In caso di accettazione, le regioni ne informeranno i comuni territorialmente competenti nonche' quelli limitrofi, i quali, qualora siano interessati all'acquisizione di detti beni, dovranno inoltrare al Ministero della difesa formale istanza di acquisto, entro novanta giorni dalla suddetta comunicazione di accettazione.
In presenza di tale istanza, il Ministero della difesa e' autorizzato, qualora lo ritenga conveniente, a vendere al comune interessato la proprieta' degli immobili richiesti, contestualmente all'acquisto degli alloggi e delle aree di cui al precedente articolo.
In tal caso, gli atti di vendita e di acquisto sono approvati con unico provvedimento ed i rapporti di credito e debito da essi scaturenti si considerano definitivamente estinti con l'accollo da parte del comune, salvi i necessari conguagli, del debito gravante sul Ministero della difesa, a seguito delle acquisizioni realizzate, sia verso il comune, sia verso le imprese di costruzione e loro consorzi.
Il valore degli immobili da cedere da parte del Ministero della difesa ai comuni sara' determinato, con i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, dal competente ufficio tecnico erariale entro novanta giorni.
Gli atti di trasferimento di immobili demaniali fra Ministero della difesa e comuni - ai quali si provvedera', come per quelli di immobili non demaniali, a trattativa privata - non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473))