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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/01/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore dott.ssa Marcella Celesti Consigliere dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SBENTENZA nella causa iscritta al n. 722/2022 R.G., promossa da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. A. Verborosso;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. L. Gaezza;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1025/2022 del 17 marzo 2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, l'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
59320120004105314000, relativo a contributi per gli anni 2010, 2011 e 2012 e CP_1
rigettava l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, in particolare, disattendeva l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito, regolarmente notificato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, per cui il merito della pretesa contributiva non era più contestabile, in ragione dell'omessa opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999.
Rigettava, altresì, l'opposizione all'esecuzione, non risultando maturato il termine quinquennale dalla notifica dell'avviso di addebito a quella della successiva intimazione di pagamento.
Avverso la sentenza proponeva appello parte soccombente con atto depositato in data 6 agosto 2022. Resisteva l'Istituto appellato reiterando l'eccezione, già proposta in primo grado, di difetto di interesse ad agire del ricorrente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 5 dicembre 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza per aver il tribunale ritenuto valida la notifica della cartella, reputando non necessario l'invio della
CAD nell'ipotesi di notifica postale diretta da parte dell'ente impositore.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia – tra cui la sentenza n. 10012 del 15.4.2021 delle Sezioni Unite della Cassazione –, sostiene che in assenza del destinatario le notifiche a mezzo posta devono essere effettuate dall'ente impositore con le formalità dell'art. 8 l. n. 890/1982, ai sensi del quale quando l'atto viene depositato presso l'ufficio postale è necessario inviare al destinatario la raccomandata informativa (CAD) di avvenuto deposito, non essendo sufficiente la notifica effettuata per compiuta giacenza senza il deposito dell'avviso di ricevimento. Rappresenta che nel caso di specie l non ha provveduto a depositare in giudizio quest'ultimo avviso CP_1
e pertanto l'avviso di addebito opposto è affetto da nullità.
2. Conseguentemente all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione,
l'appellante chiede la condanna degli appellati al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. 3. L'appello è infondato, dovendo confermarsi la pronuncia di rigetto dell'opposizione, anche se con motivazione parzialmente diversa.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l'appellante ha lamentato in primo luogo l'omessa notifica dell'avviso di addebito.
Orbene, si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il precedente di questa Corte (sentenza n. 559/2023) che ha chiarito: “Trovano applicazione nel caso in esame, i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 26283/2022, secondo cui: “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo,
l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n.
146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372
c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”; e ancora: “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del
2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117
Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). E invero il legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla L.n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n.
602/73, intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma 4- bis, ha stabilito, non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Come osservato dalla Suprema Corte, la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, e segnatamente anche i crediti contributivi e previdenziali. In particolare, come affermato dalle S.U., con la norma in questione “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire … È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato … … La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti … … La disciplina in questione non è … irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte cost. n. 155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». 20.1. - Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente … nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. 21. - Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni
«avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...»), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite”. Né - hanno ancora osservato i giudici di legittimità - può ritenersi che sussista un vuoto di tutela. Ad esempio, “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71;
n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19) …”.
L'azione proposta dall'odierno appellante è da qualificare come mera azione di accertamento negativo. Come già rilevato da questa Corte nei propri precedenti conformi - cfr. ex multis Corte Appello di Catania, sentenze nn. 1101/2022, 277/2023,
396/2023, 492/2023 e n. 923/2023, che richiamano tutte Cass. S.U. n. 26283/2022 -, non è tuttavia sufficiente a configurare l'interesse ad agire la teorica possibilità che l'esattore instauri la procedura esecutiva, “non prospettandosi l'azione di accertamento negativo del credito, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., quale unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione (ente impositore) alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio” (cfr. Cass. 6723/2019,
Cass. 22946/2016; cfr. anche Cass. Sezioni Unite n. 26283/2022 cit., in motivazione)”.
E invero, come evidenziato da Cass. S.U. n. 26283/2022 cit., l'interesse ad agire
(opposizione all'esecuzione) sorge “purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e
24461/19)”.
A tale riguardo, l'appellante, pur a fronte del rilievo officioso del difetto di interesse, non ha allegato la sussistenza di alcuna delle tre tassative ipotesi stabilite dall'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, comma 4 bis, in cui il ruolo e la cartella di pagamento e/o avviso di addebito che si assumano invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione.
Inconducenti si appalesano le pronunce del giudice di legittimità menzionate dall'appellante nelle ultime note difensive e di trattazione a fondamento dell'assunto circa la sussistenza del giudicato sulla sussistenza dell'interesse ad agire, atteso che tali sentenze riguardano ipotesi in cui sul punto vi era stata una pronuncia espressa del giudice del precedente grado di giudizio, non contestata in sede di impugnazione. Nel caso in esame, di contro, nessun giudicato si è formato non essendoci sul punto alcuna pronuncia del tribunale.
4. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione, sollevata dall'istituto con le note del 15.9.2024, rileva il collegio che dalla procura del notaio di Tivoli del 3/7/2014 n. 37251/5762 Persona_1
emerge che la stessa non attribuisce all il potere di rappresentare la CP_1 CP_2
per i crediti non ceduti, quali sono, per stessa ammissione dell'istituto quelli oggetti del presente giudizio.
Ciò premesso, non potendo considerarsi valida la notifica effettuata, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., ad un procuratore che anche in primo grado ha agito per conto della società di cartolarizzazione senza averne il potere rappresentativo, il collegio avrebbe dovuto ordinarne la rinnovazione, atteso che tale società, a prescindere dalla regolarità della costituzione, è stata chiamata in giudizio mediante la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
E tuttavia, poiché non sussiste la legittimazione passiva di atteso CP_2
che il credito dell oggetto del presente giudizio, relativo agli anni 2010, 2011 e CP_1
2012, non è oggetto di cessione, normativamente limitata ai crediti del 2005, si ritiene di non ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della suddetta società, cui il ricorso è stato notificato in primo grado, in difetto dei relativi presupposti (cfr.
Cassazione civile sez. lav. 8/9/2003, n. 13097, nonché Cass. civ. n. 28793/2023, n.
11287/2018, n. 15106/20113).
5. L'entrata in vigore della legge n. 215/2021 e l'epoca della pronuncia della sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; compensa tra tutte le parti le spese processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 5 dicembre 2024.
Il Presidente estensore
dott.ssa Graziella Parisi