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9 dicembre 2000
9 dicembre 2000
Art. 21. (Disposizioni in materia
di infrastrutture autostradali e viarie) 1. Per la costruzione e l'affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e' consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 . Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformita' urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale. 3. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
di infrastrutture autostradali e viarie) 1. Per la costruzione e l'affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e' consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 . Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformita' urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale. 3. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Commentari • 2
- 1. La finanza di progetto nell'ordinamento giuridico italiano: luci ed ombreFederica Teoli · https://www.diritto.it/ · 28 settembre 2016 · 0.8565488
ABSTRACT Partendo dalla definizione più accreditata, appartenente a P.K. Nevitt, il Project Financing è «un'operazione di finanziamento di una particolare unità economica, nella quale un finanziatore è soddisfatto di considerare, fin dallo stato iniziale, il flusso di cassa dell'unità economica in oggetto, come la sorgente di fondi che consentirà il rimborso del prestito e le attività dell'unità economica come garanzia collaterale del prestito». Tale definizione è abbastanza esauriente, in quanto consente di individuare contestualmente causa, conseguenze ed effetti dell'istituto il quale, oggi più che mai, con la crisi della finanza pubblica, rappresenta l'unico approccio possibile per …
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Giurisprudenza • 8
- 1. TAR Milano, sez. II, sentenza 12/03/2013, n. 642Provvedimento: […] III) violazione dell'art. 21, co. 2 della legge n. 340/2000, poiché il collegamento in questione non risulterebbe inserito, né previsto, sia nel programma triennale che nel d.P.R. cui fa riferimento la citata disposizione;Leggi di più...
- difetto di interesse·
- art. 21 co. 2 legge n. 340/2000·
- sostituzione di atti amministrativi·
- giurisdizione amministrativa·
- pianificazione territoriale·
- violazione di direttive europee·
- progetti infrastrutturali·
- eccesso di potere·
- deliberazioni CIPE·
- art. 3 d.P.R. n. 383/1994·
- valutazione di impatto ambientale (VIA)·
- art. 117 Cost.·
- art. 9 e 11 legge regionale n. 18/1988·
- competenza regionale·
- improcedibilità del ricorso