondamentalmente connotata dalla funzione difensiva di reazione alla pretesa della controparte (Cass., n. 10168/2018, n. 6883/2009, n.8207/2006).
Quanto alla nullità dei contratti oggetto della presente causa per omessa sottoscrizione da pagina 6 di 19 parte della Banca, si osserva che tale contestazione risulta formulata per la prima volta sempre nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 cpc da parte degli attori e quindi al di fuori dei termini per la formazione del thema decidendum, trattandosi di domanda di accertamento proposta in via principale ed osservandosi – quanto ai rapporti oggetto di domanda riconvenzionale – che la questione risulta ormai risolta da Cass. Civ. SS.UU. n. 898/18 che ha stabilito (con principio applicabile a tutti i rapporti bancari) che “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”, quali – in riferimento ai contratti di mutuo e finanziamento oggetto della domanda riconvenzionale – l'erogazione del capitale mutuato da parte della banca e in ogni caso – e tanto anche con riferimento ai contratti di conto corrente oggetto di domanda riconvenzionale – la richiesta di pagamento formulata dalla Banca nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.01.2015 e quindi in data precedente al deposito della memoria in cui detta questione è stata evidenziata.
Sempre preliminarmente va rigettata la domanda di accertamento come formulata dall'attrice in relazione ai rapporti bancari oggetto dell'atto di citazione, Parte_3
fatta eccezione per il mutuo ipotecario del 15.06.2005 (doc. 35 fasc. convenuta) in cui costei riveste la qualità di terzo datore di ipoteca, non risultando per il resto la detta attrice né
titolare dei rapporti bancari in oggetto, né avere mai assunto la qualifica di fideiussore
(ricoperta solo dagli attori . Parte_2
Va poi rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione della sollevata dagli attori e CP_2
fondata sulla circostanza che detta srl non abbia provato la qualità di successore ex art. 111
cpc della . CP_1
Si osserva in proposito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco cui sia applicabile la pagina 7 di 19 speciale disciplina di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. 5/11/2020, n. 24798 – Cass. 4/9/2023, n.
25706).
Tale implicito riconoscimento deriva dal tenore delle difese degli opponenti, i quali, dopo l'intervento della con comparsa depositata il 17.03.2023 e quindi prima CP_2
dell'udienza del 17.09.2023, con successiva nota di trattazione scritta depositata in vista della detta udienza hanno richiesto dichiararsi interrotto il giudizio.
Inoltre, sempre gli attori all'udienza fissata per il prosieguo dopo la riassunzione da parte della cessionaria si sono limitati a richiedere rinvio per la precisazione delle conclusioni senza evidenziare alcunchè in merito all'assunto difetto di legittimazione attiva dell'interventore e quindi con implicito riconoscimento della legittimazione sostanziale di quest'ultimo.
Devono a questo punto esaminarsi i plurimi rapporti oggetto delle domande reciprocamente proposte.
a) Contratti di mutuo e finanziamento
Preliminarmente e in punto di diritto, si osserva che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. A mente di tale orientamento giurisprudenziale, eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché
il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente pagina 8 di 19 dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nella specie, trattasi dei rapporti di mutuo nn. 1243266 del 15.06.2005 (oggetto di domanda riconvenzionale), del mutuo nn. 1367966 del 27.07.2006, del finanziamento chirografario n.
1312954 del 18.01.2007, del prestito n. 12213453 dell'08.04.2011 e di quello n. 12699539 del
09.02.2012 (oggetto di domanda riconvenzionale), risultando indicata in atti quale data per la stipula quella del 08.04.2011 ma in realtà sottoscritto il 09.02.2012, stante il rinvio della Banca
nella propria comparsa di costituzione e risposta (pag. 22) al doc. 33 da questa prodotto.
Innanzitutto, va rigettata la domanda di pagamento formulata dalla in via CP_1
riconvenzionale in relazione al contratto di mutuo del 15.06.2005, emergendo dalla documentazione depositata dagli attori il 08.07.2022 che il detto rapporto è stato estinto in data 03.12.2018 (e quindi prima della sua scadenza naturale, essendo previsto il pagamento di 360 rate mensili), tant'è che la ha inoltrato le comunicazioni necessarie per la CP_4
cancellazione dell'ipoteca concessa all'atto della stipula.
Rispetto a tali contratti sono stati contestati l'applicazione di tassi usurari e, oltre i termini per la formazione del thema decidendum, anche l'assenza di elementi atti a determinare il piano di ammortamento (vedi da ultimo le allegazioni contenute a pag. 20 della comparsa conclusionale degli attori).
Chiarito quanto precede, giova evidenziare che in punto di verifica dell'eventuale usurarietà
del contratto di mutuo la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire la non cumulabilità del tasso corrispettivo e di mora ai fini della verifica del rispetto dei parametri di cui alla l.
108/96 e dall'altro che, ove l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ.,
con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti (cfr. SS.UU. 19597/2020).
Sempre in riferimento agli interessi moratori la medesima pronuncia ha poi precisato che, se
è vero che nell'individuazione dei tassi soglia debba farsi riferimento ai D.M cui è dalla pagina 9 di 19 legge (art. 644 cpc e L. n. 108/1996) demandato l'individuazione dei tassi soglia vigenti al momento del contratto, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., in aderenza al principio di simmetria già espresso dalla Suprema Corte nella precedente sentenza n. 16303 del 2018 con riferimento alle CMS, di questo tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori.
Qualora, al contrario, il D.M. di riferimento non rechi neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (come avveniva in passato), allora le Sezioni Unite
affermano che ai fini dell'individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del
T.e.g.m. così come rilevato.
Inoltre, ai fini della verifica dell'usurarietà dei tassi non vanno poi considerati né la commissione di estinzione anticipata, né la penale per risoluzione (cfr. Cass. 7352/2022 e
Cass. 5379/2023) ed irrilevante risulta poi la cd usura sopravvenuta (Cass. 24675/17).
Sulla base dei seguenti principi – meglio precisati dalla giurisprudenza così formatasi in corso di causa – i contratti non risultano usurari, dovendosi rimandare a quanto il CTU ha precisato nella propria relazione integrativa (CTU pagg. da 39 a 66), con l'espresso chiarimento in punto di verifica dell' usurarietà dei tassi di mora in riferimento ai contratti di finanziamento dell' 08.04.2011 e del 09.02.2012.
In detti rapporti i tassi soglia mora sono pari rispettivamente al 19,545% e al 20,775% (pagg.
57 e 62 CTU) e i tassi di mora applicati all'atto della conclusione del contratto sono rispettivamente del 9,50% (oltre la commissione di invio diffida, di € 5,00 per rata insoluta, e la commissione per intervento di recupero, di € 7,00 per il primo) e del 12,90% (oltre la commissione di invio diffida, di € 5,00 per rata insoluta e la commissione per intervento di recupero, di € 7,00) (pagg. 58 e 63 CTU), non dovendosi tenere conto delle spese di polizza,
da conteggiarsi unicamente per la verifica dell'usurarietà del tasso corrispettivo.
I contratti di finanziamento sono a tasso fisso e sono muniti di tutti i patti e le condizioni necessarie quali tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), periodicità numero e misura
pagina 10 di 19 delle rate da rimborsare (tutte di pari importo), elementi questi che, anche in assenza del piano di
ammortamento consentono di ritenere il contratto sufficientemente determinato e tale da consentire al
mutuatario di verificare l'effettiva onerosità del contratto (Cass. SS.UU. sentenza n. 15130 del 29
maggio 2024), sicchè non è causa di nullità del contratto l'omessa specificazione della tipologia di ammortamento ovvero l'omesso deposito del piano di ammortamento, che secondo quanto chiarito da Cass. n. 12922 del 26/06/2020 puo' al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, né rende incerto o illiquido il credito,
dipendendo il suo ammortare dal totale delle erogazioni parziali e dall'applicazione del tasso di interesse pattuito a decorrere da ciascuna erogazione. Mentre resta irrilevante l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale (Sez. 6 – 1,
Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018, Rv. 647904 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014,
Rv. 633489 – 01).
Da tanto discende la piena validità dei contratti di finanziamento e credito al consumo oggetto della domanda principale e riconvenzionale, con condanna di Parte_2
(convenuto in via riconvenzionale e garante di - debitrice principale non Parte_5
evocata nel presente giudizio) al pagamento – in favore della convenuta ed attrice in via riconvenzionale, mai estromessa dal giudizio ex art. 111 cpc - degli importi di € 3.451,00 per contratto di credito al consumo del 08.04.2011 (doc. 36 fasc. convenuta) e di € 15.096,00 per contratto di credito al consumo del 09.02.2012 (doc. 33 fasc. convenuta), senza interessi,
perché mai espressamente richiesti.
Quanto ai contratti di mutuo ipotecario del 2005 e del 2006, deve osservarsi che questi sono a tasso variabile ed indicano chiaramente il tasso iniziale, i criteri per la sua variazione e il regime di ammortamento cd alla francese, così offrendo al mutuatario tutti gli elementi per la verifica all'atto della stipula della eventuale onerosità del mutuo e per la verifica della variazione successiva della rata.
Il CTU ha poi verificato – sempre sulla base dei criteri enucleati dalla giurisprudenza come meglio specificati in premessa – anche per tali rapporti la conformità dei tassi applicati ai parametri di cui alla l. 108/96 (dovendosi avere presente le risultanze della CTU per l'ipotesi pagina 11 di 19 di operatività ordinaria dei contratti), sicchè le domande formulate in riferimento ai detti contratti di mutuo meritano la sorte del rigetto.
b) Contratti di conto corrente e conti anticipi.
In punto di diritto si osserva che, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è,
conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente;
con la conseguenza che non può ritenersi assolto l'onere probatorio da parte dell'istituto di credito ove questi ometta di produrre gli estratti conto nel giudizio di opposizione, non essendo sufficiente il mero riferimento, negli atti di causa, all'invio degli estratti conto al cliente e alla non contestazione di essi e della loro ricezione da parte di quest'ultimo. (Cassazione civile, sez. III, 19/10/2016, n. 21092, Cass.
9695 del 3.5.2011, Cassazione civile, sez. I, 20 agosto 2003, n. 12233).
In particolare ove, come nei caso di specie, si contrappongano la domanda diretta al pagamento del saldo del rapporto e la domanda del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo. In particolare, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi;
sicché, ove manchi la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare ad un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, nel contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio pagina 12 di 19 favore, l'addebito della posta inziale del primo degli estratti conto prodotti. (Cassazione
civile, sez. VI, 05/08/2021, n. 22387).
Inoltre, nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può
del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito,
nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato" (Cass., Sez. I,
2/05/2019, n. 11543 e nel medesimo senso Cassazione civile, sez. I, 19/07/2021, n. 20635 ).
In punto di fatto poi si osserva che oggetto della domanda proposta dagli attori sono i contratti di conto corrente n. 400140709 (oggetto di domanda riconvenzionale da parte della banca) e n. 10226961 (il cui saldo dopo la chiusura del 16.12.2008 di € 92,87 è stato girocontato sul primo conto) e i conti anticipi nn. 400863776 e 400485804, mentre oggetto della riconvenzionale è il saldo del conto corrente n. 102155782.
Innanzitutto, va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla in relazione al CP_4
contratto di conto corrente n. 102155782 asseritamente acceso in Noci nel 2012, non essendo mai stati prodotti in atti né il contratto, né i relativi estratti-conto.
Infatti, la comparsa di costituzione rinvia (pag. 4) al contenuto del doc. 32 che in realtà è
costituito dagli estratti-conto relativi al conto corrente n. 400140709.
Quanto agli altri rapporti di conto corrente, dagli atti di causa e all'esito della CTU espletata emerge che :
➢ Il primo c/c ordinario n. 4001407091 è stato acceso in data 29/09/2005 e, secondo quanto riferisce il CTU, risulta cessato il 06/12/2014, ossia successivamente alla notifica dell'atto di citazione da parte attrice (30/09/2014). Esso costituisce il rapporto principale di regolamento,
sul quale confluiscono gli addebiti delle competenze dei due conti anticipi, nonché il saldo finale di chiusura dell'altro conto corrente in esame. A tale conto risultano infatti agganciati i pagina 13 di 19 seguenti conti anticipi:
1) n. 400863776, acceso il 19/03/2007 e cessato il 31/03/2014, risulta essere il conto utilizzato per gli anticipi su fatture;
2) n. 400485804, acceso il 09/01/2008 e cessato il 30/04/2014, risulta essere il conto utilizzato per gli anticipi su effetti e su Ri.ba.;
➢ Il secondo c/c ordinario n. 10226961 è stato, invece, acceso in data 19/04/2004 ed é cessato il
16/12/2008, con accredito del suo saldo finale, di € 92,87 sul c/c 400140709. Tutti e 4 i rapporti risultano documentati per la loro durata (pag. 14 CTU integrativa e relativi richiami), fatto salvo il rapporto n. 400140709, i cui estratti conto esibiti dalla all'atto della CP_4
costituzione in giudizio sono stati esibiti sino al 30.09.2014 senza che a tale data sia documentata la chiusura del rapporto;
➢ Solo per il rapporto n. 400140709 risulta esibito il relativo contratto di apertura, mentre per tutti e 4 risultano prodotte le lettere di affidamento esibite in atti e richiamate dal CTU
(pagg. 14-15-16 consulenza integrativa) con tutte le relative condizioni contrattuali (pattuite per il conto n. 10226961 dal 18.01.2007 come da doc. 13 parte attrice);
➢ In relazione all'eccezione di prescrizione il CTU ha verificato l'operatività della prescrizione unicamente per il conto n. 10226961, acceso il 20.04.2004, mentre tutti gli altri rientrano nel decennio anteriore alla domanda riconvenzionale;
➢ Le rimesse oggetto del periodo di prescrizione risultano tutte avere carattere ripristinatorio
(perché contenute entro il limite del fido concesso), sicchè non vi sono competenze irripetibili (pagg. 17 e 18 integrazione CTU);
➢ Il CTU ha proceduto alla verifica dell'eventuale usurarietà dei tassi applicati ai rapporti in questione;
➢ Quanto alla capitalizzazione degli interessi, questa va applicata – in quanto pattuita con apposita clausola dopo la delibera CICR del 30.07.2000 – in regime di reciprocità unicamente per il contratto n. n. 400140709 e scomputata per gli altri rapporti, mancando ogni pattuizione sul punto (vedi pag. 24 consulenza integrativa);
pagina 14 di 19 ➢ la cms invece risulta concordata quanto ad aliquota e modalità di calcolo, sicchè detta commissione e/o la commissione di affidamento e/ CIV sono risultate rispettose dell'art. 2 bis dl 185/2008 conv. in l. 2/09 e del successivo art. 117 bis TUB, fatto salvo per il conto n.
10226961 poiché la pattuizione espressa dell'onere risale ad epoca successiva al 18.01.2007 e in ogni caso perché non riporta le modalità di calcolo, né la base imponibile (pagg. 25 e 26
CTU integrativa);
➢ quanto alle valute, queste sono state applicate come da contratto unicamente per il conto n.
400140709 che riporta la relativa pattuizione mentre per gli altri rapporti
➢ le spese di tenuta conto sono state inserite per quanto pattuito per il rapporto n. 400140709 o per il minor importo previsto dall'art. 118 TUB, mentre vanno comunque inserite per gli altri rapporti, trattandosi di spese ritenute congrue dal CTU (pag. 27 CTU), in assenza di convenzione contraria ex art. 1826 c.civ.
Chiarito quanto precede, i saldi relativi ai rapporti per cui è causa vanno rideterminati come segue, alla luce delle verifiche operate dal CTU nella relazione integrativa :
• il rapporto di conto anticipi n. 400863776 va rideterminato alla data del 31.03.2014 (tabella
23A) e quindi sulla base dei tassi pattuiti e senza spese in € 10.302,82 a debito della correntista;
• il rapporto di conto anticipi n. 400485804 va rideterminato con i tassi pattuiti ed escludendo le spese al 30.04.2014 in € 5.663,30 a debito della correntista (Tab. 25A dell'integrazione di
CTU);
• il rapporto di conto corrente n. 10226961 con i tassi ex art. 117 TUB dall'accensione sino al
18.01.2007 (data in cui è disponibile la prima pattuizione contrattuale) e senza conteggio delle spese è stato ricalcolato in € 6.670,05 a credito della correntista, posta positiva conteggiata dal CTU sul conto n. 400140709 come da sviluppo in concreto dei relativi rapporti (vedi pag. 47 Tab. 29A).
Il contratto di conto corrente n. 400140709 sulla base dei tassi pattuiti e con le spese e gli addebiti derivanti dai conti anticipi e con addebito delle competenze dei conti anticipi va, in conclusione rideterminato (Tabella 29A pag. 134 CTU) con un saldo alla data del 30.09.2014
pagina 15 di 19 di € 364.098,91 a debito del cliente in luogo di € 387.326,77 a debito del cliente come portato all'estratto conto esibito a tale data.
Pertanto, rideterminati i saldi dei rapporti di conto anticipi come in premessa (i quali non hanno autonomia funzionale rispetto al contratto di conto corrente ordinario n. 400140709 a cui accedono e risultando il saldo del conto ordinario n. 10226961 riversato sul primo conto corrente), in accoglimento della domanda attrice e di quella formulata in via riconvenzionale, va dichiarato che il saldo relativo al conto corrente per cui è causa va determinato alla data del 30.09.2014 in € 364.098,91 a debito del cliente, rigettandosi la domanda di pagamento formulata in via riconvenzionale dalla banca, atteso che manca la prova della chiusura del rapporto e gli estratti-conto successivi al 30.09.2014 sino alla chiusura (da esibirsi a cura della banca, la quale vanta diritto di credito nei confronti della correntista e dei suoi fideiussori ed è quindi gravata del relativo onere probatorio).
c) Gli investimenti eseguiti dalla correntista Pt_4
Va premesso in punto di diritto che in tema d'intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'art. 23, comma 6, del D.lgs. n. 58/98 (TUF), impone all'investitore, che lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'Intermediario, di allegare specificamente l'inadempimento di questi ultimi, mediante la pur sintetica, ma circostanziata, individuazione delle informazioni omesse, nonché di provare il danno e il nesso di causalità tra questo e l'inadempimento (che sussiste se, laddove adeguatamente informato, l'investitore avesse desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole);
incombe, per converso, sull'Intermediario provare che tali informazioni siano state fornite,
ovvero che queste esulassero dall'ambito di quelle dovute (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24 aprile
2018, n. 10111).
Con riferimento alla porzione di onere probatorio gravante sul cliente – investitore,
trattandosi di causalità omissiva, deve operarsi, in ossequio alla regola del «più probabile che non», un giudizio controfattuale, ovverosia collocando ipoteticamente in luogo della condotta omessa quella legalmente dovuta, così da accertare, secondo un giudizio necessariamente probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma (che ben può
pagina 16 di 19 muovere dalla stessa consistenza dell'informazione omessa) (Cass. Civ., Sez. I, 28 luglio
2020, n. 16126 e Cass. Civ., Sez. I, 18 maggio 2017, n. 12544), riguardata attraverso la lente dell'id quod plerumque accidit, se, ove adeguatamente informato, l'investitore avesse desistito dall'investimento.
È evidente come tale giudizio non si presti alla prova diretta, ma solo a quella presuntiva,
occorrendo desumere (nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza, ex art. 2729 c.c.) dai fatti certi emersi in sede istruttoria se l'investitore avesse potuto tenere una condotta, quella consistente nel recedere all'investimento, ormai non più
realizzabile (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 18 agosto 2016, n. 17194).
Sul cliente – investitore, infine, grava anche la prova del danno (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24
aprile 2018, n. 10118).
Ebbene, dalla lettura dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio si evince che la snc si è
limitata ad elencare un consistente numero di strumenti finanziari asseritamente sottoscritti con la convenuta, invocando la nullità e/o la risoluzione dei relativi contratti sulla base di una generica e non meglio specificata “inadeguatezza” degli operati investimenti, per la assunta (e non chiara) presenza di costi via via lievitati, con un generico richiamo agli obblighi sanciti dalla normativa di settore (d.lvo 58/98 artt. 21-23 e 25 bis, reg. Consob
11522/1998 artt. da 26 a 29), senza chiarire quale siano il profilo e le caratteristiche del cliente di cui non si sarebbe tenuto conto, di cui lamenta un non meglio precisato e confuso collegamento con esposizioni di conto corrente e con un'assunta (pag. 68) usurarietà
originaria dei tassi applicati, allegazioni insufficienti ad assolvere l'onere probatorio e assertivo gravante sul cliente in relazione ai singoli e specifici contratti di investimento indicati dalla correntista.
Tale carenza come meglio evidenziata in premessa implica, pertanto, il rigetto delle domande formulate sul punto.
L'accertamento della validità dei contratti di finanziamento di cui al punto a) della motivazione che precede, l'accertamento dei saldi dei conti correnti ed anticipi di cui al punto b) tutti con una posta complessiva a debito della correntista implicano il rigetto delle pagina 17 di 19 ulteriori domande di ristoro del danno (avente natura accessoria e consequenziale) da segnalazione o sovraesposizione in Centrale Rischi, danno peraltro neppure provato.
L'accertamento di saldi a debito della correntista in misura inferiore a quanto portato dagli estratti-conto e il rigetto delle domande formulate in ordine ai contratti di finanziamento e di investimento finanziario implicano il rigetto delle correlate domande risarcitorie formulate dai fideiussori (risultando solo la società cancellata unica legittimata a proporre eventuali richieste restitutorie), legate da nesso di accessorietà alle prime e, visto l'esito complessivo della lite con l'accoglimento solo in parte delle domande riconvenzionali formulate dalla banca convenuta, la compensazione tra le parti per metà delle spese processuali con condanna degli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta della residua metà, liquidata come in dispositivo sulla base del DM 147/2022 e degli importi riconosciuti in favore della convenuta in relazione alle pronunce per cui vi è condanna
(ricomprese nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), ai medi di tariffa.
Le spese tra gli attori e l'interventore volontario vanno compensate, non trattandosi di esborsi a cui gli attori hanno dato causa, potendo l'intervenuta avvalersi degli effetti a lei favorevoli della sentenza ex art. 2909 c.civ.
Le spese di CTU e della successiva integrazione, liquidate come in atti, vanno poste, in via definitiva, a carico delle parti per metà ciascuno, visto l'esito complessivo della lite.
P.T.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in via principale e su quella articolata in via riconvenzionale, così provvede :
• accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e, per l'effetto, accerta che 1) il saldo del rapporto di conto anticipi n. 400863776 va rideterminato alla data del 31.03.2014 in €
10.302,82 a debito della correntista;
2) il saldo del rapporto di conto anticipi n. 400485804
va rideterminato al 30.04.2014 in € 5.663,30 a debito della correntista;
3) il saldo del rapporto di conto corrente n. 10226961 alla data della chiusura va rideterminato in €
6.670,05 a credito della correntista;
pagina 18 di 19 • accoglie per quanto di ragione la domanda proposta in via principale e riconvenzionale e, per l'effetto, accerta che il saldo del contratto di conto corrente n. 400140709 va rideterminato alla data del 30.09.2014 in € 364.098,91 a debito del cliente;
• in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al Parte_2
pagamento, in favore della convenuta, degli importi di € 3.451,00 e di € 15.096,00 per le causali di cui in motivazione;
• rigetta ogni altra domanda proposta in via principale e riconvenzionale;
• compensa tra gli attori e la convenuta per metà le spese processuali, condannando gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali,
liquidate in € 843,00 per esborsi ed € 2.538,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
• spese compensate tra gli attori e l'interventore volontario;
• pone, in via definitiva, le spese dell'espletata CTU e della successiva integrazione, liquidate come in atti, a carico degli attori e della convenuta per metà ciascuno.
Si comunichi.
Bari,02.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Fazio
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