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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/10/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 2928/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2928/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente” e CP_1 vertente
TRA
( ) - avv. Parte_1 C.F._1
VIOLANTE NICOLA ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. ANZIANO LUIGI ( ); CP_1 P.IVA_1 C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.06.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di riconoscere l'aggravamento delle sue condizioni di salute e quindi il maggior grado di invalidità
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derivante dai postumi permanenti riportati a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsole in data 15.10.2020. Precisava che la controparte aveva già riconosciuto una percentuale di danno biologico pari al 10%, mentre le aveva negato l'aggravamento nella misura del 14%, ritenendolo sproporzionato rispetto alla previsione massima tabellare.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 22.10.2024, concludendo come in atti.
L'art. 2 del T.U. 1124/65 delimita i fatti coperti da assicurazione
(allorché indica nell'”occasione di lavoro” la coordinata critica per l'individuazione degli eventi tutelabili, e nella “causa violenta” l'elemento genetico differenziale dell'infortunio rispetto alla malattia professionale) e gli eventi lesivi oggetto di assicurazione (morte, lesioni personali comportanti una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità assoluta temporanea comportante una astensione del lavoro per più di tre giorni, danno biologico per inabilità permanente, ma solo per i fatti verificatesi dopo il 25/07/00). Per quanto attiene, invece, all'ambito dei danni risarcibili, questo è stato significativamente modificato dal d.lgs.
38/00 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25/07/00), tanto che è possibile rimarcare l'esistenza di due differenti sistemi giuridici ossia quello applicabile agli infortuni verificatesi prima del 25/07/00 e alle malattie professionali denunciate prima di tale data, e quello concernente gli infortuni verificatesi (e le malattie denunciate) in data successiva. Per quanto riguarda la nuova disciplina (che attiene alla fattispecie di cui è causa), l'art. 13 del d.lgs. 38/00, dopo aver definito il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale”), stabilisce un indennizzo dello stesso conseguente all'evento tutelato, purché la menomazione sia di grado pari o superiore al 6%, all'uopo prevedendo una corresponsione di denaro in capitale per le menomazioni ricomprese tra un 6% ed un 16%, e l'erogazione di una rendita per le menomazioni superiori al 16%.
In conclusione, sul punto, l'art. 13 abolisce la rendita per inabilità permanente e al suo posto prevede:
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- nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6%
(franchigia);
- indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%;
- indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al
16%.
Nella fattispecie oggetto della presente indagine, avendo l'istituto già riconosciuto il nesso causale tra l'attività lavorativa e le patologie osteo- articolari (avendo liquidato il 10% di danno biologico complessivo), il contrasto tra le parti ora verte esclusivamente sulla quantificazione del grado inabilitante, avendo il ricorrente rappresentato l'aggravamento delle sue condizioni di salute.
Nel merito, la domanda si è rivelata fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del presente giudizio, da intendersi qui integralmente riportata ed a cui si ritiene di fare pieno affidamento in quanto la stessa trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico-conseguenziale.
Per il ctu parte ricorrente è affetto da “Spondilodiscoartrosi con protrusioni multiple con maggiore erniazione foraminale sinistra dei dischi intersomatici L3-L4, L4-L5 ed L5-S1 a moderato impegno funzionale e con segni di impegno radicolare” infermità riconducibili ad esito di malattia professionale già riconosciuta, valutabili nella misura del 12% a decorrere dalla domanda di aggravamento.
Ne consegue, pertanto, la condanna dell'istituto alla liquidazione e al pagamento del maggior grado dell'indennizzo per danno biologico pari alla predetta misura ed a decorrere dalla data indicata, oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo. A tale importo, come rivalutato, vanno detratte le somme già percepite dalla parte ricorrente in virtù dello stesso titolo.
Le spese processuali sono compensate per la metà stante l'accoglimento parziale e, per la restante parte, seguono la soccombenza e
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sono liquidate come in dispositivo. Le spese peritali vanno poste a CP_ definitivo carico dell e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
CP_
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l come rappresentato, alla liquidazione e al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'indennizzo in conto capitale per la malattia professionale denunciata che ha comportato un danno biologico complessivo pari 12%, oltre accessori di legge e sottratto quanto già percepito dalla ricorrente per il medesimo titolo;
CP_
2) condanna l al pagamento della metà delle spese legali, che si liquidano per l'intero nella complessiva somma di € 2.697,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione;
CP_
3) pone a definitivo carico dell le spese di c.t.u. liquidate in € 290,00 per onorario, in favore della dott.ssa . Persona_1
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2928/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente” e CP_1 vertente
TRA
( ) - avv. Parte_1 C.F._1
VIOLANTE NICOLA ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. ANZIANO LUIGI ( ); CP_1 P.IVA_1 C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.06.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di riconoscere l'aggravamento delle sue condizioni di salute e quindi il maggior grado di invalidità
Pagina 1 di 4 r.g. 2928/24
derivante dai postumi permanenti riportati a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsole in data 15.10.2020. Precisava che la controparte aveva già riconosciuto una percentuale di danno biologico pari al 10%, mentre le aveva negato l'aggravamento nella misura del 14%, ritenendolo sproporzionato rispetto alla previsione massima tabellare.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 22.10.2024, concludendo come in atti.
L'art. 2 del T.U. 1124/65 delimita i fatti coperti da assicurazione
(allorché indica nell'”occasione di lavoro” la coordinata critica per l'individuazione degli eventi tutelabili, e nella “causa violenta” l'elemento genetico differenziale dell'infortunio rispetto alla malattia professionale) e gli eventi lesivi oggetto di assicurazione (morte, lesioni personali comportanti una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità assoluta temporanea comportante una astensione del lavoro per più di tre giorni, danno biologico per inabilità permanente, ma solo per i fatti verificatesi dopo il 25/07/00). Per quanto attiene, invece, all'ambito dei danni risarcibili, questo è stato significativamente modificato dal d.lgs.
38/00 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25/07/00), tanto che è possibile rimarcare l'esistenza di due differenti sistemi giuridici ossia quello applicabile agli infortuni verificatesi prima del 25/07/00 e alle malattie professionali denunciate prima di tale data, e quello concernente gli infortuni verificatesi (e le malattie denunciate) in data successiva. Per quanto riguarda la nuova disciplina (che attiene alla fattispecie di cui è causa), l'art. 13 del d.lgs. 38/00, dopo aver definito il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale”), stabilisce un indennizzo dello stesso conseguente all'evento tutelato, purché la menomazione sia di grado pari o superiore al 6%, all'uopo prevedendo una corresponsione di denaro in capitale per le menomazioni ricomprese tra un 6% ed un 16%, e l'erogazione di una rendita per le menomazioni superiori al 16%.
In conclusione, sul punto, l'art. 13 abolisce la rendita per inabilità permanente e al suo posto prevede:
Pagina 2 di 4 r.g. 2928/24
- nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6%
(franchigia);
- indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%;
- indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al
16%.
Nella fattispecie oggetto della presente indagine, avendo l'istituto già riconosciuto il nesso causale tra l'attività lavorativa e le patologie osteo- articolari (avendo liquidato il 10% di danno biologico complessivo), il contrasto tra le parti ora verte esclusivamente sulla quantificazione del grado inabilitante, avendo il ricorrente rappresentato l'aggravamento delle sue condizioni di salute.
Nel merito, la domanda si è rivelata fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del presente giudizio, da intendersi qui integralmente riportata ed a cui si ritiene di fare pieno affidamento in quanto la stessa trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico-conseguenziale.
Per il ctu parte ricorrente è affetto da “Spondilodiscoartrosi con protrusioni multiple con maggiore erniazione foraminale sinistra dei dischi intersomatici L3-L4, L4-L5 ed L5-S1 a moderato impegno funzionale e con segni di impegno radicolare” infermità riconducibili ad esito di malattia professionale già riconosciuta, valutabili nella misura del 12% a decorrere dalla domanda di aggravamento.
Ne consegue, pertanto, la condanna dell'istituto alla liquidazione e al pagamento del maggior grado dell'indennizzo per danno biologico pari alla predetta misura ed a decorrere dalla data indicata, oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo. A tale importo, come rivalutato, vanno detratte le somme già percepite dalla parte ricorrente in virtù dello stesso titolo.
Le spese processuali sono compensate per la metà stante l'accoglimento parziale e, per la restante parte, seguono la soccombenza e
Pagina 3 di 4 r.g. 2928/24
sono liquidate come in dispositivo. Le spese peritali vanno poste a CP_ definitivo carico dell e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
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1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l come rappresentato, alla liquidazione e al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'indennizzo in conto capitale per la malattia professionale denunciata che ha comportato un danno biologico complessivo pari 12%, oltre accessori di legge e sottratto quanto già percepito dalla ricorrente per il medesimo titolo;
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2) condanna l al pagamento della metà delle spese legali, che si liquidano per l'intero nella complessiva somma di € 2.697,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione;
CP_
3) pone a definitivo carico dell le spese di c.t.u. liquidate in € 290,00 per onorario, in favore della dott.ssa . Persona_1
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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