Art. 21. (Disposizioni in materia
di infrastrutture autostradali e viarie) 1. Per la costruzione e l'affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e' consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 . Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformita' urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale. 3. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
di infrastrutture autostradali e viarie) 1. Per la costruzione e l'affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e' consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 . Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformita' urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale. 3. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del presente articolo.