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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1336 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Angela Careddu e Maria
Pintore, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
23/10/1963, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefania Sanna, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 06/07/1985, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Sinnai.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
06/07/1985 tra e trascritto presso il Parte_1 Controparte_1 registro dello stato civile del Comune di Sinnai, anno 1985, numero 26, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Sinnai in data 6.7.1985, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Sinnai, atto n. 26, parte II, serie A, e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sinnai di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui alla legge.
2) Dichiarare che il IG. si obbliga a trasferire la proprietà Pt_1 dell'immobile (appartamento) sito in Quartucciu, via Cirenaica n. 11, piano
1°, distinto al catasto fabbricati al F. 9, mappale n. 1630, sub. 16, al figlio
CP_2
3) Dichiarare, che il IG. si obbliga, altresì, a trasferire la nuda Pt_1 proprietà dell'immobile (appartamento) sito in Quartucciu, via Cirenaica n.
11, distinto al catasto fabbricati al F. 9, mappale n. 1630, sub. 22 e sub. 13, alla figlia CP_3
4) Dichiarare che il IG. si obbliga a trasferire la nuda proprietà Pt_1 dell'immobile (appartamento) sito in Quartucciu, via Cirenaica n. 11, distinto al catasto urbano al F. 9 mappale n. 1630 sub. 17, alla figlia CP_4
Pag. 2 di 3 5) Dichiarare che il IG. riconosce il diritto usufrutto degli immobili Pt_1
(appartamenti) siti in Quartucciu, via Cirenaica n. 11, distinti al catasto urbano al F. 9, mappali n. 1630, sub 17, 2° piano, sub 22 e 13, alla IG.ra
. Controparte_1
6) Dichiarare che la IG.ra si obbliga a trasferire in capo al IG. CP_1 Pt_1 la quota di sua proprietà dell'area di Quartu Sant'Elena
[...]
Pardinixeddu distinta al F. 3 mappali 91, 39, 38, 34, 36, 6, 11, 37, 9, 10, 33,
35, 55, 56, 48, 49, 25, 57, 14, 15, 69, 68, 18 e 22; F. 9, mappali nn. 324, 322,
286, 323 e 627; F. 8 mappale n. 138 e l'area di Parte_2 Pt_3 distinta al F. 8, mappali 3618, sub. 2, 1734, 1735, 1736, 3849, 3850, 3851 e
3852.
7) Dichiarare che la IG.ra si obbliga altresì a cedere a titolo gratuito le CP_1 quote della società Ecocity Service s.a.s. di Campus Roberto.
8) Dichiarare che il IG. riconosce il diritto di usufrutto degli immobili Pt_1 in capo alla IG.ra quale corrispettivo di parte dell'assegno di CP_1 mantenimento nella misura riconosciuta dalla Corte d'appello di Cagliari di €
500,00 con il provvedimento suindicato oltre ad una somma mensile pari ad €
50,00 quale differenza tra l'importo riconosciutogli dalla Corte d'Appello di
Cagliari e il valore della cessione del diritto di usufrutto e/o cessione riconosciuta.
9) Dichiarare che le parti hanno regolato tutte le reciproche obbligazioni e sono entrambi soddisfatti, null'altro avendo a pretendere l'uno dall'altro.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1336 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Angela Careddu e Maria
Pintore, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
23/10/1963, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefania Sanna, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 06/07/1985, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Sinnai.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
06/07/1985 tra e trascritto presso il Parte_1 Controparte_1 registro dello stato civile del Comune di Sinnai, anno 1985, numero 26, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Sinnai in data 6.7.1985, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Sinnai, atto n. 26, parte II, serie A, e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sinnai di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui alla legge.
2) Dichiarare che il IG. si obbliga a trasferire la proprietà Pt_1 dell'immobile (appartamento) sito in Quartucciu, via Cirenaica n. 11, piano
1°, distinto al catasto fabbricati al F. 9, mappale n. 1630, sub. 16, al figlio
CP_2
3) Dichiarare, che il IG. si obbliga, altresì, a trasferire la nuda Pt_1 proprietà dell'immobile (appartamento) sito in Quartucciu, via Cirenaica n.
11, distinto al catasto fabbricati al F. 9, mappale n. 1630, sub. 22 e sub. 13, alla figlia CP_3
4) Dichiarare che il IG. si obbliga a trasferire la nuda proprietà Pt_1 dell'immobile (appartamento) sito in Quartucciu, via Cirenaica n. 11, distinto al catasto urbano al F. 9 mappale n. 1630 sub. 17, alla figlia CP_4
Pag. 2 di 3 5) Dichiarare che il IG. riconosce il diritto usufrutto degli immobili Pt_1
(appartamenti) siti in Quartucciu, via Cirenaica n. 11, distinti al catasto urbano al F. 9, mappali n. 1630, sub 17, 2° piano, sub 22 e 13, alla IG.ra
. Controparte_1
6) Dichiarare che la IG.ra si obbliga a trasferire in capo al IG. CP_1 Pt_1 la quota di sua proprietà dell'area di Quartu Sant'Elena
[...]
Pardinixeddu distinta al F. 3 mappali 91, 39, 38, 34, 36, 6, 11, 37, 9, 10, 33,
35, 55, 56, 48, 49, 25, 57, 14, 15, 69, 68, 18 e 22; F. 9, mappali nn. 324, 322,
286, 323 e 627; F. 8 mappale n. 138 e l'area di Parte_2 Pt_3 distinta al F. 8, mappali 3618, sub. 2, 1734, 1735, 1736, 3849, 3850, 3851 e
3852.
7) Dichiarare che la IG.ra si obbliga altresì a cedere a titolo gratuito le CP_1 quote della società Ecocity Service s.a.s. di Campus Roberto.
8) Dichiarare che il IG. riconosce il diritto di usufrutto degli immobili Pt_1 in capo alla IG.ra quale corrispettivo di parte dell'assegno di CP_1 mantenimento nella misura riconosciuta dalla Corte d'appello di Cagliari di €
500,00 con il provvedimento suindicato oltre ad una somma mensile pari ad €
50,00 quale differenza tra l'importo riconosciutogli dalla Corte d'Appello di
Cagliari e il valore della cessione del diritto di usufrutto e/o cessione riconosciuta.
9) Dichiarare che le parti hanno regolato tutte le reciproche obbligazioni e sono entrambi soddisfatti, null'altro avendo a pretendere l'uno dall'altro.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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