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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/03/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2219/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ROMOLI FRANCESCO ( , C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ROMOLI FRANCESCO ( , C.F._1
(C.F. , con il patrocinio Parte_3 C.F._3 dell'avv. ROMOLI FRANCESCO ( , C.F._1 appellanti
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RO P.IVA_2
PULITI PAOLO ANTONIO ( ), C.F._4 appellata Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_3 appellata contumace
Conclusioni per e Parte_1 Parte_2 Parte_3
«Voglia la Corte di Appello di Firenze, in integrale riforma della impugnata sentenza, riconosciuta la legittimazione passiva nel presente giudizio della banca accogliere la domanda proposta in primo grado Controparte_3
e per l'effetto: dichiarare e/o accertare per tutte le ragioni in narrativa esposte la nullità o l'annullamento di singole clausole del mutuo ipotecario fondiario a stati avanzamento lavori (c.d. SAL) n. 55/5028117 in data 18/01/2013 per atti Notaio Rep. 23312, Racc. 14900 per usura originaria, Persona_1 difetto di causa, dichiarare che sulla somma mutuata non è dovuto alcun interesse e disporre le restituzioni di tutte le somme corrisposte illegittimamente dalla società attrice anche a titolo di indebito e/o di arricchimento senza causa.
Relativamente al rapporto di c/c n. 971727, oggetto del presente giudizio, avendo riguardo a tutte le specifiche doglianze e a tutti i profili di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità evidenziati nella narrativa del presente atto di citazione: accertare e dichiarare la mancata pattuizione inter partes o, in subordine, la nullità e/o inefficacia delle eventuali pattuizioni negoziali, concernenti l'applicazione di interessi ultralegali, la capitalizzazione illegittima di interessi, l'applicazione di costi, oneri e commissioni illegittimi, fra cui la cms, l'applicazione di interessi debitori superiori al tasso soglia L. 108/96,
l'applicazione, anch'essa illegittima del meccanismo dei c.d. giorni valuta;
in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o il carattere indebito e/o illegittimo degli addebiti effettuati dalla data di pag. 2/18 apertura dei rapporti, o da altra data sarà ritenuta, su tutti i conti e rapporti in essere in danno della per somme non dovute Parte_1 per interessi ultralegali, capitalizzazione illegittima di interessi, costi, oneri e commissioni illegittimi, fra cui la cms, per l'applicazione di interessi debitori superiori al tasso soglia, nonché per l'illegittima applicazione del meccanismo dei c.d. giorni valuta;
quindi, per l'effetto dell'accoglimento di entrambe o anche di una sola delle domande sopra spiegate, accertare, dichiarare e determinare il saldo del rapporto di c/c;
- in subordine, in caso di cessazione e chiusura del rapporto bancario oggetto di causa, accertare con il credito vantato da Parte_1 nei confronti della banca convenuta, a titolo di ripetizione di indebito ex
[...] art. 2033 c.c. o, in subordine, ex art. 2041 c.c., o ancora in subordine a titolo di ricalcolo del saldo del rapporto, relativamente alle somme illegittimamente addebitate in danno dell'attrice per le causali sopra specificate e, per l'effetto, condannare la in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla società attrice
[...]
sempre a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., o, in Parte_1 subordine, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., o ancora in subordine a titolo di ricalcolo del saldo del rapporto, quella somma che sarà conseguentemente determinata in corso di causa, se del caso tramite esperimento di CTU, o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale ed in particolar modo le fideiussioni prestat[e] dai signori Pt_2
e e comunque ritenere le stesse tenute nella
[...] Parte_3 misura che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio.
Condannare, altresì ed in ogni caso, , in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro–tempore, al risarcimento del danno pag. 3/18 patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura esistenziale, subito dalla società attrice nella misura che verrà provata in corso di causa e/o che l'Odierno Decidente riterrà equo liquidare ex art.1226 c.c.
Condannare in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro – tempore, ad eventualmente rettificare le segnalazioni operate in CR in conformità agli esiti del presente giudizio.
Condannare in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, comprese I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ivi comprese, altresì, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dalla Dott.ssa Persona_2
In ogni caso con vittoria di spese del primo e del secondo grado di giudizio, spese da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
In via istruttoria, conformemente alle conclusioni rassegnate in primo grado, si insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. e pertanto: si insiste per l'ammissione della richiesta CTU contabile al fine di verificare l'effettivo tasso di interesse praticato sui rapporti bancari per cui è causa, tenuto conto, come per legge, delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Si chiede interrogatorio formale del legale rappresentante di CP
, nonché dei Commissari Liquidatori della
[...] [...]
Dr. e Dott. Controparte_2 Persona_3 [...] sui seguenti capitoli: Testimone_1
1) “Vero che è risultata prassi della Controparte_2 concedere finanziamenti e mutui alla clientela a fronte dell'acquisto di proprie pag. 4/18 azioni non quotate, il cui valore veniva determinato dal Consiglio di amministrazione della banca stessa”;
2) “Vero che per tali fatti, nei confronti degli amministratori della banca,
è pendente un procedimento penale”»; per «chiede che la causa sia trattenuta in RO decisione, confermando anche in questa sede le conclusioni di
[...] formulate in comparsa di costituzione», ossia «Voglia la Corte RO adita rigettare integralmente l'appello qui proposto da Parte_1
e […] perché inammissibile ed
[...] Parte_2 Parte_3 infondato.
Con condanna delle parti appellanti alla refusione in solido delle spese di lite».
Rilevato
(nel prosieguo ) – in qualità di Parte_1 Pt_1 debitore principale – e – quali fideiussori – Parte_2 Parte_3 hanno impugnato la sentenza n. 916 del 2022 del Tribunale di Arezzo di rigetto delle domande da essi proposte nei confronti di RO
(nel prosieguo ) dirette all'accertamento dell'usurarietà degli interessi CP previsti dal contratto di mutuo n. 55/5028117 di euro 650.000,00, del 18 gennaio 2013, e dal contratto di apertura di credito in conto corrente n.
971727, del 9 ottobre 2012, oltre all'accertamento, relativamente a quest'ultimo rapporto, dell'illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, anatocismo, c.m.s., spese e antergazione e postergazione dei giorni-valuta e all'accertamento della nullità delle fideiussioni prestate da e Parte_2
Parte_3
Il Tribunale, rilevato che i predetti rapporti erano stati ceduti dalla
Liquidazione coatta amministrativa della (nel Controparte_2 prosieguo ) a , ha considerato che quest'ultima fosse priva di CP_5 CP legittimazione sostanziale passiva, risultando invece legittimata la predetta pag. 5/18 , trattandosi di domande proposte successivamente alla cessione dei CP_5 rapporti dedotti in giudizio.
Il Tribunale ha infatti considerato che i citati rapporti erano stati ceduti con il contratto di cessione di ramo d'azienda del 26 giugno 2017 – stipulato sulla base del decreto-legge n. 99 del 2017 – e che detto accordo, all'art.
3.1.4 lettera b), escludeva dal trasferimento «qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibile ad Attività Incluse
e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso».
Ha poi considerato che tale “Contenzioso Pregresso” era definito dal medesimo contratto come «i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalla Banche in LCA
e dai c.d. “Incentivi Welfare” (di seguito il “Contenzioso Pregresso”) nonché i relativi fondi».
Ha quindi ritenuto che «l'azione intrapresa da parte attrice, promossa con atto di citazione notificato successivamente alla citata cessione intervenuta in data 26 giugno 2017, ma avente ad oggetto condotte verificatesi prima di tale data rientri nella previsione di limitazione dell'oggetto della cessione di cui al D.L. n. 99 del 2017, art. 3, comma 1, lett. c) ripresa dall'art. 3.1.4, lett. b, punto 6) del contratto di cessione». E ha così negato che sussistesse la legittimazione sostanziale passiva in capo a . CP
Tale conclusione risultava altresì confermata, sempre secondo il
Tribunale, dall'«Accordo Ricognitivo del Contratto di Cessione sottoscritto in data 17 gennaio 2018 e successivamente oggetto di un Atto ripetitivo notarile, ai sensi del quale il “Contenzioso giudiziale passivo sorto dopo il 26 giugno
(2017), da chiunque promosso, relativo ad atti/fatti accaduti prima della cessione” sia da annoverare nel “Contenzioso Escluso”».
pag. 6/18 Ha poi ritenuto inapplicabili le previsioni contenute negli artt. 2558 e
2560 c.c., essendo state derogate dal citato d.l. n. 99 del 2017, che con l'art. 3, comma 2, ha stabilito che «il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione».
Le spese di lite sono state poste a carico degli attori , Pt_1 [...]
in applicazione del principio di soccombenza. Parte_4
Avverso tale decisione essi hanno interposto appello, facendo valere quale unico motivo di censura la «erronea qualificazione della domanda: legittimazione passiva in capo a - illegittimità Controparte_6 costituzionale art. 3 comma 1, lett. c) del d.l. 99/2017».
Si è costituita , protestando l'infondatezza del gravame. CP
Non si è costituita in giudizio . CP_5
All'esito dell'udienza del 26 novembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 28 novembre, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con l'unico motivo di gravame gli appellanti lamentano che il
Tribunale abbia erroneamente negato la legittimazione sostanziale di . CP
Sostengono che sarebbe «paradossale» che essa possa «anche attualmente […] godere di tutti i benefici di cui al rapporto intercorso, mentre Parte_1
ed i suoi fideiussori hanno visto gravemente limitata la possibilità di
[...] far valere i propri diritti in giudizio», non potendo domandare nei confronti della stessa banca l'accertamento dell'usurarietà degli interessi attinenti al rapporto. Pertanto, la disposizione prevista dall'art. 3, comma 1, lettera c) del d.l. 99 del 2017, cui il giudice di prime cure ha fatto riferimento per negare detta legittimazione, «si pone in insuperabile contrasto con gli artt. 3 e 24
pag. 7/18 della Costituzione» nella parte in cui, «creando ingiustificabili disparità di trattamento, si vengono a porre ingiustificate limitazioni al diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, per di più con palese violazione del principio di uguaglianza». In conseguenza ripropongono le domande avanzate in primo grado riguardo al mutuo ipotecario oggetto di causa, che sarebbe
«usurario all'origine» in quanto il tasso-soglia del 9,075% sarebbe stato superato dal t.e.g., concretamente applicato, pari al 9,620%. Quest'ultimo valore andrebbe così determinato perché la concessione del mutuo (come quella dell'apertura di credito sul conto corrente) sarebbe stata condizionata
«all'acquisto di azioni e/o obbligazioni convertibili della stessa banca», trattandosi cioè del fenomeno «dei c.d. “prestiti baciati”». Sostengono che, ai sensi dell'art. 644 c.p., «occorre tenere conto delle remunerazioni a qualsiasi titolo collegate alla erogazione del credito che il soggetto erogante pretende ed impone ai fini della concessione del prestito», pertanto «il costo delle azioni, valutate al loro valore reale e non certo a quello di acquisto, diviene elemento
[…] riconnesso alla determinazione del tasso di interesse». Il predetto t.e.g. andrebbe quindi calcolato considerando anche la somma di euro 20.020,00, utilizzata per l'acquisto di azioni della stessa banca mutuante, come risulterebbe dalla c.t.p. attorea. Sostengono infine che, «analoghe considerazioni […] possono porsi per gli interessi anatocistici e per quelli ultralegali applicati dalla sul conto corrente Controparte_2
n. 971727 nel periodo dal 09/10/2012 al 30/09/2017, idonei anch'essi a configurare usura originaria».
La sentenza gravata va confermata quanto alle conclusioni, risultando la domanda infondata, pur dovendosi correggere la motivazione come segue.
1.1. Va anzitutto riconosciuta la legittimazione di relativamente al CP periodo di svolgimento del rapporto successivamente alla cessione di esso.
Occorre considerare che il contratto di cessione esclude dal trasferimento le «“Passività Escluse”» definite come «ogni passività, obbligazione […], debito,
[…] costo (anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e pag. 8/18 ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta, che Con
[…] sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle
Attività Incluse e dalle Passività Incluse, […] in conseguenza dell'attività di
[ ] e/o VB [Veneto Banca] svolta in passato e CP_8 Controparte_2 sino alla Data di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e, quindi, Con non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a : […]
(vi) qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il “Contenzioso Escluso”), nonché i relativi fondi».
Tale clausola contrattuale attua la disposizione contenuta nell'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, ai sensi del quale «[i] commissari liquidatori, […] provvedono a cedere ad un soggetto, […] l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: […] c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività».
La predetta locuzione “atti o fatti occorsi prima della cessione” deve essere interpretata nel senso che le controversie escluse dalla cessione sono soltanto quelle relative a “atti o fatti” attinenti del rapporto ceduto limitatamente alla frazione temporale in cui lo stesso ha avuto svolgimento con una delle banche cedenti, mentre sono trasferiti i contenziosi relativi al pag. 9/18 periodo successivo, in cui il medesimo rapporto è stato invece intrattenuto con la banca cessionaria, ossia . CP
L'interpretazione contraria, da quest'ultima sostenuta, secondo cui non sarebbe stato a essa trasferito nessuno dei contenziosi relativi ai rapporti ceduti, nemmeno se attinenti al periodo successivo alla cessione, non può essere condivisa, in quanto priverebbe sostanzialmente gli appellanti del diritto di azione, non potendo essi rivolgere la propria pretesa, né nei confronti di – che risulterebbe appunto priva di legittimazione ex lege e CP in base al contratto di cessione – né nei confronti della banca cedente, cui non potrebbe essere imputata alcuna responsabilità per atti o fatti inerenti al rapporto posti in essere o avvenuti in un momento in cui non era più parte del medesimo;
né, tantomeno, potrebbe essere destinataria di pretese restitutorie, rispetto a rimesse non ricevute. A diversamente opinare, non vi sarebbe soggetto a cui rivolgere la domanda. Una tale interpretazione finirebbe con eludere – e, quindi, per porsi in conflitto con – il dettato dell'art. 24, primo comma, Cost., in base al quale «[t]utti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi». Come ritenuto dalla Corte costituzionale «“al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi ad un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale”: pertanto, “l'azione in giudizio per la difesa dei propri diritti (…) è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione e da annoverarsi tra quelli inviolabili e caratterizzanti lo stato democratico di diritto” (sentenza n.
26 del 1999, nonché n. 120 del 2014, n. 386 del 2004 e n. 29 del 2003)»
(Corte cost. n. 238 del 2014).
In conseguenza, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017 e della clausola contrattuale che ne ha dato attuazione, Intesa risulta legittimata sostanziale passiva rispetto alla frazione temporale di svolgimento dei rapporti successiva alla loro cessione.
pag. 10/18 2. Ciononostante, quanto al mutuo, la domanda di accertamento della sua usurarietà va rigettata.
Va in primo luogo escluso che la somma impiegata per l'acquisto delle azioni da parte del mutuatario possa venire in rilievo ai fini dell'usura.
È infatti da disattendere la tesi degli appellanti secondo cui, ai fini della verifica dell'usura, il t.e.g. sostenuto da per il finanziamento Pt_1 andrebbe determinato considerando come costo dalla stessa affrontato anche quello per l'acquisto delle azioni «valutate al loro valore reale […]», essendo
«riconnesso alla determinazione del tasso di interesse». Tale metodologia non
è infatti prevista in alcuna disposizione normativa, nemmeno di rango secondario, e, inoltre, è concettualmente insostenibile, in quanto le somme successivamente reimpiegate dal correntista per l'acquisto di azioni della banca che aveva erogato il mutuo non posso essere considerate tra le poste rilevanti ai fini del vaglio dell'usura. Gli importi, infatti, dopo il loro accredito sul conto, sono stati utilizzati dal mutuatario per acquistare un'utilità, le azioni della banca, appunto, entrate nel patrimonio dell'acquirente, la cui successiva perdita di valore è un esito eventuale e occasionale, che non può ex post essere riqualificato come “costo del finanziamento”.
Inoltre, anche a voler assumere la correttezza di tale criterio, gli appellanti non hanno fornito nemmeno un principio di prova del superamento del tasso-soglia da parte del t.e.g. così calcolato, in quanto la c.t.p. prodotta in giudizio presenta incongruenze e lacune tali da risultare inattendibile.
Essa, infatti, pur dando atto a pag. 14 della relazione, che il medesimo t.e.g. sarebbe pari a 9,62%, si limita ad asserire che esso sarebbe stato determinato in base alla seguente formula tuttavia, senza riportare i prospetti di sviluppo dei calcoli – relativi all'attualizzazione del valore del finanziamento – risultando così impossibile pag. 11/18 verificare quantomeno la plausibilità del risultato. Inoltre, sempre la c.t.p., a pag. 13, asserisce di aver tenuto conto dell'importo di euro 20.020,00 – cioè quanto impiegato da per l'acquisto di azioni della banca in data 13 Pt_1 maggio 2013, e che tale valore sarebbe pari al 9,766% della prima tranche del mutuo di euro 205.000,00, erogata contestualmente alla stipula, il 18 gennaio 2013 – non chiarendo il punto decisivo, ossia se abbia svolto tali calcoli unicamente considerando detta prima tranche o l'importo complessivo del mutuo di euro 650.000,00, circostanza non accertabile, non essendo stati prodotti, come detto, i prospetti contenenti lo sviluppo dei medesimi calcoli.
Relativamente al mutuo, quindi, va esclusa la presenza di usura.
2.1. Va altresì esclusa la nullità del contratto in conseguenza dell'assunto degli appellanti, secondo i quali la banca avrebbe condizionato la stipulazione del mutuo «all'acquisto di azioni e/o obbligazioni convertibili della stessa banca» e, quindi, in sostanza, lo stesso finanziamento sarebbe stato realizzato al fine di utilizzarne una parte per acquistare azioni della banca stessa.
Il rilievo officioso di tale nullità non sarebbe in questa sede precluso, non essendovi stata decisione, neanche implicita, su tale questione (Cass. n. 50 del 2023 e Cass., sez. un., n. 26242 del 2014) e risultando tempestivamente allegate le circostanze di fatto potenzialmente rilevanti al riguardo, pur in difetto di deduzione dell'invalidità che ne sarebbe potuta conseguire. Tuttavia, come detto, l'invalidità non sussiste.
A tal proposito, infatti, occorre rammentare quanto affermato dalla Corte regolatrice: «[l]'art. 2358 cod. civ. dispone che “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni”. La norma, nel testo attuale, costituisce esito del d.lgs. n. 142 del 2008 di recepimento della Direttiva
2006/68-CE del 6 settembre 2006, che ha accordato agli Stati membri la facoltà di consentire l'assistenza finanziaria delle società per l'acquisto di proprie azioni ma (solo) subordinatamente “a determinate garanzie”, nella pag. 12/18 ritenuta necessità di tutelare, così, “gli azionisti ed i terzi”. È utile sottolineare che, di contro, prima del d.lgs. n. 142 del 2008 la norma era congegnata diversamente e prevedeva il divieto di assistenza finanziaria in termini assoluti. […] La riforma dell'art. 2358 cod. civ. ha inteso consentire – certo – il prestito per l'acquisto di azioni proprie. Ma ciò ha fatto solo in concorrenza di alcune specifiche condizioni legittimanti e di un preciso percorso procedimentale: (i) da un lato l'operazione deve esser autorizzata dall'assemblea straordinaria della società; (ii) dall'altro, gli amministratori debbono predisporre “una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità
e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni”, e attestare che “l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato”; (iii) ulteriormente la relazione deve essere depositata presso la sede della società, nei trenta giorni precedenti l'assemblea; (iv) infine e comunque l'importo complessivo delle somme impiegate per finanziare l'acquisto delle proprie azioni non può eccedere “il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”, dovendo la società iscrivere contestualmente al passivo di bilancio “una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate”. [… S]i tratta di un divieto di fonte legale a presidio di interessi generali, quali indubbiamente sono quelli dei terzi (e dei creditori) all'integrità patrimoniale della società; cosa che è dato evincere dal limite quantitativo imposto dalla norma a fronte degli utili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
Ciò induce a dire che l'operazione realizzata in violazione dell'art. 2358 dà luogo all'inosservanza di una norma imperativa di grado elevato, qual è quella pag. 13/18 tesa a tutelare interessi di sistema. E quindi, sebbene a fronte del nuovo testo, è da confermare l'orientamento tradizionale per cui il mancato rispetto del divieto, ove difettino le condizioni stabilite dalla legge, produce la nullità, ex art. 1418 cod. civ., dell'operazione di assistenza finanziaria nel suo complesso. […] Il divieto di cui all'art. 2358 è finalizzato a impedire quei prestiti che siano preordinati all'acquisto di azioni proprie. La sanzione della nullità si propaga all'atto di acquisto, alla specifica condizione che sia individuabile il collegamento funzionale tra l'acquisto delle azioni e la erogazione del finanziamento. Questa cosa è semplice ove vi sia contestualità.
Non lo è invece ove questa manchi. Il collegamento ricorre quando gli atti, sebbene formalmente distinti, risultino interdipendenti al punto che l'uno serve oggettivamente alla realizzazione dell'altro. La prova del collegamento funzionale, per quanto non necessariamente emergente dai contratti e suscettibile di palesarsi in base a indici anche presuntivi, deve in ogni caso essere fornita a onere di chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso» (Cass n. 28148 del 2023, in motivazione).
Va poi ricordato che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «- sussiste un collegamento in senso tecnico tra più contratti quando ricorre
“sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale” (Cass. SU n. 19785 del 2015, in motiv.; Cass. n.
11974 del 2010; Cass. n. 23470 del 2004); - la sussistenza dei presupposti fattuali del collegamento soggettivo e funzionale tra più contratti distinti
(come quello rilevante ai fini della violazione del divieto di cui all'art. 2358
c.c., che e finalizzato a impedire la concessione di prestiti preordinati pag. 14/18 all'acquisto di azioni della banca finanziatrice) costituisce l'oggetto di un accertamento riservato al giudice di merito;
- quest'ultimo può a tal fine avvalersi anche di prove presuntive ([…] cfr., in tema, Cass. n. 28148 del
2023); - l'accertamento concernente la sussistenza degli indicati presupposti, al pari del giudizio relativo all'effettiva ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. (Cass. n. 1234 del 2019;
Cass. n. 1216 del 2006) e all'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare (Cass. n. 12002 del 2017), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono censurabili in sede di legittimità se non per il vizio previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. […] (cfr. Cass.
SU n. 8053 del 2014; Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14)»
(Cass. n. 372 del 2025, in motivazione).
Al lume di tali criteri, come detto, non può essere ritenuto che il finanziamento fosse preordinato all'acquisto delle azioni della banca.
In primo luogo, va respinta la richiesta di «interrogatorio formale del legale rappresentante di , nonché dei Commissari Liquidatori RO della coatta amministrativa Dr. CP Controparte_2
e Dott. , in quanto, i capitoli di Persona_3 Testimone_1 prova sono irrilevanti: quanto al primo, l'esistenza della «prassi» di «concedere finanziamenti e mutui alla clientela a fronte dell'acquisto di proprie azioni non quotate», lascerebbe comunque indimostrato che, nel caso in esame, essa sia stata effettivamente seguita;
parimenti, quanto al secondo, il fatto che sia
«pendente un procedimento penale», oltre a non consistere in un accertamento di responsabilità prima della sua definizione, non consente di inferire che anche il finanziamento in esame avesse il fine di acquistare azioni proprie.
In secondo luogo, va rilevato che, secondo la stessa prospettazione attorea, non vi è coincidenza temporale tra l'erogazione delle tre quote del pag. 15/18 finanziamento e gli acquisti effettuati. Mentre la prima erogazione, di euro
205.000,00, è avvenuta in data 18 gennaio 2013 contestualmente alla stipula del mutuo, solo il 13 maggio 2013, quattro mesi dopo, è stato annotato in conto corrente l'addebito per «compravendita titoli e diritti» di euro 20.020,00; inoltre, la seconda tranche è stata accreditata il 28 giugno 2013, per euro
117.705,00 e in data 2 settembre 2013 sono state addebitati euro 13.000,00, con due annotazioni di euro 6.250,00 ciascuna, entrambe come
«sottoscrizione operazione titoli» per l'acquisto, la prima, di azioni della banca e, la seconda, di sue obbligazioni convertibili;
infine, al terzo accredito di euro
126.682,50, del 16 gennaio 2014, è seguita la conversione delle predette obbligazioni in azioni soltanto un anno e mezzo dopo, il 10 giugno 2015.
Va poi considerato che il finanziamento, sempre secondo la prospettazione attorea, sarebbe stato utilizzato per l'acquisto di azioni soltanto in minima parte ossia per euro 33.020,00 somma che, rispetto al totale erogato, pari a 650.000,00 euro, costituisce appena il 5,08%.
La mancanza di collegamento che da tanto emerge– oltre a confortare la predetta conclusione di irrilevanza delle somme erogate ai fini dell'usura – esclude altresì che tali atti di finanziamento e di acquisto azionario siano affetti da nullità.
2.2. Quanto alle doglianze relative al conto n. 971727 – illegittimità di interessi anatocistici e di quelli ultralegali, c.m.s. e spese, antergazione e postergazione dei giorni-valuta, oltre all'usura – è priva di CP legittimazione sostanziale passiva per tutto il periodo in cui il rapporto è stato Contr intrattenuto con , ossia fino al 26 giugno 2017, per le ragioni precedentemente esposte.
Quanto al periodo successivo, tra tale momento e il 30 settembre 2017 – data dell'ultimo estratto conto disponibile in atti – il saldo del conto è sempre stato a credito del correntista, pertanto non risultano addebiti da eliminare.
pag. 16/18 Ciò emerge dall'estratto relativo al 2° trimestre del 2017 (pag. 17 del file telematico prodotto come all. 14, parte quinta alla c.t.p. di ), nel Pt_1 quale, alla data relativa all'ultima operazione precedente al predetto 26 giugno 2017, il saldo era pari a euro +123,27 (pari alla differenza tra gli addebiti del trimestre fino a quel momento effettuati, per euro 10.136,72 e gli accrediti, per euro 10.259,99); parimenti il saldo risulta sempre a credito anche nel 3° trimestre, in quanto gli addebiti del trimestre, pari a euro 95,91, sono inferiori al saldo finale di euro +98,38 (pag. 17 ibidem).
Va infine considerato che, proprio perché il conto non è mai stato in passivo in tale periodo, non ha goduto di alcun finanziamento, Pt_1 circostanza che esclude in radice l'esistenza di usura.
Pertanto, anche le doglianze relative al rapporto di conto corrente vanno respinte.
Per completezza vanno altresì rigettate le ulteriori domande contenute nelle conclusioni degli appellanti (non riproposte nella parte narrativa del gravame), ossia quella di accertamento della nullità delle fideiussioni prestate da e quella di condanna al risarcimento del danno Pt_2 Parte_3 subito dalla e quella di condanna alla rettifica delle segnalazioni alla Pt_1
Centrale Rischi, essendo state tutte prospettate, sin dalla citazione in primo grado, come consequenziali alla invalidità del mutuo, tuttavia esclusa.
3. L'assoluta peculiarità della vicenda relativamente alla legittimazione di
– questione rispetto alla quale la censura è risultata fondata – con CP disciplina legislativa speciale derogatoria dei principi generali ex art. 58 t.u.b.
e particolarmente complessa, con rinvio ad accordi di cessione pure notevolmente articolati, unitamente all'assenza, allo stato, di precedenti specifici di legittimità, giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
pag. 17/18 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Liquidazione coatta amministrativa di
Controparte_2
2. respinge l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 916 del 2022 del Parte_3
Tribunale di Arezzo, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative al presente grado di giudizio;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
27 marzo 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 18/18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ROMOLI FRANCESCO ( , C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ROMOLI FRANCESCO ( , C.F._1
(C.F. , con il patrocinio Parte_3 C.F._3 dell'avv. ROMOLI FRANCESCO ( , C.F._1 appellanti
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RO P.IVA_2
PULITI PAOLO ANTONIO ( ), C.F._4 appellata Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_3 appellata contumace
Conclusioni per e Parte_1 Parte_2 Parte_3
«Voglia la Corte di Appello di Firenze, in integrale riforma della impugnata sentenza, riconosciuta la legittimazione passiva nel presente giudizio della banca accogliere la domanda proposta in primo grado Controparte_3
e per l'effetto: dichiarare e/o accertare per tutte le ragioni in narrativa esposte la nullità o l'annullamento di singole clausole del mutuo ipotecario fondiario a stati avanzamento lavori (c.d. SAL) n. 55/5028117 in data 18/01/2013 per atti Notaio Rep. 23312, Racc. 14900 per usura originaria, Persona_1 difetto di causa, dichiarare che sulla somma mutuata non è dovuto alcun interesse e disporre le restituzioni di tutte le somme corrisposte illegittimamente dalla società attrice anche a titolo di indebito e/o di arricchimento senza causa.
Relativamente al rapporto di c/c n. 971727, oggetto del presente giudizio, avendo riguardo a tutte le specifiche doglianze e a tutti i profili di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità evidenziati nella narrativa del presente atto di citazione: accertare e dichiarare la mancata pattuizione inter partes o, in subordine, la nullità e/o inefficacia delle eventuali pattuizioni negoziali, concernenti l'applicazione di interessi ultralegali, la capitalizzazione illegittima di interessi, l'applicazione di costi, oneri e commissioni illegittimi, fra cui la cms, l'applicazione di interessi debitori superiori al tasso soglia L. 108/96,
l'applicazione, anch'essa illegittima del meccanismo dei c.d. giorni valuta;
in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o il carattere indebito e/o illegittimo degli addebiti effettuati dalla data di pag. 2/18 apertura dei rapporti, o da altra data sarà ritenuta, su tutti i conti e rapporti in essere in danno della per somme non dovute Parte_1 per interessi ultralegali, capitalizzazione illegittima di interessi, costi, oneri e commissioni illegittimi, fra cui la cms, per l'applicazione di interessi debitori superiori al tasso soglia, nonché per l'illegittima applicazione del meccanismo dei c.d. giorni valuta;
quindi, per l'effetto dell'accoglimento di entrambe o anche di una sola delle domande sopra spiegate, accertare, dichiarare e determinare il saldo del rapporto di c/c;
- in subordine, in caso di cessazione e chiusura del rapporto bancario oggetto di causa, accertare con il credito vantato da Parte_1 nei confronti della banca convenuta, a titolo di ripetizione di indebito ex
[...] art. 2033 c.c. o, in subordine, ex art. 2041 c.c., o ancora in subordine a titolo di ricalcolo del saldo del rapporto, relativamente alle somme illegittimamente addebitate in danno dell'attrice per le causali sopra specificate e, per l'effetto, condannare la in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla società attrice
[...]
sempre a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., o, in Parte_1 subordine, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., o ancora in subordine a titolo di ricalcolo del saldo del rapporto, quella somma che sarà conseguentemente determinata in corso di causa, se del caso tramite esperimento di CTU, o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale ed in particolar modo le fideiussioni prestat[e] dai signori Pt_2
e e comunque ritenere le stesse tenute nella
[...] Parte_3 misura che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio.
Condannare, altresì ed in ogni caso, , in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro–tempore, al risarcimento del danno pag. 3/18 patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura esistenziale, subito dalla società attrice nella misura che verrà provata in corso di causa e/o che l'Odierno Decidente riterrà equo liquidare ex art.1226 c.c.
Condannare in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro – tempore, ad eventualmente rettificare le segnalazioni operate in CR in conformità agli esiti del presente giudizio.
Condannare in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, comprese I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ivi comprese, altresì, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dalla Dott.ssa Persona_2
In ogni caso con vittoria di spese del primo e del secondo grado di giudizio, spese da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
In via istruttoria, conformemente alle conclusioni rassegnate in primo grado, si insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. e pertanto: si insiste per l'ammissione della richiesta CTU contabile al fine di verificare l'effettivo tasso di interesse praticato sui rapporti bancari per cui è causa, tenuto conto, come per legge, delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Si chiede interrogatorio formale del legale rappresentante di CP
, nonché dei Commissari Liquidatori della
[...] [...]
Dr. e Dott. Controparte_2 Persona_3 [...] sui seguenti capitoli: Testimone_1
1) “Vero che è risultata prassi della Controparte_2 concedere finanziamenti e mutui alla clientela a fronte dell'acquisto di proprie pag. 4/18 azioni non quotate, il cui valore veniva determinato dal Consiglio di amministrazione della banca stessa”;
2) “Vero che per tali fatti, nei confronti degli amministratori della banca,
è pendente un procedimento penale”»; per «chiede che la causa sia trattenuta in RO decisione, confermando anche in questa sede le conclusioni di
[...] formulate in comparsa di costituzione», ossia «Voglia la Corte RO adita rigettare integralmente l'appello qui proposto da Parte_1
e […] perché inammissibile ed
[...] Parte_2 Parte_3 infondato.
Con condanna delle parti appellanti alla refusione in solido delle spese di lite».
Rilevato
(nel prosieguo ) – in qualità di Parte_1 Pt_1 debitore principale – e – quali fideiussori – Parte_2 Parte_3 hanno impugnato la sentenza n. 916 del 2022 del Tribunale di Arezzo di rigetto delle domande da essi proposte nei confronti di RO
(nel prosieguo ) dirette all'accertamento dell'usurarietà degli interessi CP previsti dal contratto di mutuo n. 55/5028117 di euro 650.000,00, del 18 gennaio 2013, e dal contratto di apertura di credito in conto corrente n.
971727, del 9 ottobre 2012, oltre all'accertamento, relativamente a quest'ultimo rapporto, dell'illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, anatocismo, c.m.s., spese e antergazione e postergazione dei giorni-valuta e all'accertamento della nullità delle fideiussioni prestate da e Parte_2
Parte_3
Il Tribunale, rilevato che i predetti rapporti erano stati ceduti dalla
Liquidazione coatta amministrativa della (nel Controparte_2 prosieguo ) a , ha considerato che quest'ultima fosse priva di CP_5 CP legittimazione sostanziale passiva, risultando invece legittimata la predetta pag. 5/18 , trattandosi di domande proposte successivamente alla cessione dei CP_5 rapporti dedotti in giudizio.
Il Tribunale ha infatti considerato che i citati rapporti erano stati ceduti con il contratto di cessione di ramo d'azienda del 26 giugno 2017 – stipulato sulla base del decreto-legge n. 99 del 2017 – e che detto accordo, all'art.
3.1.4 lettera b), escludeva dal trasferimento «qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibile ad Attività Incluse
e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso».
Ha poi considerato che tale “Contenzioso Pregresso” era definito dal medesimo contratto come «i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalla Banche in LCA
e dai c.d. “Incentivi Welfare” (di seguito il “Contenzioso Pregresso”) nonché i relativi fondi».
Ha quindi ritenuto che «l'azione intrapresa da parte attrice, promossa con atto di citazione notificato successivamente alla citata cessione intervenuta in data 26 giugno 2017, ma avente ad oggetto condotte verificatesi prima di tale data rientri nella previsione di limitazione dell'oggetto della cessione di cui al D.L. n. 99 del 2017, art. 3, comma 1, lett. c) ripresa dall'art. 3.1.4, lett. b, punto 6) del contratto di cessione». E ha così negato che sussistesse la legittimazione sostanziale passiva in capo a . CP
Tale conclusione risultava altresì confermata, sempre secondo il
Tribunale, dall'«Accordo Ricognitivo del Contratto di Cessione sottoscritto in data 17 gennaio 2018 e successivamente oggetto di un Atto ripetitivo notarile, ai sensi del quale il “Contenzioso giudiziale passivo sorto dopo il 26 giugno
(2017), da chiunque promosso, relativo ad atti/fatti accaduti prima della cessione” sia da annoverare nel “Contenzioso Escluso”».
pag. 6/18 Ha poi ritenuto inapplicabili le previsioni contenute negli artt. 2558 e
2560 c.c., essendo state derogate dal citato d.l. n. 99 del 2017, che con l'art. 3, comma 2, ha stabilito che «il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione».
Le spese di lite sono state poste a carico degli attori , Pt_1 [...]
in applicazione del principio di soccombenza. Parte_4
Avverso tale decisione essi hanno interposto appello, facendo valere quale unico motivo di censura la «erronea qualificazione della domanda: legittimazione passiva in capo a - illegittimità Controparte_6 costituzionale art. 3 comma 1, lett. c) del d.l. 99/2017».
Si è costituita , protestando l'infondatezza del gravame. CP
Non si è costituita in giudizio . CP_5
All'esito dell'udienza del 26 novembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 28 novembre, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con l'unico motivo di gravame gli appellanti lamentano che il
Tribunale abbia erroneamente negato la legittimazione sostanziale di . CP
Sostengono che sarebbe «paradossale» che essa possa «anche attualmente […] godere di tutti i benefici di cui al rapporto intercorso, mentre Parte_1
ed i suoi fideiussori hanno visto gravemente limitata la possibilità di
[...] far valere i propri diritti in giudizio», non potendo domandare nei confronti della stessa banca l'accertamento dell'usurarietà degli interessi attinenti al rapporto. Pertanto, la disposizione prevista dall'art. 3, comma 1, lettera c) del d.l. 99 del 2017, cui il giudice di prime cure ha fatto riferimento per negare detta legittimazione, «si pone in insuperabile contrasto con gli artt. 3 e 24
pag. 7/18 della Costituzione» nella parte in cui, «creando ingiustificabili disparità di trattamento, si vengono a porre ingiustificate limitazioni al diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, per di più con palese violazione del principio di uguaglianza». In conseguenza ripropongono le domande avanzate in primo grado riguardo al mutuo ipotecario oggetto di causa, che sarebbe
«usurario all'origine» in quanto il tasso-soglia del 9,075% sarebbe stato superato dal t.e.g., concretamente applicato, pari al 9,620%. Quest'ultimo valore andrebbe così determinato perché la concessione del mutuo (come quella dell'apertura di credito sul conto corrente) sarebbe stata condizionata
«all'acquisto di azioni e/o obbligazioni convertibili della stessa banca», trattandosi cioè del fenomeno «dei c.d. “prestiti baciati”». Sostengono che, ai sensi dell'art. 644 c.p., «occorre tenere conto delle remunerazioni a qualsiasi titolo collegate alla erogazione del credito che il soggetto erogante pretende ed impone ai fini della concessione del prestito», pertanto «il costo delle azioni, valutate al loro valore reale e non certo a quello di acquisto, diviene elemento
[…] riconnesso alla determinazione del tasso di interesse». Il predetto t.e.g. andrebbe quindi calcolato considerando anche la somma di euro 20.020,00, utilizzata per l'acquisto di azioni della stessa banca mutuante, come risulterebbe dalla c.t.p. attorea. Sostengono infine che, «analoghe considerazioni […] possono porsi per gli interessi anatocistici e per quelli ultralegali applicati dalla sul conto corrente Controparte_2
n. 971727 nel periodo dal 09/10/2012 al 30/09/2017, idonei anch'essi a configurare usura originaria».
La sentenza gravata va confermata quanto alle conclusioni, risultando la domanda infondata, pur dovendosi correggere la motivazione come segue.
1.1. Va anzitutto riconosciuta la legittimazione di relativamente al CP periodo di svolgimento del rapporto successivamente alla cessione di esso.
Occorre considerare che il contratto di cessione esclude dal trasferimento le «“Passività Escluse”» definite come «ogni passività, obbligazione […], debito,
[…] costo (anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e pag. 8/18 ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta, che Con
[…] sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle
Attività Incluse e dalle Passività Incluse, […] in conseguenza dell'attività di
[ ] e/o VB [Veneto Banca] svolta in passato e CP_8 Controparte_2 sino alla Data di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e, quindi, Con non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a : […]
(vi) qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il “Contenzioso Escluso”), nonché i relativi fondi».
Tale clausola contrattuale attua la disposizione contenuta nell'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, ai sensi del quale «[i] commissari liquidatori, […] provvedono a cedere ad un soggetto, […] l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: […] c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività».
La predetta locuzione “atti o fatti occorsi prima della cessione” deve essere interpretata nel senso che le controversie escluse dalla cessione sono soltanto quelle relative a “atti o fatti” attinenti del rapporto ceduto limitatamente alla frazione temporale in cui lo stesso ha avuto svolgimento con una delle banche cedenti, mentre sono trasferiti i contenziosi relativi al pag. 9/18 periodo successivo, in cui il medesimo rapporto è stato invece intrattenuto con la banca cessionaria, ossia . CP
L'interpretazione contraria, da quest'ultima sostenuta, secondo cui non sarebbe stato a essa trasferito nessuno dei contenziosi relativi ai rapporti ceduti, nemmeno se attinenti al periodo successivo alla cessione, non può essere condivisa, in quanto priverebbe sostanzialmente gli appellanti del diritto di azione, non potendo essi rivolgere la propria pretesa, né nei confronti di – che risulterebbe appunto priva di legittimazione ex lege e CP in base al contratto di cessione – né nei confronti della banca cedente, cui non potrebbe essere imputata alcuna responsabilità per atti o fatti inerenti al rapporto posti in essere o avvenuti in un momento in cui non era più parte del medesimo;
né, tantomeno, potrebbe essere destinataria di pretese restitutorie, rispetto a rimesse non ricevute. A diversamente opinare, non vi sarebbe soggetto a cui rivolgere la domanda. Una tale interpretazione finirebbe con eludere – e, quindi, per porsi in conflitto con – il dettato dell'art. 24, primo comma, Cost., in base al quale «[t]utti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi». Come ritenuto dalla Corte costituzionale «“al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi ad un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale”: pertanto, “l'azione in giudizio per la difesa dei propri diritti (…) è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione e da annoverarsi tra quelli inviolabili e caratterizzanti lo stato democratico di diritto” (sentenza n.
26 del 1999, nonché n. 120 del 2014, n. 386 del 2004 e n. 29 del 2003)»
(Corte cost. n. 238 del 2014).
In conseguenza, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017 e della clausola contrattuale che ne ha dato attuazione, Intesa risulta legittimata sostanziale passiva rispetto alla frazione temporale di svolgimento dei rapporti successiva alla loro cessione.
pag. 10/18 2. Ciononostante, quanto al mutuo, la domanda di accertamento della sua usurarietà va rigettata.
Va in primo luogo escluso che la somma impiegata per l'acquisto delle azioni da parte del mutuatario possa venire in rilievo ai fini dell'usura.
È infatti da disattendere la tesi degli appellanti secondo cui, ai fini della verifica dell'usura, il t.e.g. sostenuto da per il finanziamento Pt_1 andrebbe determinato considerando come costo dalla stessa affrontato anche quello per l'acquisto delle azioni «valutate al loro valore reale […]», essendo
«riconnesso alla determinazione del tasso di interesse». Tale metodologia non
è infatti prevista in alcuna disposizione normativa, nemmeno di rango secondario, e, inoltre, è concettualmente insostenibile, in quanto le somme successivamente reimpiegate dal correntista per l'acquisto di azioni della banca che aveva erogato il mutuo non posso essere considerate tra le poste rilevanti ai fini del vaglio dell'usura. Gli importi, infatti, dopo il loro accredito sul conto, sono stati utilizzati dal mutuatario per acquistare un'utilità, le azioni della banca, appunto, entrate nel patrimonio dell'acquirente, la cui successiva perdita di valore è un esito eventuale e occasionale, che non può ex post essere riqualificato come “costo del finanziamento”.
Inoltre, anche a voler assumere la correttezza di tale criterio, gli appellanti non hanno fornito nemmeno un principio di prova del superamento del tasso-soglia da parte del t.e.g. così calcolato, in quanto la c.t.p. prodotta in giudizio presenta incongruenze e lacune tali da risultare inattendibile.
Essa, infatti, pur dando atto a pag. 14 della relazione, che il medesimo t.e.g. sarebbe pari a 9,62%, si limita ad asserire che esso sarebbe stato determinato in base alla seguente formula tuttavia, senza riportare i prospetti di sviluppo dei calcoli – relativi all'attualizzazione del valore del finanziamento – risultando così impossibile pag. 11/18 verificare quantomeno la plausibilità del risultato. Inoltre, sempre la c.t.p., a pag. 13, asserisce di aver tenuto conto dell'importo di euro 20.020,00 – cioè quanto impiegato da per l'acquisto di azioni della banca in data 13 Pt_1 maggio 2013, e che tale valore sarebbe pari al 9,766% della prima tranche del mutuo di euro 205.000,00, erogata contestualmente alla stipula, il 18 gennaio 2013 – non chiarendo il punto decisivo, ossia se abbia svolto tali calcoli unicamente considerando detta prima tranche o l'importo complessivo del mutuo di euro 650.000,00, circostanza non accertabile, non essendo stati prodotti, come detto, i prospetti contenenti lo sviluppo dei medesimi calcoli.
Relativamente al mutuo, quindi, va esclusa la presenza di usura.
2.1. Va altresì esclusa la nullità del contratto in conseguenza dell'assunto degli appellanti, secondo i quali la banca avrebbe condizionato la stipulazione del mutuo «all'acquisto di azioni e/o obbligazioni convertibili della stessa banca» e, quindi, in sostanza, lo stesso finanziamento sarebbe stato realizzato al fine di utilizzarne una parte per acquistare azioni della banca stessa.
Il rilievo officioso di tale nullità non sarebbe in questa sede precluso, non essendovi stata decisione, neanche implicita, su tale questione (Cass. n. 50 del 2023 e Cass., sez. un., n. 26242 del 2014) e risultando tempestivamente allegate le circostanze di fatto potenzialmente rilevanti al riguardo, pur in difetto di deduzione dell'invalidità che ne sarebbe potuta conseguire. Tuttavia, come detto, l'invalidità non sussiste.
A tal proposito, infatti, occorre rammentare quanto affermato dalla Corte regolatrice: «[l]'art. 2358 cod. civ. dispone che “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni”. La norma, nel testo attuale, costituisce esito del d.lgs. n. 142 del 2008 di recepimento della Direttiva
2006/68-CE del 6 settembre 2006, che ha accordato agli Stati membri la facoltà di consentire l'assistenza finanziaria delle società per l'acquisto di proprie azioni ma (solo) subordinatamente “a determinate garanzie”, nella pag. 12/18 ritenuta necessità di tutelare, così, “gli azionisti ed i terzi”. È utile sottolineare che, di contro, prima del d.lgs. n. 142 del 2008 la norma era congegnata diversamente e prevedeva il divieto di assistenza finanziaria in termini assoluti. […] La riforma dell'art. 2358 cod. civ. ha inteso consentire – certo – il prestito per l'acquisto di azioni proprie. Ma ciò ha fatto solo in concorrenza di alcune specifiche condizioni legittimanti e di un preciso percorso procedimentale: (i) da un lato l'operazione deve esser autorizzata dall'assemblea straordinaria della società; (ii) dall'altro, gli amministratori debbono predisporre “una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità
e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni”, e attestare che “l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato”; (iii) ulteriormente la relazione deve essere depositata presso la sede della società, nei trenta giorni precedenti l'assemblea; (iv) infine e comunque l'importo complessivo delle somme impiegate per finanziare l'acquisto delle proprie azioni non può eccedere “il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”, dovendo la società iscrivere contestualmente al passivo di bilancio “una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate”. [… S]i tratta di un divieto di fonte legale a presidio di interessi generali, quali indubbiamente sono quelli dei terzi (e dei creditori) all'integrità patrimoniale della società; cosa che è dato evincere dal limite quantitativo imposto dalla norma a fronte degli utili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
Ciò induce a dire che l'operazione realizzata in violazione dell'art. 2358 dà luogo all'inosservanza di una norma imperativa di grado elevato, qual è quella pag. 13/18 tesa a tutelare interessi di sistema. E quindi, sebbene a fronte del nuovo testo, è da confermare l'orientamento tradizionale per cui il mancato rispetto del divieto, ove difettino le condizioni stabilite dalla legge, produce la nullità, ex art. 1418 cod. civ., dell'operazione di assistenza finanziaria nel suo complesso. […] Il divieto di cui all'art. 2358 è finalizzato a impedire quei prestiti che siano preordinati all'acquisto di azioni proprie. La sanzione della nullità si propaga all'atto di acquisto, alla specifica condizione che sia individuabile il collegamento funzionale tra l'acquisto delle azioni e la erogazione del finanziamento. Questa cosa è semplice ove vi sia contestualità.
Non lo è invece ove questa manchi. Il collegamento ricorre quando gli atti, sebbene formalmente distinti, risultino interdipendenti al punto che l'uno serve oggettivamente alla realizzazione dell'altro. La prova del collegamento funzionale, per quanto non necessariamente emergente dai contratti e suscettibile di palesarsi in base a indici anche presuntivi, deve in ogni caso essere fornita a onere di chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso» (Cass n. 28148 del 2023, in motivazione).
Va poi ricordato che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «- sussiste un collegamento in senso tecnico tra più contratti quando ricorre
“sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale” (Cass. SU n. 19785 del 2015, in motiv.; Cass. n.
11974 del 2010; Cass. n. 23470 del 2004); - la sussistenza dei presupposti fattuali del collegamento soggettivo e funzionale tra più contratti distinti
(come quello rilevante ai fini della violazione del divieto di cui all'art. 2358
c.c., che e finalizzato a impedire la concessione di prestiti preordinati pag. 14/18 all'acquisto di azioni della banca finanziatrice) costituisce l'oggetto di un accertamento riservato al giudice di merito;
- quest'ultimo può a tal fine avvalersi anche di prove presuntive ([…] cfr., in tema, Cass. n. 28148 del
2023); - l'accertamento concernente la sussistenza degli indicati presupposti, al pari del giudizio relativo all'effettiva ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. (Cass. n. 1234 del 2019;
Cass. n. 1216 del 2006) e all'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare (Cass. n. 12002 del 2017), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono censurabili in sede di legittimità se non per il vizio previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. […] (cfr. Cass.
SU n. 8053 del 2014; Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14)»
(Cass. n. 372 del 2025, in motivazione).
Al lume di tali criteri, come detto, non può essere ritenuto che il finanziamento fosse preordinato all'acquisto delle azioni della banca.
In primo luogo, va respinta la richiesta di «interrogatorio formale del legale rappresentante di , nonché dei Commissari Liquidatori RO della coatta amministrativa Dr. CP Controparte_2
e Dott. , in quanto, i capitoli di Persona_3 Testimone_1 prova sono irrilevanti: quanto al primo, l'esistenza della «prassi» di «concedere finanziamenti e mutui alla clientela a fronte dell'acquisto di proprie azioni non quotate», lascerebbe comunque indimostrato che, nel caso in esame, essa sia stata effettivamente seguita;
parimenti, quanto al secondo, il fatto che sia
«pendente un procedimento penale», oltre a non consistere in un accertamento di responsabilità prima della sua definizione, non consente di inferire che anche il finanziamento in esame avesse il fine di acquistare azioni proprie.
In secondo luogo, va rilevato che, secondo la stessa prospettazione attorea, non vi è coincidenza temporale tra l'erogazione delle tre quote del pag. 15/18 finanziamento e gli acquisti effettuati. Mentre la prima erogazione, di euro
205.000,00, è avvenuta in data 18 gennaio 2013 contestualmente alla stipula del mutuo, solo il 13 maggio 2013, quattro mesi dopo, è stato annotato in conto corrente l'addebito per «compravendita titoli e diritti» di euro 20.020,00; inoltre, la seconda tranche è stata accreditata il 28 giugno 2013, per euro
117.705,00 e in data 2 settembre 2013 sono state addebitati euro 13.000,00, con due annotazioni di euro 6.250,00 ciascuna, entrambe come
«sottoscrizione operazione titoli» per l'acquisto, la prima, di azioni della banca e, la seconda, di sue obbligazioni convertibili;
infine, al terzo accredito di euro
126.682,50, del 16 gennaio 2014, è seguita la conversione delle predette obbligazioni in azioni soltanto un anno e mezzo dopo, il 10 giugno 2015.
Va poi considerato che il finanziamento, sempre secondo la prospettazione attorea, sarebbe stato utilizzato per l'acquisto di azioni soltanto in minima parte ossia per euro 33.020,00 somma che, rispetto al totale erogato, pari a 650.000,00 euro, costituisce appena il 5,08%.
La mancanza di collegamento che da tanto emerge– oltre a confortare la predetta conclusione di irrilevanza delle somme erogate ai fini dell'usura – esclude altresì che tali atti di finanziamento e di acquisto azionario siano affetti da nullità.
2.2. Quanto alle doglianze relative al conto n. 971727 – illegittimità di interessi anatocistici e di quelli ultralegali, c.m.s. e spese, antergazione e postergazione dei giorni-valuta, oltre all'usura – è priva di CP legittimazione sostanziale passiva per tutto il periodo in cui il rapporto è stato Contr intrattenuto con , ossia fino al 26 giugno 2017, per le ragioni precedentemente esposte.
Quanto al periodo successivo, tra tale momento e il 30 settembre 2017 – data dell'ultimo estratto conto disponibile in atti – il saldo del conto è sempre stato a credito del correntista, pertanto non risultano addebiti da eliminare.
pag. 16/18 Ciò emerge dall'estratto relativo al 2° trimestre del 2017 (pag. 17 del file telematico prodotto come all. 14, parte quinta alla c.t.p. di ), nel Pt_1 quale, alla data relativa all'ultima operazione precedente al predetto 26 giugno 2017, il saldo era pari a euro +123,27 (pari alla differenza tra gli addebiti del trimestre fino a quel momento effettuati, per euro 10.136,72 e gli accrediti, per euro 10.259,99); parimenti il saldo risulta sempre a credito anche nel 3° trimestre, in quanto gli addebiti del trimestre, pari a euro 95,91, sono inferiori al saldo finale di euro +98,38 (pag. 17 ibidem).
Va infine considerato che, proprio perché il conto non è mai stato in passivo in tale periodo, non ha goduto di alcun finanziamento, Pt_1 circostanza che esclude in radice l'esistenza di usura.
Pertanto, anche le doglianze relative al rapporto di conto corrente vanno respinte.
Per completezza vanno altresì rigettate le ulteriori domande contenute nelle conclusioni degli appellanti (non riproposte nella parte narrativa del gravame), ossia quella di accertamento della nullità delle fideiussioni prestate da e quella di condanna al risarcimento del danno Pt_2 Parte_3 subito dalla e quella di condanna alla rettifica delle segnalazioni alla Pt_1
Centrale Rischi, essendo state tutte prospettate, sin dalla citazione in primo grado, come consequenziali alla invalidità del mutuo, tuttavia esclusa.
3. L'assoluta peculiarità della vicenda relativamente alla legittimazione di
– questione rispetto alla quale la censura è risultata fondata – con CP disciplina legislativa speciale derogatoria dei principi generali ex art. 58 t.u.b.
e particolarmente complessa, con rinvio ad accordi di cessione pure notevolmente articolati, unitamente all'assenza, allo stato, di precedenti specifici di legittimità, giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
pag. 17/18 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Liquidazione coatta amministrativa di
Controparte_2
2. respinge l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 916 del 2022 del Parte_3
Tribunale di Arezzo, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative al presente grado di giudizio;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
27 marzo 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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