Sentenza 20 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2003, n. 4085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4085 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. N.16233/00 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE04 0 85 /03 3372 Cron. Rep. Composta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 21.11.02 Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RO BR, elettivamente domiciliata in Roma in via Calabria, 56 presso D'Amato gli avv Antoniole Rino D'Amato, che la rappresentano e difendono giusta procura a margine;
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- ricorrente -
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. in persona del Presidente pro temporc rappresentato e difeso per mandato in atti dagli avv. Vincenzo Cerioni e Antonio Todargecon essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma;
- costituito con procura - avverso la sentenza del Tribunale di NO n.438 del 22.2.2000, reg. gen. n.553/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di NO OT RU, bracciante agricola iscritta negli elenchi dello SCAU, ha chiesto l'indennità per il periodo di astensione obbligatoria per maternità dal 28.8. 1995 al 28.1.1996. Resisteva 1'INPS deducendo l'insussistenza del rapporto di lavoro che aveva determinato l'iscrizione, in quanto agli ispettori dell'istituto la TA e il datore di lavoro avevano indicato che la prestazione era stata effettuata in periodi diversi. Il Pretore accoglieva la domanda. Sull'appello dell'INPS e della Minelli, che lamentava la lesione dei minimi tariffari. Con sentenza del 9.5.2000 il Tribunale di NO accoglieva l'appello proposto J dall'INPS e rigettava quello dell'assicurata. Osservava in motivazione che, pur avendo l'iscrizione negli clenchi officacia costitutiva, quando sia contestata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, incombe all'assicurato di provarlo. - 2 - Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;
l'INPS ha depositato procura al difensore MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 15 della legge n. 1204 del 1971 e vizio di motivazione, la ricorrente, richiamando remota e più recente giurisprudenza di legittimità, deduceva dudal carattere costitutivo della iscrizione negli elenchi derivava che incombeva all'INPS provare l'insussistenza del rapporto e non il contrario all'assicurato. Deduceva anche la contraddittorietà della motivazione che aveva ritenuto la natura costitutiva della iscrizione, con la conseguente presunzione di legittimità, ed aveva poi ritenuto di addossarne la prova all'assicurata. Osserva il Collegio che in ordine alla natura ed al valore probatorio della iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli vi sono state decisioni difformi anche nella giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni Unite della Corte, componendo il contrasto, con sentenza n.1133 del 2000 hanno enunciato il principio: "Con riferimento ai lavoratori subordinati Q tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al -3- RD. 24 settembre 1940 n.1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato assicurativo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi a il possesso del certificato sostitutivo ( ed eventualmente in aggiunta mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice di merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto degli accertamenti compiuti, ma non dal contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o addirittura dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla th causa. Il Tribunale di NO, pur evidenziando qualche incertezza nella qualificazione della natura della iscrizione, nel decidere si è attenuto ai principi enunciati dalle SS.UU. della Corte, rilevando che, a fronte della prova contraria alle risultatize dell'iscrizione prodotta dall'INPS con l'esibizione dei verbali ispettivi, l'assicurata -4- non aveva fornito la prova della effettiva sussistenza del rapporto di lavoro ed ha rigettato la domanda Il ricorso va pertanto rigettato. Non si deve provvedere sulle spese non avendo l'INPS svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma il 21. 11. 2002 Cu/zno Ccreth 11 Presidente Il Consigliere FemandoLuf что 0 O N T 3 S E 1 C INCELLIERZ S E I T TI S N Y R I O L L H L 7 O Deposi 9 O O Cancelleria Y 9 I V I I 0 O O 20 X 7083 2 N S V A I ( O C N 1 S S D - I I N 8 I V - G S 4 I C A H 8 I I T S . E V N Y C I 8 I T 1 9 V O 0 ' S 1 S 8 0 0 V 1 -5-