Articolo 4 della Legge 2 giugno 1961, n. 454
Articolo 3Articolo 5
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25 giugno 1961
Art. 4. Autorizzazione di spesa

Per la esecuzione del primo censimento generale dell'agricoltura e' concesso all'Istituto centrale di statistica un contributo straordinario di lire 2 miliardi 500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sara' fissata la data di effettuazione del censimento medesimo.
Entrata in vigore il 25 giugno 1961