Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/04/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 3919/2023 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to SCIAJNO FRANCESCO) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti CASAGLI MARGHERITA e CERNIGLIARO DELIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.11.2023, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio della pensione ordinaria di invalidità o, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 19.02.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente presenta infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali, con decorrenza dal mese di agosto 2022, ma non presenta il requisito sanitario per ottenere il beneficio della pensione ordinaria di
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per intero, visto l'accoglimento della domanda subordinata.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente Parte_1 presenta infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali, con decorrenza dal mese di agosto 2022; compensa per intero le spese di lite, visto il parziale accoglimento della domanda;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 19.02.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)