di infrastrutture autostradali e viarie) 1. Per la costruzione e l'affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e' consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 . Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformita' urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale. 3. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
9 dicembre 2000
di infrastrutture autostradali e viarie) 1. Per la costruzione e l'affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e' consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 . Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformita' urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale. 3. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Commentari • 2
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Leggi di più… - 2. La Circolare 3944/2002 sulle procedure di affidamentoRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 15 maggio 2002
Con recente Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Comunitarie, del 1° marzo 2002 n. 3944, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2002, sono state dettate alcune direttive alle pubbbliche amministrazioni in tema di "Procedure di affidamento delle concessioni di servizi e di lavori". In particolare, si invitano le amministrazioni a conformarsi alle stesse in sede di rilascio di provvedimenti concessori, di gestione delle relative procedure selettive e di adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti di proroga o di rinnovo. Ed invero, nell'eventualità di concessioni non assoggettate alle prescrizioni dettate da specifiche …
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Giurisprudenza • 8
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- 2. TAR Milano, sez. II, sentenza 22/11/2011, n. 2822Provvedimento: […] S.l) Violazione dell'art 1 L. 443/2001, dell'art 3 D. Lvo 190/2002 e dell'art 118 Cost.; incompetenza; eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, carenza dei presupposti; S.2) Violazione dell'art 16 L: 109/1994; artt. 15 e 19 DPR 554/1999; eccesso di potere per travisamento dei fatti: S.3) Violazione dell'art 11 L. 287/1971; dell'art 18 bis del D.L. 376/1975; dell'art 21 L.340/2000; eccesso di potere per carenza di motivazione; S.4) Violazione dell'art 17 D.L.vo 190/2002; S.5) Violazione del piano generale dei trasporti approvato con D.P.R. 14 marzo 2001;Leggi di più...
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