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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/05/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1989 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 15 aprile 2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra GUERRIERI Presidente dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
-SENTENZA-
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 13/10/2023 al n. 1989 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2023
promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. MIGLIACCIO LUIGI, come Parte_1 da procura in atti
- ricorrente in riassunzione - contro
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Controparte_1 dello Stato;
- resistente contumace -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per il ricorrente in riassunzione : “affinché l'Adita Corte, uniformandosi ai principi espressi dalla S.C. con ord. n.17122/2023, accerti e dichiari il diritto del signor
alla protezione umanitaria ai sensi dell'art.5, c.6, d.lgs.286/98 Parte_1 3/18), trasmettendo gli atti per il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali, nonché adotti ogni altro provvedimento relativo alle spese del giudizio di Cassazione, per il quale v'è delibera di ammissione, nonché per il presente giudizio di rinvio, per il quale l'appellante ha inteso di avvalersi del PSS”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo straniero , nato il [...] in [...] Parte_1 con l'odierno ricorso in riassunzione ha convenuto davanti a questa Corte il a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Controparte_1
Cassazione della sentenza della Corte D'appello Firenze n. 1214/2021 depositata in data 16/06/2021 che aveva respinto il suo appello e confermato l'ordinanza resa in primo grado dal Tribunale di Firenze di rigetto delle domande di protezione internazionale e di protezione umanitaria originariamente proposte.
Con ordinanza n. 2737/2022 pubblicata il 15/06/2023, la Corte di Cassazione ha censurato la sentenza impugnata sotto il profilo della motivazione posta a fondamento del rigetto della domanda di protezione umanitaria;
la Suprema
Corte ha in particolare richiamato il principio di diritto espresso in materia dalla sentenza n. 24413/2021 delle Sezioni Unite, in forza della quale la valutazione comparativa tra la situazione del richiedente nel paese di accoglienza e in quello d'origine deve incentrarsi sul rispetto dei diritti fondamentali come sancito dalle dall'art. 8 CEDU. Tale disposizione assume rilievo centrale nella valutazione della vulnerabilità ed implica la comparazione del contesto economico, lavorativo e relazionale del paese d'origine con il livello di integrazione raggiunto, nel Paese ospitante, durante il periodo di esame della domanda di protezione in sede amministrativa e giudiziaria.
La Corte di Cassazione ha quindi censurato la sentenza impugnata evidenziando:
“Non vi è dubbio che, .nel caso di specie, la sentenza impugnata, nel valutare la condizione di vulnerabilità del richiedente, abbia completamente omesso di esaminare il profilo della violazione dell'art. 8 CEDU – rilevante anche nel vigore nella nuova disciplina introdotta con il D.L. 130/2020 – astenendosi dal valutare il percorso di integrazione eventualmente compiuto dal ricorrente il quale tra l'altro lavora in Italia a tempo indeterminato”.
La sentenza della Corte di appello di Firenze è stata conseguente cassata con rinvio a questa Corte d'Appello anche per le decisioni in tema di regolamentazione delle spese di giudizio di legittimità.
Lo straniero ha, quindi, introducendo il presente giudizio di riassunzione, formulato nuovamente la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi dell'art.5, c.6, d.lgs.286/98 (testo ante d.l. 113/18).
Il procedimento è stato ritualmente instaurato con atto notificato presso l'Avvocatura di Stato al resistente, che è rimasto contumace. CP_1
Precisate le conclusioni e concessi i termini per le difese finali, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ed ha emesso la presente decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare, con riferimento al regime giuridico applicabile alla fattispecie in esame, si osserva che il D.L. 113/2018 ha introdotto modifiche
2 alla previgente disciplina in materia di protezione umanitaria. Nondimeno le istanze di protezione umanitaria presentate in data antecedente all'entrata in vigore della novella legislativa devono essere valutate alla stregua della normativa vigente al momento della loro proposizione. E' infatti con riferimento al momento in cui lo straniero ha fatto ingresso nel territorio nazionale che va valutata l'esistenza dei presupposti di riconoscibilità della protezione invocata e del conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 12/02/2021, n. 3746)” in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, quale espressione del diritto costituzionale di asilo, sorge nel momento in cui lo straniero fa ingresso nel territorio nazionale in condizioni di vulnerabilità, esponendolo al rischio di compromissione dei suoi diritti umani fondamentali. La domanda volta ad ottenere il relativo permesso di soggiorno attrae, pertanto, il regime normativo applicabile ratione temporis. Di conseguenza, le modifiche introdotte dal D.L.
113/2018, convertito con L. 132/2018, non trovano applicazione in relazione alle domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentate prima del 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore della nuova legge).
In tali ipotesi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, effettuato in base alle norme previgenti al D.L. 113/2018, comporta il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge”.
La Corte, nell'ordinanza di rinvio, ha in particolare censurato l'omesso esame della violazione dell'art. 8 CEDU per mancata valutazione del percorso di integrazione eventualmente compiuto dal richiedente.
Ciò premesso, uniformandosi al principio di diritto espresso dalla
Suprema corte, nel procedere alla valutazione dei presupposti di accoglibilità. della domanda, occorre avere riguardo alla posizione di vulnerabilità del richiedente, sotto il profilo del rischio che lo stesso, in caso di rimpatrio, possa essere esposto ad un contesto di compromissione dei diritti inviolabili della persona complessivamente considerati.
Punto di riferimento per un tale disamina è principio di diritto enucleato dalla
Sezioni unite della Cassazione nella sentenza nr. 29459/2019 per la quale “ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente
3 con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno".
Laddove, dunque, si accerti un apprezzabile livello di integrazione del richiedente protezione nel tessuto sociale del Paese ospitante, ove il rientro nel
Paese d'origine si configuri come probabile causa di un significativo deterioramento delle condizioni di vita privata e/o familiare idoneo ad arrecare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, deve ritenersi sussistente un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico sull'Immigrazione (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
27/11/2023, n.32848). Dette pronunce evidenziano l'importanza di una valutazione complessiva e comparativa delle condizioni del richiedente, ponendo l'accento sulla tutela dei diritti fondamentali e sulla necessità di evitare un'ingiustificata regressione delle sue condizioni di vita a seguito del rimpatrio.
Nel caso di specie le allegazioni del ricorrente, debitamente supportate dalla documentazione versata in atti, appaiono integrare le condizioni necessarie al riconoscimento della protezione umanitaria.
ha documentato di svolgere un'attività lavorativa quale orafo Parte_1 specializzato percependo un reddito costante per il suo sostentamento;
egli ha inoltre allegato che il rientro Nigeria lo porrebbe nella condizione di estrema vulnerabilità. Il ricorrente ha prodotto elementi probatori idonei a dimostrare un'effettiva integrazione sociale lavorativa nel territorio italiano, depositando in giudizio i contratti di lavoro susseguitisi nel tempo, la documentazione fiscale e assicurativa, nonché il contratto di locazione attualmente in essere. Tali documenti costituiscono elementi oggettivi a sostegno del radicamento del richiedente nel contesto socio-economico nazionale.
4 Il ricorrente ha inoltre articolato specifiche argomentazioni a supporto della sua condizione di soggetto vulnerabile, evidenziando le difficoltà che incontrerebbe in caso di rimpatrio nel Paese d'origine.
Il prolungato decorso del tempo trascorso in Italia durante l'espletamento dell'iter procedimentale volto al riconoscimento della protezione internazionale depone in favore di una condizione di accresciuta vulnerabilità del soggetto richiedente. tale da rendere il suo rientro, allo stato attuale, nel Paese d'origine, un evento suscettibile di determinare un probabile peggioramento delle sue condizioni di vita configurando un vulnus ai diritti tutelati dall'articolo 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Tale conclusione appare coerente con i criteri direttivi indicati dalle Sezioni
Unite della Corte di cassazione, segnatamente nella sentenza n. 24413/2021.
Detta pronuncia, nel ribadire la centralità dell'articolo 8 della Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo nella valutazione del profilo di vulnerabilità del richiedente protezione internazionale, ha affermato che il giudice, nell'esercizio del giudizio comparativo, è tenuto a considerare non solo il rischio di pregiudizi futuri derivanti dalle condizioni socio-politiche ed economiche del Paese
d'origine, ma anche il concreto rischio di un danno attuale, derivante dalla perdita delle relazioni affettive e delle professionalità maturate nel Paese di accoglienza.
In conclusione, essendo stato accertato un livello apprezzabile di integrazione da parte del ricorrente nel tessuto sociale italiano, ricorre, nella fattispecie, un serio motivo di carattere umanitario idoneo a giustificare il riconoscimento del permesso di soggiorno.
Dalle osservazioni discende l'accoglimento del ricorso in riassunzione.
Tenuto conto della particolare natura della controversia si dispone la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
-
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Firenze Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio sul ricorso in riassunzione proposto da nei confronti del , ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la ricorrenza dei presupposti per la concessione al ricorrente in riassunzione del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
2) dispone la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente per le proprie determinazioni;
5 3) compensa le spese di tutti i gradi del giudizio;
4) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Il Consigliere relatore
Dr.ssa Laura D'Amelio
Il Presidente
Alessandra Guerrieri
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 15 aprile 2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra GUERRIERI Presidente dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
-SENTENZA-
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 13/10/2023 al n. 1989 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2023
promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. MIGLIACCIO LUIGI, come Parte_1 da procura in atti
- ricorrente in riassunzione - contro
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Controparte_1 dello Stato;
- resistente contumace -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per il ricorrente in riassunzione : “affinché l'Adita Corte, uniformandosi ai principi espressi dalla S.C. con ord. n.17122/2023, accerti e dichiari il diritto del signor
alla protezione umanitaria ai sensi dell'art.5, c.6, d.lgs.286/98 Parte_1 3/18), trasmettendo gli atti per il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali, nonché adotti ogni altro provvedimento relativo alle spese del giudizio di Cassazione, per il quale v'è delibera di ammissione, nonché per il presente giudizio di rinvio, per il quale l'appellante ha inteso di avvalersi del PSS”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo straniero , nato il [...] in [...] Parte_1 con l'odierno ricorso in riassunzione ha convenuto davanti a questa Corte il a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Controparte_1
Cassazione della sentenza della Corte D'appello Firenze n. 1214/2021 depositata in data 16/06/2021 che aveva respinto il suo appello e confermato l'ordinanza resa in primo grado dal Tribunale di Firenze di rigetto delle domande di protezione internazionale e di protezione umanitaria originariamente proposte.
Con ordinanza n. 2737/2022 pubblicata il 15/06/2023, la Corte di Cassazione ha censurato la sentenza impugnata sotto il profilo della motivazione posta a fondamento del rigetto della domanda di protezione umanitaria;
la Suprema
Corte ha in particolare richiamato il principio di diritto espresso in materia dalla sentenza n. 24413/2021 delle Sezioni Unite, in forza della quale la valutazione comparativa tra la situazione del richiedente nel paese di accoglienza e in quello d'origine deve incentrarsi sul rispetto dei diritti fondamentali come sancito dalle dall'art. 8 CEDU. Tale disposizione assume rilievo centrale nella valutazione della vulnerabilità ed implica la comparazione del contesto economico, lavorativo e relazionale del paese d'origine con il livello di integrazione raggiunto, nel Paese ospitante, durante il periodo di esame della domanda di protezione in sede amministrativa e giudiziaria.
La Corte di Cassazione ha quindi censurato la sentenza impugnata evidenziando:
“Non vi è dubbio che, .nel caso di specie, la sentenza impugnata, nel valutare la condizione di vulnerabilità del richiedente, abbia completamente omesso di esaminare il profilo della violazione dell'art. 8 CEDU – rilevante anche nel vigore nella nuova disciplina introdotta con il D.L. 130/2020 – astenendosi dal valutare il percorso di integrazione eventualmente compiuto dal ricorrente il quale tra l'altro lavora in Italia a tempo indeterminato”.
La sentenza della Corte di appello di Firenze è stata conseguente cassata con rinvio a questa Corte d'Appello anche per le decisioni in tema di regolamentazione delle spese di giudizio di legittimità.
Lo straniero ha, quindi, introducendo il presente giudizio di riassunzione, formulato nuovamente la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi dell'art.5, c.6, d.lgs.286/98 (testo ante d.l. 113/18).
Il procedimento è stato ritualmente instaurato con atto notificato presso l'Avvocatura di Stato al resistente, che è rimasto contumace. CP_1
Precisate le conclusioni e concessi i termini per le difese finali, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ed ha emesso la presente decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare, con riferimento al regime giuridico applicabile alla fattispecie in esame, si osserva che il D.L. 113/2018 ha introdotto modifiche
2 alla previgente disciplina in materia di protezione umanitaria. Nondimeno le istanze di protezione umanitaria presentate in data antecedente all'entrata in vigore della novella legislativa devono essere valutate alla stregua della normativa vigente al momento della loro proposizione. E' infatti con riferimento al momento in cui lo straniero ha fatto ingresso nel territorio nazionale che va valutata l'esistenza dei presupposti di riconoscibilità della protezione invocata e del conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 12/02/2021, n. 3746)” in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, quale espressione del diritto costituzionale di asilo, sorge nel momento in cui lo straniero fa ingresso nel territorio nazionale in condizioni di vulnerabilità, esponendolo al rischio di compromissione dei suoi diritti umani fondamentali. La domanda volta ad ottenere il relativo permesso di soggiorno attrae, pertanto, il regime normativo applicabile ratione temporis. Di conseguenza, le modifiche introdotte dal D.L.
113/2018, convertito con L. 132/2018, non trovano applicazione in relazione alle domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentate prima del 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore della nuova legge).
In tali ipotesi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, effettuato in base alle norme previgenti al D.L. 113/2018, comporta il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge”.
La Corte, nell'ordinanza di rinvio, ha in particolare censurato l'omesso esame della violazione dell'art. 8 CEDU per mancata valutazione del percorso di integrazione eventualmente compiuto dal richiedente.
Ciò premesso, uniformandosi al principio di diritto espresso dalla
Suprema corte, nel procedere alla valutazione dei presupposti di accoglibilità. della domanda, occorre avere riguardo alla posizione di vulnerabilità del richiedente, sotto il profilo del rischio che lo stesso, in caso di rimpatrio, possa essere esposto ad un contesto di compromissione dei diritti inviolabili della persona complessivamente considerati.
Punto di riferimento per un tale disamina è principio di diritto enucleato dalla
Sezioni unite della Cassazione nella sentenza nr. 29459/2019 per la quale “ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente
3 con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno".
Laddove, dunque, si accerti un apprezzabile livello di integrazione del richiedente protezione nel tessuto sociale del Paese ospitante, ove il rientro nel
Paese d'origine si configuri come probabile causa di un significativo deterioramento delle condizioni di vita privata e/o familiare idoneo ad arrecare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, deve ritenersi sussistente un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico sull'Immigrazione (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
27/11/2023, n.32848). Dette pronunce evidenziano l'importanza di una valutazione complessiva e comparativa delle condizioni del richiedente, ponendo l'accento sulla tutela dei diritti fondamentali e sulla necessità di evitare un'ingiustificata regressione delle sue condizioni di vita a seguito del rimpatrio.
Nel caso di specie le allegazioni del ricorrente, debitamente supportate dalla documentazione versata in atti, appaiono integrare le condizioni necessarie al riconoscimento della protezione umanitaria.
ha documentato di svolgere un'attività lavorativa quale orafo Parte_1 specializzato percependo un reddito costante per il suo sostentamento;
egli ha inoltre allegato che il rientro Nigeria lo porrebbe nella condizione di estrema vulnerabilità. Il ricorrente ha prodotto elementi probatori idonei a dimostrare un'effettiva integrazione sociale lavorativa nel territorio italiano, depositando in giudizio i contratti di lavoro susseguitisi nel tempo, la documentazione fiscale e assicurativa, nonché il contratto di locazione attualmente in essere. Tali documenti costituiscono elementi oggettivi a sostegno del radicamento del richiedente nel contesto socio-economico nazionale.
4 Il ricorrente ha inoltre articolato specifiche argomentazioni a supporto della sua condizione di soggetto vulnerabile, evidenziando le difficoltà che incontrerebbe in caso di rimpatrio nel Paese d'origine.
Il prolungato decorso del tempo trascorso in Italia durante l'espletamento dell'iter procedimentale volto al riconoscimento della protezione internazionale depone in favore di una condizione di accresciuta vulnerabilità del soggetto richiedente. tale da rendere il suo rientro, allo stato attuale, nel Paese d'origine, un evento suscettibile di determinare un probabile peggioramento delle sue condizioni di vita configurando un vulnus ai diritti tutelati dall'articolo 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Tale conclusione appare coerente con i criteri direttivi indicati dalle Sezioni
Unite della Corte di cassazione, segnatamente nella sentenza n. 24413/2021.
Detta pronuncia, nel ribadire la centralità dell'articolo 8 della Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo nella valutazione del profilo di vulnerabilità del richiedente protezione internazionale, ha affermato che il giudice, nell'esercizio del giudizio comparativo, è tenuto a considerare non solo il rischio di pregiudizi futuri derivanti dalle condizioni socio-politiche ed economiche del Paese
d'origine, ma anche il concreto rischio di un danno attuale, derivante dalla perdita delle relazioni affettive e delle professionalità maturate nel Paese di accoglienza.
In conclusione, essendo stato accertato un livello apprezzabile di integrazione da parte del ricorrente nel tessuto sociale italiano, ricorre, nella fattispecie, un serio motivo di carattere umanitario idoneo a giustificare il riconoscimento del permesso di soggiorno.
Dalle osservazioni discende l'accoglimento del ricorso in riassunzione.
Tenuto conto della particolare natura della controversia si dispone la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
-
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Firenze Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio sul ricorso in riassunzione proposto da nei confronti del , ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la ricorrenza dei presupposti per la concessione al ricorrente in riassunzione del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
2) dispone la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente per le proprie determinazioni;
5 3) compensa le spese di tutti i gradi del giudizio;
4) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Il Consigliere relatore
Dr.ssa Laura D'Amelio
Il Presidente
Alessandra Guerrieri
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