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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/09/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 19/09/2025 nel procedimento portante il n. 1082 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Fabrizio Brignolo parte ricorrente
C O N T R O
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Fernando Bagnasco parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/09/2024 il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva condannarsi l al riconoscimento dei contributi relativi a 52 settimane Controparte_2 in relazione agli anni 1985 che 1986, per il lavoro prestato alle dipendenze della società
MATRA srl, al fine di ottenere la pensione di vecchiaia.
Premesso di aver lavorato alle dipendenze della predetta società dal 09/09/1981 al fallimento della stessa, risalente all'anno 1989, precisava di aver promosso il giudizio rubricato al R.G.L. n. 956/2022 al fine di ottenere la costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962 in ragione dell'omesso versamento dei contributi, ormai prescritti, da parte dei datori di lavoro, chiedendo – tra l'altro – il riscatto del periodo
01/01/1985 / 31/12/1985 e del periodo 01/01/1986 / 31/12/1986, giudizio che si era concluso con declaratoria di prescrizione del relativo diritto.
A sostegno della presente domanda documentava, attraverso la produzione dei Modelli
101, la percezione della retribuzione con riferimento alle annualità in contestazione,
1 delle ricevute attestanti il versamento dei contributi relativi al 1986 e delle ricevute di pagamento degli importi risultanti delle dichiarazioni OM 10 del 1985.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' che contestava la CP_1 fondatezza della domanda attorea, rimarcando il difetto di prova quanto alla durata e continuità del rapporto di lavoro.
Evidenziava, infine, l'insuscettibilità del versamento spontaneo ovvero della riscossione coattiva da parte dell'Ente di previdenza di contributi coperti da prescrizione.
La controversia veniva istruita con l'esame del funzionario indi all'odierna udienza CP_1
i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni, richiamando quelle rispettivamente dedotte in atti.
* * * * *
1. Giova in primo luogo precisare che la presente controversia muove dall'assunto che l' avrebbe omesso l'accreditamento dei contributi, regolarmente versati da parte CP_3 datoriale con riferimento agli anni 1985 e 1986 ai fini della costituzione della pensione di vecchiaia.
2. Tanto sopra precisato, è pacifico e non contestato tra le parti che:
a) il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della Matra s.r.l. in data
01/09/1981, prestandovi servizio fino al dicembre 1988;
b) nel libro matricola della Matra S.r.l. il ricorrente figura risultare unico dipendente dal gennaio 1983 al febbraio 1987;
c) dall'archivio dei modelli DM10 risulta che la società Matra s.r.l. ha versato i contributi fino al mese di agosto 1988;
d) dall'esame dell'estratto conto contributivo risultano accreditati i contributi con riferimento agli anni 1981, 1982, 1984.
2.1. Orbene, per stessa ammissione dell'Ente di previdenza, in relazione al periodo di cui si discute parte datoriale ha provveduto ad assolvere l'obbligo di versamento contributivo, senza che tuttavia detti contributi siano stati imputati ad alcuno.
2.2. Sul presupposto pacifico, in quanto – si ripete – non contestato dall' , che CP_3
l'odierno ricorrente fosse negli anni 1985 e 1986 l'unico dipendente della Matra s.r.l., non si sussistono dubbi sulla fondatezza della domanda attorea.
2 3. Né d'altro canto appare condivisibile la tesi dell' che eccepisce la prescrizione CP_3 della contribuzione di che trattasi, da cui discenderebbe l'insuscettibilità del versamento spontaneo ovvero della riscossione coattiva.
La prospettazione difensiva poggia, infatti, su un presupposto nella specie insussistente, vale a dire l'omissione contributiva, posto che la fattispecie oggetto del presente giudizio attiene alla diversa ipotesi del mancato accreditamento da parte dell' CP_1 di contributi regolarmente versati da parte del datore di lavoro e in definitiva la loro corretta registrazione nell'estratto conto previdenziale dell'assicurato.
4. In conclusione il ricorso merita accoglimento e va affermato il diritto del ricorrente all'accredito contributivo dei contributi relativi agli anni 1985 e 1986 in relazione al periodo lavorativo svolto alle dipendenze della Matra s.r.l. dal 01/01/1985 al
31/12/1986.
5. Alla soccombenza segue la condanna dell al pagamento in favore del ricorrente CP_1 delle spese di lite, con rinvio al dispositivo per la relativa liquidazione eseguita alla luce dei valori minimi previsti dal D.M. 55/14, stante la non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, individuandosi lo scaglione di riferimento in ragione del valore indeterminabile della causa di bassa complessità, dunque in quello compreso tra €
26.000 e 52.000.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, dichiara il diritto del ricorrente alla rettifica della sua posizione previdenziale e assicurativa con accreditamento del periodo dal 01/01/1985 al 31/12/1986 dei contributi versati dal datore di lavoro.
Condanna l a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi CP_1
€ 4.650, oltre € 43 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Così deciso in Asti, 19/09/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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