TAR
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00409/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 29/12/2025
N. 01208 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00409/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 409 del 2023, proposto da -OMISSIS-, -
OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Mazzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di AN, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto PROT: -OMISSIS- del 24.10.2022 della Prefettura di AN - Sportello
Unico per l'Immigrazione - di rigetto dell'istanza di emersione presentata, in data N. 00409/2023 REG.RIC.
08.07.2020, dal Sig. -OMISSIS- in favore del Sig. -OMISSIS- e/o di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di AN e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa BE ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- In data 8.7.2020 il sig. -OMISSIS- ha presentato al SUI della Prefettura di AN istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103 d.l. n. 34/2000 in favore del lavoratore -OMISSIS-, nel settore del lavoro domestico e dell'assistenza familiare.
2.- In data 22.10.2022 l'istanza è stata respinta sulla base delle seguenti motivazioni, risultanti dal parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di AN, riprodotto nel provvedimento: “livello di inquadramento contrattuale non dichiarato nella domanda di assistenza a persona non autosufficiente. In ogni caso, per questo tipo di rapporto di lavoro, il livello deve essere almeno CS che però che però è incompatibile con il part time per lavoratori conviventi”. Il provvedimento ha inoltre evidenziato che “il dichiarante a seguito della corretta notifica del motivo ostativo entro il termine assegnato non ha fornito osservazioni mentre il beneficiario ha fornito documentazione insufficiente al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione”.
3.- Con ricorso notificato il 16.5.2023, ritualmente depositato, i signori -OMISSIS- e
-OMISSIS- hanno impugnato il provvedimento di rigetto, chiedendone l'annullamento previa richiesta di misure cautelari. N. 00409/2023 REG.RIC.
4.- In via pregiudiziale, hanno esposto di aver appreso dell'emissione del decreto di rigetto solo nel mese di febbraio 2023, a seguito di accesso agli atti, asserendone la mancata notifica e chiedendo “la rimessione in termini” per la proposizione del gravame.
5.- Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Prefettura di AN con atto di stile, seguito dal deposito di una relazione dell'Amministrazione con la pertinente documentazione.
6.- Con ordinanza n. -OMISSIS- del 11 luglio 2023 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare avanzata dalle parti ricorrenti per insussistenza del fumus boni iuris.
7.- In assenza di ulteriore attività difensiva, la causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 28 maggio 2025.
8.- Preliminarmente va dato atto della ricevibilità del ricorso, notificato in data
16.5.2023, posto che il provvedimento impugnato risulta notificato al datore di lavoro nel mese di aprile 2023 mentre non vi è prova in atti dell'avvenuta notifica al lavoratore.
8.- Nel merito, il ricorso è affidato alle seguenti censure.
9.- Con un primo motivo proposto “in via preliminare/pregiudiziale”, i ricorrenti hanno eccepito che il provvedimento non potrebbe essere attribuito al Prefetto, in quanto sottoscritto dal “Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione Vice
Prefetto Aggiunto Dott.ssa -OMISSIS- senza la benché minima indicazione dell'esistenza di un provvedimento che legittimi la sostituzione del Prefetto di
AN e la provenienza dal soggetto cui è stato attribuito il relativo potere”.
10.- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 10 bis l. n.
241/1990 per omessa notifica del preavviso di rigetto, sostenendo che, laddove avessero ricevuto tale comunicazione, avrebbero potuto esercitare le proprie N. 00409/2023 REG.RIC.
prerogative partecipative, in specie attraverso la variazione del livello contrattuale e dell'orario di lavoro, così superando il motivo ostativo posto alla base del rigetto.
11.- Il primo motivo è infondato.
11.1.- In tema di competenza all'adozione dei provvedimenti di competenza di uffici prefettizi l'art. 14 del d.lgs. n. 139/2000 dispone che “I funzionari della carriera prefettizia con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, nello svolgimento dei compiti rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi, adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonchè i provvedimenti ad essi delegati; formulano proposte di iniziative e di provvedimenti riservati alla competenza del titolare della struttura riferiti alle aree funzionali predette; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio poste alle loro dipendenze e presiedono, nei casi previsti da disposizioni legislative e regolamentari o per delega del titolare della struttura, gli organi collegiali, nonchè partecipano a commissioni e gruppi di studio istituiti nell'ambito degli uffici centrali
e periferici del Ministero dell'interno e rappresentano l'amministrazione in giudizio”.
11.2.- Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come in linea generale “il Viceprefetto è un funzionario della carriera prefettizia, cui compete, nell'esercizio delle funzioni dirigenziali conferitegli, di adottare atti a rilevanza esterna connessi ai compiti di istituto nell'ambito dell'area funzionale cui è preposto, come è dato evincere dall'esame sistematico degli artt. 1, 2, 12 e 14 d. l.gs. n. 139/2000 recante ” (cfr. Cons. giust. amm., 9 dicembre 2020, n.1129; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 15 aprile
2019, n. 241). N. 00409/2023 REG.RIC.
11.3.- Con specifico riferimento ai provvedimenti di emersione dal lavoro irregolare,
“la competenza in ordine alla procedura di emersione ex articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è attribuita agli Sportelli unici per l'Immigrazione istituiti presso le Prefetture; di conseguenza i relativi provvedimenti sono legittimamente sottoscritti dai funzionari prefettizi preposti a tali strutture organizzative in base all'articolo 14
d.lgs 19 maggio 2000, n. 139” (cfr. T.A.R. Campania-Napoli, sez. VI, 9 gennaio 2023,
n. 185; id. 15 febbraio 2022, n. 1283).
11.4.- Nella fattispecie in esame, il decreto impugnato è stato adottato dal Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione- Vice prefetto aggiunto dott.ssa -OMISSIS-
-, alla quale sono state attribuite le funzioni di dirigente del relativo ufficio con decreto prefettizio del 5.11.2021 (cfr. doc. n. 7 resistente), sicchè non sussiste alcun vizio di competenza né di difetto di attribuzione.
12.- Parimenti destituita di fondamento è la censura di omessa notifica del preavviso di rigetto, risultando in atti prova della notifica al datore di lavoro della comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 tramite raccomandata A/R all'indirizzo indicato nell'istanza, perfezionatasi per compiuta giacenza (doc. n. 4 resistente).
12.1.- Risulta inoltre che presso il medesimo indirizzo, indicato nella domanda di emersione sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore, l'Amministrazione ha notificato il 22.10.2021 la richiesta di informazioni integrative nella quale si comunicava “livello non dichiarato ed orario di lavoro insufficiente per assistenza a persona non autosufficiente” (doc. n. 1 resistente).
12.2.- Successivamente a tale data, né il lavoratore né il datore di lavoro hanno prodotto osservazioni né documentazione integrativa, ed anzi risulta dal compendio documentale versato in atti che, con nota datata 6.12.2021 avente ad oggetto “rinuncia al rapporto di lavoro domanda di emersione”, il sig. -OMISSIS- ha richiesto alla
Prefettura di AN il rilascio di un permesso per attesa occupazione, dichiarando N. 00409/2023 REG.RIC.
di non lavorare più presso il datore di lavoro richiedente l'emersione e di aver trovato occupazione altrove nel Comune di Soliera (doc. n. 5 resistente).
12.3.- È evidente, pertanto che, una volta comunicato il venir meno del rapporto lavorativo, fosse venuto meno in capo al lavoratore l'interesse, rappresentato nel ricorso, a “sapere che la domanda di emersione da lavoro irregolare non poteva essere accolta in quanto il livello di inquadramento non era stato inserito e che comunque per questa particolare tipologia di lavoro il livello di inquadramento deve essere almeno CS, livello quest'ultimo incompatibile con il part time” così come l'interesse ad attivarsi per modificare il livello di inquadramento e l'orario di lavoro.
12.4.- Peraltro, in relazione al periodo precedente alla data del 6.12.2021, non risulta sia stata prodotta documentazione attestante l'esistenza del rapporto lavorativo
(denuncia Inps, corrispondenti buste paga o documentazione equipollente) mentre invece, in relazione al periodo successivo alla suddetta dichiarazione, ed in contrasto con la stessa, sono state prodotte le comunicazioni Inps di inizio e cessazione del rapporto di lavoro a breve distanza l'una dall'altra (inizio il 23.03.2022 e cessazione il 28.04.2022), anch'esse non corredate della relativa busta paga.
12.5.- Come evidenziato dall'Amministrazione nella relazione depositata in giudizio, inoltre, non è stata prodotta dall'interessato neppure documentazione attestante la sussistenza di un rapporto lavorativo in essere con datori di lavoro diversi da quello richiedente la regolarizzazione: correttamente pertanto la Prefettura ha respinto la richiesta del lavoratore di rilascio di un permesso per attesa occupazione, avendo rilevato l'insufficienza della documentazione presentata. Rispetto a questo profilo motivazionale del provvedimento impugnato, peraltro, non risultano proposte specifiche doglianze.
13.- In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
14.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo. N. 00409/2023 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES DE, Presidente F/F
Francesca Siccardi, Referendario
BE ZO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE ZO ES DE N. 00409/2023 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 29/12/2025
N. 01208 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00409/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 409 del 2023, proposto da -OMISSIS-, -
OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Mazzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di AN, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto PROT: -OMISSIS- del 24.10.2022 della Prefettura di AN - Sportello
Unico per l'Immigrazione - di rigetto dell'istanza di emersione presentata, in data N. 00409/2023 REG.RIC.
08.07.2020, dal Sig. -OMISSIS- in favore del Sig. -OMISSIS- e/o di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di AN e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa BE ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- In data 8.7.2020 il sig. -OMISSIS- ha presentato al SUI della Prefettura di AN istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103 d.l. n. 34/2000 in favore del lavoratore -OMISSIS-, nel settore del lavoro domestico e dell'assistenza familiare.
2.- In data 22.10.2022 l'istanza è stata respinta sulla base delle seguenti motivazioni, risultanti dal parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di AN, riprodotto nel provvedimento: “livello di inquadramento contrattuale non dichiarato nella domanda di assistenza a persona non autosufficiente. In ogni caso, per questo tipo di rapporto di lavoro, il livello deve essere almeno CS che però che però è incompatibile con il part time per lavoratori conviventi”. Il provvedimento ha inoltre evidenziato che “il dichiarante a seguito della corretta notifica del motivo ostativo entro il termine assegnato non ha fornito osservazioni mentre il beneficiario ha fornito documentazione insufficiente al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione”.
3.- Con ricorso notificato il 16.5.2023, ritualmente depositato, i signori -OMISSIS- e
-OMISSIS- hanno impugnato il provvedimento di rigetto, chiedendone l'annullamento previa richiesta di misure cautelari. N. 00409/2023 REG.RIC.
4.- In via pregiudiziale, hanno esposto di aver appreso dell'emissione del decreto di rigetto solo nel mese di febbraio 2023, a seguito di accesso agli atti, asserendone la mancata notifica e chiedendo “la rimessione in termini” per la proposizione del gravame.
5.- Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Prefettura di AN con atto di stile, seguito dal deposito di una relazione dell'Amministrazione con la pertinente documentazione.
6.- Con ordinanza n. -OMISSIS- del 11 luglio 2023 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare avanzata dalle parti ricorrenti per insussistenza del fumus boni iuris.
7.- In assenza di ulteriore attività difensiva, la causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 28 maggio 2025.
8.- Preliminarmente va dato atto della ricevibilità del ricorso, notificato in data
16.5.2023, posto che il provvedimento impugnato risulta notificato al datore di lavoro nel mese di aprile 2023 mentre non vi è prova in atti dell'avvenuta notifica al lavoratore.
8.- Nel merito, il ricorso è affidato alle seguenti censure.
9.- Con un primo motivo proposto “in via preliminare/pregiudiziale”, i ricorrenti hanno eccepito che il provvedimento non potrebbe essere attribuito al Prefetto, in quanto sottoscritto dal “Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione Vice
Prefetto Aggiunto Dott.ssa -OMISSIS- senza la benché minima indicazione dell'esistenza di un provvedimento che legittimi la sostituzione del Prefetto di
AN e la provenienza dal soggetto cui è stato attribuito il relativo potere”.
10.- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 10 bis l. n.
241/1990 per omessa notifica del preavviso di rigetto, sostenendo che, laddove avessero ricevuto tale comunicazione, avrebbero potuto esercitare le proprie N. 00409/2023 REG.RIC.
prerogative partecipative, in specie attraverso la variazione del livello contrattuale e dell'orario di lavoro, così superando il motivo ostativo posto alla base del rigetto.
11.- Il primo motivo è infondato.
11.1.- In tema di competenza all'adozione dei provvedimenti di competenza di uffici prefettizi l'art. 14 del d.lgs. n. 139/2000 dispone che “I funzionari della carriera prefettizia con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, nello svolgimento dei compiti rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi, adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonchè i provvedimenti ad essi delegati; formulano proposte di iniziative e di provvedimenti riservati alla competenza del titolare della struttura riferiti alle aree funzionali predette; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio poste alle loro dipendenze e presiedono, nei casi previsti da disposizioni legislative e regolamentari o per delega del titolare della struttura, gli organi collegiali, nonchè partecipano a commissioni e gruppi di studio istituiti nell'ambito degli uffici centrali
e periferici del Ministero dell'interno e rappresentano l'amministrazione in giudizio”.
11.2.- Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come in linea generale “il Viceprefetto è un funzionario della carriera prefettizia, cui compete, nell'esercizio delle funzioni dirigenziali conferitegli, di adottare atti a rilevanza esterna connessi ai compiti di istituto nell'ambito dell'area funzionale cui è preposto, come è dato evincere dall'esame sistematico degli artt. 1, 2, 12 e 14 d. l.gs. n. 139/2000 recante ” (cfr. Cons. giust. amm., 9 dicembre 2020, n.1129; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 15 aprile
2019, n. 241). N. 00409/2023 REG.RIC.
11.3.- Con specifico riferimento ai provvedimenti di emersione dal lavoro irregolare,
“la competenza in ordine alla procedura di emersione ex articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è attribuita agli Sportelli unici per l'Immigrazione istituiti presso le Prefetture; di conseguenza i relativi provvedimenti sono legittimamente sottoscritti dai funzionari prefettizi preposti a tali strutture organizzative in base all'articolo 14
d.lgs 19 maggio 2000, n. 139” (cfr. T.A.R. Campania-Napoli, sez. VI, 9 gennaio 2023,
n. 185; id. 15 febbraio 2022, n. 1283).
11.4.- Nella fattispecie in esame, il decreto impugnato è stato adottato dal Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione- Vice prefetto aggiunto dott.ssa -OMISSIS-
-, alla quale sono state attribuite le funzioni di dirigente del relativo ufficio con decreto prefettizio del 5.11.2021 (cfr. doc. n. 7 resistente), sicchè non sussiste alcun vizio di competenza né di difetto di attribuzione.
12.- Parimenti destituita di fondamento è la censura di omessa notifica del preavviso di rigetto, risultando in atti prova della notifica al datore di lavoro della comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 tramite raccomandata A/R all'indirizzo indicato nell'istanza, perfezionatasi per compiuta giacenza (doc. n. 4 resistente).
12.1.- Risulta inoltre che presso il medesimo indirizzo, indicato nella domanda di emersione sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore, l'Amministrazione ha notificato il 22.10.2021 la richiesta di informazioni integrative nella quale si comunicava “livello non dichiarato ed orario di lavoro insufficiente per assistenza a persona non autosufficiente” (doc. n. 1 resistente).
12.2.- Successivamente a tale data, né il lavoratore né il datore di lavoro hanno prodotto osservazioni né documentazione integrativa, ed anzi risulta dal compendio documentale versato in atti che, con nota datata 6.12.2021 avente ad oggetto “rinuncia al rapporto di lavoro domanda di emersione”, il sig. -OMISSIS- ha richiesto alla
Prefettura di AN il rilascio di un permesso per attesa occupazione, dichiarando N. 00409/2023 REG.RIC.
di non lavorare più presso il datore di lavoro richiedente l'emersione e di aver trovato occupazione altrove nel Comune di Soliera (doc. n. 5 resistente).
12.3.- È evidente, pertanto che, una volta comunicato il venir meno del rapporto lavorativo, fosse venuto meno in capo al lavoratore l'interesse, rappresentato nel ricorso, a “sapere che la domanda di emersione da lavoro irregolare non poteva essere accolta in quanto il livello di inquadramento non era stato inserito e che comunque per questa particolare tipologia di lavoro il livello di inquadramento deve essere almeno CS, livello quest'ultimo incompatibile con il part time” così come l'interesse ad attivarsi per modificare il livello di inquadramento e l'orario di lavoro.
12.4.- Peraltro, in relazione al periodo precedente alla data del 6.12.2021, non risulta sia stata prodotta documentazione attestante l'esistenza del rapporto lavorativo
(denuncia Inps, corrispondenti buste paga o documentazione equipollente) mentre invece, in relazione al periodo successivo alla suddetta dichiarazione, ed in contrasto con la stessa, sono state prodotte le comunicazioni Inps di inizio e cessazione del rapporto di lavoro a breve distanza l'una dall'altra (inizio il 23.03.2022 e cessazione il 28.04.2022), anch'esse non corredate della relativa busta paga.
12.5.- Come evidenziato dall'Amministrazione nella relazione depositata in giudizio, inoltre, non è stata prodotta dall'interessato neppure documentazione attestante la sussistenza di un rapporto lavorativo in essere con datori di lavoro diversi da quello richiedente la regolarizzazione: correttamente pertanto la Prefettura ha respinto la richiesta del lavoratore di rilascio di un permesso per attesa occupazione, avendo rilevato l'insufficienza della documentazione presentata. Rispetto a questo profilo motivazionale del provvedimento impugnato, peraltro, non risultano proposte specifiche doglianze.
13.- In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
14.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo. N. 00409/2023 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES DE, Presidente F/F
Francesca Siccardi, Referendario
BE ZO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE ZO ES DE N. 00409/2023 REG.RIC.
IL SEGRETARIO