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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/07/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 275/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-TER C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. NASO DOMENICO
- RICORRENTE contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Con i dott. TOMASONI MARINA, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
ex art. 417-bis c.p.c.
[...] CP_2
- RESISTENTE
Oggetto: altre ipotesi
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 02.02.2024, ha adito l'intestato Tribunale domandando – previo Parte_1 accertamento del proprio diritto a essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per l'a.s. 2023/2024 – la condanna del al Controparte_1 risarcimento del danno subito in ragione del mancato conferimento dell'incarico, sia in forma specifica tramite assegnazione di 12 punti utili al posizionamento in GPS, che per equivalente per mezzo della corresponsione delle retribuzioni non percepite.
Ha premesso:
- che con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6/5/2022, il aveva indetto le Controparte_1
“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;
- che aveva quindi presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS di seconda fascia della Provincia di Brescia, per la classe di concorso “A010”, totalizzando 53 punti e collocandosi nella posizione n. 18;
- che, nel primo bollettino delle nomine, erano state assegnate cattedre presso sedi di preferenza di docenti in possesso di punteggio più elevato.
Ha rappresentato che, in occasione del secondo turno di nomine del 07.09.2023, non aveva ricevuto alcun incarico, sebbene in forza dell'ultimo bollettino fossero stati previsti, per l'a.s. 2023/2024, incarichi di supplenza per posti indicati nella domanda di partecipazione, assegnati invece a candidati collocati in posizione inferiore e precisamente a:
1) , posizionato al n. 51 con un punteggio di 33; Parte_5
2) , posizionato al n. 57, con punteggio di 30.5. Parte_6
Ha illustrato come la mancata nomina fosse probabilmente dovuta a un erroneo funzionamento dell'algoritmo utilizzato per il conferimento degli incarichi, in quanto, al secondo scorrimento, questo aveva “ripreso a nominare dalla posizione cui era arrivato, dunque gli incarichi di supplenza al secondo giro di nomina sono state assegnate per scorrimento, anziché considerare
l'effettiva posizione in graduatoria dei candidati, consentendo così di nominare anche soggetti con punteggio inferiore” (pag. 6 ricorso).
Ha sostanzialmente lamentato che, in forza di tale meccanismo, l'algoritmo, dopo il primo turno di nomina, l'aveva considerata come rinunciataria, così estromettendola dalla possibilità di ottenere il conferimento di un incarico di supplenza per effetto dei successivi bollettini.
Ha dedotto, quindi, l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione - consistente nell'essersi affidata, ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza per l'a.s. 2023/2024, ad un algoritmo che aveva operato in maniera tale da far immotivatamente conferire tali incarichi a docenti con punteggi inferiori - per violazione del principio meritocratico e del buon andamento della pubblica amministrazione.
Ha citato, a sostegno delle proprie ragioni, giurisprudenza di legittimità e di merito, anche relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
2. Si è ritualmente costituito il , domandando il rigetto del ricorso. CP_1
Ha sostenuto la correttezza della procedura informatica volta alla gestione delle nomine da GPS, affermando che condizione necessaria per il conferimento della supplenza fosse la corrispondenza
2 tra preferenze dell'aspirante e disponibilità del sistema scolastico, ancora sussistenti all'atto dello scorrimento della graduatoria fino alla sua posizione.
Ha quindi evidenziato come non si fosse verificata alcuna anomalia nella procedura di assegnazione, dal momento che, conformemente all'O.M. 112/2022, la ricorrente aveva partecipato al primo turno di nomina senza riuscire a ottenere un incarico nelle sedi preferite (per assenza di posti disponibili); quindi, al secondo turno di nomina, risultando rinunciataria sulle sedi per cui non aveva indicato alcuna preferenza, correttamente non era più stata “ripescata”, anche una volta in cui il posto nella sede preferita – poi assegnato al docente – si era reso disponibile. Parte_5
Ha precisato, quanto all'incarico conferito a che si trattava di supplenza annuale Parte_6 esterna (ossia “supplenza a completamento di ore effettuata nello stesso comune”), tipologia di incarico per la quale la ricorrente non aveva espresso la preferenza.
Ha evidenziato, sul punto, come ragioni di parità di trattamento degli aspiranti imponessero di precludere, a fronte delle rinunce di alcuni dei partecipanti alla procedura informatizzata, di poter determinare ogni volta la ripetizione delle precedenti operazioni di nomina.
In subordine, ha chiesto che venisse detratta l'indennità per congedo di maternità ex art. 24, co. 5,
d.lgs. 151/01 – percepita dalla ricorrente (per quanto di interesse in questa sede) dal 18.04.2024 al
31.08.2024 – dalla somma eventualmente oggetto di condanna.
Ha sottolineato il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria vigente, in materia di pubblico impiego, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16, co. 6, l. 412/91 e 22, co. 36, l.
724/94.
3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.
3.1. Pacifici i fatti di causa, punto controverso attiene alla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni dell'O.M. n. 112/2022 del 06.05.2022 e, in particolar modo, del disposto di cui all'art. 12, rubricato “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”.
Si tratta, infatti, di stabilire a quali condizioni i candidati non assegnatari di incarico di supplenza in base alle preferenze espresse al primo turno di nomina debbano considerarsi al pari dei docenti rinunciatari, con conseguente superamento da parte dei candidati collocati in graduatoria in una posizione successiva alla loro, nel caso di disponibilità sopravvenuta delle sedi originariamente indicate.
Secondo la tesi sostenuta dal , il candidato che non sia stato soddisfatto al primo turno di CP_1 nomina, in caso di disponibilità successive dovrebbe considerarsi alla stregua di un candidato già
3 trattato dalla procedura, per il solo fatto di non aver indicato sedi o tipologie di incarico disponibili durante il primo turno;
di conseguenza, la graduatoria dovrebbe continuare a scorrere a partire dalle posizioni immediatamente successive a quelle dell'ultimo candidato “trattato” dalla procedura nel primo turno di nomine.
Ebbene, tale tesi non convince.
Il combinato disposto dei commi 3 e 10 della disposizione citata prevede che, ove nell'ambito di convocazioni successive alla prima siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso, debba esser convocato il docente con il maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso, a condizione:
- che abbia indicato tali sedi nelle proprie preferenze;
- che non abbia ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni.
Il comma 4, inoltre, prevede che: “Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”. Tale disposizione, secondo un'interpretazione sistematica rispetto alle altre già richiamate, deve essere intesa nel senso che la rinuncia alla sede proposta – non rientrante tra quelle preferite dal docente – determini l'esclusione da successive proposte di incarico limitatamente al medesimo tipo di sedi e non già per tutte quelle relative alla classe di concorso di riferimento.
Infatti, è del tutto irragionevole che il sistema processi una sola volta la posizione del docente e se non attribuisce la sede in un dato turno di nomina, non riesamini più la posizione dello stesso nei successivi turni, ripartendo, ad ogni elaborazione, dalla posizione in graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominato nel turno precedente.
Così facendo, al candidato con punteggio superiore che abbia espresso preferenza per una o più sedi, ove non sia risultato assegnatario in primo turno, è preclusa la possibilità di essere ripescato nel turno successivo, venendogli invece preferito un docente con punteggio inferiore;
in tal modo, candidati con minor punteggio, partecipando ad un turno di nomina successivo per una medesima classe di concorso, prevalgono su altri aspiranti con punteggio superiore per il solo fatto che vi siano state disponibilità successive in relazione alle sedi prescelte da questi ultimi.
L'interpretazione della disposizione sostenuta dal , oltre che non sorretta da una chiara CP_1 disposizione regolamentare, finirebbe per porsi in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. e con il principio meritocratico;
in ultima analisi, infatti, essa consentirebbe la pretermissione dalla procedura dei candidati con punteggio superiore, qualora le sedi prescelte (e con le modalità indicate) si siano rese disponibili ad un turno successivo a quello in cui sono stati “trattati” per la prima volta dall'algoritmo.
4 Nel caso di specie, è pacifico oltreché documentale che la ricorrente:
- fosse in possesso di un maggior punteggio rispetto ai docenti cui è stato assegnato l'incarico nel secondo turno di nomina;
- avesse indicato tra le proprie preferenze le sedi presso cui è stata attribuita la supplenza ad altri candidati in posizione deteriore, in relazione alla medesima tipologia di incarico;
- non avesse ricevuto alcuna proposta nella prima convocazione.
Pertanto, la docente:
a) da un lato è stata correttamente considerata rinunciataria in relazione all'incarico assegnato al
, trattandosi di supplenza a “spezzoni orari”, per la quale la non aveva espresso la Pt_6 Pt_1 propria disponibilità;
b) d'altro canto, è stata illegittimamente pretermessa nell'ambito dell'assegnazione dell'incarico di supplenza al docente a nulla rilevando, come detto, la circostanza che la disponibilità Parte_5 della supplenza stessa fosse sorta dopo il primo turno di nomine.
Dunque, difettavano all'evidenza le condizioni necessarie affinché la potesse concretamente Pt_1 essere considerata rinunciataria in relazione a tale ultimo incarico, con conseguente lesione del diritto della stessa a ricevere una proposta di contratto di supplenza annuale per l'a.s. 2023/2024 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda.
3.2. Tanto premesso in punto di an debeatur, alla ricorrente spetta il risarcimento del danno c.d.
“per equivalente”, da determinarsi assumendo come parametro l'ammontare delle retribuzioni perdute – nel periodo dal 7.09.2023 (data del secondo bollettino di nomina) al 31.8.2024 (termine dell'incarico di durata annuale per cui aveva presentato domanda) – per complessivi Euro
21.431,47, giusti conteggi indicati in ricorso (pag. 26) che, oltre a non essere stati contestati dal
, sono esenti da vizi di tipo contabile e aderenti alla Tabelle retributive allegate al CCNL CP_1 di riferimento.
Da tale somma deve essere detratta l'indennità per congedo di maternità ex art. 24, co. 5, d.lgs.
151/01 percepita dalla nel citato periodo, come documentata dai cedolini paga e dallo stato Pt_1 matricolare della docente, prodotti da parte resistente (cfr. docc. 2 e 14) e non oggetto di specifica contestazione. Trattasi, infatti, di importi non cumulabili con l'ordinaria retribuzione e che pertanto devono essere decurtati ai fini di una corretta determinazione del danno effettivamente subito.
Pertanto, il deve essere condannato a corrispondere alla ricorrente – a titolo di CP_1 risarcimento del danno – la somma lorda di Euro 13.046,59 (21.431.47 – 8.384,88), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, l. 412/91.
3.3. Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento in forma specifica.
5 È del tutto evidente che, nonostante l'accertata illegittimità della condotta dell'amministrazione, la ricorrente non possa ottenere, quale tutela in forma specifica, il riconoscimento del punteggio per il servizio dal 7.09.2023 al 31.08.2024, come se lo stesso fosse stato effettivamente svolto.
Poiché la previsione di detto punteggio aggiuntivo, ad opera dell'O.M. 60/2020, è misura specificamente volta a favorire la nomina di docenti che hanno accumulato una maggiore esperienza di insegnamento, sarebbe irragionevole – nonché contrario al principio meritocratico più volte richiamato in ricorso – riconoscere tale beneficio in relazione a un'annualità in cui, pacificamente, il servizio non è stato svolto.
Del resto, una pronuncia giudiziale ex art. 2058 c.c. non potrebbe avere l'effetto di riconoscere retroattivamente, come realizzatasi, una situazione fattuale che in realtà non si è verificata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'accoglimento solo parziale delle domande, nonché del concreto svolgimento del processo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto di ad essere Parte_1 destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per l'a.s. 2023/2024 con riferimento alle GPS di seconda fascia – Provincia di Brescia per la classe di concorso
“A010”;
2. per l'effetto, condanna Il a pagare alla ricorrente la somma lorda Controparte_1 di Euro 13.046,59 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, l.
412/91;
3. rigetta nel resto;
4. condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in Euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 25/07/2025 il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-TER C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. NASO DOMENICO
- RICORRENTE contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Con i dott. TOMASONI MARINA, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
ex art. 417-bis c.p.c.
[...] CP_2
- RESISTENTE
Oggetto: altre ipotesi
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 02.02.2024, ha adito l'intestato Tribunale domandando – previo Parte_1 accertamento del proprio diritto a essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per l'a.s. 2023/2024 – la condanna del al Controparte_1 risarcimento del danno subito in ragione del mancato conferimento dell'incarico, sia in forma specifica tramite assegnazione di 12 punti utili al posizionamento in GPS, che per equivalente per mezzo della corresponsione delle retribuzioni non percepite.
Ha premesso:
- che con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6/5/2022, il aveva indetto le Controparte_1
“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;
- che aveva quindi presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS di seconda fascia della Provincia di Brescia, per la classe di concorso “A010”, totalizzando 53 punti e collocandosi nella posizione n. 18;
- che, nel primo bollettino delle nomine, erano state assegnate cattedre presso sedi di preferenza di docenti in possesso di punteggio più elevato.
Ha rappresentato che, in occasione del secondo turno di nomine del 07.09.2023, non aveva ricevuto alcun incarico, sebbene in forza dell'ultimo bollettino fossero stati previsti, per l'a.s. 2023/2024, incarichi di supplenza per posti indicati nella domanda di partecipazione, assegnati invece a candidati collocati in posizione inferiore e precisamente a:
1) , posizionato al n. 51 con un punteggio di 33; Parte_5
2) , posizionato al n. 57, con punteggio di 30.5. Parte_6
Ha illustrato come la mancata nomina fosse probabilmente dovuta a un erroneo funzionamento dell'algoritmo utilizzato per il conferimento degli incarichi, in quanto, al secondo scorrimento, questo aveva “ripreso a nominare dalla posizione cui era arrivato, dunque gli incarichi di supplenza al secondo giro di nomina sono state assegnate per scorrimento, anziché considerare
l'effettiva posizione in graduatoria dei candidati, consentendo così di nominare anche soggetti con punteggio inferiore” (pag. 6 ricorso).
Ha sostanzialmente lamentato che, in forza di tale meccanismo, l'algoritmo, dopo il primo turno di nomina, l'aveva considerata come rinunciataria, così estromettendola dalla possibilità di ottenere il conferimento di un incarico di supplenza per effetto dei successivi bollettini.
Ha dedotto, quindi, l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione - consistente nell'essersi affidata, ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza per l'a.s. 2023/2024, ad un algoritmo che aveva operato in maniera tale da far immotivatamente conferire tali incarichi a docenti con punteggi inferiori - per violazione del principio meritocratico e del buon andamento della pubblica amministrazione.
Ha citato, a sostegno delle proprie ragioni, giurisprudenza di legittimità e di merito, anche relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
2. Si è ritualmente costituito il , domandando il rigetto del ricorso. CP_1
Ha sostenuto la correttezza della procedura informatica volta alla gestione delle nomine da GPS, affermando che condizione necessaria per il conferimento della supplenza fosse la corrispondenza
2 tra preferenze dell'aspirante e disponibilità del sistema scolastico, ancora sussistenti all'atto dello scorrimento della graduatoria fino alla sua posizione.
Ha quindi evidenziato come non si fosse verificata alcuna anomalia nella procedura di assegnazione, dal momento che, conformemente all'O.M. 112/2022, la ricorrente aveva partecipato al primo turno di nomina senza riuscire a ottenere un incarico nelle sedi preferite (per assenza di posti disponibili); quindi, al secondo turno di nomina, risultando rinunciataria sulle sedi per cui non aveva indicato alcuna preferenza, correttamente non era più stata “ripescata”, anche una volta in cui il posto nella sede preferita – poi assegnato al docente – si era reso disponibile. Parte_5
Ha precisato, quanto all'incarico conferito a che si trattava di supplenza annuale Parte_6 esterna (ossia “supplenza a completamento di ore effettuata nello stesso comune”), tipologia di incarico per la quale la ricorrente non aveva espresso la preferenza.
Ha evidenziato, sul punto, come ragioni di parità di trattamento degli aspiranti imponessero di precludere, a fronte delle rinunce di alcuni dei partecipanti alla procedura informatizzata, di poter determinare ogni volta la ripetizione delle precedenti operazioni di nomina.
In subordine, ha chiesto che venisse detratta l'indennità per congedo di maternità ex art. 24, co. 5,
d.lgs. 151/01 – percepita dalla ricorrente (per quanto di interesse in questa sede) dal 18.04.2024 al
31.08.2024 – dalla somma eventualmente oggetto di condanna.
Ha sottolineato il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria vigente, in materia di pubblico impiego, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16, co. 6, l. 412/91 e 22, co. 36, l.
724/94.
3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.
3.1. Pacifici i fatti di causa, punto controverso attiene alla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni dell'O.M. n. 112/2022 del 06.05.2022 e, in particolar modo, del disposto di cui all'art. 12, rubricato “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”.
Si tratta, infatti, di stabilire a quali condizioni i candidati non assegnatari di incarico di supplenza in base alle preferenze espresse al primo turno di nomina debbano considerarsi al pari dei docenti rinunciatari, con conseguente superamento da parte dei candidati collocati in graduatoria in una posizione successiva alla loro, nel caso di disponibilità sopravvenuta delle sedi originariamente indicate.
Secondo la tesi sostenuta dal , il candidato che non sia stato soddisfatto al primo turno di CP_1 nomina, in caso di disponibilità successive dovrebbe considerarsi alla stregua di un candidato già
3 trattato dalla procedura, per il solo fatto di non aver indicato sedi o tipologie di incarico disponibili durante il primo turno;
di conseguenza, la graduatoria dovrebbe continuare a scorrere a partire dalle posizioni immediatamente successive a quelle dell'ultimo candidato “trattato” dalla procedura nel primo turno di nomine.
Ebbene, tale tesi non convince.
Il combinato disposto dei commi 3 e 10 della disposizione citata prevede che, ove nell'ambito di convocazioni successive alla prima siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso, debba esser convocato il docente con il maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso, a condizione:
- che abbia indicato tali sedi nelle proprie preferenze;
- che non abbia ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni.
Il comma 4, inoltre, prevede che: “Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”. Tale disposizione, secondo un'interpretazione sistematica rispetto alle altre già richiamate, deve essere intesa nel senso che la rinuncia alla sede proposta – non rientrante tra quelle preferite dal docente – determini l'esclusione da successive proposte di incarico limitatamente al medesimo tipo di sedi e non già per tutte quelle relative alla classe di concorso di riferimento.
Infatti, è del tutto irragionevole che il sistema processi una sola volta la posizione del docente e se non attribuisce la sede in un dato turno di nomina, non riesamini più la posizione dello stesso nei successivi turni, ripartendo, ad ogni elaborazione, dalla posizione in graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominato nel turno precedente.
Così facendo, al candidato con punteggio superiore che abbia espresso preferenza per una o più sedi, ove non sia risultato assegnatario in primo turno, è preclusa la possibilità di essere ripescato nel turno successivo, venendogli invece preferito un docente con punteggio inferiore;
in tal modo, candidati con minor punteggio, partecipando ad un turno di nomina successivo per una medesima classe di concorso, prevalgono su altri aspiranti con punteggio superiore per il solo fatto che vi siano state disponibilità successive in relazione alle sedi prescelte da questi ultimi.
L'interpretazione della disposizione sostenuta dal , oltre che non sorretta da una chiara CP_1 disposizione regolamentare, finirebbe per porsi in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. e con il principio meritocratico;
in ultima analisi, infatti, essa consentirebbe la pretermissione dalla procedura dei candidati con punteggio superiore, qualora le sedi prescelte (e con le modalità indicate) si siano rese disponibili ad un turno successivo a quello in cui sono stati “trattati” per la prima volta dall'algoritmo.
4 Nel caso di specie, è pacifico oltreché documentale che la ricorrente:
- fosse in possesso di un maggior punteggio rispetto ai docenti cui è stato assegnato l'incarico nel secondo turno di nomina;
- avesse indicato tra le proprie preferenze le sedi presso cui è stata attribuita la supplenza ad altri candidati in posizione deteriore, in relazione alla medesima tipologia di incarico;
- non avesse ricevuto alcuna proposta nella prima convocazione.
Pertanto, la docente:
a) da un lato è stata correttamente considerata rinunciataria in relazione all'incarico assegnato al
, trattandosi di supplenza a “spezzoni orari”, per la quale la non aveva espresso la Pt_6 Pt_1 propria disponibilità;
b) d'altro canto, è stata illegittimamente pretermessa nell'ambito dell'assegnazione dell'incarico di supplenza al docente a nulla rilevando, come detto, la circostanza che la disponibilità Parte_5 della supplenza stessa fosse sorta dopo il primo turno di nomine.
Dunque, difettavano all'evidenza le condizioni necessarie affinché la potesse concretamente Pt_1 essere considerata rinunciataria in relazione a tale ultimo incarico, con conseguente lesione del diritto della stessa a ricevere una proposta di contratto di supplenza annuale per l'a.s. 2023/2024 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda.
3.2. Tanto premesso in punto di an debeatur, alla ricorrente spetta il risarcimento del danno c.d.
“per equivalente”, da determinarsi assumendo come parametro l'ammontare delle retribuzioni perdute – nel periodo dal 7.09.2023 (data del secondo bollettino di nomina) al 31.8.2024 (termine dell'incarico di durata annuale per cui aveva presentato domanda) – per complessivi Euro
21.431,47, giusti conteggi indicati in ricorso (pag. 26) che, oltre a non essere stati contestati dal
, sono esenti da vizi di tipo contabile e aderenti alla Tabelle retributive allegate al CCNL CP_1 di riferimento.
Da tale somma deve essere detratta l'indennità per congedo di maternità ex art. 24, co. 5, d.lgs.
151/01 percepita dalla nel citato periodo, come documentata dai cedolini paga e dallo stato Pt_1 matricolare della docente, prodotti da parte resistente (cfr. docc. 2 e 14) e non oggetto di specifica contestazione. Trattasi, infatti, di importi non cumulabili con l'ordinaria retribuzione e che pertanto devono essere decurtati ai fini di una corretta determinazione del danno effettivamente subito.
Pertanto, il deve essere condannato a corrispondere alla ricorrente – a titolo di CP_1 risarcimento del danno – la somma lorda di Euro 13.046,59 (21.431.47 – 8.384,88), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, l. 412/91.
3.3. Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento in forma specifica.
5 È del tutto evidente che, nonostante l'accertata illegittimità della condotta dell'amministrazione, la ricorrente non possa ottenere, quale tutela in forma specifica, il riconoscimento del punteggio per il servizio dal 7.09.2023 al 31.08.2024, come se lo stesso fosse stato effettivamente svolto.
Poiché la previsione di detto punteggio aggiuntivo, ad opera dell'O.M. 60/2020, è misura specificamente volta a favorire la nomina di docenti che hanno accumulato una maggiore esperienza di insegnamento, sarebbe irragionevole – nonché contrario al principio meritocratico più volte richiamato in ricorso – riconoscere tale beneficio in relazione a un'annualità in cui, pacificamente, il servizio non è stato svolto.
Del resto, una pronuncia giudiziale ex art. 2058 c.c. non potrebbe avere l'effetto di riconoscere retroattivamente, come realizzatasi, una situazione fattuale che in realtà non si è verificata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'accoglimento solo parziale delle domande, nonché del concreto svolgimento del processo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto di ad essere Parte_1 destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per l'a.s. 2023/2024 con riferimento alle GPS di seconda fascia – Provincia di Brescia per la classe di concorso
“A010”;
2. per l'effetto, condanna Il a pagare alla ricorrente la somma lorda Controparte_1 di Euro 13.046,59 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, l.
412/91;
3. rigetta nel resto;
4. condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in Euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 25/07/2025 il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
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