Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00598/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01989/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1989 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Greco e Martina -OMISSIS-, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via F. Ferrara n. 8;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
dell’ordinanza del Tribunale ordinario di Palermo, Sez. III civ., G.U. dott.ssa Nozzetti, 07.06.2022, n. 4752, all’esito del procedimento R.G. n. 1493/2020, notificata il giorno 11.10.2022, passata in giudicato per mancata impugnazione entro i termini stabiliti dalla legge, munita di formula esecutiva il 24.10.2022 ed in tale forma notificata nuovamente il 29.06.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. b) e 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. MA ON e udito per la parte ricorrente il difensore, avvocatessa Oddo, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che mercé gravame incardinato ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. la ricorrente ha domandato a questo Tribunale a ) di ordinare all’Amministrazione intimata di procedere al pagamento, in forza del titolo specificato in epigrafe, della somma di € 42.379,38, oltre accessori di legge; b ) nonché di adottare gli atti necessari per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza in oggetto, in particolare di nominare un Commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva nell’eventualità d’inerzia dell’Amministrazione intimata; c ) con vittoria di spese;
Ritenuto altresì che mercé il suddetto atto di gravame è stato esposto che a ) il titolo, di cui all’epigrafe, attiene alla condanna del signor -OMISSIS-, in solido con il Comune di Palermo, al risarcimento del danno cagionato da un fatto di reato di omicidio colposo , relativo alla caduta di un albero di grande dimensione sul Lungomare Foro Italico (Palermo) con morte di un passante, in area del Comune, ma gestita dal -OMISSIS-; b ) avendo, il -OMISSIS-, pagato l’intero ed essendo quindi creditore in rivalsa del Comune intimato del 50% del dovuto, quest’ultimo credito (oggetto dell’odierno giudizio di ottemperanza) è stato ceduto, con scrittura privata versata in atti, all’odierna ricorrente;
Ritenuto inoltre che nel corso della camera di consiglio del 16.12.2025 questo Tribunale ha rilevato di ufficio dei profili di possibile inammissibilità del ricorso a causa della mancata notificazione del patto di cessione del credito nelle forme di legge (come da verbale di udienza), di talché parte ricorrente ha chiesto la concessione di un termine a difesa;
Ritenuto che con memoria versata in atti il 08.01.2026 parte ricorrente, dopo avere controdedotto sul rilievo del Tribunale, ha chiesto la concessione di un termine ulteriore per procedere alla rinotifica del titolo nelle forme di legge;
Rilevato che alla successiva camera di consiglio del 13.01.2026 questo Tribunale ha dato ulteriore avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., della possibile inammissibilità del ricorso stante la mancata notificazione del titolo dopo la cessione, di cui in premessa, all’Amministrazione intimata (come riportato a verbale di udienza), invitando le parti presenti a dedurre sul punto;
Rilevato altresì che parte ricorrente ha controdedotto chiedendo ancora una volta la concessione di un termine a difesa per procedere alla notificazione del titolo nelle forme di legge;
Considerato che dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente è dato evincere che, dopo la stipulazione in data 11.10.2022 dell’accordo di cessione del credito nei confronti del Comune intimato tra il sig. -OMISSIS- (cedente) e l’odierna ricorrente n.q. di cessionaria, il titolo è stato rinotificato all’Amministrazione in nome e per conto del sig. -OMISSIS-;
Considerato che, invece, una notificazione al detto Comune dell’avvenuta cessione, in uno alla pedissequa diffida a pagare il dovuto, in nome e per conto della sig.ra -OMISSIS-non risulta essere mai avvenuta;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dall’art. 1264 cod. civ. la notificazione al debitore ceduto dell’avvenuta cessione di un credito è condizione di efficacia, rispetto al solvens , dell’accordo in questione;
Considerato, sotto altro e concorrente profilo, che ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. con mod. legge n. 30/1997, le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate/Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, non essendo consentito, prima di tale termine, di procedere ad esecuzione forzata;
Considerato infine che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. il giudice deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso, allorché sussistono ragioni ostative ad una pronuncia di merito;
Rilevata l’opportunità di chiarire che l’odierna pronuncia non ha implicazioni sulla possibilità di parte ricorrente di azionare di nuovo (nelle forme di legge) il suo credito nei confronti dell’Amministrazione intimata entro l’ordinario termine di prescrizione estintiva decennale;
Considerata la non particolare difficoltà delle questioni trattate come ragione sufficiente per non disporre nulla sulle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO AL, Presidente
MA ON, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ON | RO AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.