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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/10/2025, n. 4569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4569 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10068/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10068/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTI
Oggi 23 ottobre 2025 ad ore 12,10 innanzi al dott. Marco LL, sono comparsi:
Per l'avv. SANTORO MASSIMO con il sig. Santoro personalmente Parte_1
Per e nessuno è presente Controparte_1 CP_1
Il Giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice conclude come da memoria integrativa, precisando la morosità per spese di riscaldamento come da memoria depositata il 20.10.25 e da documento allegato. Chiede inoltre la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese del giudizio, comprese quelle di mediazione come documentate nel deposito dell'1.10.25.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente decide come da sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco LL
pagina 1 di 6 N. R.G. 10068/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco LL ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza dell'1.10.2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10068/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato dall'Avv. SANTORO MASSIMO in forza Parte_1 C.F._1
di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. CP_1 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a e sfratto per morosità Parte_1 Controparte_1 CP_1
dall'immobile sito in Torino, via Pietro Cossa n. 112, in considerazione del mancato pagamento di canoni e spese per complessivi € 4.269,44.
Il giudice, verificato che la notifica dell'intimazione nei confronti di è stata CP_1
pagina 2 di 6 effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., rilevata l'incompatibilità fra tale forma di notifica e il procedimento di convalida di sfratto (che impone di verificare la reale ed effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario), ha ordinato il mutamento del rito.
I convenuti (che non sono comparsi neppure all'incontro del 18.07.2025 davanti al mediatore
– doc. 6) non si sono costituiti in giudizio.
L'attore ha depositato memoria integrativa nella quale ha precisato la morosità in € 6.879,44; chiede la condanna al pagamento di tale importo, nonché la corresponsione dei canoni a scadere dal mese di ottobre 2025 sino alla data di effettivo rilascio.
*
1. L'attore chiede che sia dichiarato risolto per inadempimento dei conduttori il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Torino, via Pietro Cossa n. 112. Il sig. ha assolto Pt_1
all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la sua domanda, costituito dal contratto di locazione abitativo stipulato in data 21.10.2009, registrato in pari data (doc. 1).
2. La domanda di risoluzione va accolta, poiché i conduttori – onerati di provare l'adempimento all'obbligazione di periodico pagamento dei canoni – sono rimasti contumaci e non hanno così provato di aver pagato i canoni contestati.
In termini generali si osserva che, in tema di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore, senza effettuare alcuna contestazione sul quantum, abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non possa esser rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma debba considerarsi predeterminata legalmente ai sensi degli artt. 5 e 55 della legge n. 392 del 27.07.1978 (vedi ex multis Trib. Torino, Sez VIII Sent. n. 627 del 11.02.2019, Trib. Torino, Sez VIII,
Sent. n. 244 del 18.01.2019, Trib. Torino, Sez VIII, Sent. n. 6048 del 24.12.2018, Trib. Roma, Sez. VI,
Sent. 22.11.2018, Trib. Roma, Sez. VI, Sent. 09.10.2018; e ancora Trib. Roma, Sez. VI, Sent.
05.09.2018, il quale specifica che in tema di locazione ad uso abitativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto è ancorata dal legislatore ad un parametro - quantitativo e temporale - predefinito, che esclude ogni discrezionale considerazione ad opera del Giudice, tenuto unicamente a verificare il presupposto dell'inadempimento).
pagina 3 di 6 Nel caso in esame, il mancato pagamento dei canoni a far data dal mese di dicembre 2024 costituisce inadempimento di indubbia gravità, tale da giustificare, di per sé, la risoluzione del contratto, sia in base al parametro normativo sopra richiamato, sia, comunque, ai sensi dell'art. 1453 e
1455 c.c. La domanda proposta da va dunque accolta e parte convenuta va Parte_1
condannata all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in favore dell'attore.
3. Il locatore chiede che i convenuti siano condannati al pagamento di complessivi € 6.879,44 a titolo di canoni e spese non corrisposti. In particolare, distingue le seguenti voci:
a) € 1.520,00 a titolo di canoni di locazione per i mesi da dicembre 2024 a marzo 2025 (fino all'intimazione di sfratto) ed € 2.660,00 per i mesi da aprile a ottobre 2025; e così complessivamente € 4.180,00 (€ 380*11): tale domanda va accolta in quanto il locatore richiede il pagamento dei canoni nella misura contrattualmente prevista di € 380,00;
b) € 220,00 a titolo di acconto oneri accessori relativi ai mesi da dicembre 2024 a marzo 2025 ed €
385,00 per i mesi da aprile a ottobre 2025 e così complessivamente € 605,00 (€ 55*11). L'art. 9 del contratto prevede che i conduttori debbano corrispondere a titolo di acconto oneri accessori € 40,00 mensili e che tale acconto potrà essere annualmente aggiornato con adeguamento al consuntivo dell'anno precedente. Con riferimento a tale facoltà di aggiornamento, si osserva che non è stato prodotto alcun consuntivo o accordo tra le parti che provi che sia dovuta una diversa somma a tale titolo. Pertanto, tale domanda va accolta per il minor importo di € 440,00 (€ 40,00 mensili *11).
c) € 2.129,44 a titolo di spese di riscaldamento per gli anni 2024-2025; tale domanda non può essere accolta in quanto non supportata da adeguata prova. Infatti, il documento n. 2, che il locatore produce in relazione a tale importo, è il piano rateale, redatto dall'amministratore di condominio, delle spese di riscaldamento dell'esercizio 2024-2025; analogamente, il doc. 9 prodotto in data 20.10.25 è il piano rateale (preventivo) relativo all'esercizio 2025-26, di cui è maturata ad oggi la sola prima rata. Il contratto di locazione prevede (art. 10) che il conduttore si impegna a pagare le spese di riscaldamento direttamente all'amministratore del condominio.
Tuttavia, tali spese non risultano dai consuntivi, preventivi e riparti approvati dall'assemblea condominiale. Non risulta, inoltre, che tali consuntivi (o anche soltanto una comunicazione contenente gli importi dovuti) siano mai stati comunicati ai conduttori;
né, infine, è provato che i relativi importi siano stati pagati da parte del locatore. Alla luce di queste considerazioni, non pagina 4 di 6 si ritiene che il locatore abbia assolto all'onere di provare l'importo del credito di cui chiede il rimborso.
d) € 400, importo che il proprietario dichiara di aver anticipato “per il pagamento del riscaldamento degli anni pregressi” e che non è stato restituito: non può essere parimenti accolta tale domanda, in quanto genericamente formulata, senza che sia specificato a quale esercizio si riferirebbe tale spesa, anch'essa non supportata da idonea prova dell'avvenuto pagamento da parte del locatore. Il capitolo di prova orale formulato dall'attore per provare tale pagamento è, sotto più profili, non ammissibile: in primo luogo perché in contrasto con la previsione degli art. 2721 e 2726 c.c.; norme che non si ritengono derogabili poiché il proprietario ben avrebbe potuto provare il pagamento attraverso la produzione di idonea documentazione (preventivi, consuntivi, titoli di pagamento, …); in secondo luogo perché generico sulle circostanze di tempo e luogo in questo pagamento sarebbe stato effettuato.
In conclusione, i conduttori vanno condannati al pagamento di € 4.620,00 (€ 4.180,00 + €
440,00) a titolo di canoni e spese a tutto ottobre 2025.
4. Va infine accolta la domanda con cui il locatore chiede la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione per i mesi successivi a ottobre 2025 e fino al rilascio. Infatti, ai sensi dell'art. 1591 c.c. il conduttore è tenuto al pagamento dei canoni fino alla riconsegna dell'immobile.
Tale indennità va rapportata alla misura dell'ultimo canone (€ 380 mensili).
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di e . Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di Controparte_1 CP_1
cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificato con D.M. 147/2022), tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia dei convenuti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio (fase convalida) € 530
• fase introduttiva (fase convalida) € 494
• fase decisoria (cognizione) € 851
E dunque in totale € 1.875, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento dei conduttori il contratto di locazione stipulato fra le parti e registrato in data 21.10.2009, relativo all'immobile sito in Torino, via Pietro Cossa n. 112 e, per l'effetto, condanna e all'immediato rilascio dell'immobile, libero da Controparte_1 CP_1
persone e cose, in favore di Parte_1
condanna e al pagamento in favore di della Controparte_1 CP_1 Parte_1
somma di € 4.620,00, oltre € 380,00 per ciascun mese di occupazione dell'immobile a far data da novembre 2025 fino al rilascio;
condanna e all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Controparte_1 CP_1
favore di liquidandole in € 1.875, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Parte_1
Torino, 23 ottobre 2025
Il Giudice
Marco LL
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10068/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTI
Oggi 23 ottobre 2025 ad ore 12,10 innanzi al dott. Marco LL, sono comparsi:
Per l'avv. SANTORO MASSIMO con il sig. Santoro personalmente Parte_1
Per e nessuno è presente Controparte_1 CP_1
Il Giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice conclude come da memoria integrativa, precisando la morosità per spese di riscaldamento come da memoria depositata il 20.10.25 e da documento allegato. Chiede inoltre la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese del giudizio, comprese quelle di mediazione come documentate nel deposito dell'1.10.25.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente decide come da sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco LL
pagina 1 di 6 N. R.G. 10068/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco LL ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza dell'1.10.2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10068/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato dall'Avv. SANTORO MASSIMO in forza Parte_1 C.F._1
di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. CP_1 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a e sfratto per morosità Parte_1 Controparte_1 CP_1
dall'immobile sito in Torino, via Pietro Cossa n. 112, in considerazione del mancato pagamento di canoni e spese per complessivi € 4.269,44.
Il giudice, verificato che la notifica dell'intimazione nei confronti di è stata CP_1
pagina 2 di 6 effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., rilevata l'incompatibilità fra tale forma di notifica e il procedimento di convalida di sfratto (che impone di verificare la reale ed effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario), ha ordinato il mutamento del rito.
I convenuti (che non sono comparsi neppure all'incontro del 18.07.2025 davanti al mediatore
– doc. 6) non si sono costituiti in giudizio.
L'attore ha depositato memoria integrativa nella quale ha precisato la morosità in € 6.879,44; chiede la condanna al pagamento di tale importo, nonché la corresponsione dei canoni a scadere dal mese di ottobre 2025 sino alla data di effettivo rilascio.
*
1. L'attore chiede che sia dichiarato risolto per inadempimento dei conduttori il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Torino, via Pietro Cossa n. 112. Il sig. ha assolto Pt_1
all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la sua domanda, costituito dal contratto di locazione abitativo stipulato in data 21.10.2009, registrato in pari data (doc. 1).
2. La domanda di risoluzione va accolta, poiché i conduttori – onerati di provare l'adempimento all'obbligazione di periodico pagamento dei canoni – sono rimasti contumaci e non hanno così provato di aver pagato i canoni contestati.
In termini generali si osserva che, in tema di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore, senza effettuare alcuna contestazione sul quantum, abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non possa esser rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma debba considerarsi predeterminata legalmente ai sensi degli artt. 5 e 55 della legge n. 392 del 27.07.1978 (vedi ex multis Trib. Torino, Sez VIII Sent. n. 627 del 11.02.2019, Trib. Torino, Sez VIII,
Sent. n. 244 del 18.01.2019, Trib. Torino, Sez VIII, Sent. n. 6048 del 24.12.2018, Trib. Roma, Sez. VI,
Sent. 22.11.2018, Trib. Roma, Sez. VI, Sent. 09.10.2018; e ancora Trib. Roma, Sez. VI, Sent.
05.09.2018, il quale specifica che in tema di locazione ad uso abitativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto è ancorata dal legislatore ad un parametro - quantitativo e temporale - predefinito, che esclude ogni discrezionale considerazione ad opera del Giudice, tenuto unicamente a verificare il presupposto dell'inadempimento).
pagina 3 di 6 Nel caso in esame, il mancato pagamento dei canoni a far data dal mese di dicembre 2024 costituisce inadempimento di indubbia gravità, tale da giustificare, di per sé, la risoluzione del contratto, sia in base al parametro normativo sopra richiamato, sia, comunque, ai sensi dell'art. 1453 e
1455 c.c. La domanda proposta da va dunque accolta e parte convenuta va Parte_1
condannata all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in favore dell'attore.
3. Il locatore chiede che i convenuti siano condannati al pagamento di complessivi € 6.879,44 a titolo di canoni e spese non corrisposti. In particolare, distingue le seguenti voci:
a) € 1.520,00 a titolo di canoni di locazione per i mesi da dicembre 2024 a marzo 2025 (fino all'intimazione di sfratto) ed € 2.660,00 per i mesi da aprile a ottobre 2025; e così complessivamente € 4.180,00 (€ 380*11): tale domanda va accolta in quanto il locatore richiede il pagamento dei canoni nella misura contrattualmente prevista di € 380,00;
b) € 220,00 a titolo di acconto oneri accessori relativi ai mesi da dicembre 2024 a marzo 2025 ed €
385,00 per i mesi da aprile a ottobre 2025 e così complessivamente € 605,00 (€ 55*11). L'art. 9 del contratto prevede che i conduttori debbano corrispondere a titolo di acconto oneri accessori € 40,00 mensili e che tale acconto potrà essere annualmente aggiornato con adeguamento al consuntivo dell'anno precedente. Con riferimento a tale facoltà di aggiornamento, si osserva che non è stato prodotto alcun consuntivo o accordo tra le parti che provi che sia dovuta una diversa somma a tale titolo. Pertanto, tale domanda va accolta per il minor importo di € 440,00 (€ 40,00 mensili *11).
c) € 2.129,44 a titolo di spese di riscaldamento per gli anni 2024-2025; tale domanda non può essere accolta in quanto non supportata da adeguata prova. Infatti, il documento n. 2, che il locatore produce in relazione a tale importo, è il piano rateale, redatto dall'amministratore di condominio, delle spese di riscaldamento dell'esercizio 2024-2025; analogamente, il doc. 9 prodotto in data 20.10.25 è il piano rateale (preventivo) relativo all'esercizio 2025-26, di cui è maturata ad oggi la sola prima rata. Il contratto di locazione prevede (art. 10) che il conduttore si impegna a pagare le spese di riscaldamento direttamente all'amministratore del condominio.
Tuttavia, tali spese non risultano dai consuntivi, preventivi e riparti approvati dall'assemblea condominiale. Non risulta, inoltre, che tali consuntivi (o anche soltanto una comunicazione contenente gli importi dovuti) siano mai stati comunicati ai conduttori;
né, infine, è provato che i relativi importi siano stati pagati da parte del locatore. Alla luce di queste considerazioni, non pagina 4 di 6 si ritiene che il locatore abbia assolto all'onere di provare l'importo del credito di cui chiede il rimborso.
d) € 400, importo che il proprietario dichiara di aver anticipato “per il pagamento del riscaldamento degli anni pregressi” e che non è stato restituito: non può essere parimenti accolta tale domanda, in quanto genericamente formulata, senza che sia specificato a quale esercizio si riferirebbe tale spesa, anch'essa non supportata da idonea prova dell'avvenuto pagamento da parte del locatore. Il capitolo di prova orale formulato dall'attore per provare tale pagamento è, sotto più profili, non ammissibile: in primo luogo perché in contrasto con la previsione degli art. 2721 e 2726 c.c.; norme che non si ritengono derogabili poiché il proprietario ben avrebbe potuto provare il pagamento attraverso la produzione di idonea documentazione (preventivi, consuntivi, titoli di pagamento, …); in secondo luogo perché generico sulle circostanze di tempo e luogo in questo pagamento sarebbe stato effettuato.
In conclusione, i conduttori vanno condannati al pagamento di € 4.620,00 (€ 4.180,00 + €
440,00) a titolo di canoni e spese a tutto ottobre 2025.
4. Va infine accolta la domanda con cui il locatore chiede la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione per i mesi successivi a ottobre 2025 e fino al rilascio. Infatti, ai sensi dell'art. 1591 c.c. il conduttore è tenuto al pagamento dei canoni fino alla riconsegna dell'immobile.
Tale indennità va rapportata alla misura dell'ultimo canone (€ 380 mensili).
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di e . Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di Controparte_1 CP_1
cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificato con D.M. 147/2022), tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia dei convenuti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio (fase convalida) € 530
• fase introduttiva (fase convalida) € 494
• fase decisoria (cognizione) € 851
E dunque in totale € 1.875, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento dei conduttori il contratto di locazione stipulato fra le parti e registrato in data 21.10.2009, relativo all'immobile sito in Torino, via Pietro Cossa n. 112 e, per l'effetto, condanna e all'immediato rilascio dell'immobile, libero da Controparte_1 CP_1
persone e cose, in favore di Parte_1
condanna e al pagamento in favore di della Controparte_1 CP_1 Parte_1
somma di € 4.620,00, oltre € 380,00 per ciascun mese di occupazione dell'immobile a far data da novembre 2025 fino al rilascio;
condanna e all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Controparte_1 CP_1
favore di liquidandole in € 1.875, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Parte_1
Torino, 23 ottobre 2025
Il Giudice
Marco LL
pagina 6 di 6