Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/05/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5613 R.G dell'anno 2024, avente ad oggetto: “Divorzio -
Cessazione effetti civili”.
D A rappresentato e difeso dall'avv. CARABOTTO Anna Carmen Parte_1
E
rappresentata e difesa dall'avv. VIVENZIO Iolanda Parte_2
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/12/2024 il signor premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in PO (Ta) in data 04/09/2006 con la signora che dalla loro unione nasceva in data 11/06/2015 il figlio Parte_2
; che questo Tribunale con decreto cron. n. 24522/2022 del Persona_1
07/12/2022 omologava la separazione consensuale fra i predetti coniugi in relazione al giudizio iscritto al n. 5141/2022 rg alle condizioni da costoro indicate congiuntamente nell'accordo allegato al verbale di udienza presidenziale del 07/12/2022,adiva questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, la parte convenuta non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma impugnava le avverse richieste formulate nelle conclusioni del ricorso introduttivo.
All'udienza del 20/05/2025, i coniugi chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio trasformando il divorzio da contenzioso in congiunto, alle condizioni riportate nell'accordo di cui al verbale dell'udienza del 20/05/2025 cui ci si riporta integralmente.
Va rilevato che all'udienza del 20/05/2025, le parti hanno insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo anzidetto.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologazione n. 24522/2022 del 07/12/2022 emesso da questo Tribunale nell'ambito del giudizio iscritto al n. 5141/2022 rg.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5
L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali e con la prole secondo le condizioni di cui all'accordo di cui al verbale di udienza del
20/05/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di così dispone:
[...] Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PO (Ta) il 04/09/2006 da nato a [...] il [...] e Parte_1 nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in PO (Ta) Parte_2 il 04/09/2006 ed iscritto n. 11, parte II, serie A, anno 2006.
DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo allegato al verbale di udienza del 20/05/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
spese integralmente compensate tra le parti.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di PO (Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Taranto, 21 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi