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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/06/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2823/2023 r.g. e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Paolo Perrone;
ricorrente
E
Controparte_1
, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla
[...]
dott.ssa Sara ALCARO;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 21 settembre 2023 , Parte_1
premesso di essere vincitrice di concorso pubblico, giusta graduatoria di merito approvata con decreto del Direttore generale dell' n. 9442 del Controparte_2
9/7/2020, in data 20/7/2022, in relazione alla sua assunzione a tempo indeterminato del personale docente per l'A.S. 2022/2023 per la scuola secondaria di secondo grado, di essere inserita nelle graduatorie di merito 2018 per la classe di concorso ADSS, di aver indicato, in ordine di priorità, la provincia di sia per la classe 018 (prima preferenza) sia per la classe CP_1
ADSS (seconda preferenza), di essere stata individuata, in prima battuta, quale avente titolo alla immissione in ruolo in provincia di Reggio Calabria sulla classe concorsuale A018 e, successivamente, con decreto del
[...]
del 25/8/2022, prot. n. 16816, la Controparte_3
amministrazione resistente, ritenuto necessario provvedere a nuove individuazioni per surroga mediante scorrimento delle graduatorie di merito vigenti, per l'A.S. 2022/2023, ha omesso di prendere in considerazione la situazione della ricorrente, preferendo, per la provincia di aspiranti CP_1
candidati con posizione peggiore in graduatoria rispetto alla sua, ha avanzato nei confronti del e del merito domanda tesa ad ottenere Controparte_1
l'assegnazione di una sede di lavoro rientrante nell'ambito della provincia di
CP_1
L'amministrazione si è costituita e ha resistito alla pretesa, chiedendone il rigetto.
Quindi, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- La domanda è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
Sul punto, si ritiene di aderire all'orientamento seguito da questo ufficio
(v. Tribunale Palmi ordinanza del 29/03/2023) e alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.., non essendovi elementi sopravvenuti che possano giustificare una decisione differente. È stato chiarito che la tesi di parte ricorrente secondo cui l'amministrazione avrebbe dovuto offrire i posti successivamente resisi vacanti ai primi in graduatoria che avevano già scelto la sede, appare irragionevole se si pensa che un meccanismo simile determinerebbe la riapertura, senza soluzione di continuità, della procedura di scelta della sede, creando una totale incertezza. Inoltre, pur volendo ritenere il principio della riofferta del posto resosi libero corretto, non vi è alcuna prova che la sede rimasta successivamente vacante sarebbe andata proprio alla ricorrente, solo perché meglio posizionata in graduatoria rispetto a chi ha scelto successivamente la sede.
In sintesi se il avesse dovuto offrire le sedi, resesi libere CP_1
successivamente, a tutti coloro i quali hanno scelto in precedenza- riaprendo sempre la procedura di scelta della sede, con un meccanismo tanto paradossale quanto incerto- non è assolutamente provato (e non potrebbe esserlo senza ripetere tutta la procedura concorsuale con tutti i soggetti in graduatoria e predecessori della ricorrente) -che la sede sarebbe andata proprio alla ricorrente, perché la stessa non dimostra in alcun modo che, in caso di riconvocazione di tutti i vincitori, la sede ambita sarebbe stata, con elevata probabilità, a lei assegnata.
A parere di questo giudice, dunque, il meccanismo di “surroga” operato dall'Amministrazione - oltre che essere stato espressamente previsto e descritto nell'avviso della procedura cui la ricorrente ha scelto di partecipare - non appare irragionevole ed in contrasto con l'art. 97 Cost.
Al contrario, si ritiene che il sopraggiungere di circostanze eventuali e successive – quali la rinuncia di un candidato rispetto alle assegnazioni già concluse – non possa imporre all'Amministrazione di riconvocare tutti i vincitori di concorso al fine di garantir loro la possibilità, laddove volessero, di orientare differentemente le valutazioni già espresse;
invero, sarebbe proprio una simile modalità operativa a porsi in contrasto con i principi di efficienza e di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché le graduatorie non diventerebbero mai definitive e dovrebbero essere messe in discussione in ogni momento in cui si libera un posto, il che, come evidente, creerebbe solo enormi incertezze e gravissimi danni alla continuità scolastica.
Neanche può dirsi che il meccanismo proposto dalla difesa attorea è conforme alle previsioni dell'allegato A.10 delle istruzioni operative a.s.
2022/2023 richiamate in ricorso, poiché, come evidenziato dall'amministrazione resistente, la disposizione secondo cui: “L'accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato” si riferisce a ipotesi ben diversa, in cui il medesimo candidato può beneficiare di distinti canali di reclutamento in quanto, a titolo esemplificativo, lo stesso è presente sia in graduatorie di merito, a seguito di partecipazione a procedure concorsuali, sia in graduatorie ad esaurimento, che sono graduatorie compilate per soli titoli e hanno valenza provinciale. Pertanto, la previsione sarebbe stata applicabile nell'ipotesi (diversa da quella in esame in cui la ricorrente concorre solo nelle graduatorie di merito) in cui la stessa fosse stata presente anche nella graduatoria ad esaurimento per ADSS e nella provincia di Si sarebbe CP_1 trattata di successiva proposta che l' avrebbe dovuto necessariamente CP_1 fare, in relazione al diverso canale di reclutamento, nonostante l'avvenuta accettazione della proposta da parte della ricorrente su A018 per la provincia di
RC da graduatorie di merito.
La domanda va pertanto rigettata.
4.- Le spese di giudizio si intendono compensate in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta, rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
Palmi, 12/06/2025
Il giudice del Lavoro
Claudia Oronos