Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott.ssa Ida D'Onofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 874 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, recante appello averso sentenza di regolamentazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 bis c.c., e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 82 Parte_1 C.F._1 presso l'avv. Giovanni Ciappa (c.f. ), che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Ilaria C.F._2
Riccelli (c.f. ) in virtù di procura in atti allegata C.F._3
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Appellante
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Quarto (NA) al Corso Controparte_1 C.F._4
Italia 66 presso lo studio dell'avv. Luca Gili (c.f. ), che lo rappresenta e difende unitamente C.F._5
e disgiuntamente all'avv. Maria Rosaria Carbone (c.f. ) in virtù di procura in atti allegata C.F._6
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Appellato
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, che - dichiarata la competenza giurisdizionale dell'adito Autorità Giurisdizionale Italiana – venga disposto l'affidamento esclusivo in favore dell'appellante dei minori e ed ogni conseguenziale Parte_1 Per_1 Persona_2 provvedimento a carico dell'appellato Controparte_1
L'appellato ha concluso, nel riportarsi a quanto dedotto nella memoria di costituzione, per il rigetto integrale di tutte le richieste e domande dell'appello proposto dalla e per la conferma della sentenza impugnata. Pt_1
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento dell'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.9.2023 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, , premesso che dalla Parte_1 relazione sentimentale seguita da convivenza con erano nati in Spagna i figli Controparte_1 Per_3 il 13.6.2016, e il 21.4.2022, esponeva di avere subito frequenti maltrattamenti presso la dimora spagnola Per_2 ad opera del convivente con il quale aveva rapporti conflittuali, che durante la corrente estate l'uomo si era stabilito
1
Chiedeva, pertanto, disporsi immediatamente l'affidamento esclusivo dei figli minori.
nel costituirsi rilevava preliminarmente l'inesistenza della notifica evidenziando di Controparte_1 avere appreso della pendenza del giudizio successivamente all'attività investigativa intrapresa in territorio italiano atta ad accertare l'illecita sottrazione dei figli minori nel procedimento pendente dinanzi all'autorità spagnola, dove era in corso anche un giudizio per l'adozione di misure cautelari e provvisorie di attribuzione di tutela e di affidamento della prole fissato per l'11.12.2023. Sottolineava, inoltre, che la era coinvolta in un Pt_1 procedimento penale per sottrazione di minori come da denuncia del 22 novembre e che ella aveva presentato una denuncia per violenza di genere nei propri riguardi, sicché erano competenti i Tribunali spagnoli, essendo i figli spagnoli e radicati in quel territorio, chiedendo che il presente procedimento venisse sospeso o in subordine che venisse concesso termine per il deposito della documentazione di ogni processo legalmente tradotta. Nel merito, precisava che la relazione di convivenza con la si era progressivamente deteriorata a causa di Pt_1 incomprensioni, che ella aveva sempre condotto una vita agiata tra feste e divertimenti lasciandogli spesso i bambini per uscire con amiche, che strumentalizzava la prole minacciandolo di rendergli ostico il rapporto con i figli.
Sosteneva di avere sempre provveduto alle esigenze morali e materiali del nucleo familiare fissando la dimora familiare a Valencia in una villa di proprietà della propria famiglia, corrispondendo all'ex compagna un mantenimento di euro 1.500,00 sino al momento dell'allontanamento ed alla sottrazione illecita dei minori.
Asseriva, infine, che la forte conflittualità tra i genitori non costituiva ostacolo alla previsione dell'affidamento condiviso ritenendo la richiesta di affidamento esclusivo arbitraria.
Chiedeva, quindi, che venisse pronunciata la litispendenza internazionale dei giudizi disponendo che competente a decidere fosse il Tribunale spagnolo, in subordine che gli venisse concesso termine di 30 giorni per il deposito dei predetti atti, che venisse dichiarata l'inesistenza della notifica, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori.
Sentite le parti ed integrata la documentazione, il Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 456 emessa il 26.1.2024 così decideva:
1) “dichiara il difetto di competenza giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria Italiana in relazione alla domanda proposta con il ricorso, depositato l'11.9.23;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio che liquida Parte_1 Controparte_1 in euro 1.700,00 per onorario, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali come per legge”.
Avverso tale sentenza, non notificata, con ricorso depositato in data 26.2.2024, la proponeva Pt_1 tempestivamente appello dove con un unico articolato motivo si doleva della statuizione emessa dal primo giudice per avere erroneamente individuato quale residenza abituale dei minori la Spagna, senza avere considerato compiutamente il contesto temporale del trasferimento di residenza di questi ultimi in Italia con la madre presso la casa della loro nonna materna, scelta dipesa dal disinteressamento del che da mesi non esercitava CP_1 effettivamente il diritto di affidamento, né aveva tenuto conto che i bambini di fatto avevano acquisito la residenza
2 abituale in Italia anche a mente dell'art. 9 del regolamento UE 111\2019 ed avuto riguardo al superiore interesse del minore, rilevante anche in tema di competenza giurisdizionale.
Chiedeva, di conseguenza, in totale riforma della sentenza appellata, dichiarata la competenza giurisdizionale dell'adita Autorità Giurisdizionale Italiana, disporsi l'affidamento esclusivo in favore dell'appellante dei figli minori e ed ogni conseguenziale provvedimento per il loro mantenimento da porre a carico del . Per_3 Per_2 CP_1
Si costituiva che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 Controparte_1 bis c.p.c., mentre nel merito evidenziava che la aveva conferito mandato al suo legale per il giudizio che Pt_1 occupa quando si trovava ancora a Valencia (11.9.2023) ed i minori erano in territorio iberico dove la primogenita aveva iniziato anche il secondo anno di scuola rimanendovi sino al mese di novembre 2023, quando la madre si era illecitamente trasferita in Italia con i bambini, che il 14.6.2024 era stato rigettato il ricorso in appello da ella proposto innanzi al Tribunale Provinciale di Valencia con ordine immediato di rientro dei minori in Spagna, che la competenza giurisdizionale sulle domande relative alla responsabilità genitoriale e quelle inerenti alle obbligazioni alimentari (disciplinate dal regolamento UE n. 4\2009) accessorie a queste ultime, in virtù dell'art. 8 del regolamento UE 2201\2003, veniva individuata sulla base della residenza abituale del minore all'epoca in cui è stata adita l'autorità giudiziaria, corrispondente al luogo in cui di fatto si trovava il centro della sua vita, come ricostruito dall'elaborazione giurisprudenziale in ambito europeo e dalla Corte di Cassazione. Chiedeva, pertanto, che venissero respinte tutte le richieste e domande proposte e che venisse confermata in ogni sua parte la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dei procuratori anticipatari.
Su richiesta congiunta delle parti, il processo veniva rinviato in attesa della definizione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli conseguente all'istanza presentata, ai sensi degli artt. 7 e 21 della
Convenzione dell'Aja del 25.10.1980, recepita con legge n. 64\1994, dal padre dei minori per il ritorno in Spagna dei figli trattenuti in Italia illegalmente dalla madre secondo la denuncia dallo stesso presentata.
Disposta la trattazione della causa mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la Corte si riservava di decidere.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 bis c.p.c. sollevata dall'appellato.
Giova rammentare che la Cassazione a Sezioni Unite, più volte intervenuta sull'argomento, ha anche di recente ribadito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr Cass S.U. n. 27199\17). Ciò che viene richiesto è tuttavia che la parte appellante “ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto
3 della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (cfr la sentenza citata nonché più di recente Cass. n. 36481\2022).
Nell'atto di appello in oggetto, invero, emerge con evidenza il capo della sentenza impugnata ed il motivo di appello quanto al criterio di residenza abituale dei minori coinvolti nella vicenda, articolato in diverse censure, e la rilevanza delle questioni ai fini di una diversa decisione della controversia.
Tanto premesso, l'appello è infondato.
Il Tribunale di Napoli Nord, dopo avere richiamato l'art. 8 del regolamento UE 2201\2003 che radica la competenza giurisdizionale per le domande relative alla responsabilità genitoriale al criterio della residenza abituale del minore al momento in cui viene adita l'autorità giudiziaria e l'art. 3 del regolamento UE 4\2009 che individua detta competenza sulla base di due criteri alternativi (residenza abituale del convenuto lett. a) e del creditore (lett.
b) ed uno prevalente ed esclusivo (lett. d), che prevede l'attrazione alla competenza giurisdizionale del giudice dell'azione relativa alla responsabilità genitoriale della domanda accessoria riguardante l'obbligazione alimentare, si
è diffusamente soffermato sulla nozione di residenza abituale ricostruita attraverso l'elaborazione giurisprudenziale formatasi in materia. Ha dunque ritenuto, sulla scorta della documentazione prodotta e delle stesse dichiarazioni della ricorrente, odierna appellante, che i figli della coppia genitoriale, nati e cresciuti in Spagna, dove risultano essere rimasti sino al novembre 2023, avessero la loro residenza abituale in detto Stato al momento in cui è stata proposta la domanda in oggetto. Ha inoltre posto in luce la denuncia presentata dal padre nel novembre 2023 per sottrazione dei minori e la pendenza documentata presso il Tribunale spagnolo del ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Il difetto di giurisdizione ha poi osservato investe anche la domanda accessoria di obbligazione alimentare, sebbene non formulata, in virtù dell'art. 3 lett. d) del regolamento 4\2009.
Sulla scorta di tali argomentazioni ha dunque dichiarato il difetto di competenza giurisdizionale dell'autorità adita.
Le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale appaiono, invero, condivisibili sebbene con le precisazioni che seguono.
Il regolamento UE 1111\2019, applicabile alla fattispecie che occupa ratione temporis in quanto in vigore dal
1.8.2022, ha disciplinato in maniera uniforme la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (concetto nel quale è ricompreso il diritto di affidamento e il diritto di visita, la tutela e la curatela ed istituti simili, l'affidamento di minori presso una famiglia o a terzi, la protezione del minore legata ai suoi beni), per le quali ultime fra l'altro non è più necessaria una dichiarazione di esecutività, mentre le obbligazioni alimentari continuano ad essere disciplinate dal regolamento CE 4\2009), oltre che relativamente alla sottrazione internazionale di minori (ad integrazione della Convenzione dell'Aja del
25.10.1980), sostituendo il regolamento CE 2201\2003 (applicabile ancora ai soli procedimenti già in corso o anteriori), che già aveva abrogato il regolamento CE 1347\2000.
Per quello che qui interessa, il regolamento non ha in generale modificato le norme sulla competenza giurisdizionale, confermando quale criterio di collegamento principale al quale fare riferimento quello della residenza abituale del minore al momento della domanda (considerando 20), ampliando al contempo la possibilità per le parti e per chiunque sia titolare della responsabilità genitoriale di convenire in forma scritta l'attribuzione della giurisdizione in materia ai giudici di uno Stato membro con cui il minore abbia un legame sostanziale (art. 10). Il concetto di residenza abituale del minore, come evidenziato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, che
4 ha fatto propri i principi elaborati dalla giurisprudenza dell'unione europea, va individuato nel singolo caso concreto e si identifica con il luogo in cui il minore, grazie ad una durevole e stabile permanenza, trova e riconosce il baricentro dei suoi legami affettivi, senza che siano rilevanti la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti temporanei. Si tratta, in altri termini, di un requisito sostanziale per la protezione del superiore interesse del minore e la conservazione delle relazioni interpersonali che costituiscono la sua identità, da individuarsi avuto riguardo alle condizioni in essere al momento della proposizione della domanda, al fine di dare una migliore risposta alle esigenze correlate alla domanda riguardante la responsabilità genitoriale e questioni alla stessa accessorie (cfr Cass. n.
28329\2019; Cass. n. 15728\2019; Cass. n. 30657\2018; Cass. n. 32359\2018).
Ebbene, diversamente da quanto asserito dall'appellante, dalla documentazione in atti emerge con evidenza che la coppia genitoriale ha convissuto in Spagna (a Valencia) sin dal 2015, dove sono nati ed hanno vissuto i due figli, in un'abitazione di proprietà dei genitori del , anch'essi ivi residenti (cfr il libretto di famiglia, certificato di CP_1 iscrizione scolastica di sia della scuola dell'infanzia che della scuola primaria). La disgregazione familiare Per_3 risale al mese di giugno 2023, periodo durante il quale il ha anche cercato di regolamentare consensualmente CP_1 la vicenda separativa, senza tuttavia essere riuscito nell'intento (cfr il telegramma in atti del 26.10.2023 inviato alla
, tradotto). La si è allontanata dalla Spagna e si è recata in Italia a Frattaminore (NA) con i due Pt_1 Pt_1 figli minori nel mese di novembre 2023 (cfr l'attestazione del 23.11.2023 della scuola frequentata dalla figlia Per_3 dalla quale risulta che la bimba ha frequentato l'istituto scolastico spagnolo sino al 16.11.2023, risultando assente a far data dal 17.11.2023, nonché l'istanza di restituzione dei figli minori inoltrata dal il 27.11.2023 attraverso CP_1
l'autorità centrale spagnola, alla quale risulta allegata quella presentata in sede penale). L'appellato, inoltre, si è rivolto al Tribunale di primo grado di Lliria per ottenere misure cautelari urgenti in attesa della definizione del procedimento principale sull'affidamento dei figli minori e declaratoria di illiceità del trasferimento\trattenimento di questi ultimi da parte dell'ex compagna, che accolse solo quest'ultima richiesta con ordinanza del 29.12.2023
(provvedimento poi confermato in sede di appello dal Tribunale Provinciale di Valencia il 14.6.2024, come riferito dall'appellato e non contestato dalla controparte), che ritenne la residenza abituale dei minori radicata in Spagna, stato dal quale la si era allontanata senza il consenso del (cfr il provvedimento citato in atti). Pt_1 CP_1
Più elementi, pertanto, consentono di ritenere che al momento in cui la ha proposto la domanda ex artt. Pt_1
337 bis e ss c.c., peraltro depositata ancor prima che ella si allontanasse dalla Spagna, la residenza abituale dei minori fosse quest'ultima e non l'Italia, a nulla rilevando, quanto meno in questa sede, l'invocata attuale integrazione dei figli nel contesto socio ambientale di Frattaminore, dove attualmente si trovano stante il trasferimento ivi messo in atto dalla stessa, non concordato con l'altro genitore. D'altra parte, si rammenta che in virtù dell'art. 16 della Convenzione dell'Aja l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato (nel caso l'Italia) in cui il minore è stato trasferito o è trattenuto non può delibare sul merito dei diritti di affidamento dopo avere avuto notizia del trasferimento illecito e fino a quando non sia definito il giudizio relativo alla sottrazione del minore.
Per quanto concerne il decreto del Tribunale per i Minorenni di Napoli, che ha definito in primo grado l'istanza di rimpatrio presentata dall'appellato, prodotto nel presente giudizio di gravame ed emesso in data 20.9.2024, dove sebbene sia risultato accertato, come illustrato in motivazione, il trasferimento illegittimo dei minori in Italia da parte della madre, è stato respinto l'ordine di rimpatrio ai sensi dell'art. 13 comma primo lett. b) della Convenzione dell'Aja, in ragione dell'interesse dei minori (la madre in Spagna è sottoposta ad un procedimento penale per
5 sottrazione internazionale ed per una presunta appropriazione indebita), non pare che detta pronuncia rilevi al fine del decidere, trattandosi di evento successivo alla proposizione della domanda che occupa.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a norma del DM n. 55\14, come aggiornato dal DM n. 37\18 e DM n. 147\2022, in considerazione del valore indeterminabile della causa
(scaglione compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00) e delle questioni non particolarmente complesse trattate.
Infine, trattandosi di appello introdotto in epoca successiva al 31.1.13, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 456 emessa dal Tribunale Parte_1 Controparte_1 di Napoli Nord il 26.1.2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
c) condanna al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in euro 2.431,10 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali da attribuire ai procuratori anticipatari avv.ti Luca Gili e Maria Rosaria Carbone;
d) dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto a norma del comma 1 bis dell'art. 13 dpr n. 115\2002.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott.ssa Efisia Gaviano)
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