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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 7002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7002 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO Sezione SETTIMA civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 2184 DELL'ANNO 2023
FRA
Controparte_1
[...
[...]
Oggi, 18 settembre 2025, alle ore 09,30, innanzi al giudice unico, gop dott.ssa Maria Josè Meola, sono comparsi:
Per la parte attrice\opponente: l'avv. DEASTI ALBERTO;
Per parte convenuta\opposta: l'avv. VECCHIO MAURIZIO;
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti e scritti di causa, ivi comprese le rassegnate conclusioni, contestano quelli della reciproca controparte, e chiedono di poter discutere la causa, ex art. 281 sexies CPC.
Dopo la discussione
Il giudice
Si ritira in Camera di Consiglio e all'esito, emette Sentenza dandone lettura in udienza e,
contestualmente, la deposita quale parte integrante dell'odierno Verbale.
Il G.U.
Dott.ssa Maria Josè Meola
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione SETTIMA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, got dott.ssa Maria Josè Meola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2184/2023 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv. DEASTI ALBERTO Controparte_1 P.IVA_1
e, con elezione di domicilio in VIA ANDEGARI 4A 20121 MILANO presso avv. DEASTI
ALBERTO;
ATTORE\OPPONENTE
contro
:
(C.F. con il patrocinio degli avv. VECCHIO MAURIZIO e, con CP_1 P.IVA_2
elezione di domicilio in VIA SANT'ANSELMO, 8 10125 TORINO, presso e nello studio dell'avv.
VECCHIO MAURIZIO;
CONVENUTO\OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti che qui si intendono richiamati.
Svolgimento del processo
pagina 2 di 12 Con Atto di Citazione del 09\01\2023 proponeva opposizione, chiedendone la Controparte_1
declaratoria di nullità e\o la revoca, avverso il decreto ingiuntivo n. 19245\2022, che le ingiungeva di pagare, in favore di la somma di € 17.501,26 più interessi, quale sorte capitale, oltre le spese e CP_1
competenze di causa, liquidate in € 1.045,50 oltre accessori. Nel contestare integralmente la pretesa creditoria avanzata da , in via pregiudiziale eccepiva, la nullità del decreto ingiuntivo per CP_1
carenza di legittimazione passiva di;
ed invero, le fatture poste a fondamento del Controparte_1
Decreto Ingiuntivo opposto non avrebbero dovuto essere emesse a carico dell'odierna opposta, bensì
a carico del sig. quale proprietario dell'immobile per cui era stato chiesto l'intervento CP_2
di manutenzione nel 2021. Ed invero, il rapporto contrattuale dedotto in giudizio, su cui ha CP_1
fondato la propria pretesa creditoria, era intercorso tra il sig. e stessa, ed è CP_2 CP_1
per tale ragione che ha sempre respinto le fatture emesse a suo carico e il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto, emesso nei suoi confronti, dovrà essere dichiarato nullo e/o revocato.
Nel merito deduceva che, nel mese di febbraio del 2021 il sig. aveva incaricato CP_2 CP_1
di eseguire un intervento di manutenzione sugli impianti di condizionamento installati presso la sua abitazione, sita in Piazza S. Erasmo a Milano, finalizzato all'obiettivo di garantirsi il regolare funzionamento degli stessi durante i mesi estivi. assumeva, senza riserve, l'incarico di provvedere CP_1
alla loro manutenzione (Cfr. doc. 1, PEC del 16\07\2022), epperò, i suoi interventi non consentirono di ripristinare gli impianti per l'estate del 2021; ciò comportò un grave pregiudizio per l'odierno opponente, tanto che, quest'ultimo, si vide costretto a cercare una soluzione abitativa diversa da quella di piazza S. Erasmo. Il sig. sollecitava, più volte, il ripristino degli impianti, e, non CP_2
ottenendo riscontro, essendo ormai trascorsa l'estate, in data 18\11\2021, inviava, a , una e-mail CP_1
con la quale: i) rinnovava la propria richiesta di avere una relazione sul funzionamento delle macchine;
ii) lamentava il fatto che, dei 17 termostati installati, “neanche uno fosse stato invertito in modalità riscaldamento invernale”; iii) segnalava che, a seguito dell'ultimo intervento,
pagina 3 di 12 l'aria risultava eccessivamente secca e irrespirabile;
iv) si dichiarava disponibile a cercare personalmente un tecnico in grado di preventivare la spesa necessaria per far funzionare nuovamente l'impianto (doc. 2). A tali richieste dava riscontro, in data 19\11\2021 (doc. 3), CP_1
ove: i) dava atto di crescenti difficoltà (“ovunque si intervenga c'è un problema”); ii) informava di aver contattato un tecnico (“ing. ) che attestasse la situazione e indicasse “un percorso da Per_1
seguire”; iii) riconosceva che gli interventi eseguiti avevano comportato danni al parquet che avrebbero potuto essere eliminati con una “lamatura (tra Euro 600 / 800)”, da eseguirsi “a lavori ultimati e situazione chiarita”. In ogni caso, le parti non giungevano ad alcuna determinazione, tanto che anche nel 2022, per la seconda estate consecutiva, l'impianto di condizionamento risultava inutilizzabile. Vieppiù, a causa delle lavorazioni operate da , i locali dell'immobile di Piazza S. CP_1
Erasmo risultavano danneggiati ai pavimenti e ai soffitti, danni che, a tutt'oggi, permangono.
Evidenziava pertanto che il credito vantato da , azionato in sede monitoria, e portato dal CP_1
Decreto Ingiuntivo qui opposto, non è dovuto;
nel proprio atto rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, per i motivi esposti in narrativa:
1. in via pregiudiziale, dichiarare la nullità e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché fondato su fatture emesse a carico di soggetto carente di legittimazione passiva, in quanto estraneo al rapporto contrattuale dedotto in giudizio;
in via subordinata, nel denegato caso in cui venga ritenuta la legittimazione passiva di , autorizzare la chiamata in causa del sig. Controparte_1 [...]
CP_2
2. in subordine, nel merito: revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace,
il decreto ingiuntivo opposto stante l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da;
CP_1
3. in via di ulteriore subordine, previo accertamento del diritto di di sospendere Controparte_1
qualsiasi pagamento in favore di sulla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1460 c.c., CP_1
pagina 4 di 12 condannare al risarcimento dei danni derivanti dal mancato funzionamento CP_1
dell'impianto per cui è causa, nella misura che risulterà in corso di causa, eventualmente anche all'esito di consulenza tecnica che ci si riserva di chiedere.
4. in ogni caso, condannare la convenuta opposta a rifondere a le spese e i Controparte_1
compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre agli accessori di legge.
Instaurato il contraddittorio si costituiva che contestava tutto quanto dedotto ed eccepito CP_1
dall'opponente e faceva rilevare, con riferimento alla preliminare eccezione avversa, afferente alla carenza di legittimazione passiva della che l'incarico di procedere alla manutenzione CP_1
straordinaria dell'impianto di condizionamento dell'appartamento sito in Milano, Piazza
Sant'Erasmo 1, fu conferito dalla nella persona del sig. CP_1 CP_3
segnatamente, quest'ultimo, con e-mail del 21\01\2021 (doc 1) richiedeva a una offerta CP_1
per l'impianto di condizionamento del predetto immobile;
con e- mail del 22\01\2021, CP_1
rispondeva, precisando che, allo stato, si doveva procedere ad un consuntivo in quanto “non si conosce la soluzione del problema”, e che necessitava anche l'intervento del C.A.T. (Centro di Assistenza
Tecnica dei diversi modelli di macchine installate presso l'immobile). sempre nella CP_1
persona del Sig. , con e-mail del 2\02\2021 confermava l'intervento “a CP_3
consuntivo”; a sua volta, in pari data, inviava i costi di intervento dei Centri di CP_1
Assistenza Tecnica a e, alla successiva data del 15\02\2021, sollecitava un riscontro. CP_1
Con e-mail del 22\02\2021 (doc 2) richiedeva a , l'indirizzo esatto ove eseguire CP_1 CP_1
l'intervento, che veniva comunicato, in data 25\02\2021, dal medesimo sig. ; Controparte_3
quest'ultimo contestualmente precisava: “Per i modelli delle macchine nei documenti che vi avevo
inviato non c'è nulla che possa aiutare. Io dando un'occhiata ho trovato qualche numero di modello,
ma non so se sia ciò che serve”.
pagina 5 di 12 Successivamente, con e-mail del 16\03\2021 (doc 3) , sempre nella persona del Sig. CP_1
confermava l'appuntamento per l'intervento per la data del 29\03\2021. Dopo CP_3
un ulteriore scambio di mail, (cfr. docc. 4, 5) e dopo l'intervenuto pagamento, da parte di CP_1
, senza alcuna contestazione, di due fatture relative agli interventi presso l'immobile sito
[...]
in Piazza Sant'Erasmo 1, [FATTURA n 281 F.P.O. 0077/21 del 29.03.21: Intervento Parte_1
F.P.O. 2904 del 13.04.21: Intervento per smontaggio n.2 unità e FATTURA N 290 PREV.54-21 DEL
14.04.21 FATTURA n. 326 di Euro 1.007,50 (pagata per Euro 940,44 residuo Euro 67,06)], viene eccepita dall'opponente, in questa sede, per la prima volta, la propria carenza di legittimazione passiva che si rivela, evidentemente, strumentale ed infondata.
Nel merito evidenziava che, , sin dall'inizio dei lavori, aveva rappresentato la particolare CP_1
complessità dell'impianto, la sua vetustà tecnologica e la presenza di elementi e componentistica provenienti da diversi costruttori ed aziende produttrici, tanto da richiedere una serie di interventi da parte di imprese specializzate per ciascuna della componentistica dell'impianto. CP_1
aveva infatti rappresentato la disponibilità ad assumere l'incarico a condizione che: i) il costo dell'attività venisse determinato a consuntivo con pagamenti in corso lavori a seconda degli interventi via, via effettuati;
ii) Con l'intervento dei Centri di Assistenza tecnica di ciascuna azienda produttrice della singola componentistica per assicurare il funzionamento complessivo dell'impianto; tutto ciò emerge dalla corrispondenza intercorsa tra le odierne parti di causa ,
debitamente prodotta in atti (cfr. docc. 1, 2, 3 3 4). Vieppiù, ogni intervento da effettuare, (proprio perché pattuito a consuntivo) veniva previamente comunicato alla nella persona CP_1
del sig. con ogni dettagliata spiegazione (doc 6) e, solo dopo la sua approvazione veniva CP_2
eseguito. Poiché, la complessità della situazione riscontrata nel corso dei diversi interventi non consentiva la prosecuzione delle attività di revisione in quanto l'impianto presentava difetti anche nella parte elettronica, si rese necessario intervenire anche nelle parti incassate a muro, per cui , CP_1
pagina 6 di 12 suggerì al sig. l'intervento di un ingegnere specializzato affinché esprimesse una CP_2
valutazione complessiva anche in merito all'eventuale sostituzione dell'impianto. Dopo un ulteriore scambio di e-mail, (docc. 7, 7a) ove venivano rappresentate le problematiche dell'impianto e la volontà, da parte di di non voler sostituire l'impianto, , atteso il lungo tempo intercorso CP_1 CP_1
dagli interventi realizzati, emetteva le fatture ad essi relative;
evidenziava quindi l'infondatezza delle deduzioni dell'opponente, atteso che la fattura azionata afferisce a lavorazioni realmente eseguite. Ed
invero, tutti gli interventi eseguiti dai Centri di Assistenza Tecnica e da CP_1
analiticamente indicati nei c.d. FPO (Fogli di prestazione d'opera) ed accompagnati dai verbali di esecuzione dei Servizi di Assistenza Tecnica – erano indispensabili e necessari per consentire il funzionamento complessivo dell'impianto, a prescindere dagli eventuali successivi interventi che si sarebbero realizzati secondo il progetto redatto dall'Ing che aveva individuato, quale Per_1
elemento di inefficienza, l'eccessiva complessità dei circuiti e del sistema di circolazione dell'acqua.
Evidenziava che si era sempre dimostrata trasparente, laddove, all'esito della perizia dell'ing. CP_1
aveva garantito la propria disponibilità a proseguire nell'attività finalizzata al completo Per_1
funzionamento dell'impianto a condizione che venisse pagata l'attività fino ad allora eseguita.
Ottenuto il rifiuto al pagamento chiesto, con comunicazione del 22\05\2022 a firma del sig. CP_2
(nella sua qualità di legale rappresentante della ), invitata al CP_1 CP_1 CP_1
pagamento delle attività fino ad allora svolte, eccependo, in mancanza, ex art. 1460 c.c.,
l'inadempimento al pagamento in capo alla medesima rappresentando che tale CP_1
inadempimento avrebbe precluso la possibilità di proseguire nell'opera. Precisava che non si CP_1
era resa responsabile di alcuna ipotesi di inadempimento per cui il credito da essa vantato,
documentalmente provato, risulta legittimo;
vieppiù, l'opponente non ha mai contestato l'esecuzione o l'effettiva esistenza degli interventi, limitandosi a sollevare una generica eccezione di inadempimento, priva di riscontro probatorio. Riguardo la formulata domanda di risarcimento del pagina 7 di 12 danno da parte dell'opponente, ne evidenziava la nullità ex art. 164 c.p.c., perché carente dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c.(petitum e causa petenti).
In ragione di quanto sopra, nel proprio scritto rassegnava le seguenti CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale Ill.mo
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione richiesta ex adverso
IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e per gli effetti, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso in data 14 novembre 2022 n 19245.2022 (proc. R.G. n 31368.2022)
NEL MERITO
Previo accertamento della nullità ex at. 164 c.p.c. della domanda di risarcimento del danno formulata con l'atto di opposizione per assoluta incertezza e/o indeterminatezza e/o genericità dei requisiti indicati dall'art. 163 nn 3 e 4 c.p.c.
Rigettare ogni domanda ex adverso proposta in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi in fatto ed in diritto indicati nel presente atto e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti In linea di subordine e nell'ipotesi che il Tribunale non ritenesse la nullità della domanda di risarcimento del danno ex adverso proposta, rigettare la medesima perché infondata in fatto ed in diritto
Per gli effetti
- Confermare il decreto ingiuntivo opposto e per tutti i motivi indicati nel presente atto che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti dichiarare tenuta e condannare la
[...]
al pagamento della complessiva somma capitale di Euro 17.501,26# in relazione al CP_1
mancato pagamento delle fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre gli interessi di mora ai sensi e per gli effetti di cui al D.llgs n 231 del 2002
pagina 8 di 12 - In ogni cosa con condanna alle spese ed agli onorari del presente procedimento da liquidarsi ai sensi del DM 55 del 2014 e successive integrazioni e modificazioni.
Espletata l'istruttoria, sia essa orale che documentale, la causa viene oggi definita con Sentenza.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
In questa sede va preliminarmente affrontata la questione afferente alla eccepita carenza di legittimazione passiva della per l'azione monitoria;
orbene, dagli atti di Controparte_1
causa, è emerso che l'incarico, a di procedere alla manutenzione straordinaria dell'impianto di CP_1
condizionamento dell'immobile sito in Milano, Piazza Sant'Erasmo 1, fu conferito dalla CP_1
[...
Vi è prova documentale (cfr. mail del 21\01\2021 doc 1) con cui nella Controparte_1
persona del Sig. , richiedeva a una offerta per l'impianto di Controparte_3 CP_1
condizionamento dell'immobile sito in Piazza Sant'Erasmo 1; risulta prodotta la mail del 22\01\2021
con cui dava riscontro alla precedente mail e precisava, per i lavori richiesti, la necessità di CP_1
procedere a consuntivo in quanto “non si conosce la soluzione del problema” e la necessità di un intervento del C.A.T. (Centri di Assistenza Tecnica dei diversi modelli di macchine installate presso l'immobile). Risulta prodotta la mail del 02\02\2021, con la quale, nella persona CP_1
del Sig. , confermava l'intervento “a consuntivo”. Risultano prodotte agli atti CP_3
ulteriori mail (datate: 2\02\2021, 15\02\2021, 22\02\2021, 25\02\2021, 16\03\2021, 14\04\2021) dalle quali si evincono gli accordi intercorsi tra le odierne parti di causa afferenti ai costi di intervento, le modalità di esecuzione, l'indirizzo preciso ove le lavorazioni andavano eseguite e la fissazione della data di inizio per gli interventi fissata per il 29\03\2021 (cfr. docc. Da 1 a 5). Vieppiù vi è prova documentale in atti da cui si rileva che aveva provveduto a pagare, senza Controparte_1
sollevare contestazioni, alcune fatture relative agli interventi realizzati da presso l'immobile CP_1
sito in Piazza Sant'Erasmo 1, (FATTURA n 281 F.P.O. 0077/21 del 29.03.21: Intervento Pt_1
pagina 9 di 12 2904 del 13.04.21: Intervento per smontaggio n. 2 unità, FATTURA N 290 CP_4
PREV.54-21 DEL 14.04.21, e FATTURA n. 326 di € 1.007,50). È evidente quindi la piena legittimazione passiva, in sede monitoria, di per cui l'eccezione di propria Controparte_1
carenza è infondata e va pertanto rigettata.
Riguardo al merito della controversia va rilevato che, dall'istruttoria, e segnatamente dalla documentazione già prodotta in sede monitoria, costituita dalle fatture e dalla rendicontazione inviata alla [quest'ultima costituita dai fogli di prestazione di opera con il dettaglio degli CP_1
interventi eseguiti, dei soggetti che hanno operato e dei componenti revisionati o sostituiti (cfr. all. da
1.1 a 1.6 fasc. mon.)], peraltro, mai contestati dall'odierna opponente, emerge che aveva CP_1
puntualmente inviato a , nella persona del Sig. (doc 6 corrispondenza mail aprile CP_1 CP_2
2021 – ottobre 2021), tutto il materiale (preventivi, rendicontazione e natura degli interventi da effettuare), rispettando le tempistiche concordate, tanto che anche tale aspetto non è mai stato contestato dalla medesima . CP_1
Va ancora rilevato che vi è prova documentale in atti (cfr. doc. 1, 2, 3, 4 e 5 opposta), da cui emerge che, sin dall'inizio dei lavori, era stata rappresentata a , la particolare complessità CP_1
dell'impianto, la sua vetustà tecnologica e la presenza di elementi e componentistica provenienti da diversi costruttori ed aziende produttrici, con necessità di interventi da parte di imprese specializzate per ciascuna diversa componentistica dell'impianto, e, per tale motivo, CP_1
aveva manifestato a , la disponibilità ad assumere l'incarico a condizione che: i) il costo CP_1
dell'attività venisse determinato a consuntivo con pagamenti in corso lavori in ragione degli interventi via via effettuati;
ii) l'intervento dei Centri di Assistenza tecnica di ciascuna azienda produttrice della singola componentistica per assicurare il funzionamento complessivo dell'impianto. Risulta
altrettanto documentato (cfr. doc. 7, 7a, 9 e 10) che aveva inviato al Sig. la CP_1 CP_2
Prima Relazione dell'Ing. dove venivano riscontrati gli ulteriori interventi necessari per Per_1
pagina 10 di 12 ottenere il funzionamento dell'impianto di condizionamento, rappresentando nel dettaglio la situazione, da cui emerge la necessità di intervenire sull'impianto ormai vetusto tecnologicamente e caratterizzato da numerose criticità; a fronte delle valutazioni dell'ing. il Sig. (di Per_1 CP_2
) richiedeva la prosecuzione delle indagini tecniche. Dal doc. 10 emerge che CP_1 CP_1
proprio nel momento in cui incaricava l'ing. di proseguire con le indagini, formulava CP_1 Per_1
specifica eccezione di inadempimento in capo a , precisando che, se non avesse provveduto CP_1
al pagamento del pregresso (già legittimamente maturato) non avrebbe proseguito nei lavori. Di fatto gli interventi realmente posti in essere da (poi fatti oggetto delle fatture azionate in sede CP_1
monitoria) erano finalizzati alla revisione e sostituzione dei diversi componenti, però, al fine di far funzionare l'impianto, necessitavano ulteriori interventi (dettagliatamente indicati nelle relazioni dell'Ing sull'intera parte elettronica;
è evidente quindi, che il mancato funzionamento Per_1
dell'impianto non è ascrivibile all'odierna opposta.
Le circostanze dedotte da sono state confermate anche in sede di prova orale;
ed invero i testi CP_1
escussi all'udienza del 26\09\2024, sigg.ri e Parte_2 Controparte_5
hanno riferito di avere, loro stessi, eseguito gli interventi elencati nei documenti rammostrati,
[...]
e di aver risolto le problematiche per le quali erano intervenuti.
Va infine dato atto che le domande riconvenzionali svolte dall'opponente , sono rimaste CP_1
sfornite di ogni supporto probatorio pertanto devono essere disattese.
Si può pertanto concludere che, dall'istruttoria, è emersa la prova della legittimità del credito azionato in sede monitoria, con conseguente legittimità dell'emesso Decreto Ingiuntivo, che deve quindi essere confermato in ogni sua parte con integrale rigetto dell'opposizione.
Il rigetto dell'opposizione implica la soccombenza di anche per il pagamento delle CP_1
spese e competenze di causa come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) Rigetta l'opposizione al Decreto Ingiuntivo N. 19245\2022, confermando quest'ultimo in ogni sua parte e dichiarandolo esecutivo ex art. 653 CPC.
2) Per effetto di quanto al punto 1 che precede, condanna in persona del legale CP_1
rapp. p.t., al pagamento, in favore di delle spese e competenze di causa, che si CP_1
liquidano in € 2.500,00 per onorario, oltre IVA, se dovuta, CPA ed Rf come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, 18\09\2025
il Giudice
Dott.ssa Maria Josè Meola
pagina 12 di 12
VERBALE DELLA CAUSA N. 2184 DELL'ANNO 2023
FRA
Controparte_1
[...
[...]
Oggi, 18 settembre 2025, alle ore 09,30, innanzi al giudice unico, gop dott.ssa Maria Josè Meola, sono comparsi:
Per la parte attrice\opponente: l'avv. DEASTI ALBERTO;
Per parte convenuta\opposta: l'avv. VECCHIO MAURIZIO;
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti e scritti di causa, ivi comprese le rassegnate conclusioni, contestano quelli della reciproca controparte, e chiedono di poter discutere la causa, ex art. 281 sexies CPC.
Dopo la discussione
Il giudice
Si ritira in Camera di Consiglio e all'esito, emette Sentenza dandone lettura in udienza e,
contestualmente, la deposita quale parte integrante dell'odierno Verbale.
Il G.U.
Dott.ssa Maria Josè Meola
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione SETTIMA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, got dott.ssa Maria Josè Meola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2184/2023 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv. DEASTI ALBERTO Controparte_1 P.IVA_1
e, con elezione di domicilio in VIA ANDEGARI 4A 20121 MILANO presso avv. DEASTI
ALBERTO;
ATTORE\OPPONENTE
contro
:
(C.F. con il patrocinio degli avv. VECCHIO MAURIZIO e, con CP_1 P.IVA_2
elezione di domicilio in VIA SANT'ANSELMO, 8 10125 TORINO, presso e nello studio dell'avv.
VECCHIO MAURIZIO;
CONVENUTO\OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti che qui si intendono richiamati.
Svolgimento del processo
pagina 2 di 12 Con Atto di Citazione del 09\01\2023 proponeva opposizione, chiedendone la Controparte_1
declaratoria di nullità e\o la revoca, avverso il decreto ingiuntivo n. 19245\2022, che le ingiungeva di pagare, in favore di la somma di € 17.501,26 più interessi, quale sorte capitale, oltre le spese e CP_1
competenze di causa, liquidate in € 1.045,50 oltre accessori. Nel contestare integralmente la pretesa creditoria avanzata da , in via pregiudiziale eccepiva, la nullità del decreto ingiuntivo per CP_1
carenza di legittimazione passiva di;
ed invero, le fatture poste a fondamento del Controparte_1
Decreto Ingiuntivo opposto non avrebbero dovuto essere emesse a carico dell'odierna opposta, bensì
a carico del sig. quale proprietario dell'immobile per cui era stato chiesto l'intervento CP_2
di manutenzione nel 2021. Ed invero, il rapporto contrattuale dedotto in giudizio, su cui ha CP_1
fondato la propria pretesa creditoria, era intercorso tra il sig. e stessa, ed è CP_2 CP_1
per tale ragione che ha sempre respinto le fatture emesse a suo carico e il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto, emesso nei suoi confronti, dovrà essere dichiarato nullo e/o revocato.
Nel merito deduceva che, nel mese di febbraio del 2021 il sig. aveva incaricato CP_2 CP_1
di eseguire un intervento di manutenzione sugli impianti di condizionamento installati presso la sua abitazione, sita in Piazza S. Erasmo a Milano, finalizzato all'obiettivo di garantirsi il regolare funzionamento degli stessi durante i mesi estivi. assumeva, senza riserve, l'incarico di provvedere CP_1
alla loro manutenzione (Cfr. doc. 1, PEC del 16\07\2022), epperò, i suoi interventi non consentirono di ripristinare gli impianti per l'estate del 2021; ciò comportò un grave pregiudizio per l'odierno opponente, tanto che, quest'ultimo, si vide costretto a cercare una soluzione abitativa diversa da quella di piazza S. Erasmo. Il sig. sollecitava, più volte, il ripristino degli impianti, e, non CP_2
ottenendo riscontro, essendo ormai trascorsa l'estate, in data 18\11\2021, inviava, a , una e-mail CP_1
con la quale: i) rinnovava la propria richiesta di avere una relazione sul funzionamento delle macchine;
ii) lamentava il fatto che, dei 17 termostati installati, “neanche uno fosse stato invertito in modalità riscaldamento invernale”; iii) segnalava che, a seguito dell'ultimo intervento,
pagina 3 di 12 l'aria risultava eccessivamente secca e irrespirabile;
iv) si dichiarava disponibile a cercare personalmente un tecnico in grado di preventivare la spesa necessaria per far funzionare nuovamente l'impianto (doc. 2). A tali richieste dava riscontro, in data 19\11\2021 (doc. 3), CP_1
ove: i) dava atto di crescenti difficoltà (“ovunque si intervenga c'è un problema”); ii) informava di aver contattato un tecnico (“ing. ) che attestasse la situazione e indicasse “un percorso da Per_1
seguire”; iii) riconosceva che gli interventi eseguiti avevano comportato danni al parquet che avrebbero potuto essere eliminati con una “lamatura (tra Euro 600 / 800)”, da eseguirsi “a lavori ultimati e situazione chiarita”. In ogni caso, le parti non giungevano ad alcuna determinazione, tanto che anche nel 2022, per la seconda estate consecutiva, l'impianto di condizionamento risultava inutilizzabile. Vieppiù, a causa delle lavorazioni operate da , i locali dell'immobile di Piazza S. CP_1
Erasmo risultavano danneggiati ai pavimenti e ai soffitti, danni che, a tutt'oggi, permangono.
Evidenziava pertanto che il credito vantato da , azionato in sede monitoria, e portato dal CP_1
Decreto Ingiuntivo qui opposto, non è dovuto;
nel proprio atto rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, per i motivi esposti in narrativa:
1. in via pregiudiziale, dichiarare la nullità e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché fondato su fatture emesse a carico di soggetto carente di legittimazione passiva, in quanto estraneo al rapporto contrattuale dedotto in giudizio;
in via subordinata, nel denegato caso in cui venga ritenuta la legittimazione passiva di , autorizzare la chiamata in causa del sig. Controparte_1 [...]
CP_2
2. in subordine, nel merito: revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace,
il decreto ingiuntivo opposto stante l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da;
CP_1
3. in via di ulteriore subordine, previo accertamento del diritto di di sospendere Controparte_1
qualsiasi pagamento in favore di sulla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1460 c.c., CP_1
pagina 4 di 12 condannare al risarcimento dei danni derivanti dal mancato funzionamento CP_1
dell'impianto per cui è causa, nella misura che risulterà in corso di causa, eventualmente anche all'esito di consulenza tecnica che ci si riserva di chiedere.
4. in ogni caso, condannare la convenuta opposta a rifondere a le spese e i Controparte_1
compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre agli accessori di legge.
Instaurato il contraddittorio si costituiva che contestava tutto quanto dedotto ed eccepito CP_1
dall'opponente e faceva rilevare, con riferimento alla preliminare eccezione avversa, afferente alla carenza di legittimazione passiva della che l'incarico di procedere alla manutenzione CP_1
straordinaria dell'impianto di condizionamento dell'appartamento sito in Milano, Piazza
Sant'Erasmo 1, fu conferito dalla nella persona del sig. CP_1 CP_3
segnatamente, quest'ultimo, con e-mail del 21\01\2021 (doc 1) richiedeva a una offerta CP_1
per l'impianto di condizionamento del predetto immobile;
con e- mail del 22\01\2021, CP_1
rispondeva, precisando che, allo stato, si doveva procedere ad un consuntivo in quanto “non si conosce la soluzione del problema”, e che necessitava anche l'intervento del C.A.T. (Centro di Assistenza
Tecnica dei diversi modelli di macchine installate presso l'immobile). sempre nella CP_1
persona del Sig. , con e-mail del 2\02\2021 confermava l'intervento “a CP_3
consuntivo”; a sua volta, in pari data, inviava i costi di intervento dei Centri di CP_1
Assistenza Tecnica a e, alla successiva data del 15\02\2021, sollecitava un riscontro. CP_1
Con e-mail del 22\02\2021 (doc 2) richiedeva a , l'indirizzo esatto ove eseguire CP_1 CP_1
l'intervento, che veniva comunicato, in data 25\02\2021, dal medesimo sig. ; Controparte_3
quest'ultimo contestualmente precisava: “Per i modelli delle macchine nei documenti che vi avevo
inviato non c'è nulla che possa aiutare. Io dando un'occhiata ho trovato qualche numero di modello,
ma non so se sia ciò che serve”.
pagina 5 di 12 Successivamente, con e-mail del 16\03\2021 (doc 3) , sempre nella persona del Sig. CP_1
confermava l'appuntamento per l'intervento per la data del 29\03\2021. Dopo CP_3
un ulteriore scambio di mail, (cfr. docc. 4, 5) e dopo l'intervenuto pagamento, da parte di CP_1
, senza alcuna contestazione, di due fatture relative agli interventi presso l'immobile sito
[...]
in Piazza Sant'Erasmo 1, [FATTURA n 281 F.P.O. 0077/21 del 29.03.21: Intervento Parte_1
F.P.O. 2904 del 13.04.21: Intervento per smontaggio n.2 unità e FATTURA N 290 PREV.54-21 DEL
14.04.21 FATTURA n. 326 di Euro 1.007,50 (pagata per Euro 940,44 residuo Euro 67,06)], viene eccepita dall'opponente, in questa sede, per la prima volta, la propria carenza di legittimazione passiva che si rivela, evidentemente, strumentale ed infondata.
Nel merito evidenziava che, , sin dall'inizio dei lavori, aveva rappresentato la particolare CP_1
complessità dell'impianto, la sua vetustà tecnologica e la presenza di elementi e componentistica provenienti da diversi costruttori ed aziende produttrici, tanto da richiedere una serie di interventi da parte di imprese specializzate per ciascuna della componentistica dell'impianto. CP_1
aveva infatti rappresentato la disponibilità ad assumere l'incarico a condizione che: i) il costo dell'attività venisse determinato a consuntivo con pagamenti in corso lavori a seconda degli interventi via, via effettuati;
ii) Con l'intervento dei Centri di Assistenza tecnica di ciascuna azienda produttrice della singola componentistica per assicurare il funzionamento complessivo dell'impianto; tutto ciò emerge dalla corrispondenza intercorsa tra le odierne parti di causa ,
debitamente prodotta in atti (cfr. docc. 1, 2, 3 3 4). Vieppiù, ogni intervento da effettuare, (proprio perché pattuito a consuntivo) veniva previamente comunicato alla nella persona CP_1
del sig. con ogni dettagliata spiegazione (doc 6) e, solo dopo la sua approvazione veniva CP_2
eseguito. Poiché, la complessità della situazione riscontrata nel corso dei diversi interventi non consentiva la prosecuzione delle attività di revisione in quanto l'impianto presentava difetti anche nella parte elettronica, si rese necessario intervenire anche nelle parti incassate a muro, per cui , CP_1
pagina 6 di 12 suggerì al sig. l'intervento di un ingegnere specializzato affinché esprimesse una CP_2
valutazione complessiva anche in merito all'eventuale sostituzione dell'impianto. Dopo un ulteriore scambio di e-mail, (docc. 7, 7a) ove venivano rappresentate le problematiche dell'impianto e la volontà, da parte di di non voler sostituire l'impianto, , atteso il lungo tempo intercorso CP_1 CP_1
dagli interventi realizzati, emetteva le fatture ad essi relative;
evidenziava quindi l'infondatezza delle deduzioni dell'opponente, atteso che la fattura azionata afferisce a lavorazioni realmente eseguite. Ed
invero, tutti gli interventi eseguiti dai Centri di Assistenza Tecnica e da CP_1
analiticamente indicati nei c.d. FPO (Fogli di prestazione d'opera) ed accompagnati dai verbali di esecuzione dei Servizi di Assistenza Tecnica – erano indispensabili e necessari per consentire il funzionamento complessivo dell'impianto, a prescindere dagli eventuali successivi interventi che si sarebbero realizzati secondo il progetto redatto dall'Ing che aveva individuato, quale Per_1
elemento di inefficienza, l'eccessiva complessità dei circuiti e del sistema di circolazione dell'acqua.
Evidenziava che si era sempre dimostrata trasparente, laddove, all'esito della perizia dell'ing. CP_1
aveva garantito la propria disponibilità a proseguire nell'attività finalizzata al completo Per_1
funzionamento dell'impianto a condizione che venisse pagata l'attività fino ad allora eseguita.
Ottenuto il rifiuto al pagamento chiesto, con comunicazione del 22\05\2022 a firma del sig. CP_2
(nella sua qualità di legale rappresentante della ), invitata al CP_1 CP_1 CP_1
pagamento delle attività fino ad allora svolte, eccependo, in mancanza, ex art. 1460 c.c.,
l'inadempimento al pagamento in capo alla medesima rappresentando che tale CP_1
inadempimento avrebbe precluso la possibilità di proseguire nell'opera. Precisava che non si CP_1
era resa responsabile di alcuna ipotesi di inadempimento per cui il credito da essa vantato,
documentalmente provato, risulta legittimo;
vieppiù, l'opponente non ha mai contestato l'esecuzione o l'effettiva esistenza degli interventi, limitandosi a sollevare una generica eccezione di inadempimento, priva di riscontro probatorio. Riguardo la formulata domanda di risarcimento del pagina 7 di 12 danno da parte dell'opponente, ne evidenziava la nullità ex art. 164 c.p.c., perché carente dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c.(petitum e causa petenti).
In ragione di quanto sopra, nel proprio scritto rassegnava le seguenti CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale Ill.mo
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione richiesta ex adverso
IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e per gli effetti, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso in data 14 novembre 2022 n 19245.2022 (proc. R.G. n 31368.2022)
NEL MERITO
Previo accertamento della nullità ex at. 164 c.p.c. della domanda di risarcimento del danno formulata con l'atto di opposizione per assoluta incertezza e/o indeterminatezza e/o genericità dei requisiti indicati dall'art. 163 nn 3 e 4 c.p.c.
Rigettare ogni domanda ex adverso proposta in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi in fatto ed in diritto indicati nel presente atto e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti In linea di subordine e nell'ipotesi che il Tribunale non ritenesse la nullità della domanda di risarcimento del danno ex adverso proposta, rigettare la medesima perché infondata in fatto ed in diritto
Per gli effetti
- Confermare il decreto ingiuntivo opposto e per tutti i motivi indicati nel presente atto che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti dichiarare tenuta e condannare la
[...]
al pagamento della complessiva somma capitale di Euro 17.501,26# in relazione al CP_1
mancato pagamento delle fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre gli interessi di mora ai sensi e per gli effetti di cui al D.llgs n 231 del 2002
pagina 8 di 12 - In ogni cosa con condanna alle spese ed agli onorari del presente procedimento da liquidarsi ai sensi del DM 55 del 2014 e successive integrazioni e modificazioni.
Espletata l'istruttoria, sia essa orale che documentale, la causa viene oggi definita con Sentenza.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
In questa sede va preliminarmente affrontata la questione afferente alla eccepita carenza di legittimazione passiva della per l'azione monitoria;
orbene, dagli atti di Controparte_1
causa, è emerso che l'incarico, a di procedere alla manutenzione straordinaria dell'impianto di CP_1
condizionamento dell'immobile sito in Milano, Piazza Sant'Erasmo 1, fu conferito dalla CP_1
[...
Vi è prova documentale (cfr. mail del 21\01\2021 doc 1) con cui nella Controparte_1
persona del Sig. , richiedeva a una offerta per l'impianto di Controparte_3 CP_1
condizionamento dell'immobile sito in Piazza Sant'Erasmo 1; risulta prodotta la mail del 22\01\2021
con cui dava riscontro alla precedente mail e precisava, per i lavori richiesti, la necessità di CP_1
procedere a consuntivo in quanto “non si conosce la soluzione del problema” e la necessità di un intervento del C.A.T. (Centri di Assistenza Tecnica dei diversi modelli di macchine installate presso l'immobile). Risulta prodotta la mail del 02\02\2021, con la quale, nella persona CP_1
del Sig. , confermava l'intervento “a consuntivo”. Risultano prodotte agli atti CP_3
ulteriori mail (datate: 2\02\2021, 15\02\2021, 22\02\2021, 25\02\2021, 16\03\2021, 14\04\2021) dalle quali si evincono gli accordi intercorsi tra le odierne parti di causa afferenti ai costi di intervento, le modalità di esecuzione, l'indirizzo preciso ove le lavorazioni andavano eseguite e la fissazione della data di inizio per gli interventi fissata per il 29\03\2021 (cfr. docc. Da 1 a 5). Vieppiù vi è prova documentale in atti da cui si rileva che aveva provveduto a pagare, senza Controparte_1
sollevare contestazioni, alcune fatture relative agli interventi realizzati da presso l'immobile CP_1
sito in Piazza Sant'Erasmo 1, (FATTURA n 281 F.P.O. 0077/21 del 29.03.21: Intervento Pt_1
pagina 9 di 12 2904 del 13.04.21: Intervento per smontaggio n. 2 unità, FATTURA N 290 CP_4
PREV.54-21 DEL 14.04.21, e FATTURA n. 326 di € 1.007,50). È evidente quindi la piena legittimazione passiva, in sede monitoria, di per cui l'eccezione di propria Controparte_1
carenza è infondata e va pertanto rigettata.
Riguardo al merito della controversia va rilevato che, dall'istruttoria, e segnatamente dalla documentazione già prodotta in sede monitoria, costituita dalle fatture e dalla rendicontazione inviata alla [quest'ultima costituita dai fogli di prestazione di opera con il dettaglio degli CP_1
interventi eseguiti, dei soggetti che hanno operato e dei componenti revisionati o sostituiti (cfr. all. da
1.1 a 1.6 fasc. mon.)], peraltro, mai contestati dall'odierna opponente, emerge che aveva CP_1
puntualmente inviato a , nella persona del Sig. (doc 6 corrispondenza mail aprile CP_1 CP_2
2021 – ottobre 2021), tutto il materiale (preventivi, rendicontazione e natura degli interventi da effettuare), rispettando le tempistiche concordate, tanto che anche tale aspetto non è mai stato contestato dalla medesima . CP_1
Va ancora rilevato che vi è prova documentale in atti (cfr. doc. 1, 2, 3, 4 e 5 opposta), da cui emerge che, sin dall'inizio dei lavori, era stata rappresentata a , la particolare complessità CP_1
dell'impianto, la sua vetustà tecnologica e la presenza di elementi e componentistica provenienti da diversi costruttori ed aziende produttrici, con necessità di interventi da parte di imprese specializzate per ciascuna diversa componentistica dell'impianto, e, per tale motivo, CP_1
aveva manifestato a , la disponibilità ad assumere l'incarico a condizione che: i) il costo CP_1
dell'attività venisse determinato a consuntivo con pagamenti in corso lavori in ragione degli interventi via via effettuati;
ii) l'intervento dei Centri di Assistenza tecnica di ciascuna azienda produttrice della singola componentistica per assicurare il funzionamento complessivo dell'impianto. Risulta
altrettanto documentato (cfr. doc. 7, 7a, 9 e 10) che aveva inviato al Sig. la CP_1 CP_2
Prima Relazione dell'Ing. dove venivano riscontrati gli ulteriori interventi necessari per Per_1
pagina 10 di 12 ottenere il funzionamento dell'impianto di condizionamento, rappresentando nel dettaglio la situazione, da cui emerge la necessità di intervenire sull'impianto ormai vetusto tecnologicamente e caratterizzato da numerose criticità; a fronte delle valutazioni dell'ing. il Sig. (di Per_1 CP_2
) richiedeva la prosecuzione delle indagini tecniche. Dal doc. 10 emerge che CP_1 CP_1
proprio nel momento in cui incaricava l'ing. di proseguire con le indagini, formulava CP_1 Per_1
specifica eccezione di inadempimento in capo a , precisando che, se non avesse provveduto CP_1
al pagamento del pregresso (già legittimamente maturato) non avrebbe proseguito nei lavori. Di fatto gli interventi realmente posti in essere da (poi fatti oggetto delle fatture azionate in sede CP_1
monitoria) erano finalizzati alla revisione e sostituzione dei diversi componenti, però, al fine di far funzionare l'impianto, necessitavano ulteriori interventi (dettagliatamente indicati nelle relazioni dell'Ing sull'intera parte elettronica;
è evidente quindi, che il mancato funzionamento Per_1
dell'impianto non è ascrivibile all'odierna opposta.
Le circostanze dedotte da sono state confermate anche in sede di prova orale;
ed invero i testi CP_1
escussi all'udienza del 26\09\2024, sigg.ri e Parte_2 Controparte_5
hanno riferito di avere, loro stessi, eseguito gli interventi elencati nei documenti rammostrati,
[...]
e di aver risolto le problematiche per le quali erano intervenuti.
Va infine dato atto che le domande riconvenzionali svolte dall'opponente , sono rimaste CP_1
sfornite di ogni supporto probatorio pertanto devono essere disattese.
Si può pertanto concludere che, dall'istruttoria, è emersa la prova della legittimità del credito azionato in sede monitoria, con conseguente legittimità dell'emesso Decreto Ingiuntivo, che deve quindi essere confermato in ogni sua parte con integrale rigetto dell'opposizione.
Il rigetto dell'opposizione implica la soccombenza di anche per il pagamento delle CP_1
spese e competenze di causa come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) Rigetta l'opposizione al Decreto Ingiuntivo N. 19245\2022, confermando quest'ultimo in ogni sua parte e dichiarandolo esecutivo ex art. 653 CPC.
2) Per effetto di quanto al punto 1 che precede, condanna in persona del legale CP_1
rapp. p.t., al pagamento, in favore di delle spese e competenze di causa, che si CP_1
liquidano in € 2.500,00 per onorario, oltre IVA, se dovuta, CPA ed Rf come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, 18\09\2025
il Giudice
Dott.ssa Maria Josè Meola
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