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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 816/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani ConSIliere rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 816/2024 R.G.C., passata in decisione ex art 473bis.34 cpc all'udienza del 21.01.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art
127 ter cpc, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marcella Rossi del foro di Lanciano, Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lanciano, Via L. De Crecchio n.90, giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE/APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Marina Nigro del foro di Lanciano, CP
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lanciano, Via L. De Crecchio n.12, giusta procura in calce alla memoria di costituzione.
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
E
, nella persona del Procuratore Generale presso questa Corte di Controparte_2
Appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 261/2024 del Tribunale di Lanciano pubblicata il 24.07.2024 – Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti:
Per : Parte_1 “…in via preliminare ed urgente, ai sensi dell'art. 473 bis n.34 c.c. e 473 bis n. 15, c.c., nell'interesse preminente dei minori, Voglia aumentare l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre non collocatario e stabilire che lo stesso versi mensilmente
€ 200,00 (duecento €) per ogni figlio o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia che possa garantire ed assicurare ai figli minori quanto necessario per le loro eSIenze e, quindi, fissare apposita udienza per la conferma. Fissare altresì l'udienza di comparizione e trattazione avanti il Collegio, e contrariis reiectis, adottare sempre in via preliminare il provvedimento sopra invocato ai sensi dell'art.473 bis n. 22 c.c.
In via principale rigettate tutte le avverse conclusioni ed in parziale riforma della sentenza
n. 261/2024 del Tribunale di Lanciano emessa in data 19/07/2024, pubblicata in data
24/07/2027, notificata il 05/08/2024, pronunciata nella causa iscritta al n.1094/2020 RGCC, in camera di conSIlio, accogliere l'appello e per i motivi tutti elencati nel presente ricorso, disporre che il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre , venga CP stabilito nella misura di € 200,00 mensili per ogni figlio e così complessivamente per €
800,00, oltre ISTAT come per legge oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo concluso tra Tribunale e ConSIlio dell'Ordine di Lanciano e con riconoscimento a ciascun genitore del diritto al 50% dell'assegno unico.
In subordine, stabilire che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con la CP somma mensile di € 100,00 ciascuno e così per complessivi € 400,00, sempre oltre ISTAT come per legge e la contribuzione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo concluso tra Tribunale e ConSIlio dell'Ordine di Lanciano, ma con l'attribuzione per intero
(100%) alla madre collocataria dell'assegno unico universale. Con vittoria di spese.”
Per : CP
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame incidentale, in riforma
e revoca dell'impugnata sentenza:
1. In via principale, dichiarare l'addebito della separazione a carico di per Parte_1
aver violato i doveri inerenti il matrimonio e aver reso intollerabile la convivenza;
2. alla luce dei nuovi accadimenti e a tutela del superiore interesse dei quattro minori, rimettere le parti in istruttoria e così provvedere:
a) disporre un aggiornamento sulle condizioni psicologiche dei quattro minori e sull'incidenza sul loro vissuto del compagno della;
T_
b) procedere all'acquisizione della prova testimoniale del teste , titolare della Testimone_1
Società investigativa “Universo srl” con sede in Lanciano alla Via Abruzzi n. 6 che verrà a riferire della stabile convivenza di e delle due figli nell'abitazione di CP_3 [...]
in Fossacesia alla Via Lanciano n.190 T_
3.affidare i quattro figli in via esclusiva a o in subordine, in regime di affido CP
condiviso, collocarli presso di lui con residenza prevalente in Mozzagrogna alla Contrada
Colle Ruzzo n. 44, regolando i tempi di frequentazione con il genitore non collocatario;
4.in subordine e nella denegata ipotesi che i minori rimangano collocati presso la madre, confermare la sentenza appellata, ovvero porre a carico del la somma di € 400,00 (€ CP
100,00 per ciascun figlio) e riconoscere a ciascun genitore il 50 % dell'assegno Unico;
5. porre a carico di entrambi i coniugi il 50 % delle spese straordinarie, come da Protocollo
CNF del 2017;
6.regolamentare l'accompagnamento dei minori, alternandolo tra i genitori, senza ingerenze di terzi ad eccezione dei rispettivi nonni;
7.con ogni ulteriore provvedimento di legge a tutela dei minori;
8. con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per il P.M.:
“In parziale riforma della sentenza appellata si voglia aumentare l'assegno di mantenimento per i figli da € 100 ciascuno ad € 200 ciascuno;
conferma nel resto la sentenza impugnata pubblicata il 24.07.2024”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1094/2020 promosso da contro (con formulazione di richieste, così precisate CP Parte_1
in sede di conclusioni finali: pronuncia della separazione personale dalla SI.ra con addebito T_
a quest'ultima; affido esclusivo dei figli minori al padre o collocamento prevalente presso di lui con disciplina del diritto di visita della madre;
esclusione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la resistente (aderendo alla domanda di separazione, con formulazione di richieste così precisate in corso di causa: addebito della separazione al ricorrente;
affido condiviso dei figli minori con collocamento presso l'abitazione materna in Fossacesia;
assegno di mantenimento in suo favore di € 150,00 nonché assegno di mantenimento in favore dei quattro figli minori nella misura di € 200,00 ciascuno, diritto a percepire l'indennità di frequenza ex legge 289/1998 del figlio minore il Tribunale di Lanciano così Per_1 statuiva: “- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e CP T_
; - dichiara cessata la materia del contendere in punto di assegnazione della
[...]
casa coniugale;
- rigetta le reciproche domande di addebito;
- colloca i figli presso la madre in Fossacesia alla via Lanciano n. 190; - dispone Parte_1
l'affidamento condiviso dei figli minori nel rispetto delle modalità di turnazione e visita indicate in parte motiva;
- pone a carico del a titolo di contributo CP al mantenimento per i figli minori la somma di € 400,00 al mese (€ 100,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo concluso tra Tribunale e ConSIlio dell'Ordine degli
Avvocati di Lanciano;
- riconosce a ciascun genitore il diritto al 50% dell'assegno unico familiare;
- rigetta la domanda di mantenimento in favore della T_
; - manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza
[...] all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lanciano, ai fini dell'annotazione nell'atto del matrimonio ex art. 69 d.p.r. n. 396/2000 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lanciano al n. 43, parte II, Serie A Ufficio 1, Anno 2017)”
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che, a sostegno delle reciproche domande di addebito della separazione, il ricorrente aveva esposto che l'unione coniugale si era irrimediabilmente deteriorata a causa della condotta contraria agli obblighi nascenti dal matrimonio della SI.ra , la quale aveva intrapreso una relazione extraconiugale T_ venendo meno ai propri doveri di moglie e madre;
mentre la resistente (ricorrente in riconvenzionale) aveva dedotto che la crisi coniugale era dovuta alle condotte persecutorie, moleste e talvolta violente del marito.
Aggiungeva che il ricorrente aveva anche chiesto: - disporre una visita psicologica e/o medico-psichiatrica a carico di , un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, Parte_1 competenti e/o un'indagine di un neuropsichiatra infantile per verificare l'idoneità genitoriale della stessa e le conseguenze del suo agire sulla psiche dei minori;
- pronunciare la sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt.
330 e ss. c.c., avendo la stessa agito e continuando ad agire in aperto contrasto con l'interesse della prole ancora in tenera età; - disporre l'affidamento esclusivo dei quattro figli al padre;
- non riconoscere a carico del alcun obbligo di mantenimento verso la CP coniuge, ordinando a quest'ultima il versamento del 50% delle spese mediche, scolastiche, ricreative, sportive e necessarie per i minori;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale al . CP
Rappresentava che la resistente, nel costituirsi in giudizio, aveva chiesto, oltre all'addebito della separazione al ricorrente, che il Tribunale provvedesse: - ad assegnarle la casa coniugale;
- a disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
- a porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento dell'assegno di € 1.000,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie;
- a porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore di essa ricorrente nella misura di € 150,00 mensili.
Esponeva che, all'esito della fase presidenziale, il Presidente, sentite le parti, con ordinanza del 19.04.2021 aveva: autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
affidato i figli minori , ed ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 con collocazione prevalente presso la madre cui aveva assegnato la casa coniugale sita in Mozzagrogna, regolando il diritto di visita del padre;
posto a carico di quest'ultimo il versamento della somma complessiva di € 800,00, oltre rivalutazione monetaria Istat, per il mantenimento della prole ripartendo al 50% le spese straordinarie e stabilendo che, in mancanza di accordo, le spese sarebbero state regolate come da vigente protocollo sottoscritto dal Tribunale e dal ConSIlio dell'Ordine degli avvocati di Lanciano.
Dava atto che, avverso il provvedimento presidenziale, il aveva proposto reclamo CP innanzi alla Corte d'Appello, la quale, con decreto del 18.06.2021 (proc nr 166/2021), tenuto conto della capacità reddituale del reclamante, aveva disposto la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della prole in € 200,00 oltre assegni familiari;
e quindi, fino a quando il padre avesse continuato a percepire gli assegni, in € 600,00; aveva, altresì, su richiesta del padre, ridotto da tre a due i pomeriggi che i minori avrebbero trascorso con il padre durante la settimana, precisando che le parti sarebbero state libere di modulare diversamente i tempi di incontro.
Aggiungeva che in corso di causa era stata disposta ed espletata TU medico-psicologica al fine di regolamentare il regime di affidamento ed erano inoltre state svolte prove per interpello e per testi.
Rappresentava che, nelle more, la aveva chiesto la modifica dei provvedimenti in T_ essere in ragione del mutamento delle condizioni personali ed economiche delle parti e che il Tribunale, con ordinanza del 09.11.2022, aveva disposto a carico del un CP contributo mensile di mantenimento in favore della di € 150,00 mensili, con T_ decorrenza dal mese di novembre 2022, nonché il versamento della somma complessiva di € 750,00 in favore della prole (fino a quando gli assegni familiari fossero stati da lui percepiti).
Dava, infine, atto che i numerosi tentativi di componimento bonario posti in essere dalle parti non erano andati a buon fine, né era stato recepito l'accordo transattivo proposto dal
Tribunale stesso (verbale del 22.06.2023). 1.2. Il Tribunale rigettava, in primo luogo, le istanze istruttorie reiterate dal ricorrente, ritenendole irrilevanti, per essere la controversia già istruita e matura per la decisione.
Riteneva poi fondata la domanda di separazione, emergendo una frattura familiare irreversibile.
Rilevava invece l'infondatezza delle reciproche domande di addebito della separazione, formulate dalle parti.
Al riguardo dava atto che non era stata raggiunta la prova del nesso causale tra le reciproche condotte e l'allontanamento della coppia e il sopraggiungere della crisi coniugale, dovendo piuttosto concludersi per l'esistenza di concause, quali la frequente assenza del per lavoro, la presenza di più figli da gestire con richieste di aiuto ai CP familiari, la naturale ingerenza di questi nella gestione familiare, la gelosia del e la CP vicinanza all' a seguito del decesso della di lui moglie, amica di famiglia. CP_3
1.3. Quanto alla richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. formulata nel ricorso introduttivo dal , ma non reiterata in sede di precisazione delle CP conclusioni, il Tribunale, nel dichiarare cessata sul punto la materia del contendere, comunque osservava che la stessa era destituita di fondamento anche nel merito.
Il TU aveva infatti concluso nel senso che la fosse in grado di provvedere T_ all'accudimento e alla cura dei figli e, dunque, dotata di capacità genitoriale, specificando che la relazione dei minori con le figure genitoriali presentava caratteristiche di costanza e continuità e che entrambi apparivano capaci di prendersi cura di loro, sia da un punto di vista pratico e materiale, che emotivo.
1.4. In relazione all'affidamento e collocamento della prole condivideva le conclusioni cui era pervenuto il TU (pagine 28 e 31 dell'elaborato) rigettando, pertanto, la richiesta di affidamento esclusivo formulata dal padre e ritenendo l'affido condiviso l'unico idoneo a garantire il diritto alla bigenitorialità; sottolineava, invero, l'idoneità genitoriale di entrambe le parti nonostante l'assenza di comunicazione tra le stesse.
Provvedeva, inoltre, a disciplinare in maniera dettagliata il diritto di visita del padre prevendo che durante le settimane i figli avrebbero trascorso le giornate di martedì e giovedì con il padre dalle 18:30 fino alle 21:00 dopo aver consumato la cena;
prevedendo inoltre: a) a settimane alterne, dalle 10:00 del sabato fino alle 21:00 della domenica, con l'obbligo di chi ha i figli in visita di riaccompagnarli presso l'abitazione dell'altro genitore;
b) durante le festività natalizie alternando di anno in anno con la madre i seguenti periodi: dalle 10:00 del 24 dicembre fino alle 10:00 del 30 dicembre e dalle 10:00 del 30 dicembre alle 21:00 del 6 gennaio dopo cena, con inizio della turnazione a partire dal 24 dicembre 2024 presso la madre;
c) durante le festività pasquali alternando di anno in anno con ciascuno dei genitori il periodo che va dalle 16:00 del Venerdì Santo alle 21:00 nella giornata di Pasqua e dalle 21:00 del giorno di Pasqua fino alle 21:00 del Lunedì dell'Angelo, dopo averli fatti cenare, cominciando la turnazione dal padre per la Pasqua 2025; d) durante le altre festività (ad es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ed i rispettivi eventuali ponti ed i compleanni dei ragazzi, i figli resteranno ad anni alterni con la madre o con il padre trascorrendo la giornata dalle ore 19:00 del giorno precedente la festività fino alle 21:00 del giorno successivo, dopo aver cenato, eccetto eventuale prolungamento per l'esistenza di ulteriori giornate di ponte collegate alle festività suddette da concordare previamente, entro i 30 giorni anteriori. Tale turnazione prenderà a decorrere dal 25 aprile 2025 che passeranno i figli con il padre;
e) durante il periodo estivo la possibilità di trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, con l'onere di ogni genitore di comunicare all'altro, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo in cui terrà i figli.
1.5. Dichiarava cessata la materia del contendere in relazione all'assegnazione della casa coniugale sita in Mozzagrogna, disposta in via provvisoria ed urgente in favore della resistente, la quale si era però poi trasferita presso altra abitazione in Fossacesia, rinunciando alla domanda di assegnazione della casa coniugale.
Rigettava la richiesta di assegno di mantenimento per sé avanzata dalla resistente
(riconosciuto in corso di causa nella misura di € 150,00), ponendo l'accento sulla situazione reddituale del ricorrente, sull'assenza di posizione lavorativa della resistente (la quale non esercitava per scelta alcuna attività lavorativa per occuparsi dei quattro figli), sul fatto che ella si era trasferita in altra abitazione in affitto, aveva avviato una stabile relazione con un altro uomo e godeva dell'aiuto dei propri familiari.
In particolare evidenziava che il , ingegnere informatico occupato presso la “ CP [...]
, percepiva uno stipendio mensile di circa 1.846,96 ma era gravato da CP_4 numerosi oneri in quanto: - versava una rata mensile di mutuo di € 823,23 con ultima rata a scadenza nel gennaio 2041 per l'acquisto e per lavori eseguiti nella casa familiare;
- versava una rata di € 187,00 mensili per il finanziamento con US NK per l'acquisto dell'impianto d'allarme per la casa coniugale;
- aveva un debito di € 2.500,00 più IVA da versare alla ditta per montaggio pavimenti, bagni e centrale idrica per la Controparte_5 casa coniugale;
- aveva un debito di € 2.885,00 oltre IVA e Cassa geometri, da corrispondere al geom. per progettazione, direzione dei lavori ed Controparte_6 accatastamento abitazione familiare;
- aveva un debito di € 2.625,53 da versare alla
[...] per infissi in pvc per l'abitazione coniugale;
- aveva un debito di € 187,00 CP_7 mensili contratto con Agos, con scadenza 11/2026 per lavori realizzati nella casa coniugale.
1.6. Quanto all'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, il Tribunale dava atto del mutamento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi (il era tornato presso CP la casa coniugale e non versava più il canone di locazione mensile), sicché, ribadito che l'assegno unico doveva essere riconosciuto a ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, disponeva a carico del un versamento mensile di € 400,00 (in ragione di CP
€ 100,00 per ciascun figlio) oltre il riconoscimento dell'assegno unico al 50% e la ripartizione delle spese straordinarie tra entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
1.7. Da ultimo, compensava le spese di lite in ragione del rigetto delle reciproche domande di addebito e della domanda di mantenimento in favore della . T_
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello in via principale la SI.ra , chiedendo T_ la parziale riforma dell'impugnata sentenza e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Erronea determinazione dell'ammontare del contributo al mantenimento in favore dei figli;
2) Violazione di legge e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
3. Il SI. si è costituito in giudizio contestando l'impugnazione e proponendo appello CP
incidentale con formulazione di censure alla sentenza impugnata quanto a: 1. Rigetto della domanda di addebito per mancato raggiungimento della prova; 2. Collocamento dei figli presso la madre in Fossacesia;
3. Regolamentazione del diritto di visita.
4. La prima udienza fissata per il giorno 21.01.2025, da intendersi quale udienza di discussione ex art. 473 bis.34 c.p.c., si è svolta con le modalità della trattazione scritta, essendo stata la stessa sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter cpc.
Entrambe le parti hanno depositato memorie e poi le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., così discutendo la causa che può essere decisa, sicché la stessa è stata trattenuta in decisione all'esito della camera di conSIlio del giorno 23.01.2025.
5. I due motivi dell'appello principale (i quali si prestano ad una trattazione unitaria) debbono essere esaminati anche alla luce delle considerazioni svolte sul punto dall'appellante incidentale, il quale, al riguardo, ha chiesto la conferma dell'impugnata sentenza (vedi terzo punto della memoria di costituzione).
5.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante principale lamenta che il giudice, nel ridurre l'assegno di mantenimento in favore dei minori ad € 400,00 (€ 800,00 statuiti in via provvisoria, € 600,00 disposti dalla Corte d'Appello fino a che il avesse percepito gli CP assegni familiari;
€ 750,00 disposti dal giudice istruttore con ordinanza in corso di causa in data 9.11.2022, fin a che il avesse percepito gli assegni familiari), non ha considerato CP
i sopravvenuti ridotti oneri a carico del il quale, godendo ora dell'abitazione coniugale, CP
non è più gravato dal canone di locazione mensile.
Rileva che, nel prendere atto delle mutate condizioni economiche, tra le quali il nuovo onere di locazione in capo alla , il Tribunale ha tratto l'incomprensibile conseguenza della T_
riduzione del contributo in favore dei figli, eliminando, altresì, il mantenimento (prima previsto) in favore della moglie.
Spiega che tale statuizione, oltre che frutto di una ricostruzione contraddittoria, risulta inadeguata a garantire il sostentamento ed il benessere dei quattro figli, insufficiente anche solo per le minime eSIenze alimentari.
Lamenta l'inesatta ricostruzione della posizione reddituale di controparte, ingegnere informatico in ascesa, nonché la violazione dell'articolo 337 ter cc per l'omessa valutazione del patrimonio, comprensivo di un grande fabbricato di ingente valore completamente ristrutturato e composto da più unità abitative di cui una ceduta in godimento a terzi.
Sostiene altresì l'erroneità dell'interpretazione delle spese elencate dal relative a CP
lavori di ristrutturazione dell'abitazione familiare di sua proprietà eseguiti per migliorie voluttuarie e non indispensabili, affrontati per usufruire di deduzioni e rimborsi fiscali, già pagati e risultanti taluni (quali gli infissi) da documenti provenienti dalla ditta di famiglia (
[...]
. CP_7
Rileva che, di contro, la posizione della è quella di una donna disoccupata, priva di T_ redditi e di beni immobili e gravata da un canone mensile di € 320,00 nonché dai numerosi impegni legati alla gestione a tempo pieno dei quattro figli minori: il primogenito 14 Per_1
anni e invalido al 100% per una grave forma di diabete, , 11 anni, affetta da diversi Per_2
disturbi di apprendimento ed i gemelli ed di 6 anni. Per_3 Per_4
Lamenta che il Tribunale non ha dato atto degli impegni lavorativi del e delle sue CP
difficoltà a tenere con sé i figli tanto da richiedere ed ottenere, in sede di reclamo avverso il provvedimento presidenziale, la riduzione dei giorni in cui esercitare il diritto di visita infrasettimanale.
Deduce inoltre che il Tribunale non ha tenuto conto delle reali eSIenze e bisogni dei quattro figli minori delle parti, trascurando di considerare che le necessità dei minori non sono limitate al solo obbligo alimentare, ma estesi all'ambito abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le eSIenze di cura e di educazione (nel caso di specie quattro figli, di cui due in face adolescenziale e due piccoli). Lamenta in sostanza che il , il quale dispone solo per sé di oltre € 2.000,00 mensili, CP riscuote il 50% dell'assegno unico, e cioè € 687,00 e versa per i quattro figli un importo addirittura inferiore a quanto percepito a titolo di assegno unico.
Con il secondo motivo, che rappresenta invero l'ulteriore sviluppo del primo, l'appellante principale torna a sottolineare la violazione delle norme di diritto in materia, dagli artt. 147 e
315 bis cc, quanto all'erronea determinazione del quantum, ritenendo l'obbligo al mantenimento un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio e non relativo ai soli bisogni alimentari, da determinarsi in proporzione alle rispettive sostanze e capacità lavorative.
Al “punto terzo” della comparsa di costituzione con appello incidentale, l'appellato contrasta la richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento dei figli minori, evidenziando la piena capacità lavorativa della , di anni 37, la quale percepisce, oltre al 50% dell'assegno T_ unico pari ad € 687,00, anche l'indennità di frequenza di ari ad € 323,00 mensili, Per_1
nonché il reddito di inclusione.
5.2. Il Collegio rileva che dalla documentazione prodotta in giudizio emerge, in relazione all'appellato , dottore in ingegneria informatica, un reddito da lavoro crescente che CP ammonta: per l'anno 2023 (730/2024) ad € 31.759,00 lordi ed € 26,397,00 netti;
per l'anno
2022 (730/2023) ad € 23.490,00 lordi ed € 21.629,00 netti;
per l'anno 2021 (730/2022) ad €
22.661,00 netti. Le buste paga relative all'anno 2023 (della della Controparte_4
quale il è stato dipendente dal febbraio 2012 al dicembre 2023) attestano netti in CP busta paga di circa € 2.000,00 mensili nonché la percezione dell'importo lordo di € 22.855,00
a titolo di trattamento di fine rapporto, e dell'importo lordo. Mentre la busta paga di gennaio
2024 (della AU. attesta un netto in busta paga di € 2.402,00. CP_8
Quanto agli oneri dai quali il è gravato, risulta confermato il mutuo ipotecario (stipulato CP
con per la ristrutturazione del compendio immobiliare sito in Controparte_9
Mozzagrogna -in parte già destinato ad abitazione familiare- di cui l'appellato è nudo proprietario, mentre e -genitori dell'appellato- sono Parte_2 Controparte_10
usufruttuari)- originariamente stipulato e successivamente rinegoziato (tra la parte mutuante e tutte e tre le parti mutuatarie) con rata attuale di € 813,00 mensili e con scadenza prevista per il 1.10.2046.
Va tuttavia evidenziato che, come evincibile dall'originario atto di stipula e dalla successiva rinegoziazione, parti finanziate/mutuatarie in detto rapporto erano inizialmente sia l'appellato che il SI. e la SI.ra e che l'obbligo di Parte_2 Controparte_10
rimborso rateale gravava su tutti e tre, mentre solo in data 30.11.2020 il mutuo è stato rinegoziato con assunzione da parte dell'appellato della posizione di mutuatario e da parte dei genitori della posizione di fideiussori.
Ciò consente di ricondurre l'ampliamento dell'onere dell'appellato, che, originariamente limitato alla quota di poco meno di € 300,00 mensili, è passato, a seguito della rinegoziazione (del 30.11.2020), all'intera rata € 813,00 mensili, alla finalità di far figurare una minore disponibilità di reddito personale del , in vista dell'imminente giudizio di CP
separazione (introdotto con ricorso per separazione del 16.12.2020).
Giova ad ogni buon conto rilevare che, tenuto conto che il compendio immobiliare, per la cui ristrutturazione è stato richiesto ed erogato il finanziamento, si compone di tre unità immobiliari, una sola delle quali destinata ad abitazione familiare del , il finanziamento CP può ritenersi assunto nell'interesse della famiglia limitatamente alla quota di 1/3.
Con riferimento agli ulteriori oneri valutati dal primo giudice come incidenti sulla posizione reddituale dell'odierno appellato, cioè quello derivante dal contratto di finanziamento con per l'acquisto dell'impianto di allarme per la casa coniugale (con rata di € Parte_3
187,00 mensili) e quello derivante da contratto di finanziamento con OS (con rata mensile di € 187,55 e con scadenza 11/2026) per lavori realizzati nella casa coniugale, è appena il caso di rilevare che: - il primo di detti finanziamenti risulta stipulato nel gennaio
2021, a distanza di circa un mese dalla presentazione del ricorso per la separazione personale, con previsione di restituzione con 20 rate mensili, sicché il relativo onere deve ritenersi cessato a fine anno 2022 e non è più attuale, né lo era al momento della pronuncia della sentenza di primo grado;
- il secondo di detti finanziamenti risulta (dal doc. n. 47 prodotto in primo grado in allegato alla comparsa conclusionale) stipulato nell'anno 2022, mentre non risulta che il relativo debito sia stato assunto per far fronte ad eSIenze familiari.
Con riferimento specifico poi alla documentazione prodotta in primo grado, attestante l'esistenza di plurimi debiti del (debito di € 2.500,00 più IVA da versare alla ditta CP CP_5 per montaggio pavimenti, bagni e centrale idrica per la casa coniugale;
debito di € 2.885,00
[...] oltre IVA e Cassa geometri, da corrispondere al geom. per progettazione, Controparte_6 direzione dei lavori ed accatastamento abitazione familiare;
debito di € 2.625,53 da versare alla
P.V.C. per infissi in pvc per l'abitazione coniugale), va rilevato che si tratta di CP_7
documenti che -risalenti rispettivamente al 19.09.2020 (documento relativo al debito nei confronti della ditta , al 13.03.2021 (documento relativo al debito nei confronti della CP_5
geom. , al 29.12.2017 (documento relativo al debito nei confronti della società CP_6
)- attestano l'assegnazione di termini per il pagamento rispettivamente del CP
31.12.2021, del 30.11.2021 e del 29.12.2017, mentre non risulta la persistenza di tali posizioni debitorie, sicché si tratta di debiti che non sono più attuali, né lo erano al momento della pronuncia della sentenza di primo grado.
Va dato atto che nel presente grado di giudizio l'appellato ha prodotto ulteriore documentazione relativa al finanziamento Findomestic, da cui risulta l'acquisto di un'auto usata, in data 30.12.2024, per l'importo di € 18.591,22, con assunzione di obbligo di restituzione di 47 rate dell'importo di circa € 300,00 mensili.
Va infine rilevato, quanto alla situazione patrimoniale del che, se è vero che egli è CP
solo nudo proprietario del compendio immobiliare sito in Mozzagrogna, costituito da tre unità immobiliari, mentre ne sono usufruttari i genitori, è incontestato che egli disponga ed utilizzi a fini abitativi una di dette unità immobiliari (già destinata ad abitazione familiare) ed abbia, inoltre, la disponibilità di una seconda unità immobiliare che risulta da lui concessa in godimento ad un terzo, formalmente in comodato gratuito.
Alla luce di tutte le suesposte risultanze emerge in primo luogo l'erroneità della valutazione compiuta dal primo giudice in ordine alla posizione reddituale del , che risulta essere CP
stata sottostimata rispetto al reddito effettivamente disponibile, considerata la non attualità di alcuni oneri e la natura solo formale dell'entità di altri;
in secondo luogo emerge un miglioramento della condizione economico-patrimoniale del rispetto a quella valutata CP
in sede di ordinanza presidenziale ed in sede di provvedimento adottato, in sede di reclamo di quella, da parte della Corte di Appello di L'Aquila, atteso che il è tornato in possesso CP della casa familiare e quindi non è più onerato del canone di locazione di € 300,00 mensili per soddisfare le proprie eSIenze abitative, mentre la conduce in locazione T_ un'abitazione, dove vive con i quattro figli collocati presso di lei, pagando un canone mensile di € 340,00; inoltre, con la sentenza in questa sede impugnata il è stato esonerato CP dall'obbligo di corresponsione di assegno di mantenimento in favore della moglie (di cui ha goduto a far data dal novembre 2022 in forza delle previsioni di cui all'ordinanza del
9.11.2022 e fino alla pronuncia della sentenza di primo grado); in terzo luogo emerge che il dispone di un'unità immobiliare che ben potrebbe mettere a reddito locandola a terzi, CP
a nulla rilevando che la stessa risulti invece (almeno formalmente) concessa a terzi a titolo gratuito, rivelando anzi tale scelta che il dispone di risorse più che adeguate per CP
vivere.
E' inoltre incontestato che il percepisce nella misura del 50% l'assegno unico CP familiare e cioè della somma di € 687,00 mensili.
5.3. Quanto alla posizione della , dall'ultima dichiarazione dei redditi relativa all'anno T_
2022 (730/2023) emerge un reddito di € 4.837,00; non risulta invece depositata documentazione relativa ai redditi dell'anno 2023 e 2021 (annualità in cui ha goduto della
Naspi per 389 giorni a partire dal 08.10.2020 - documento allegato in I grado). Dall'estratto conto ING I Trimestre 2024 non si registrano movimenti rilevanti e dal contratto di locazione allegato all'appello risulta un canone mensile di € 340,00.
La stessa risulta percepire il reddito di inclusione, mentre percepisce nella misura del 50%
l'assegno unico familiare e cioè la somma di € 687,00 mensili.
Se è vero che l'appellante principale non ha ottemperato all'ordine giudiziale impartito con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, ciò non consente tuttavia di escludere la attuale condizione di maggiore fragilità economica della , la quale oltretutto si è vista T_ negare con la sentenza di primo grado il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento per sé (di cui ha goduto in corso di giudizio, a far data dal novembre 2022, nella misura di € 150,00 mensili).
Premesso peraltro che la non ha insistito in appello nell'istanza di riconoscimento T_ dell'assegno di mantenimento per sé, ma ha unicamente richiesto un aumento del contributo in favore dei figli minori, si rileva che le circostanze (addotte dall'appellato) relative alla giovane età della donna ed alla sua piena capacità lavorativa debbono essere valutate nel contesto specifico: la prole, collocata prevalentemente presso la madre, necessita di particolari cure derivanti sia dall'essere numerosa, sia dal fatto che i minori d Per_1 Per_2 presentano l'uno un'invalidità al 100% l'altra un disturbo nell'apprendimento certificato, mentre i due gemelli sono in tenera età (6 anni).
A nulla rilevano, poi, le allegazioni del in merito alla presunta convivenza della CP
con l e sull'obbligo, di quest'ultimo, di contribuire al pagamento del canone T_ CP_3 di locazione dell'abitazione ove vive la . T_
Peraltro la circostanza della convivenza dell'appellante con il nuovo compagno non può ritenersi provata neanche alla luce della relazione del SI. , titolare di una Testimone_1 società di investigazioni, allegata all'atto di appello incidentale (doc. 8): dall'osservazione effettuata dal 29.10.2024 al 12.11.2024 l si è recato presso l'abitazione della CP_3 T_
nelle ore pomeridiane e, nella sola giornata del 06.11.2024, è uscito alle ore 5.00 del mattino, mentre non è stato mai visto nelle giornate del 29.10.2024 e del 12.11.2024. Tali dati sono sufficienti a ritenere non provata la convivenza tra i due dovendosi, altresì, rilevare che il nuovo compagno della è unico genitore di due figlie minori, in quanto vedovo, T_
e nessuna evidenza è emersa della presenza costante e quotidiana delle due bambine presso l'abitazione della . T_ 5.4. Giova a questo punto ricordare che, secondo quanto ribadito recentemente dalla
Suprema Corte, l'assegno di mantenimento in favore dei figli ha una valenza
“bidimensionale”, ovvero lo stesso deve essere calibrato sulle capacità di contribuzione di entrambe le figure parentali, ma deve tenere conto delle effettive eSIenze di vita dei figli, minori o maggiorenni non economicamente indipendenti.
Il Giudice, pertanto, deve procedere ad una comparazione tra le capacità economiche e di lavoro di entrambi i genitori, nel rispetto del principio, enunciato dalla norma, di proporzionalità, ma, diversamente da quanto deve apprezzarsi in tema di assegno di mantenimento nei confronti del coniuge, nel caso di determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della prole la comparazione delle rispettive situazioni reddituali, patrimoniali e lavorative riveste un'importanza non ai fini di conservazione di un tenore di vita familiare, bensì ai fini di assicurare ai figli, in relazione all'età, al grado di sviluppo, alle inclinazioni e aspirazioni dei medesimi, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e ai compiti di cura assunti da entrambi, la soddisfazione delle eSIenze primarie e, in proiezione futura, le stesse prerogative e opportunità cui avrebbero potuto ambire qualora il nucleo familiare fosse rimasto unito (Cass. n. 2536/2024; Cass. n. 9839/2024; Cass n.
14760/2024).
5.5. Alla luce delle risultanze esposte ai paragrafi n.
5.2 e n.
5.3. e dei principi riportati al paragrafo 5.4., ritiene il Collegio che l'appello principale debba essere accolto e che, in riforma dell'impugnata sentenza, debba essere previsto l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei quattro figli minori mediante la corresponsione dell'importo di € 800,00 (€
200,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Invero la decisione del Tribunale di ridurre il contributo del padre a soli € 400,00 mensili (€
100,00 per ciascun figlio) rispetto alla decisione assunta in corso di causa dallo stesso giudice istruttore (ordinanza del novembre 2022) di porre a carico del un assegno di CP mantenimento per i figli di € 750,00 (finché egli avesse continuato a percepire gli assegni familiari), si rivela del tutto ingiustificata soprattutto alla luce del miglioramento della situazione reddituale e patrimoniale del (il quale ha recuperato la disponibilità della CP casa familiare e non paga più il canone mensile;
è stato liberato dall'obbligo, posto a suo carico con l'ordinanza del novembre 2022, di versare alla moglie l'assegno di mantenimento nella misura di € 150,00 mensili) e del peggioramento della situazione patrimoniale e reddituale della (la quale, a seguito del rilascio della casa coniugale, paga un T_ canone di locazione mensile di € 340,00 ed ha visto inoltre rigettata la richiesta di riconoscimento di assegno di mantenimento per sé goduto in corso di giudizio). Le sopravvenienze sopra indicate, non solo non giustificano il ridimensionamento (disposto dal primo giudice) dell'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, ma inducono ad aumentare detto assegno all'importo sopra indicato di € 800,00 complessivi (€ 200,00 per ciascun figlio).
Non può del resto ignorarsi che gran parte di tale importo è coperto dalla quota (pari ad €
687,00 mensili) del 50% dell'assegno unico da lui percepito, residuando a suo carico l'importo di soli € 113,00.
Va al riguardo confermato il riconoscimento del diritto di entrambi i genitori di percepire l'assegno unico, nella misura del 50% ciascuno.
Va infine confermata la statuizione che pone a carico di entrambe le parti, nella misura del
50% le spese straordinarie da regolamentarsi come da Protocollo concluso tra Tribunale e
ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano.
6. Passando all'esame dell'appello incidentale, va subito disatteso il primo motivo.
6.1. Con tale motivo il si duole della mancata pronuncia di addebito della separazione CP alla coniuge, ponendo l'accento sulle risultanze delle prove orali, che confermerebbero un'unione coniugale serena fino al novembre 2020.
Rileva che in giudizio è pacificamente emerso che la moglie aveva intrapreso una relazione extra coniugale con il SInor , rimasto vedovo con due figlie minori, nell'ottobre CP_3
2020.
Rileva come sia del tutto infondata la valutazione del Tribunale in ordine alla individuazione delle concause che avrebbero fatto naufragare l'unione coniugale.
Ribadisce che la non ha avuto remore a mostrarsi in pubblico in atteggiamenti T_
affettuosi e a trascorrere intere notti con il nuovo compagno, lasciando soli i figli in casa.
6.2. Rileva il Collegio come le risultanze della espletata prova testimoniale (all'udienza del
13.10.2022 venivano escussi e per il marito ed Testimone_2 Tes_3 Tes_4
e per la moglie) non risultino dirimenti in ordine alle cause della
[...] Controparte_11
crisi coniugale.
In ordine al periodo antecedente alla instaurazione della relazione extraconiugale da parte della , il teste , padre della odierna appellante, dichiarava: T_ Testimone_4
“confermo un comportamento di gelosia nei confronti della , per lo più si gestiva T_
l'attività di famiglia, vedevo pochi atteggiamenti amorevoli. Lo vedevo un po' possessivo.
Non stavo sempre lì. Non colloco temporalmente le situazioni. Inizialmente li vedevo più sereni, poi per la costruzione della casa e i problemi vari erano più tesi. Non posso dire che il rapporto era in crisi per il controllo eccessivo del , posso presumerlo ma non lo so”; CP la teste , madre della , pur non essendo a conoscenza della gelosia del CP1 T_
affermava: “controllava sempre sia lui, la madre e la sorella. Non so riferire se sia CP
stato causa della crisi. So che controllavano avendo sentito delle telefonate e la madre si lamentava del fatto che toglieva la chiave dalla toppa della porta per un po' di privacy”; T_
le testi (amica ed ex datore di lavoro del ) e (sorella) Testimone_2 CP Tes_3 hanno dichiarato di non aver mai avuto sentore di una crisi coniugale ritenendo l'unione serena fino all'autunno 2020.
Nonostante l'ampia produzione documentale, il periodo antecedente all'autunno del 2020 non appare sufficientemente indagato, mentre non sono emersi ulteriori elementi idonei a comprovare il nesso di causalità tra la condotta della e la fine del matrimonio. T_
Unico appiglio documentale, introdotto in appello poiché sopravvenuto, risulta essere la sentenza che ha pronunciato in primo grado l' annullamento del matrimonio per causa simulandi pubblicata con decreto del 09.07.2024 dal Tribunale ecclesiastico di Chieti che ha sciolto il vincolo concordatario, su richiesta del (procedimento nel quale la CP T_ non si è costituita), a motivo della “mentalità contraria all'unione coniugale e per le evidenti
e gravi divergenze caratteriali ed impostazioni di vita che di fatto sussistevano nella coppia”.
Nella medesima sentenza, seppure non delibata, può leggersi: “il giorno di ricevimento nuziale, casualmente, l'attore nel rispondere al telefono della futura sposa lesse alcuni messaggi inequivocabili che fecero emergere una relazione tra la convenuta ed un uomo che le chiedeva espressamente di non sposarsi per continuare la relazione con lui. L'attore di fronte a tale scoperta rimase sconvolto e ne chiese conto alla convenuta la quale non negò la relazione ma si scusò affermando che si trattava di una storia passata. L'attore per nulla convinto della versione fornita dalla convenuta avrebbe voluto annullare tutto (…) nonostante avesse perso completamente fiducia nella donna che si apprestava a sposare, affranto e pervaso da dubbi si accostò al matrimonio con il chiaro intento di ricorrere al divorzio qualora avesse scoperto un nuovo tradimento” (pag 2).
Da tale prova documentale può desumersi la riconducibilità della crisi coniugale alle gravi divergenze caratteriali ed impostazioni di vita, idonee a supportare l'esistenza di una crisi matrimoniale pregressa.
Correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova in ordine al nesso di causalità tra la violazione dei doveri coniugali e la fine del matrimonio.
7. Neanche il secondo motivo di gravame incidentale si rivela meritevole di accoglimento. 7.1. L'appellato/appellante incidentale si duole del rigetto della richiesta di CP
affidamento esclusivo dei figli minori a sé o, quanto meno, di collocamento dei minori presso di lui.
Torna a sostenere l'inidoneità della madre e lamenta l'ingerenza del nuovo compagno nella vita dei figli, tale da impedire al padre di contattarli telefonicamente o di parlare liberamente con loro (audio e trascrizione perito fonico allegati sia in I che in II grado).
Si sofferma sulle condotte intimidatorie dell' nei propri riguardi sfociate in litigi ed CP_3
aggressioni.
Lamenta che la è sempre più compagna e meno madre. T_
Da ultimo, sottolinea le carenze cognitive riscontrate nella figlia in data 28.08.2023 in Per_2
seguito a valutazione psicodiagnostica effettuata dal dipartimento di salute mentale della
Asl 1 Avezzano – Lanciano - Sulmona, tale da richiedere un aggiornamento sullo stato di salute psichica dei minori.
7.2 Il Collegio rileva in primo luogo la palese infondatezza della doglianza relativa al mancato affidamento in via esclusiva a lui dei minori.
Non si ravvisano invero nella specie i presupposti per l'affidamento esclusivo dei minori ad un solo genitore (segnatamente il padre), atteso che l'affido esclusivo è possibile nell'ipotesi, non ravvisabile nel caso in esame, in cui l'affido anche all'altro genitore sia contrario al superiore interesse del minore.
Va, peraltro, rilevato che la decisione del Tribunale, che sul punto va confermata, è stata adottata proprio sulla base delle valutazioni compiute dalla TU e delle conclusioni dalla stessa formulate in data 14.12.2022.
7.3. Va disattesa, siccome priva di pregio, anche la doglianza relativa al mancato collocamento dei minori in via prevalente presso di lui, dovendo al riguardo rilevarsi che la decisione del Tribunale al riguardo risulta basata sulle indicazioni del TU che ha suggerito il collocamento dei minori presso la madre, ritenendola adeguata.
Non può del resto essere ignorato come il padre dei minori abbia ripetutamente rappresentato di essere molto impegnato dal punto di vista lavorativo, tanto ad aver chiesto ed ottenuto la riduzione del numero dei giorni settimanali di visita, né potrebbe consentirsi che attraverso il collocamento formale dei minori presso il padre gli stessi siano di fatto collocati presso terzi (ancorché parenti del genitore).
La statuizione del primo giudice attua pienamente il regime della bigenitorialità e tutela l'interesse morale e materiale della prole, assicurando, in mancanza di ragioni ostative, una frequentazione adeguata dei genitori con i figli, che è funzionale al loro benessere e ad una loro crescita armoniosa e serena.
Oltretutto, a fronte di una routine già consolidata e ben tollerata, non si ravvisano i presupposti per addivenire ad una diversificazione del regime di collocamento ormai collaudato, nell'ambito del quale i bambini sono a loro agio in entrambe le abitazioni dei genitori.
In merito alle ingerenze del nuovo compagno della , che paiono rappresentare il T_ nucleo portante dell'assunto di incapacità genitoriale della madre sostenuto dal , la CP consulente incaricata dal Tribunale, in risposta al quesito n. 3 posto dal giudice (“relazioni circa i rapporti dei minori con il nuovo compagno della madre e figli nati da precedenti relazioni”) dichiara: “E' possibile ritenere che i rapporti intercorsi tra i minori ed il SI. CP_3
siano buoni, essendosi i bambini mostrati sereni e spontanei in sua presenza e
[...]
riferendo alla sottoscritta in occasione del colloquio individuale (nello specifico d Per_1
), di stare bene con lui e di essere particolarmente legati soprattutto alle sue figlie Per_2
e . il maggiore, ha riferito di andare molto d'accordo con la più Per_5 Per_6 Per_1 grande perché quasi sua coetanea mentre si è mostrata entusiasta all'idea di potersi Per_2
trasferire nella nuova casa di Fossacesia con la madre ed i fratelli perché lì potrà ricevere le visite delle due ragazzine, evidenziando che invece nella casa di Mozzagrogna non fosse più possibile “da quando papà e zio hanno litigato”. Si ricorda infatti che ed CP_3 T_
prima di intraprendere una relazione sentimentale, facessero parte della stessa CP_3 comitiva di amici, di cui faceva parte anche l'ex marito e che i minori già conoscevano CP
e le sue figlie perché le coppie si frequentavano.” (pg 27 della TU); nella medesima CP_3 consulenza (pg 29) auspica, tuttavia, che “i genitori, in questo primo periodo caratterizzato da importanti cambiamenti che interessano i figli, sia da un punto di vista abitativo e sia scolastico, si dedicassero a loro senza altre distrazioni e/o intromissioni di terze persone, definendo con chiarezza il ruolo assunto da ciascuna persona esterna alla famiglia, con particolare riferimento al compagno della madre che viene definito dai minori come “zio”.”
Le tensioni esistenti tra il e l a nulla rilevano in tale contesto, data la serenità CP CP_3
dei minori così come riscontrata dalla professionista, né dalla reciproca ostilità tra i due uomini può farsi discendere, automaticamente, un pregiudizio per i figli, escluso dall'approfondita analisi svolta dalla TU e cristallizzata nella relazione del 14.12.2022.
Nessun profondo disagio è stato, inoltre, rilevato dagli esperti del Dipartimento di Salute
Mentale della Neuropsichiatria infantile della ASL1 di che Controparte_12
hanno valutato, su segnalazione della scuola, la minore riscontrando un disturbo Per_2 dell'apprendimento, con compromissione della lettura e del calcolo, e conSIliato un intervento logopedico (doc. 46 allegato all'appello incidentale);
8. Va infine disatteso l'ultimo motivo dell'appello incidentale.
8.1. L'appellato/appellante incidentale censura la regolamentazione del diritto di visita settimanale (martedì e giovedì dalle ore 18.30 alle ore 21.00 e fine settimana alternati) poiché non adeguatamente dettagliato anche in ordine all'individuazione della persona deputata a prelevare e riaccompagnare i figli, che a suo dire dovrebbe avvenire in modo alternato (ad. es. il li preleva e la madre li riaccompagna o viceversa). CP
Onde evitare ingerenze di terze persone, chiede che solo i genitori ed i nonni siano autorizzati a tal fine.
Chiede ancora che, poiché egli lavora a tempo indeterminato e a tempo pieno e spesso si
“presta a giornate lavorative non previste”, venga prevista una flessibilità con sostituzione
“delle giornate di un eventuale lavoro con altri giorni, con preavviso di 48 ore prima”.
Richiede, infine, per quanto riguarda le ferie estive, di poter trascorrere con i figli 15 giorni anche non consecutivi.
8.2. Rileva il Collegio che la disciplina relativa all'esercizio di visita del padre risulta adeguatamente dettagliata, dovendosi unicamente precisare in questa sede che la persona deputata a prelevare e riaccompagnare i figli presso il genitore collocatario deve essere individuato nel genitore che esercita il diritto di visita, quindi nel padre, salvo diverso accordo tra i genitori.
Va invero considerato che l'abitazione del padre dei minori dista circa 5 km dalla casa ove gli stessi sono collocati presso la madre, sicché tale obbligo non può considerarsi per lui eccessivamente oneroso e ben si concilia con i maggiori oneri di gestione dei figli gravanti sulla madre che è affidataria degli stessi quasi a tempo pieno.
Non è meritevole di accoglimento la pretesa avanzata dal che siano soltanto i genitori CP
o i parenti stretti (i rispettivi nonni) ad accompagnare o riprendere i minori considerando che la SI.ra , a differenza del che abita nello stesso stabile dei genitori, non può T_ CP
contare sull'aiuto quotidiano e costante dei suoi parenti che vivono a Sambuceto.
Neanche può essere accolta la domanda di flessibilità avanzata dal , che rischierebbe, CP
rimettendo a lui la facoltà di cambiare giorno di visita attraverso una mera comunicazione da effettuare 48 ore prima, di creare ulteriori occasioni di contrasto e litigio tra la coppia genitoriale, salva restando ovviamente la possibilità che entrambe le parti concordino, di volta in volta, lo spostamento occasionale del giorno di visita. Priva di pregio risulta infine la richiesta di consentire al padre di usufruire delle ferie con i figli 15 giorni anche non consecutivi, atteso che detta previsione è già contenuta nel provvedimento di primo grado.
9. Dall'accoglimento dell'appello principale e dal rigetto di quello incidentale, consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite che, a fronte dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato, va disposto in favore dello Stato.
Dette spese vanno liquidate ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri minimi (tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate) delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
10. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari quella dovuta per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, PONE a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di CP contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo di € 800,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) da versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese, importo Parte_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo concluso tra il Tribunale di Lanciano ed il ConSIlio dell'Ordine degli avvocati di Lanciano;
con conferma del riconoscimento a ciascun genitore del diritto al 50% dell'assegno unico familiare.
2) RIGETTA l'appello incidentale confermando nel resto la sentenza di primo grado, con la sola precisazione che il genitore obbligato a prelevare i figli ed a riaccompagnarli presso il genitore collocatario deve essere individuato nel padre, salvo diverso accordo tra le parti.
3) CONDANNA al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite del CP presente grado che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
4) DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. 5) DISPONE per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso nella camera di ConSIlio da remoto del 23.01.2025
La ConSIliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani ConSIliere rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 816/2024 R.G.C., passata in decisione ex art 473bis.34 cpc all'udienza del 21.01.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art
127 ter cpc, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marcella Rossi del foro di Lanciano, Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lanciano, Via L. De Crecchio n.90, giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE/APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Marina Nigro del foro di Lanciano, CP
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lanciano, Via L. De Crecchio n.12, giusta procura in calce alla memoria di costituzione.
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
E
, nella persona del Procuratore Generale presso questa Corte di Controparte_2
Appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 261/2024 del Tribunale di Lanciano pubblicata il 24.07.2024 – Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti:
Per : Parte_1 “…in via preliminare ed urgente, ai sensi dell'art. 473 bis n.34 c.c. e 473 bis n. 15, c.c., nell'interesse preminente dei minori, Voglia aumentare l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre non collocatario e stabilire che lo stesso versi mensilmente
€ 200,00 (duecento €) per ogni figlio o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia che possa garantire ed assicurare ai figli minori quanto necessario per le loro eSIenze e, quindi, fissare apposita udienza per la conferma. Fissare altresì l'udienza di comparizione e trattazione avanti il Collegio, e contrariis reiectis, adottare sempre in via preliminare il provvedimento sopra invocato ai sensi dell'art.473 bis n. 22 c.c.
In via principale rigettate tutte le avverse conclusioni ed in parziale riforma della sentenza
n. 261/2024 del Tribunale di Lanciano emessa in data 19/07/2024, pubblicata in data
24/07/2027, notificata il 05/08/2024, pronunciata nella causa iscritta al n.1094/2020 RGCC, in camera di conSIlio, accogliere l'appello e per i motivi tutti elencati nel presente ricorso, disporre che il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre , venga CP stabilito nella misura di € 200,00 mensili per ogni figlio e così complessivamente per €
800,00, oltre ISTAT come per legge oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo concluso tra Tribunale e ConSIlio dell'Ordine di Lanciano e con riconoscimento a ciascun genitore del diritto al 50% dell'assegno unico.
In subordine, stabilire che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con la CP somma mensile di € 100,00 ciascuno e così per complessivi € 400,00, sempre oltre ISTAT come per legge e la contribuzione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo concluso tra Tribunale e ConSIlio dell'Ordine di Lanciano, ma con l'attribuzione per intero
(100%) alla madre collocataria dell'assegno unico universale. Con vittoria di spese.”
Per : CP
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame incidentale, in riforma
e revoca dell'impugnata sentenza:
1. In via principale, dichiarare l'addebito della separazione a carico di per Parte_1
aver violato i doveri inerenti il matrimonio e aver reso intollerabile la convivenza;
2. alla luce dei nuovi accadimenti e a tutela del superiore interesse dei quattro minori, rimettere le parti in istruttoria e così provvedere:
a) disporre un aggiornamento sulle condizioni psicologiche dei quattro minori e sull'incidenza sul loro vissuto del compagno della;
T_
b) procedere all'acquisizione della prova testimoniale del teste , titolare della Testimone_1
Società investigativa “Universo srl” con sede in Lanciano alla Via Abruzzi n. 6 che verrà a riferire della stabile convivenza di e delle due figli nell'abitazione di CP_3 [...]
in Fossacesia alla Via Lanciano n.190 T_
3.affidare i quattro figli in via esclusiva a o in subordine, in regime di affido CP
condiviso, collocarli presso di lui con residenza prevalente in Mozzagrogna alla Contrada
Colle Ruzzo n. 44, regolando i tempi di frequentazione con il genitore non collocatario;
4.in subordine e nella denegata ipotesi che i minori rimangano collocati presso la madre, confermare la sentenza appellata, ovvero porre a carico del la somma di € 400,00 (€ CP
100,00 per ciascun figlio) e riconoscere a ciascun genitore il 50 % dell'assegno Unico;
5. porre a carico di entrambi i coniugi il 50 % delle spese straordinarie, come da Protocollo
CNF del 2017;
6.regolamentare l'accompagnamento dei minori, alternandolo tra i genitori, senza ingerenze di terzi ad eccezione dei rispettivi nonni;
7.con ogni ulteriore provvedimento di legge a tutela dei minori;
8. con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per il P.M.:
“In parziale riforma della sentenza appellata si voglia aumentare l'assegno di mantenimento per i figli da € 100 ciascuno ad € 200 ciascuno;
conferma nel resto la sentenza impugnata pubblicata il 24.07.2024”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1094/2020 promosso da contro (con formulazione di richieste, così precisate CP Parte_1
in sede di conclusioni finali: pronuncia della separazione personale dalla SI.ra con addebito T_
a quest'ultima; affido esclusivo dei figli minori al padre o collocamento prevalente presso di lui con disciplina del diritto di visita della madre;
esclusione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la resistente (aderendo alla domanda di separazione, con formulazione di richieste così precisate in corso di causa: addebito della separazione al ricorrente;
affido condiviso dei figli minori con collocamento presso l'abitazione materna in Fossacesia;
assegno di mantenimento in suo favore di € 150,00 nonché assegno di mantenimento in favore dei quattro figli minori nella misura di € 200,00 ciascuno, diritto a percepire l'indennità di frequenza ex legge 289/1998 del figlio minore il Tribunale di Lanciano così Per_1 statuiva: “- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e CP T_
; - dichiara cessata la materia del contendere in punto di assegnazione della
[...]
casa coniugale;
- rigetta le reciproche domande di addebito;
- colloca i figli presso la madre in Fossacesia alla via Lanciano n. 190; - dispone Parte_1
l'affidamento condiviso dei figli minori nel rispetto delle modalità di turnazione e visita indicate in parte motiva;
- pone a carico del a titolo di contributo CP al mantenimento per i figli minori la somma di € 400,00 al mese (€ 100,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo concluso tra Tribunale e ConSIlio dell'Ordine degli
Avvocati di Lanciano;
- riconosce a ciascun genitore il diritto al 50% dell'assegno unico familiare;
- rigetta la domanda di mantenimento in favore della T_
; - manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza
[...] all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lanciano, ai fini dell'annotazione nell'atto del matrimonio ex art. 69 d.p.r. n. 396/2000 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lanciano al n. 43, parte II, Serie A Ufficio 1, Anno 2017)”
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che, a sostegno delle reciproche domande di addebito della separazione, il ricorrente aveva esposto che l'unione coniugale si era irrimediabilmente deteriorata a causa della condotta contraria agli obblighi nascenti dal matrimonio della SI.ra , la quale aveva intrapreso una relazione extraconiugale T_ venendo meno ai propri doveri di moglie e madre;
mentre la resistente (ricorrente in riconvenzionale) aveva dedotto che la crisi coniugale era dovuta alle condotte persecutorie, moleste e talvolta violente del marito.
Aggiungeva che il ricorrente aveva anche chiesto: - disporre una visita psicologica e/o medico-psichiatrica a carico di , un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, Parte_1 competenti e/o un'indagine di un neuropsichiatra infantile per verificare l'idoneità genitoriale della stessa e le conseguenze del suo agire sulla psiche dei minori;
- pronunciare la sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt.
330 e ss. c.c., avendo la stessa agito e continuando ad agire in aperto contrasto con l'interesse della prole ancora in tenera età; - disporre l'affidamento esclusivo dei quattro figli al padre;
- non riconoscere a carico del alcun obbligo di mantenimento verso la CP coniuge, ordinando a quest'ultima il versamento del 50% delle spese mediche, scolastiche, ricreative, sportive e necessarie per i minori;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale al . CP
Rappresentava che la resistente, nel costituirsi in giudizio, aveva chiesto, oltre all'addebito della separazione al ricorrente, che il Tribunale provvedesse: - ad assegnarle la casa coniugale;
- a disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
- a porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento dell'assegno di € 1.000,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie;
- a porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore di essa ricorrente nella misura di € 150,00 mensili.
Esponeva che, all'esito della fase presidenziale, il Presidente, sentite le parti, con ordinanza del 19.04.2021 aveva: autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
affidato i figli minori , ed ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 con collocazione prevalente presso la madre cui aveva assegnato la casa coniugale sita in Mozzagrogna, regolando il diritto di visita del padre;
posto a carico di quest'ultimo il versamento della somma complessiva di € 800,00, oltre rivalutazione monetaria Istat, per il mantenimento della prole ripartendo al 50% le spese straordinarie e stabilendo che, in mancanza di accordo, le spese sarebbero state regolate come da vigente protocollo sottoscritto dal Tribunale e dal ConSIlio dell'Ordine degli avvocati di Lanciano.
Dava atto che, avverso il provvedimento presidenziale, il aveva proposto reclamo CP innanzi alla Corte d'Appello, la quale, con decreto del 18.06.2021 (proc nr 166/2021), tenuto conto della capacità reddituale del reclamante, aveva disposto la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della prole in € 200,00 oltre assegni familiari;
e quindi, fino a quando il padre avesse continuato a percepire gli assegni, in € 600,00; aveva, altresì, su richiesta del padre, ridotto da tre a due i pomeriggi che i minori avrebbero trascorso con il padre durante la settimana, precisando che le parti sarebbero state libere di modulare diversamente i tempi di incontro.
Aggiungeva che in corso di causa era stata disposta ed espletata TU medico-psicologica al fine di regolamentare il regime di affidamento ed erano inoltre state svolte prove per interpello e per testi.
Rappresentava che, nelle more, la aveva chiesto la modifica dei provvedimenti in T_ essere in ragione del mutamento delle condizioni personali ed economiche delle parti e che il Tribunale, con ordinanza del 09.11.2022, aveva disposto a carico del un CP contributo mensile di mantenimento in favore della di € 150,00 mensili, con T_ decorrenza dal mese di novembre 2022, nonché il versamento della somma complessiva di € 750,00 in favore della prole (fino a quando gli assegni familiari fossero stati da lui percepiti).
Dava, infine, atto che i numerosi tentativi di componimento bonario posti in essere dalle parti non erano andati a buon fine, né era stato recepito l'accordo transattivo proposto dal
Tribunale stesso (verbale del 22.06.2023). 1.2. Il Tribunale rigettava, in primo luogo, le istanze istruttorie reiterate dal ricorrente, ritenendole irrilevanti, per essere la controversia già istruita e matura per la decisione.
Riteneva poi fondata la domanda di separazione, emergendo una frattura familiare irreversibile.
Rilevava invece l'infondatezza delle reciproche domande di addebito della separazione, formulate dalle parti.
Al riguardo dava atto che non era stata raggiunta la prova del nesso causale tra le reciproche condotte e l'allontanamento della coppia e il sopraggiungere della crisi coniugale, dovendo piuttosto concludersi per l'esistenza di concause, quali la frequente assenza del per lavoro, la presenza di più figli da gestire con richieste di aiuto ai CP familiari, la naturale ingerenza di questi nella gestione familiare, la gelosia del e la CP vicinanza all' a seguito del decesso della di lui moglie, amica di famiglia. CP_3
1.3. Quanto alla richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. formulata nel ricorso introduttivo dal , ma non reiterata in sede di precisazione delle CP conclusioni, il Tribunale, nel dichiarare cessata sul punto la materia del contendere, comunque osservava che la stessa era destituita di fondamento anche nel merito.
Il TU aveva infatti concluso nel senso che la fosse in grado di provvedere T_ all'accudimento e alla cura dei figli e, dunque, dotata di capacità genitoriale, specificando che la relazione dei minori con le figure genitoriali presentava caratteristiche di costanza e continuità e che entrambi apparivano capaci di prendersi cura di loro, sia da un punto di vista pratico e materiale, che emotivo.
1.4. In relazione all'affidamento e collocamento della prole condivideva le conclusioni cui era pervenuto il TU (pagine 28 e 31 dell'elaborato) rigettando, pertanto, la richiesta di affidamento esclusivo formulata dal padre e ritenendo l'affido condiviso l'unico idoneo a garantire il diritto alla bigenitorialità; sottolineava, invero, l'idoneità genitoriale di entrambe le parti nonostante l'assenza di comunicazione tra le stesse.
Provvedeva, inoltre, a disciplinare in maniera dettagliata il diritto di visita del padre prevendo che durante le settimane i figli avrebbero trascorso le giornate di martedì e giovedì con il padre dalle 18:30 fino alle 21:00 dopo aver consumato la cena;
prevedendo inoltre: a) a settimane alterne, dalle 10:00 del sabato fino alle 21:00 della domenica, con l'obbligo di chi ha i figli in visita di riaccompagnarli presso l'abitazione dell'altro genitore;
b) durante le festività natalizie alternando di anno in anno con la madre i seguenti periodi: dalle 10:00 del 24 dicembre fino alle 10:00 del 30 dicembre e dalle 10:00 del 30 dicembre alle 21:00 del 6 gennaio dopo cena, con inizio della turnazione a partire dal 24 dicembre 2024 presso la madre;
c) durante le festività pasquali alternando di anno in anno con ciascuno dei genitori il periodo che va dalle 16:00 del Venerdì Santo alle 21:00 nella giornata di Pasqua e dalle 21:00 del giorno di Pasqua fino alle 21:00 del Lunedì dell'Angelo, dopo averli fatti cenare, cominciando la turnazione dal padre per la Pasqua 2025; d) durante le altre festività (ad es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ed i rispettivi eventuali ponti ed i compleanni dei ragazzi, i figli resteranno ad anni alterni con la madre o con il padre trascorrendo la giornata dalle ore 19:00 del giorno precedente la festività fino alle 21:00 del giorno successivo, dopo aver cenato, eccetto eventuale prolungamento per l'esistenza di ulteriori giornate di ponte collegate alle festività suddette da concordare previamente, entro i 30 giorni anteriori. Tale turnazione prenderà a decorrere dal 25 aprile 2025 che passeranno i figli con il padre;
e) durante il periodo estivo la possibilità di trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, con l'onere di ogni genitore di comunicare all'altro, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo in cui terrà i figli.
1.5. Dichiarava cessata la materia del contendere in relazione all'assegnazione della casa coniugale sita in Mozzagrogna, disposta in via provvisoria ed urgente in favore della resistente, la quale si era però poi trasferita presso altra abitazione in Fossacesia, rinunciando alla domanda di assegnazione della casa coniugale.
Rigettava la richiesta di assegno di mantenimento per sé avanzata dalla resistente
(riconosciuto in corso di causa nella misura di € 150,00), ponendo l'accento sulla situazione reddituale del ricorrente, sull'assenza di posizione lavorativa della resistente (la quale non esercitava per scelta alcuna attività lavorativa per occuparsi dei quattro figli), sul fatto che ella si era trasferita in altra abitazione in affitto, aveva avviato una stabile relazione con un altro uomo e godeva dell'aiuto dei propri familiari.
In particolare evidenziava che il , ingegnere informatico occupato presso la “ CP [...]
, percepiva uno stipendio mensile di circa 1.846,96 ma era gravato da CP_4 numerosi oneri in quanto: - versava una rata mensile di mutuo di € 823,23 con ultima rata a scadenza nel gennaio 2041 per l'acquisto e per lavori eseguiti nella casa familiare;
- versava una rata di € 187,00 mensili per il finanziamento con US NK per l'acquisto dell'impianto d'allarme per la casa coniugale;
- aveva un debito di € 2.500,00 più IVA da versare alla ditta per montaggio pavimenti, bagni e centrale idrica per la Controparte_5 casa coniugale;
- aveva un debito di € 2.885,00 oltre IVA e Cassa geometri, da corrispondere al geom. per progettazione, direzione dei lavori ed Controparte_6 accatastamento abitazione familiare;
- aveva un debito di € 2.625,53 da versare alla
[...] per infissi in pvc per l'abitazione coniugale;
- aveva un debito di € 187,00 CP_7 mensili contratto con Agos, con scadenza 11/2026 per lavori realizzati nella casa coniugale.
1.6. Quanto all'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, il Tribunale dava atto del mutamento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi (il era tornato presso CP la casa coniugale e non versava più il canone di locazione mensile), sicché, ribadito che l'assegno unico doveva essere riconosciuto a ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, disponeva a carico del un versamento mensile di € 400,00 (in ragione di CP
€ 100,00 per ciascun figlio) oltre il riconoscimento dell'assegno unico al 50% e la ripartizione delle spese straordinarie tra entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
1.7. Da ultimo, compensava le spese di lite in ragione del rigetto delle reciproche domande di addebito e della domanda di mantenimento in favore della . T_
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello in via principale la SI.ra , chiedendo T_ la parziale riforma dell'impugnata sentenza e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Erronea determinazione dell'ammontare del contributo al mantenimento in favore dei figli;
2) Violazione di legge e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
3. Il SI. si è costituito in giudizio contestando l'impugnazione e proponendo appello CP
incidentale con formulazione di censure alla sentenza impugnata quanto a: 1. Rigetto della domanda di addebito per mancato raggiungimento della prova; 2. Collocamento dei figli presso la madre in Fossacesia;
3. Regolamentazione del diritto di visita.
4. La prima udienza fissata per il giorno 21.01.2025, da intendersi quale udienza di discussione ex art. 473 bis.34 c.p.c., si è svolta con le modalità della trattazione scritta, essendo stata la stessa sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter cpc.
Entrambe le parti hanno depositato memorie e poi le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., così discutendo la causa che può essere decisa, sicché la stessa è stata trattenuta in decisione all'esito della camera di conSIlio del giorno 23.01.2025.
5. I due motivi dell'appello principale (i quali si prestano ad una trattazione unitaria) debbono essere esaminati anche alla luce delle considerazioni svolte sul punto dall'appellante incidentale, il quale, al riguardo, ha chiesto la conferma dell'impugnata sentenza (vedi terzo punto della memoria di costituzione).
5.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante principale lamenta che il giudice, nel ridurre l'assegno di mantenimento in favore dei minori ad € 400,00 (€ 800,00 statuiti in via provvisoria, € 600,00 disposti dalla Corte d'Appello fino a che il avesse percepito gli CP assegni familiari;
€ 750,00 disposti dal giudice istruttore con ordinanza in corso di causa in data 9.11.2022, fin a che il avesse percepito gli assegni familiari), non ha considerato CP
i sopravvenuti ridotti oneri a carico del il quale, godendo ora dell'abitazione coniugale, CP
non è più gravato dal canone di locazione mensile.
Rileva che, nel prendere atto delle mutate condizioni economiche, tra le quali il nuovo onere di locazione in capo alla , il Tribunale ha tratto l'incomprensibile conseguenza della T_
riduzione del contributo in favore dei figli, eliminando, altresì, il mantenimento (prima previsto) in favore della moglie.
Spiega che tale statuizione, oltre che frutto di una ricostruzione contraddittoria, risulta inadeguata a garantire il sostentamento ed il benessere dei quattro figli, insufficiente anche solo per le minime eSIenze alimentari.
Lamenta l'inesatta ricostruzione della posizione reddituale di controparte, ingegnere informatico in ascesa, nonché la violazione dell'articolo 337 ter cc per l'omessa valutazione del patrimonio, comprensivo di un grande fabbricato di ingente valore completamente ristrutturato e composto da più unità abitative di cui una ceduta in godimento a terzi.
Sostiene altresì l'erroneità dell'interpretazione delle spese elencate dal relative a CP
lavori di ristrutturazione dell'abitazione familiare di sua proprietà eseguiti per migliorie voluttuarie e non indispensabili, affrontati per usufruire di deduzioni e rimborsi fiscali, già pagati e risultanti taluni (quali gli infissi) da documenti provenienti dalla ditta di famiglia (
[...]
. CP_7
Rileva che, di contro, la posizione della è quella di una donna disoccupata, priva di T_ redditi e di beni immobili e gravata da un canone mensile di € 320,00 nonché dai numerosi impegni legati alla gestione a tempo pieno dei quattro figli minori: il primogenito 14 Per_1
anni e invalido al 100% per una grave forma di diabete, , 11 anni, affetta da diversi Per_2
disturbi di apprendimento ed i gemelli ed di 6 anni. Per_3 Per_4
Lamenta che il Tribunale non ha dato atto degli impegni lavorativi del e delle sue CP
difficoltà a tenere con sé i figli tanto da richiedere ed ottenere, in sede di reclamo avverso il provvedimento presidenziale, la riduzione dei giorni in cui esercitare il diritto di visita infrasettimanale.
Deduce inoltre che il Tribunale non ha tenuto conto delle reali eSIenze e bisogni dei quattro figli minori delle parti, trascurando di considerare che le necessità dei minori non sono limitate al solo obbligo alimentare, ma estesi all'ambito abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le eSIenze di cura e di educazione (nel caso di specie quattro figli, di cui due in face adolescenziale e due piccoli). Lamenta in sostanza che il , il quale dispone solo per sé di oltre € 2.000,00 mensili, CP riscuote il 50% dell'assegno unico, e cioè € 687,00 e versa per i quattro figli un importo addirittura inferiore a quanto percepito a titolo di assegno unico.
Con il secondo motivo, che rappresenta invero l'ulteriore sviluppo del primo, l'appellante principale torna a sottolineare la violazione delle norme di diritto in materia, dagli artt. 147 e
315 bis cc, quanto all'erronea determinazione del quantum, ritenendo l'obbligo al mantenimento un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio e non relativo ai soli bisogni alimentari, da determinarsi in proporzione alle rispettive sostanze e capacità lavorative.
Al “punto terzo” della comparsa di costituzione con appello incidentale, l'appellato contrasta la richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento dei figli minori, evidenziando la piena capacità lavorativa della , di anni 37, la quale percepisce, oltre al 50% dell'assegno T_ unico pari ad € 687,00, anche l'indennità di frequenza di ari ad € 323,00 mensili, Per_1
nonché il reddito di inclusione.
5.2. Il Collegio rileva che dalla documentazione prodotta in giudizio emerge, in relazione all'appellato , dottore in ingegneria informatica, un reddito da lavoro crescente che CP ammonta: per l'anno 2023 (730/2024) ad € 31.759,00 lordi ed € 26,397,00 netti;
per l'anno
2022 (730/2023) ad € 23.490,00 lordi ed € 21.629,00 netti;
per l'anno 2021 (730/2022) ad €
22.661,00 netti. Le buste paga relative all'anno 2023 (della della Controparte_4
quale il è stato dipendente dal febbraio 2012 al dicembre 2023) attestano netti in CP busta paga di circa € 2.000,00 mensili nonché la percezione dell'importo lordo di € 22.855,00
a titolo di trattamento di fine rapporto, e dell'importo lordo. Mentre la busta paga di gennaio
2024 (della AU. attesta un netto in busta paga di € 2.402,00. CP_8
Quanto agli oneri dai quali il è gravato, risulta confermato il mutuo ipotecario (stipulato CP
con per la ristrutturazione del compendio immobiliare sito in Controparte_9
Mozzagrogna -in parte già destinato ad abitazione familiare- di cui l'appellato è nudo proprietario, mentre e -genitori dell'appellato- sono Parte_2 Controparte_10
usufruttuari)- originariamente stipulato e successivamente rinegoziato (tra la parte mutuante e tutte e tre le parti mutuatarie) con rata attuale di € 813,00 mensili e con scadenza prevista per il 1.10.2046.
Va tuttavia evidenziato che, come evincibile dall'originario atto di stipula e dalla successiva rinegoziazione, parti finanziate/mutuatarie in detto rapporto erano inizialmente sia l'appellato che il SI. e la SI.ra e che l'obbligo di Parte_2 Controparte_10
rimborso rateale gravava su tutti e tre, mentre solo in data 30.11.2020 il mutuo è stato rinegoziato con assunzione da parte dell'appellato della posizione di mutuatario e da parte dei genitori della posizione di fideiussori.
Ciò consente di ricondurre l'ampliamento dell'onere dell'appellato, che, originariamente limitato alla quota di poco meno di € 300,00 mensili, è passato, a seguito della rinegoziazione (del 30.11.2020), all'intera rata € 813,00 mensili, alla finalità di far figurare una minore disponibilità di reddito personale del , in vista dell'imminente giudizio di CP
separazione (introdotto con ricorso per separazione del 16.12.2020).
Giova ad ogni buon conto rilevare che, tenuto conto che il compendio immobiliare, per la cui ristrutturazione è stato richiesto ed erogato il finanziamento, si compone di tre unità immobiliari, una sola delle quali destinata ad abitazione familiare del , il finanziamento CP può ritenersi assunto nell'interesse della famiglia limitatamente alla quota di 1/3.
Con riferimento agli ulteriori oneri valutati dal primo giudice come incidenti sulla posizione reddituale dell'odierno appellato, cioè quello derivante dal contratto di finanziamento con per l'acquisto dell'impianto di allarme per la casa coniugale (con rata di € Parte_3
187,00 mensili) e quello derivante da contratto di finanziamento con OS (con rata mensile di € 187,55 e con scadenza 11/2026) per lavori realizzati nella casa coniugale, è appena il caso di rilevare che: - il primo di detti finanziamenti risulta stipulato nel gennaio
2021, a distanza di circa un mese dalla presentazione del ricorso per la separazione personale, con previsione di restituzione con 20 rate mensili, sicché il relativo onere deve ritenersi cessato a fine anno 2022 e non è più attuale, né lo era al momento della pronuncia della sentenza di primo grado;
- il secondo di detti finanziamenti risulta (dal doc. n. 47 prodotto in primo grado in allegato alla comparsa conclusionale) stipulato nell'anno 2022, mentre non risulta che il relativo debito sia stato assunto per far fronte ad eSIenze familiari.
Con riferimento specifico poi alla documentazione prodotta in primo grado, attestante l'esistenza di plurimi debiti del (debito di € 2.500,00 più IVA da versare alla ditta CP CP_5 per montaggio pavimenti, bagni e centrale idrica per la casa coniugale;
debito di € 2.885,00
[...] oltre IVA e Cassa geometri, da corrispondere al geom. per progettazione, Controparte_6 direzione dei lavori ed accatastamento abitazione familiare;
debito di € 2.625,53 da versare alla
P.V.C. per infissi in pvc per l'abitazione coniugale), va rilevato che si tratta di CP_7
documenti che -risalenti rispettivamente al 19.09.2020 (documento relativo al debito nei confronti della ditta , al 13.03.2021 (documento relativo al debito nei confronti della CP_5
geom. , al 29.12.2017 (documento relativo al debito nei confronti della società CP_6
)- attestano l'assegnazione di termini per il pagamento rispettivamente del CP
31.12.2021, del 30.11.2021 e del 29.12.2017, mentre non risulta la persistenza di tali posizioni debitorie, sicché si tratta di debiti che non sono più attuali, né lo erano al momento della pronuncia della sentenza di primo grado.
Va dato atto che nel presente grado di giudizio l'appellato ha prodotto ulteriore documentazione relativa al finanziamento Findomestic, da cui risulta l'acquisto di un'auto usata, in data 30.12.2024, per l'importo di € 18.591,22, con assunzione di obbligo di restituzione di 47 rate dell'importo di circa € 300,00 mensili.
Va infine rilevato, quanto alla situazione patrimoniale del che, se è vero che egli è CP
solo nudo proprietario del compendio immobiliare sito in Mozzagrogna, costituito da tre unità immobiliari, mentre ne sono usufruttari i genitori, è incontestato che egli disponga ed utilizzi a fini abitativi una di dette unità immobiliari (già destinata ad abitazione familiare) ed abbia, inoltre, la disponibilità di una seconda unità immobiliare che risulta da lui concessa in godimento ad un terzo, formalmente in comodato gratuito.
Alla luce di tutte le suesposte risultanze emerge in primo luogo l'erroneità della valutazione compiuta dal primo giudice in ordine alla posizione reddituale del , che risulta essere CP
stata sottostimata rispetto al reddito effettivamente disponibile, considerata la non attualità di alcuni oneri e la natura solo formale dell'entità di altri;
in secondo luogo emerge un miglioramento della condizione economico-patrimoniale del rispetto a quella valutata CP
in sede di ordinanza presidenziale ed in sede di provvedimento adottato, in sede di reclamo di quella, da parte della Corte di Appello di L'Aquila, atteso che il è tornato in possesso CP della casa familiare e quindi non è più onerato del canone di locazione di € 300,00 mensili per soddisfare le proprie eSIenze abitative, mentre la conduce in locazione T_ un'abitazione, dove vive con i quattro figli collocati presso di lei, pagando un canone mensile di € 340,00; inoltre, con la sentenza in questa sede impugnata il è stato esonerato CP dall'obbligo di corresponsione di assegno di mantenimento in favore della moglie (di cui ha goduto a far data dal novembre 2022 in forza delle previsioni di cui all'ordinanza del
9.11.2022 e fino alla pronuncia della sentenza di primo grado); in terzo luogo emerge che il dispone di un'unità immobiliare che ben potrebbe mettere a reddito locandola a terzi, CP
a nulla rilevando che la stessa risulti invece (almeno formalmente) concessa a terzi a titolo gratuito, rivelando anzi tale scelta che il dispone di risorse più che adeguate per CP
vivere.
E' inoltre incontestato che il percepisce nella misura del 50% l'assegno unico CP familiare e cioè della somma di € 687,00 mensili.
5.3. Quanto alla posizione della , dall'ultima dichiarazione dei redditi relativa all'anno T_
2022 (730/2023) emerge un reddito di € 4.837,00; non risulta invece depositata documentazione relativa ai redditi dell'anno 2023 e 2021 (annualità in cui ha goduto della
Naspi per 389 giorni a partire dal 08.10.2020 - documento allegato in I grado). Dall'estratto conto ING I Trimestre 2024 non si registrano movimenti rilevanti e dal contratto di locazione allegato all'appello risulta un canone mensile di € 340,00.
La stessa risulta percepire il reddito di inclusione, mentre percepisce nella misura del 50%
l'assegno unico familiare e cioè la somma di € 687,00 mensili.
Se è vero che l'appellante principale non ha ottemperato all'ordine giudiziale impartito con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, ciò non consente tuttavia di escludere la attuale condizione di maggiore fragilità economica della , la quale oltretutto si è vista T_ negare con la sentenza di primo grado il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento per sé (di cui ha goduto in corso di giudizio, a far data dal novembre 2022, nella misura di € 150,00 mensili).
Premesso peraltro che la non ha insistito in appello nell'istanza di riconoscimento T_ dell'assegno di mantenimento per sé, ma ha unicamente richiesto un aumento del contributo in favore dei figli minori, si rileva che le circostanze (addotte dall'appellato) relative alla giovane età della donna ed alla sua piena capacità lavorativa debbono essere valutate nel contesto specifico: la prole, collocata prevalentemente presso la madre, necessita di particolari cure derivanti sia dall'essere numerosa, sia dal fatto che i minori d Per_1 Per_2 presentano l'uno un'invalidità al 100% l'altra un disturbo nell'apprendimento certificato, mentre i due gemelli sono in tenera età (6 anni).
A nulla rilevano, poi, le allegazioni del in merito alla presunta convivenza della CP
con l e sull'obbligo, di quest'ultimo, di contribuire al pagamento del canone T_ CP_3 di locazione dell'abitazione ove vive la . T_
Peraltro la circostanza della convivenza dell'appellante con il nuovo compagno non può ritenersi provata neanche alla luce della relazione del SI. , titolare di una Testimone_1 società di investigazioni, allegata all'atto di appello incidentale (doc. 8): dall'osservazione effettuata dal 29.10.2024 al 12.11.2024 l si è recato presso l'abitazione della CP_3 T_
nelle ore pomeridiane e, nella sola giornata del 06.11.2024, è uscito alle ore 5.00 del mattino, mentre non è stato mai visto nelle giornate del 29.10.2024 e del 12.11.2024. Tali dati sono sufficienti a ritenere non provata la convivenza tra i due dovendosi, altresì, rilevare che il nuovo compagno della è unico genitore di due figlie minori, in quanto vedovo, T_
e nessuna evidenza è emersa della presenza costante e quotidiana delle due bambine presso l'abitazione della . T_ 5.4. Giova a questo punto ricordare che, secondo quanto ribadito recentemente dalla
Suprema Corte, l'assegno di mantenimento in favore dei figli ha una valenza
“bidimensionale”, ovvero lo stesso deve essere calibrato sulle capacità di contribuzione di entrambe le figure parentali, ma deve tenere conto delle effettive eSIenze di vita dei figli, minori o maggiorenni non economicamente indipendenti.
Il Giudice, pertanto, deve procedere ad una comparazione tra le capacità economiche e di lavoro di entrambi i genitori, nel rispetto del principio, enunciato dalla norma, di proporzionalità, ma, diversamente da quanto deve apprezzarsi in tema di assegno di mantenimento nei confronti del coniuge, nel caso di determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della prole la comparazione delle rispettive situazioni reddituali, patrimoniali e lavorative riveste un'importanza non ai fini di conservazione di un tenore di vita familiare, bensì ai fini di assicurare ai figli, in relazione all'età, al grado di sviluppo, alle inclinazioni e aspirazioni dei medesimi, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e ai compiti di cura assunti da entrambi, la soddisfazione delle eSIenze primarie e, in proiezione futura, le stesse prerogative e opportunità cui avrebbero potuto ambire qualora il nucleo familiare fosse rimasto unito (Cass. n. 2536/2024; Cass. n. 9839/2024; Cass n.
14760/2024).
5.5. Alla luce delle risultanze esposte ai paragrafi n.
5.2 e n.
5.3. e dei principi riportati al paragrafo 5.4., ritiene il Collegio che l'appello principale debba essere accolto e che, in riforma dell'impugnata sentenza, debba essere previsto l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei quattro figli minori mediante la corresponsione dell'importo di € 800,00 (€
200,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Invero la decisione del Tribunale di ridurre il contributo del padre a soli € 400,00 mensili (€
100,00 per ciascun figlio) rispetto alla decisione assunta in corso di causa dallo stesso giudice istruttore (ordinanza del novembre 2022) di porre a carico del un assegno di CP mantenimento per i figli di € 750,00 (finché egli avesse continuato a percepire gli assegni familiari), si rivela del tutto ingiustificata soprattutto alla luce del miglioramento della situazione reddituale e patrimoniale del (il quale ha recuperato la disponibilità della CP casa familiare e non paga più il canone mensile;
è stato liberato dall'obbligo, posto a suo carico con l'ordinanza del novembre 2022, di versare alla moglie l'assegno di mantenimento nella misura di € 150,00 mensili) e del peggioramento della situazione patrimoniale e reddituale della (la quale, a seguito del rilascio della casa coniugale, paga un T_ canone di locazione mensile di € 340,00 ed ha visto inoltre rigettata la richiesta di riconoscimento di assegno di mantenimento per sé goduto in corso di giudizio). Le sopravvenienze sopra indicate, non solo non giustificano il ridimensionamento (disposto dal primo giudice) dell'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, ma inducono ad aumentare detto assegno all'importo sopra indicato di € 800,00 complessivi (€ 200,00 per ciascun figlio).
Non può del resto ignorarsi che gran parte di tale importo è coperto dalla quota (pari ad €
687,00 mensili) del 50% dell'assegno unico da lui percepito, residuando a suo carico l'importo di soli € 113,00.
Va al riguardo confermato il riconoscimento del diritto di entrambi i genitori di percepire l'assegno unico, nella misura del 50% ciascuno.
Va infine confermata la statuizione che pone a carico di entrambe le parti, nella misura del
50% le spese straordinarie da regolamentarsi come da Protocollo concluso tra Tribunale e
ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano.
6. Passando all'esame dell'appello incidentale, va subito disatteso il primo motivo.
6.1. Con tale motivo il si duole della mancata pronuncia di addebito della separazione CP alla coniuge, ponendo l'accento sulle risultanze delle prove orali, che confermerebbero un'unione coniugale serena fino al novembre 2020.
Rileva che in giudizio è pacificamente emerso che la moglie aveva intrapreso una relazione extra coniugale con il SInor , rimasto vedovo con due figlie minori, nell'ottobre CP_3
2020.
Rileva come sia del tutto infondata la valutazione del Tribunale in ordine alla individuazione delle concause che avrebbero fatto naufragare l'unione coniugale.
Ribadisce che la non ha avuto remore a mostrarsi in pubblico in atteggiamenti T_
affettuosi e a trascorrere intere notti con il nuovo compagno, lasciando soli i figli in casa.
6.2. Rileva il Collegio come le risultanze della espletata prova testimoniale (all'udienza del
13.10.2022 venivano escussi e per il marito ed Testimone_2 Tes_3 Tes_4
e per la moglie) non risultino dirimenti in ordine alle cause della
[...] Controparte_11
crisi coniugale.
In ordine al periodo antecedente alla instaurazione della relazione extraconiugale da parte della , il teste , padre della odierna appellante, dichiarava: T_ Testimone_4
“confermo un comportamento di gelosia nei confronti della , per lo più si gestiva T_
l'attività di famiglia, vedevo pochi atteggiamenti amorevoli. Lo vedevo un po' possessivo.
Non stavo sempre lì. Non colloco temporalmente le situazioni. Inizialmente li vedevo più sereni, poi per la costruzione della casa e i problemi vari erano più tesi. Non posso dire che il rapporto era in crisi per il controllo eccessivo del , posso presumerlo ma non lo so”; CP la teste , madre della , pur non essendo a conoscenza della gelosia del CP1 T_
affermava: “controllava sempre sia lui, la madre e la sorella. Non so riferire se sia CP
stato causa della crisi. So che controllavano avendo sentito delle telefonate e la madre si lamentava del fatto che toglieva la chiave dalla toppa della porta per un po' di privacy”; T_
le testi (amica ed ex datore di lavoro del ) e (sorella) Testimone_2 CP Tes_3 hanno dichiarato di non aver mai avuto sentore di una crisi coniugale ritenendo l'unione serena fino all'autunno 2020.
Nonostante l'ampia produzione documentale, il periodo antecedente all'autunno del 2020 non appare sufficientemente indagato, mentre non sono emersi ulteriori elementi idonei a comprovare il nesso di causalità tra la condotta della e la fine del matrimonio. T_
Unico appiglio documentale, introdotto in appello poiché sopravvenuto, risulta essere la sentenza che ha pronunciato in primo grado l' annullamento del matrimonio per causa simulandi pubblicata con decreto del 09.07.2024 dal Tribunale ecclesiastico di Chieti che ha sciolto il vincolo concordatario, su richiesta del (procedimento nel quale la CP T_ non si è costituita), a motivo della “mentalità contraria all'unione coniugale e per le evidenti
e gravi divergenze caratteriali ed impostazioni di vita che di fatto sussistevano nella coppia”.
Nella medesima sentenza, seppure non delibata, può leggersi: “il giorno di ricevimento nuziale, casualmente, l'attore nel rispondere al telefono della futura sposa lesse alcuni messaggi inequivocabili che fecero emergere una relazione tra la convenuta ed un uomo che le chiedeva espressamente di non sposarsi per continuare la relazione con lui. L'attore di fronte a tale scoperta rimase sconvolto e ne chiese conto alla convenuta la quale non negò la relazione ma si scusò affermando che si trattava di una storia passata. L'attore per nulla convinto della versione fornita dalla convenuta avrebbe voluto annullare tutto (…) nonostante avesse perso completamente fiducia nella donna che si apprestava a sposare, affranto e pervaso da dubbi si accostò al matrimonio con il chiaro intento di ricorrere al divorzio qualora avesse scoperto un nuovo tradimento” (pag 2).
Da tale prova documentale può desumersi la riconducibilità della crisi coniugale alle gravi divergenze caratteriali ed impostazioni di vita, idonee a supportare l'esistenza di una crisi matrimoniale pregressa.
Correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova in ordine al nesso di causalità tra la violazione dei doveri coniugali e la fine del matrimonio.
7. Neanche il secondo motivo di gravame incidentale si rivela meritevole di accoglimento. 7.1. L'appellato/appellante incidentale si duole del rigetto della richiesta di CP
affidamento esclusivo dei figli minori a sé o, quanto meno, di collocamento dei minori presso di lui.
Torna a sostenere l'inidoneità della madre e lamenta l'ingerenza del nuovo compagno nella vita dei figli, tale da impedire al padre di contattarli telefonicamente o di parlare liberamente con loro (audio e trascrizione perito fonico allegati sia in I che in II grado).
Si sofferma sulle condotte intimidatorie dell' nei propri riguardi sfociate in litigi ed CP_3
aggressioni.
Lamenta che la è sempre più compagna e meno madre. T_
Da ultimo, sottolinea le carenze cognitive riscontrate nella figlia in data 28.08.2023 in Per_2
seguito a valutazione psicodiagnostica effettuata dal dipartimento di salute mentale della
Asl 1 Avezzano – Lanciano - Sulmona, tale da richiedere un aggiornamento sullo stato di salute psichica dei minori.
7.2 Il Collegio rileva in primo luogo la palese infondatezza della doglianza relativa al mancato affidamento in via esclusiva a lui dei minori.
Non si ravvisano invero nella specie i presupposti per l'affidamento esclusivo dei minori ad un solo genitore (segnatamente il padre), atteso che l'affido esclusivo è possibile nell'ipotesi, non ravvisabile nel caso in esame, in cui l'affido anche all'altro genitore sia contrario al superiore interesse del minore.
Va, peraltro, rilevato che la decisione del Tribunale, che sul punto va confermata, è stata adottata proprio sulla base delle valutazioni compiute dalla TU e delle conclusioni dalla stessa formulate in data 14.12.2022.
7.3. Va disattesa, siccome priva di pregio, anche la doglianza relativa al mancato collocamento dei minori in via prevalente presso di lui, dovendo al riguardo rilevarsi che la decisione del Tribunale al riguardo risulta basata sulle indicazioni del TU che ha suggerito il collocamento dei minori presso la madre, ritenendola adeguata.
Non può del resto essere ignorato come il padre dei minori abbia ripetutamente rappresentato di essere molto impegnato dal punto di vista lavorativo, tanto ad aver chiesto ed ottenuto la riduzione del numero dei giorni settimanali di visita, né potrebbe consentirsi che attraverso il collocamento formale dei minori presso il padre gli stessi siano di fatto collocati presso terzi (ancorché parenti del genitore).
La statuizione del primo giudice attua pienamente il regime della bigenitorialità e tutela l'interesse morale e materiale della prole, assicurando, in mancanza di ragioni ostative, una frequentazione adeguata dei genitori con i figli, che è funzionale al loro benessere e ad una loro crescita armoniosa e serena.
Oltretutto, a fronte di una routine già consolidata e ben tollerata, non si ravvisano i presupposti per addivenire ad una diversificazione del regime di collocamento ormai collaudato, nell'ambito del quale i bambini sono a loro agio in entrambe le abitazioni dei genitori.
In merito alle ingerenze del nuovo compagno della , che paiono rappresentare il T_ nucleo portante dell'assunto di incapacità genitoriale della madre sostenuto dal , la CP consulente incaricata dal Tribunale, in risposta al quesito n. 3 posto dal giudice (“relazioni circa i rapporti dei minori con il nuovo compagno della madre e figli nati da precedenti relazioni”) dichiara: “E' possibile ritenere che i rapporti intercorsi tra i minori ed il SI. CP_3
siano buoni, essendosi i bambini mostrati sereni e spontanei in sua presenza e
[...]
riferendo alla sottoscritta in occasione del colloquio individuale (nello specifico d Per_1
), di stare bene con lui e di essere particolarmente legati soprattutto alle sue figlie Per_2
e . il maggiore, ha riferito di andare molto d'accordo con la più Per_5 Per_6 Per_1 grande perché quasi sua coetanea mentre si è mostrata entusiasta all'idea di potersi Per_2
trasferire nella nuova casa di Fossacesia con la madre ed i fratelli perché lì potrà ricevere le visite delle due ragazzine, evidenziando che invece nella casa di Mozzagrogna non fosse più possibile “da quando papà e zio hanno litigato”. Si ricorda infatti che ed CP_3 T_
prima di intraprendere una relazione sentimentale, facessero parte della stessa CP_3 comitiva di amici, di cui faceva parte anche l'ex marito e che i minori già conoscevano CP
e le sue figlie perché le coppie si frequentavano.” (pg 27 della TU); nella medesima CP_3 consulenza (pg 29) auspica, tuttavia, che “i genitori, in questo primo periodo caratterizzato da importanti cambiamenti che interessano i figli, sia da un punto di vista abitativo e sia scolastico, si dedicassero a loro senza altre distrazioni e/o intromissioni di terze persone, definendo con chiarezza il ruolo assunto da ciascuna persona esterna alla famiglia, con particolare riferimento al compagno della madre che viene definito dai minori come “zio”.”
Le tensioni esistenti tra il e l a nulla rilevano in tale contesto, data la serenità CP CP_3
dei minori così come riscontrata dalla professionista, né dalla reciproca ostilità tra i due uomini può farsi discendere, automaticamente, un pregiudizio per i figli, escluso dall'approfondita analisi svolta dalla TU e cristallizzata nella relazione del 14.12.2022.
Nessun profondo disagio è stato, inoltre, rilevato dagli esperti del Dipartimento di Salute
Mentale della Neuropsichiatria infantile della ASL1 di che Controparte_12
hanno valutato, su segnalazione della scuola, la minore riscontrando un disturbo Per_2 dell'apprendimento, con compromissione della lettura e del calcolo, e conSIliato un intervento logopedico (doc. 46 allegato all'appello incidentale);
8. Va infine disatteso l'ultimo motivo dell'appello incidentale.
8.1. L'appellato/appellante incidentale censura la regolamentazione del diritto di visita settimanale (martedì e giovedì dalle ore 18.30 alle ore 21.00 e fine settimana alternati) poiché non adeguatamente dettagliato anche in ordine all'individuazione della persona deputata a prelevare e riaccompagnare i figli, che a suo dire dovrebbe avvenire in modo alternato (ad. es. il li preleva e la madre li riaccompagna o viceversa). CP
Onde evitare ingerenze di terze persone, chiede che solo i genitori ed i nonni siano autorizzati a tal fine.
Chiede ancora che, poiché egli lavora a tempo indeterminato e a tempo pieno e spesso si
“presta a giornate lavorative non previste”, venga prevista una flessibilità con sostituzione
“delle giornate di un eventuale lavoro con altri giorni, con preavviso di 48 ore prima”.
Richiede, infine, per quanto riguarda le ferie estive, di poter trascorrere con i figli 15 giorni anche non consecutivi.
8.2. Rileva il Collegio che la disciplina relativa all'esercizio di visita del padre risulta adeguatamente dettagliata, dovendosi unicamente precisare in questa sede che la persona deputata a prelevare e riaccompagnare i figli presso il genitore collocatario deve essere individuato nel genitore che esercita il diritto di visita, quindi nel padre, salvo diverso accordo tra i genitori.
Va invero considerato che l'abitazione del padre dei minori dista circa 5 km dalla casa ove gli stessi sono collocati presso la madre, sicché tale obbligo non può considerarsi per lui eccessivamente oneroso e ben si concilia con i maggiori oneri di gestione dei figli gravanti sulla madre che è affidataria degli stessi quasi a tempo pieno.
Non è meritevole di accoglimento la pretesa avanzata dal che siano soltanto i genitori CP
o i parenti stretti (i rispettivi nonni) ad accompagnare o riprendere i minori considerando che la SI.ra , a differenza del che abita nello stesso stabile dei genitori, non può T_ CP
contare sull'aiuto quotidiano e costante dei suoi parenti che vivono a Sambuceto.
Neanche può essere accolta la domanda di flessibilità avanzata dal , che rischierebbe, CP
rimettendo a lui la facoltà di cambiare giorno di visita attraverso una mera comunicazione da effettuare 48 ore prima, di creare ulteriori occasioni di contrasto e litigio tra la coppia genitoriale, salva restando ovviamente la possibilità che entrambe le parti concordino, di volta in volta, lo spostamento occasionale del giorno di visita. Priva di pregio risulta infine la richiesta di consentire al padre di usufruire delle ferie con i figli 15 giorni anche non consecutivi, atteso che detta previsione è già contenuta nel provvedimento di primo grado.
9. Dall'accoglimento dell'appello principale e dal rigetto di quello incidentale, consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite che, a fronte dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato, va disposto in favore dello Stato.
Dette spese vanno liquidate ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri minimi (tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate) delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
10. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari quella dovuta per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, PONE a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di CP contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo di € 800,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) da versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese, importo Parte_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo concluso tra il Tribunale di Lanciano ed il ConSIlio dell'Ordine degli avvocati di Lanciano;
con conferma del riconoscimento a ciascun genitore del diritto al 50% dell'assegno unico familiare.
2) RIGETTA l'appello incidentale confermando nel resto la sentenza di primo grado, con la sola precisazione che il genitore obbligato a prelevare i figli ed a riaccompagnarli presso il genitore collocatario deve essere individuato nel padre, salvo diverso accordo tra le parti.
3) CONDANNA al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite del CP presente grado che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
4) DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. 5) DISPONE per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso nella camera di ConSIlio da remoto del 23.01.2025
La ConSIliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)