Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza dell'11 giugno 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3387/2024 R.G. e vertente
TRA
, Cod. Fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Ricciardi, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, C.F. titolare della ditta NEW GE di Controparte_1 C.F._2 CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele LE, giusta procura in atti
[...]
RESISTENTE
Oggetto: licenziamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 19 giugno 2024, esponeva che: Parte_1
- egli, assunto con contratto a tempo indeterminato del 5 gennaio 2023 a tempo pieno, per 40 ore settimanali, con qualifica di imbianchino, livello 5, a sensi del CCNL metalmeccanica
– artigianato, aveva lavorato sino al 9 maggio 2024 in svariati cantieri a Messina e
Provincia e, in particolare, nei seguenti cantieri siti in : Via Tommaso Cannizzaro;
Go Kart,
Lesca, Lem, Corte dei Mari, Grotte, Sitat, Santo Stefano e in quel di Rometta fino al 9 maggio 2024;
- successivamente a tale data, egli non era stato più fatto rientrare nel posto di lavoro senza alcun motivo specifico, senza alcuna specifica contestazione di servizio o disciplinare e senza ricevere alcuna notifica in merito;
- non essendo in possesso la ditta di regolare pec, ma solo una email non certificata, egli aveva notificato con una prima lettera raccomandata n° RR0000505053 dell'8 maggio
2024, inviata presso la sede legale della società, seguita da 2° successiva racc. ar n°RR0000506264 del 24/05/2024 inviata presso la residenza anagrafica del legale rappr.
p.t., con le quali aveva comunicato, sottoscrivendola, l'impugnazione del licenziamento/risoluzione consensuale , con offerta delle proprie prestazioni lavorative per la immediata ripresa dell'attività lavorativa, con reintegra nel posto di lavoro e con le medesime mansioni.
Deduceva l'illegittimità del licenziamento rilevando che non era mai stato comunicato ad egli ricorrente.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che era stato assunto dalla resistente con contratto a tempo indeterminato del 5 gennaio 2023 a tempo pieno, per 40 ore settimanali, con qualifica di imbianchino, livello 5 , a sensi del CCNL metalmeccanica – artigianato ed aveva lavorato sino al 9 maggio 2024 in svariati cantieri a Messina e Provincia, che venisse accertata e dichiarata l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento del 5 marzo 2024 per insussistenza della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e che, per l'effetto, la resistente venisse condannata, in base alle disposizioni dell'art. 18 l. n. 300/1970, a reintegrarlo nel posto di lavoro, con le medesime mansioni di imbianchino e livello 5 ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni intercorrenti dal licenziamento alla reintegra sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto di Euro 1.500,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
chiedeva che la resistente venisse condannata al pagamento in suo favore di una somma risarcitoria pari da 5 a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata rispetto ai punti 3 e 4, 5) chiedeva la condanna della resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto di Euro
1.500,00 e quindi alla somma di Euro 36.000,00 ovvero alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in via ulteriormente subordinata rispetto ai punti dal 3 al 5, 7) chiedeva la condanna della resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto di Euro 1.500,00, e quindi alla somma di Euro 18.0000,00 ovvero alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, chiedeva, poi, la condanna della resistente alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme liquidate e comunque dovute in suo favore;
instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- , titolare della ditta NEW GE di , costituendosi in Controparte_1 Controparte_1
giudizio, contestava la fondatezza del ricorso, rilevando che il rapporto di lavoro subordinato era stato risolto consensualmente, in data 1 marzo 2024, osservando che in seguito ad un alterco verificatosi in cantiere con il era stato proprio quest'ultimo a chiamare l'ufficio del Pt_1
Commercialista della ditta ed a chiedere che venisse predisposta la cessazione del rapporto di lavoro ed osservava che da quel momento in poi il ricorrente non aveva più lavorato alle dipendenze della EW AG.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
3.- Venivano ammessi ed espletati l'interrogatorio formale e la prova testimoniale richiesti da parte ricorrente, con esclusione della circostanza e) da provare in via documentale mentre veniva rigettata la richiesta di prova testimoniale diretta e contraria formulata da parte resistente in quanto tardivamente costituita in giudizio.
4.- L'udienza dell'11 giugno 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa viene decisa.
5.- Per quanto riguarda il merito della controversia, il ricorrente agisce in giudizio chiedendo che venga dichiarata l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato da controparte per insussistenza della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e che, per l'effetto, la resistente venga condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro, con le medesime mansioni di imbianchino e livello 5 ed al risarcimento del danno.
Va rilevato che nelle note depositate in data 23 aprile 2025, parte ricorrente ha precisato che
“Riguardo quanto indicato nella lettera di impugnazione del licenziamento, nel successivo CP_ ricorso e nelle proprie domande e conclusioni , e cioè che il è stato assunto dalla Pt_1
resistente a tempo indeterminato dal 05/01/2023 a tempo pieno con qualifica di imbianchino ed ha lavorato sino al 09/05/2024 in svariati cantieri a Messina e Provincia, il termine ultimo indicato del rapporto di lavoro è frutto di .. errore dattilografico…” rappresentando che
“risulterebbe incongruo e del tutto inconferente il fatto che , il ricorrente, appreso per puro caso dall'Unilav in data 12.03.2024 che era stato risolto “ consensualmente “ il rapporto di lavoro in data 05/03/2024 , con le predette racc. in data 07.05.2024 (e successiva racc del 20/05/2024) avesse impugnato il licenziamento, mentre ancora lavorava nel cantiere di Rometta il
09/05/2024.”. Parte resistente ha contestato il contenuto delle note, rilevando che “controparte non possa, in corso di causa, mutare in tutto od in parte la ricostruzione dei fatti rispetto a quanto già articolato, descritto e dedotto nel proprio ricorso introduttivo del presente giudizio.”.
Al riguardo, la precisazione effettuata da parte ricorrente, a giudizio di questo decidente, non rappresenta una “mutatio libelli”, considerato che comunque viene impugnata la cessazione del rapporto di lavoro del 5 marzo 2024.
[... Dagli atti emerge che il ricorrente è stato assunto in data 5 gennaio 2023 dalla EW AG
con contratto a tempo indeterminato, con la mansione di imbianchino, liv. 5 Controparte_3
del CCNL Metalmeccanica e che il rapporto di lavoro è cessato in data 5 marzo 2024 per risoluzione consensuale.
Il contesta la legittimità della risoluzione, rilevando di non averla concordata con la Pt_1
resistente ed afferma che la cessazione del rapporto di lavoro non gli è stata mai comunicata.
Va rilevato che ai sensi dell'art. 26 del dlgs 151/2015 “
1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3”.
Come ritenuto dalla Corte di Cassazione, con argomentazioni condivise da questo decidente,
“In base all'art. 26 d.lgs. n. 151 del 2015, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione della forma scritta, con le modalità telematiche previste o presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto” (Cass. Civ., Sez. Lav., 26 settembre 2023 n. 27331, ord.).
Nel caso di specie, la risoluzione consensuale indicata nella comunicazione obbligatoria unificato Unilav non risulta adottata con le forma previste dalla normativa richiamata con conseguente inefficacia della stessa.
Ne consegue che la risoluzione consensuale è inefficace;
né vi è la prova di un recesso comunicato al (cfr. Trib Napoli, III Sez. Lav., n. 1708/2025). Pt_1
6.- Per quanto riguarda le conseguenze derivanti dall'inefficacia del recesso, nel caso di specie, trova applicazione il d.lgs. n. 23/2015 in quanto il ricorrente è stato assunto in data 5 gennaio
2023 con contratto a tempo indeterminato, dopo l'entrata in vigore del suindicato decreto.
In particolare, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015 “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì , per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.…”.
7.- In ragione di quanto esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, va dichiarato inefficace il recesso irrogato al ricorrente da EW AG di LE IN in data 05/03/2024
e va ordinato a parte resistente di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
Controparte_1
n.q. di titolare della EW AG di LE IN va altresì condannato al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento con il pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
8.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex dm 10 marzo
2014 n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della breve durata del giudizio.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando così provvede:
a) dichiara l'inefficacia del recesso irrogato al ricorrente da EW AG di LE IN in data 05/03/2024 e ordina a parte resistente di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
b) condanna, altresì, n.q. di titolare della EW AG di LE IN al Controparte_1
risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento con il pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
c) condanna n.q. di titolare della EW AG di al pagamento, Controparte_1 Controparte_1 in favore del ricorrente, delle spese giudiziali, liquidate in € 4628, 5 oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina, 12 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga