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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/12/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g. 1276/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa LA Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1276/2025 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
, (C.F. ), rappr.to e difeso dall'avv. Claudio Parte_1 C.F._1
Luciano, dom.to come in atti;
ricorrente
E
, (C.F. ), rappr.ta e difesa dall'avv. Giuseppe di Controparte_1 C.F._2
Gaeta, dom.ta come in atti;
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 02.10.2025; in data 06.10.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.05.2025, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con , in Avellino in data 30.03.1985, trascritto nel registro di Stato Controparte_1
Civile di Avellino al Reg. anno 1985 parte I serie A n. 57 e di aver avuto due figli, (nata il Per_1
28 maggio 1982) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni ed Persona_2 economicamente autosufficienti, premesso, altresì, di essersi separati consensualmente con decreto n. 731/2015 del 09.04.2015 emesso dal Tribunale di Avellino, adiva il Tribunale perché, pronunciasse sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Si costituiva , che chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrmonio.
All'udienza del 02.10.2025 entrambe le parti chiedevano la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, riportandosi all' accordo sottoscritto e depositato in data 17.09.2025.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E, infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa n. 731/2015 del Tribunale di Avellino depositato in data 09.04.2015); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre
'70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (05.03.2015) di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Avellino e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto LL
e , trascritto nel registro di stato civile del Comune di Avellino al n. 57, Pt_1 Controparte_1 parte I, Serie A, anno 1985, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 17.09.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di Avellino, ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10
l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa LA Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa LA Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1276/2025 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
, (C.F. ), rappr.to e difeso dall'avv. Claudio Parte_1 C.F._1
Luciano, dom.to come in atti;
ricorrente
E
, (C.F. ), rappr.ta e difesa dall'avv. Giuseppe di Controparte_1 C.F._2
Gaeta, dom.ta come in atti;
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 02.10.2025; in data 06.10.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.05.2025, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con , in Avellino in data 30.03.1985, trascritto nel registro di Stato Controparte_1
Civile di Avellino al Reg. anno 1985 parte I serie A n. 57 e di aver avuto due figli, (nata il Per_1
28 maggio 1982) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni ed Persona_2 economicamente autosufficienti, premesso, altresì, di essersi separati consensualmente con decreto n. 731/2015 del 09.04.2015 emesso dal Tribunale di Avellino, adiva il Tribunale perché, pronunciasse sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Si costituiva , che chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrmonio.
All'udienza del 02.10.2025 entrambe le parti chiedevano la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, riportandosi all' accordo sottoscritto e depositato in data 17.09.2025.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E, infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa n. 731/2015 del Tribunale di Avellino depositato in data 09.04.2015); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre
'70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (05.03.2015) di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Avellino e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto LL
e , trascritto nel registro di stato civile del Comune di Avellino al n. 57, Pt_1 Controparte_1 parte I, Serie A, anno 1985, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 17.09.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di Avellino, ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10
l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa LA Palladino dr. Raffaele Califano