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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 01/07/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1163 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Consolazione e
, CF/p.iva , Controparte_1 C.F._1
Parte opposta, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Mimma Filippi e dall'avv. Enza Alba Millocca.
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria e regolarmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale col n. 128/2024, col quale le è stato ingiunto il pagamento di € 49.197,23 lordi (di cui € 31.033,23 per TFR) oltre accessori nei confronti della odierna parte opposta, a titolo di retribuzioni per i periodi: “da agosto 2019 fino al mese di febbraio 2020” e “da giugno 2022 fino ad agosto 2022”. La parte opponente ha riconosciuto il debito nella misura di € 45.468,23, quindi, contestando il quantum debeatur, ha chiesto la revoca del decreto opposto.
Costituitasi in giudizio, la creditrice opposta ha ribadito la quantificazione del proprio credito e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE L'opposizione va rigettata.
Va premesso che sul debitore grava l'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione.
Nel caso di specie, è certo che le retribuzioni non siano state corrisposte (se non nella misura in cui il lavoratore ha ammesso di essere stato soddisfatto), non essendo stata fornita la prova del pagamento degli importi indicati nelle buste paga. 1 Pure per quanto concerne la contestazione circa il calcolo al lordo di imposte e contributi, in assenza di prova (a carico del datore di lavoro) del versamento di tali oneri fiscali e contributivi, la quantificazione non può che avvenire al lordo dei medesimi.
Irrilevanti, poi, sono le altre circostanze valorizzate in opposizione, come l'assenza di dolo e la mancata erogazione di somme da parte della Regione Sicilia.
In sostanza, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione avviene secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) e dello svolgimento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione.
PQM
- Rigetta l'opposizione e dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.850,00, oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 01/07/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Consolazione e
, CF/p.iva , Controparte_1 C.F._1
Parte opposta, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Mimma Filippi e dall'avv. Enza Alba Millocca.
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria e regolarmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale col n. 128/2024, col quale le è stato ingiunto il pagamento di € 49.197,23 lordi (di cui € 31.033,23 per TFR) oltre accessori nei confronti della odierna parte opposta, a titolo di retribuzioni per i periodi: “da agosto 2019 fino al mese di febbraio 2020” e “da giugno 2022 fino ad agosto 2022”. La parte opponente ha riconosciuto il debito nella misura di € 45.468,23, quindi, contestando il quantum debeatur, ha chiesto la revoca del decreto opposto.
Costituitasi in giudizio, la creditrice opposta ha ribadito la quantificazione del proprio credito e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE L'opposizione va rigettata.
Va premesso che sul debitore grava l'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione.
Nel caso di specie, è certo che le retribuzioni non siano state corrisposte (se non nella misura in cui il lavoratore ha ammesso di essere stato soddisfatto), non essendo stata fornita la prova del pagamento degli importi indicati nelle buste paga. 1 Pure per quanto concerne la contestazione circa il calcolo al lordo di imposte e contributi, in assenza di prova (a carico del datore di lavoro) del versamento di tali oneri fiscali e contributivi, la quantificazione non può che avvenire al lordo dei medesimi.
Irrilevanti, poi, sono le altre circostanze valorizzate in opposizione, come l'assenza di dolo e la mancata erogazione di somme da parte della Regione Sicilia.
In sostanza, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione avviene secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) e dello svolgimento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione.
PQM
- Rigetta l'opposizione e dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.850,00, oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 01/07/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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