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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE NZ
-I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 800/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto promossa
DA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...] ed ivi altresì elettivamente domiciliata, alla piazza
M. R. Imbriani n. 5, presso lo studio dell'avv. Alessandro Lauretta (C.F. ) che C.F._2
la rappresenta e difende per procura su foglio separato allegata al ricorso (indirizzo p.e.c. per le comunicazioni: , parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta Email_1
delibera del C.O.A di RE NZ n. 2023/2513/GP del 07.11.2023
E
, (c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in NO (NA) al Viale della Rinascita n. 6, presso lo studio dell'avv.
Rosa D'Ambrosio (C.F. che lo rappresenta e difende per procura su foglio C.F._4
separato allegato al ricorso (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: , parte Email_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del C.O.A di RE NZ n. 1486 del
28/12/2023
Ricorrenti
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di RE NZ
Interventore ex lege CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 15.10.2024, i difensori delle parti
<<si riportano a quanto dedotto nell introduttivo del pre-sente giudizio. dichiarano che i propri>
assistiti, consapevoli delle norme processuali che prevedono la loro partecipazione personale all'udienza, rinunciano liberamente a tale facoltà, non avendo interesse alla conciliazione e ribadendo la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al presente atto. Come d'altronde già dedotto nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Pertanto La Sig.ra nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla via Largo Fabbrica D'Armi n. 6, c.f. Il Sig. nato a [...]F._1 Controparte_1
RE NZ il 20/04/1965 ed ivi residente a[...], c.f. C.F._3
Chiedono che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: • 1. Disporre che nessuno dei coniugi è tenuto a versare all'altro l'assegno divorzile, in virtù del fatto che attualmente nessuno dei due coniugi ha alcuna fonte di reddito che superi i trattamenti minimi di legge per gli indigenti;
• 2. Alcuna disposizione verrà adottata in merito alla prole considerando che sia il figlio che le figlie • dei ricorrenti sono oramai autosufficienti ed in ogni caso inserite in propri autonomi nuclei familiari;
• 3. Le parti, sin d'ora, si rilasciano reciproco consenso a poter espatriare e ad ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto>>.
Il P.M. in data 29.5.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso congiunto depositato il 15.4.2024, e chiedevano Parte_1 Controparte_1
al Tribunale di RE NZ di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in RE NZ (Na) il 25.1.1988 e da cui erano nati tre figli – (nato il Per_1
25/05/1988) (nata il [...]) e (nata il [...]) - maggiorenni ed Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti, alle condizioni da essi concordate.
A sostegno della domanda deducevano che di essersi separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza presidenziale in data 26.6.2008, poi omologate dal Tribunale di RE
NZ con decreto n. cron. 4174/2008 del 16.9.2008; di non essersi più riconciliati e che la loro separazione da allora era proseguita ininterrotta;
di non essere proprietari di beni immobili, e che erano venute meno le premesse per una ricostruzione dell'unione morale e materiale della famiglia.
1.2- Disposta con decreto in data 03.05.2024 la nomina del relatore e la fissazione dell'udienza cartolare in data 15.10.2024, acquisite le conclusioni del P.M., con ordinanza in data 17.10.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, il giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2.- La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben più di sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di RE NZ all'udienza del 26.6.2008 nel procedimento di separazione consensuale poi omologata dal medesimo Tribunale con decreto n. 4174/2008 del
16.9.2008 e da quella data essendosi protratto ininterrotto lo stato di separazione (come deve presumersi in mancanza di eccezione).
Del resto, considerato che i coniugi nel ricorso hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare e ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni di cui al medesimo ricorso, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3.- In ordine, poi, alle statuizioni accessorie, in assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, ritiene il tribunale che gli accordi raggiunti dai coniugi, poiché non contrari a norme imperative, possono essere senz'altro recepiti e posti a fondamento della presente decisione, nei termini indicati in dispositivo.
4.- Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto in cui le stesse restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di divorzio proposta da e con ricorso depositato il 15.04.2024, così Parte_1 Controparte_1
provvede:
A.- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il
25.1.1988 in RE NZ (Na) da , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] (atto n. (atto n. 9, parte II, serie A del registro Controparte_1
degli atti di matrimonio del comune di RE NZ, anno 1988) ai seguenti patti e condizioni concordati dalle parti: a) nessuno dei coniugi è tenuto a versare all'altro l'assegno divorzile, in virtù del fatto che attualmente nessuno dei due coniugi ha alcuna fonte di reddito che superi i trattamenti minimi di legge per gli indigenti;
b) alcuna disposizione verrà adottata in merito alla prole considerando che sia il figlio che le figlie dei ricorrenti sono oramai autosufficienti ed in ogni caso inserite in propri autonomi nuclei familiari;
c) Le parti, sin d'ora, si rilasciano reciproco consenso a poter espatriare e ad ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto;
2.- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3.-nulla per spese.
Così deciso in RE NZ, nella camera di consiglio del 19.11.2024.
Il Presidente estensore
Marianna Lopiano