Ordinanza cautelare 24 novembre 2025
Sentenza 14 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 14/02/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00052/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00568/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 568 del 2025, proposto da
EN CE Holding S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e in qualità di mandataria nel RTI costituendo con la mandante Radar S.r.l., e da Radar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e in qualità di mandante nel costituendo RTI con la mandataria EN CE Holding s.r.l., in relazione alla procedura CIG B4CB24DE74, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Pierluigi Piselli, Stefano De Marinis e Daniele Bracci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;;
contro
Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio - Friuli Venezia Giulia - ARDIS, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Croppo e Marina Pisani dell’Avvocatura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Trieste, p.zza Unità d’Italia 1;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia - Centrale Committenza Rete delle Stazioni Appaltanti del Friuli Venezia Giulia, non costituite in giudizio;
nei confronti
I.T.I. Impresa Generale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Della Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Decreto n. 1691 del 23.09.2025, adottato da Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio – Friuli Venezia Giulia, comunicato in data 1.10.2025, con cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore della odierna controinteressata della procedura di gara per “l’affidamento dei lavori inerenti l’opera 19 TS interventi di riqualificazione energetica e sistema-zione impianti CDS E4” - CIG B4CB24DE74;
- della nota del 1.10.2025 di trasmissione del decreto di aggiudicazione;
- della graduatoria finale di gara;
- della nota del 27.10.2025, con cui la RUP ha precisato che il “bando-disciplinare di gara” non disponeva l’obbligo di predisposizione ed allegazione dell’Offerta di Gestione Informativa, tanto che tale documento non figurava tra gli allegati obbligatori richiesti, a pena di esclusione dalla procedura di gara, nell’ambito dell’offerta tecnica;
- della nota del 10.10.2025, nella parte in cui la RUP ha precisato che “vista la relazione presentata dalla Ditta ITI, con la giustificazione di tutti i prezzi applicati, come RUP, ho ritenuto di procedere all’aggiudicazione”;
- delle note del RUP del 10.10.2025, del 15.10.2025, del 27.10.2025 e del 29.10.2025, nella parte in cui ha denegato l’accesso ai documenti richiesti dal RTI ricorrente, con particolare riferimento ai verbali delle sedute riservate, agli atti relativi al procedimento di verifica dei requisiti, nonché del sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta;
- ove occorra, del Disciplinare di gara, ove interpretabile nel senso che i concorrenti non fossero tenuti alla redazione dell’offerta di gestione informativa già in sede di partecipazione alla procedura di gara;
- ove occorra, dei verbali delle sedute di gara nella parte in cui ledono i diritti e/o gli interessi legittimi della ricorrente;
- ove occorra, del Bando di gara e qualsiasi altro documento facente parte della lex specialis, nonché di ogni altro atto, verbale e/o provvedimento comunque denominati ad essi presupposto, connesso e conseguenziale, anche se ignoto e/o non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente;
NONCHÉ per la dichiarazione di invalidità e comunque di inefficacia
del contratto eventualmente stipulato con altro operatore economico (dichiarandosi, ad ogni effetto, ed ove occorra, anche la disponibilità della ricorrente a subentrare nell’esecuzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 C.P.A;
E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA
dell’Ente a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in causa;
NONCHÉ EX ART. 116, COMMA 2 C.P.A.
per l’accertamento del diritto del RTI ricorrente di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti indicati nelle istanze di accesso, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti all’ostensione degli stessi, ex artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e s.m.i.
a) tutti gli atti relativi al procedimento di verifica dei requisiti, di ordine generale e speciale, svolto nei confronti dell’odierna controinteressata;
b) tutti gli atti relativi al sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta dell’odierna controinteressata;
c) tutti i verbali di gara delle sedute riservate, con particolare riferimento ai verbali relativi all’assegnazione dei punteggi alle offerte dei partecipanti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio - Friuli Venezia Giulia - ARDIS e della I.T.I. Impresa Generale S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Visti gli atti in data 9 e 23 gennaio 2026 con cui la società I.T.I. Impresa Generale S.p.A. chiede il passaggio della causa in decisione, senza discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa EL NI e uditi per la parte ricorrente l’avv. Simona Gualtieri come da delega in data 26 gennaio 2026 in atti e l’avv. Marina Pisani per l’Agenzia intimata, nonché dato atto della su indicata richiesta della società controinteressata come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 31 ottobre 2025 e depositato il successivo 10 novembre 2025, la IO RI HOLDING S.R.L., in proprio e in qualità di mandataria nel RTI costituendo con la mandante Radar s.r.l., e la RADAR S.R.L., in proprio e in qualità di mandante nel costituendo RTI con la mandataria EN CE Holding s.r.l., hanno impugnato, invocandone l’annullamento, gli atti e provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati, tra cui, in particolare, l’aggiudicazione alla I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A., odierna controinteressata, dei lavori inerenti l’opera 19 TS di riqualificazione energetica e sistemazione impiantistica della casa dello studente – edificio E4 – sita nel polo universitario di Trieste (CIG B4CB24DE74).
1.1. La domanda è affidata ai seguenti motivi di diritto:
1) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, 34 e 37 del Disciplinare di gara. Violazione e/o falsa applicazione delle parti 1 e 3 del Capitolato informativo di gara. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, co. 10 dell’Allegato I.9 al d.lgs. n. 36/2923. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. Contraddittorietà e violazione dell’auto-vincolo. Violazione del principio di concorrenza” , con cui le ricorrenti lamentano la mancata esclusione della controinteressata I.T.I. dalla procedura per non aver prodotto, entro il termine di presentazione dell’offerta, la offerta di gestione informativa , la cui produzione già in fase di gara per gli appalti di lavori gestiti con metodologia BIM, quale quello di cui si discute, è imposta quale obbligo cogente sia dalla legge, oltre che, nel caso di specie, anche dalla lex specialis.
2) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, 34 e 37 del Disciplinare di gara. Violazione e/o falsa applicazione delle parti 1 e 3 del Capitolato informativo di gara. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 1, co. 10 dell’Allegato I.9 al d.lgs. n. 36/2923. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. Contraddittorietà e violazione dell’auto-vincolo. Disparità di trattamento. Violazione del principio di concorrenza e di legittimo affidamento”, con cui lamentano che la mancata produzione della offerta di gestione informativa già in fase di presentazione dell’offerta ha consentito alla I.T.I. di presentare una proposta economica maggiormente competitiva, con correlato indebito vantaggio concorrenziale e conseguente violazione dei principi generali di parità di trattamento tra i partecipanti alla procedura, nonché di buona fede e di legittimo affidamento.
3) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34 del Disciplinare di gara. Violazione e/o falsa applicazione delle parti 1 e 3 del Capitolato informativo di gara. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, co. 10 dell’Allegato I.9 al d.lgs. n. 36/2923. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. Violazione del principio di concorrenza. Contraddittorietà”, con cui deducono che la mancata produzione della offerta di gestione informativa avrebbe dovuto comportare l’attribuzione di zero punti alla controinteressata in relazione al criterio D di valutazione dell’offerta, per il quale ha, invece, indebitamente conseguito 7,140 punti.
4) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 del Disciplinare di gara. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Irragionevolezza”, con cui deducono che gli atti impugnati sono viziati anche perché la verifica di anomalia dell’offerta risulta inficiata da gravissime carenze istruttorie e di motivazione.
1.2. Le ricorrenti hanno chiesto, inoltre, la dichiarazione di invalidità e comunque di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con altro operatore economico, dichiarandosi disponibili al subentro nella relativa esecuzione, nonché la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento a loro favore del danno asseritamente in forma specifica subito o, in subordine, per equivalente monetario.
1.3. Contestualmente, hanno proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., chiedendo a questo Tribunale di accertare il loro diritto a prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti indicati nelle istanze di accesso.
2. La I.T.I. IMPRESA GENERALE s.p.a., costituita, ha controdedotto in resistenza al ricorso, contestandone la fondatezza e invocandone la reiezione.
3. L’Agenzia Regionale per il diritto allo studio Friuli Venezia Giulia – ARDIS, ugualmente costituita, ha contestato a propria volta la fondatezza del ricorso e concluso per la sua reiezione.
4. Denegata a parte ricorrente la misura cautelare invocata (ord. caut. n. 113/2025), è stata fissata per la trattazione del merito la pubblica udienza del 13 gennaio 2026, in vista della quale l’ARDIS e la ricorrente hanno dimesso memorie ex art. 73 c.p.a. a conferma e/o migliore illustrazione dei rispettivi assunti difensivi.
4.1. Tutte le parti hanno, poi, replicato.
5. A seguito di rinvio necessitato dall’assenza del relatore designato all’udienza originariamente fissata, in prossimità della quale la società controinteressata aveva chiesto il passaggio dell’affare in decisione, l’affare stesso è stato, poi, chiamato alla pubblica udienza del 27 gennaio 2026, in prossimità della quale la controinteressata ha reiterato la propria richiesta.
5.1. All’esito della discussione, di cui è riportata sintesi a verbale, la causa è stata, indi, introitata per la decisione.
6. Va, innanzitutto, dichiarata la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. presentata da parte ricorrente contestualmente al ricorso.
6.1. All’udienza camerale del 19 novembre 2025 la parte stessa ha, infatti, reso noto, rilasciando conforme dichiarazione a verbale, di avere ottenuto la completa ostensione degli atti richiesti e, conseguentemente, rappresentato che è venuto meno ogni suo interesse all’ulteriore coltivazione dell’istanza stessa.
7. Il ricorso è, invece, destituito di fondatezza.
8. I primi tre motivi - che possono essere trattati congiuntamente in quanto involgono profili diversi della medesima questione sostanziale dedotta (ovvero la lamentata mancata produzione da parte della controinteressata aggiudicataria della offerta di gestione informativa ) - non hanno pregio.
8.1. In disparte il fatto che l’Amministrazione intimata ha dato atto nelle proprie difese di non essere “ancora definitivamente strutturata per la gestione interna dell’Appalto con la metodologia BIM ed il personale è ancora in fase di formazione” ovvero di non soddisfare il presupposto imprescindibilmente richiesto dall’Allegato I.9 ( Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ) al d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per “integrare nei propri processi i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”, vale, in ogni caso, quanto dalla stessa ulteriormente osservato a difesa della legittimità dell’attività provvedimentale posta in essere.
8.2. Rileva, in particolare, che il Disciplinare di gara non stabilisce affatto l’obbligo di predisporre ed allegare, a pena di esclusione dalla procedura, la offerta di gestione informativa quale parte integrante dell’offerta tecnica.
In tal senso, è, infatti, inequivoco l’art. 34 ( Offerta tecnica ) del Disciplinare stesso, alla cui lettura si rinvia, che non richiede, per l’appunto, di inserire all’interno dell’area “Risposta Tecnica” della RDO on line la offerta di gestione informativa.
Ne deriva che tale documento, non essendo parte dell’offerta tecnica, non può nemmeno, in alcun modo, costituire “parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto che verrà sottoscritto sulla base delle prescrizioni del (...) disciplinare”.
Sicché, non può trovare, in alcun modo applicazione, la disposizione della norma della lex specialis, a mente della quale “la mancata presentazione dell’offerta tecnica (...) costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara”.
E in senso opposto non può assolutamente deporre la circostanza che la s.a., all’art. 17 del Disciplinare, abbia incluso tra la documentazione di gara anche il Capitolato informativo di cui all’All. I.9 del Codice.
E’, infatti, evidente che, non costituendo la offerta di gestione informativa parte integrante dell’offerta tecnica, non possono ritenersi in alcun modo integrati nel caso di specie i presupposti dell’offerta “non conforme ai documenti di gara” e/o “parziale”, sanzionata con l’esclusione dall’art. 37, comma 2, del Disciplinare stesso rispettivamente alle lettere lett. b) e i).
Del resto nemmeno il Capitolato speciale d’appalto riporta alcun riferimento alla gestione BIM dell’appalto.
8.3. Non può, peraltro, trascurarsi di osservare che la gara in esame, indetta con decreto n. 2344 del 6 dicembre 2024 del Responsabile di posizione organizzativa della struttura denominata Manutenzione straordinaria e nuove opere dell’ARDIS non soggiace all’obbligo di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, in quanto: a) indetta, per l’appunto, prima dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte al Codice dei contratti pubblici dal correttivo di cui al d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209; b) riguarda un intervento di manutenzione straordinaria su di un edificio già esistente, per il quale la normativa non prevedeva l’obbligo di applicazione della metodologia BIM.
Conseguentemente, nemmeno alcuna violazione di legge è ravvisabile nel caso che occupa.
8.4. Dalla lettura dei criteri di valutazione indicati sempre al citato art. 34 [ A) Curriculum dell’impresa – attività analoghe svolte; B) Organigramma e struttura aziendale; C) Pianificazione, organizzazione e sviluppo del processo lavorativo, miglioramento delle modalità di cantierizzazione e delle condizioni di sicurezza; D) Soluzioni tecniche migliorative ed integrative; E) Possesso di certificazioni/iscrizioni ], rispetto ai quali e “al fine di ottenere un punteggio” era richiesto al concorrente di produrre una “relazione”/ “relazione tecnica-metodologica”/ “relazione tecnica”/ “copia dell’attestato” da inserire all’interno dell’area “Risposta Tecnica” della RDO online, è agevole, inoltre, evincere che la offerta di gestione informativa non risultava essere oggetto di valutazione in base a nessuno dei criteri previsti.
Circostanza che, oltre ad assumere specifico rilievo nei sensi dell’infondatezza delle doglianze articolate dalla ricorrente nel terzo motivo di impugnazione, vieppiù avvalora le considerazioni innanzi svolte circa l’insussistenza dell’obbligo di accludere la offerta di gestione informativa quale parte integrante dell’offerta tecnica.
In senso contrario, non può, infatti, supplire la previsione, contenuta nelle Avvertenze di cui alla su indicata norma della lex specialis (pag. 24) ovvero che entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto d’appalto, a pena di risoluzione dello stesso, “l’Appaltatore deve, (...), predisporre e trasmettere alla Stazione Appaltante un Piano per la Gestione Informativa conforme al Capitolato Informativo e all’Offerta per la Gestione Informativa presentata” , atteso che, oltre a trattarsi di adempimento pacificamente successivo non solo all’aggiudicazione, ma addirittura alla stipula del contratto, non trova – come si è già data sin qui ampia evidenza – alcun riscontro tra gli obblighi cui erano tenuti i concorrenti in sede di presentazione dell’offerta tecnica.
Si ribadisce, infatti, che il Disciplinare di gara non richiedeva assolutamente di inserire la offerta di gestione informativa all’interno dell’area “Risposta Tecnica” della RDO on line.
8.5. La Regione ha, in ogni caso, opportunamente rappresentato che l’unico operatore economico che ha presentato il documento in questione è stata la sola ricorrente, inserendolo, però, in una cartella separata e non all’interno dell’offerta tecnica ovvero, comunque, precludendone qualsiasi ipotetica valutazione.
8.6. In definitiva, sulla scorta delle considerazioni svolte e per le ragioni esplicitate può ritenersi che la mancata presentazione della offerta di gestione informativa da parte della controinteressata, non risultando specificamente ed espressamente richiesta dalla lex specialis , non può, in alcun modo:
- venire sanzionata con l’esclusione;
- avere comportato alcun indebito vantaggio concorrenziale per la controinteressata stessa dal punto di vista economico ovvero averla favorita nella presentazione dell’offerta economica. Conseguentemente, non è ravvisabile alcuna violazione dei principi generali di parità di trattamento tra i partecipanti alla procedura, nonché di buona fede e di legittimo affidamento;
- inficiare il punteggio attribuito alla controinteressata con riguardo al criterio D. Giova, infatti, ribadire che al fine dell’attribuzione del punteggio era richiesta unicamente la presentazione di una «“Relazione tecnica” contenuta in un massimo di 12.000 caratteri che potrà essere integrata con planimetrie, disegni particolari costruttivi, grafici e tabelle redatti in formato A4 o A3 utili ad illustrare le soluzioni proposte per un massimo di tre facciate» e che, a mente delle già citate Avvertenze di cui all’art. 34 del Disciplinare, unicamente “la mancata presentazione dell’offerta tecnica” relativa al criterio in questione avrebbe comportato una valutazione pari a zero. Ipotesi che qui non ricorre, posto che – come reiteratamente osservato – l’aggiudicataria ha formulato e presentato l’offerta tecnica nel rispetto di quanto richiesto dalla lex specialis e delle norme vigenti all’atto dell’indizione della procedura.
8.7. I motivi scrutinati vanno, pertanto, disattesi.
9. Ad analoga sorte è destinato, in ogni caso, anche il quarto e ultimo motivo di gravame.
9.1. Premesso che per giurisprudenza costante e consolidata “Le operazioni che la stazione appaltante svolge per verificare che l’offerta sia, oltre che congrua e rispettosa della lex specialis, anche adeguata e concretamente eseguibile, sono caratterizzate da ampi margini di discrezionalità tecnica, secondo una valutazione globale e sintetica, sindacabili in sede giurisdizionale solo di fronte a macroscopici profili di illegittimità, restando in ogni caso precluso al giudice di sostituirsi all’Amministrazione nell’esecuzione di tali attività (Consiglio di Stato, Sezione V, 3 maggio 2022, n. 3453; 28 febbraio 2022, n. 1412; 4 agosto 2021, n. 5754; 8 aprile 2021, n. 2843; 8 gennaio 2021, n. 295; 30 novembre 2020, n. 7554; 23 novembre 2020,n. 7255; 2 ottobre 2020, n. 5777; 17 giugno 2019, n. 4050)” (Cons. Stato, sez. III, 16 settembre 2024, n. 7582) e che “(...) procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (ex multis, Cons. di Stato, sez. V, 2 maggio 2019, n. 2879; sez. III, 29 gennaio 2019, n.726; sez. V, 23 gennaio 2018, n. 430; 30 ottobre 2017, n. 4978)” (Cons. Stato, sez. III, 4 luglio 2025, n. 5822), appare evidente dall’articolazione della censura che la ricorrente mira sostanzialmente ad ottenere da questo TAR una valutazione circa la sostenibilità dell’offerta che è, invece, di stretta competenza della s.a..
9.2. La ricorrente medesima ha appuntato, infatti, l’attenzione unicamente sui costi della manodopera e sulla ritenuta (e genericamente dedotta) mancata giustificazione dell’offerta economica da parte della controinteressata.
9.2.1. Con riguardo al primo aspetto, ha, invero, segnatamente lamentato che la medesima avrebbe “sottostimato i costi della manodopera” e “ribassato significativamente la componente dei costi della manodopera riferita ai soli operai impiantisti, in violazione a quanto prescritto dalla legge di gara”.
Come osservato dalla difesa della Regione, consta, però, che il costo della manodopera “è stato ampiamente giustificato, risultando dettagliato il costo del personale impiegato su ogni singola voce di prezzo come si può leggere da pag. 14 a pag. 420 della relazione giustificativa” e “risulta addirittura superiore a quello calcolato dalla stazione appaltante”.
Vero è, infatti, che, a fronte di un costo complessivo della manodopera stimato dalla stazione appaltante in € 1.862.440,27, «calcolati applicando il Prezziario Regionale FVG 2024 per ciascuna voce di computo specifica i “costi della mano d’opera”» (art. 6 Disciplinare), la società I.T.I. ha indicato nella sua offerta economica un costo complessivo della manodopera di € 1.862.470,89.
Nessuna rilevanza può, peraltro, assumere la circostanza che, all’interno di tale costo complessivo (che è quello preso in considerazione dall’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023), la società stessa abbia diversamente articolato, rispetto alle stime della stazione appaltante, il costo della manodopera per gli operai edili e per quelli impiantisti, essendo notorio che l’operatore economico non è tenuto a giustificare sul punto la propria offerta quando abbia indicato per la manodopera “una cifra corrispondente a quella prevista dalla stazione appaltante” ( ex multis Cons. Stato, Sez. V, 23 ottobre 2025 n. 8225).
Tale pronuncia ha, inoltre, ulteriormente osservato che in assenza di ribasso del costo della manodopera rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, rimane superata anche “la censura dell’asserita violazione dei minimi salariali, che muove dal presupposto (erroneo) del ribasso dei costi del personale, posto che, in mancanza di specifici elementi di supporto, non vi sono i presupposti per ritenere di per sé violati i minimi salariali, allorquando il costo della manodopera di cui all’offerta dell’aggiudicataria coincide con il costo del personale stimato dalla stazione appaltante”.
In ogni caso, l’art. 110 del d.lgs n. 36/2023 non pare imporre alcun obbligo di specifica motivazione allorché all’esito della valutazione effettuata l’offerta risulti congrua, come consta essere avvenuto nel caso di specie.
Un tanto basta, dunque, per disattendere anche tale censura.
9.2.2. La genericità che affligge la dedotta mancata giustificazione dell’offerta economica vale, invece, di per sé ad appalesarne la inammissibilità.
10. In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.
11. Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare per intero le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara improcedibile l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
EL NI, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO