Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Agata Lombardo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1854/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f. ; CP_1 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo Gagliano;
appellanti
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Calogero Marinello;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sciacca, decidendo nella fase di merito del giudizio possessorio ex art. 1168 c.c. promosso da e nei confronti di , con sentenza del Parte_1 CP_1 Controparte_2
6.4.2021 confermava l'ordinanza interinale di solo parziale accoglimento della domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese processuali.
e hanno interposto appello. Parte_1 CP_1
L'appellato, costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. e chiesto, nel merito, il rigetto del gravame.
Sulle conclusioni precisate col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 27.12.2023 e assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
n. 1854/21 R.G.
L'ordinanza di cui all'art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata soltanto “prima di procedere alla trattazione”, sicché in questa fase non può formare oggetto di revisione l'implicito diniego pronunciato all'udienza di cui all'art.350 c.p.c., svoltasi in data 25.2 .2022 con modalità cartolare.
Gli appellanti, denunciando vizio di motivazione, lamentano l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale recepito integralmente il contenuto dell'interdetto possessorio e ritenuto insussistente una situazione possessoria tutelabile su tutte le porzioni di terreno già occupate con l'impianto del vigneto. Assumendo di aver sufficientemente dimostrato di avere esercitato un potere di fatto sulle porzioni di terreno indicate in domanda, sostengono che non si sarebbe potuta ritenere esistente una situazione di tolleranza del vicino.
I rilievi sono infondati.
Ai fini dell'accoglimento dell'azione di reintegrazione è necessario accertare il possesso, o, ai sensi dell'art. 1168, comma2, c.c., la detenzione qualificata, del soggetto spogliato. Ritiene la Corte che il
Tribunale abbia correttamente valutato le prove fornite dagli attori allorché le ha reputate insufficienti a suffragare l'istanza di tutela possessoria.
Ha dichiarato il teste di essere stato incaricato nella primavera/estate del 2005, dai coniugi _1
e da , padre del convenuto, di verificare i confini tra i fondi di Pt_1 Persona_1
rispettiva proprietà. L'accertamento, precisa il teste, ha riguardato “i confini sia sui lati est/ovest sia sui lati nord/sud”. Posto che con l'impianto di un vigneto, la aveva sconfinato sul fondo CP_1
per qualche centinaio di metri quadri, il ha riferito di avere infisso paletti a CP_2 _1
demarcazione del confine nel febbraio del 2006, che “ i confini sono stati accettati” e che, recatisi presso il suo studio, “i coniugi hanno accettato di retrocedere e restituire la parte in Persona_2
più; le operazioni sono state rinviate a dopo la vendemmia”.
Risulta che, apposti i segni, all'intervento del è seguito un ulteriore sopralluogo nel 2015 _1
alla presenza, oltre che del predetto, dei tecnici di ciascuna delle parti (v. testimonianze di _1
e , nel corso del quale, sostanzialmente, è stato “accettato lo sconfinamento del ES _1
(teste . ES
È circostanza acquisita al giudizio che il vigneto fu estirpato nell'aprile 2016 .
La relazione di fatto determinatasi successivamente all'apposizione dei picchetti non può essere qualificata in termini di possesso poiché il riconoscimento dei confini come sopra delimitati e l'intervenuta estirpazione del vigneto nella parte ricadente nel fondo altrui sono atti incompatibili con l'intento di tenere la cosa come propria e rivelatori, al contrario, della consapevolezza di fruire del bene per mera condiscendenza del proprietario “in attesa di definire il confine” (teste _3
) e in vista di dar seguito alla restituzione delle porzioni di terreno.
[...]
n. 1854/21 R.G. 3
Se è vero che nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale è stata compiuta con l'altrui tolleranza, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della sussistenza di un vero e proprio possesso, è del pari certo che tale presunzione non opera quando la tolleranza si collega a un particolare rapporto tra i soggetti interessati, quale nel caso in esame quello sorto con la delimitazione del confine e la conseguente apposizione dei picchetti.
Una volta che in esecuzione dell'accordo una parte del vigneto era stata rimossa, l'assunto del permanere di un potere di fatto sul fondo in precedenza occupato avrebbe richiesto una specifica dimostrazione.
Nessuna prova è stata fornita del passaggio assertivamente esercitato dagli attori sulla stradella in terra battuta che costeggia la parte più a est della particella 13a (in parte occupata dal vigneto) onde raggiungere la passerella in cemento al fine di accedere alla zona coltivata. Risulta, di contro, dimostrato che i raggiungevano la passerella in questione percorrendo altra via, come Pt_1
dichiarato dal teste di parte attrice . E, posto che nei giudizi possessori incombe Parte_2
sulla parte ricorrente l'onere di fornire la prova della situazione di fatto della quale si chiede tutela
(da ultimo Cass.civ. n.27220/2024), se per un verso, come argomentato dagli appellanti, la testimonianza di non può valere a escludere che i ricorrenti abbiano potuto pure utilizzare Parte_2
la stradella a est, è per altro verso evidente che una siffatta possibilità, non corroborata dal minimo riscontro probatorio, non può legittimare il convincimento dell'esistenza di un possesso tutelabile.
Né potrebbe considerarsi la circostanza non bisognevole di prova perché non contestata. Fin dalla fase sommaria, con la memoria di costituzione del 9.1.2017, ha infatti negato la CP_2
sussistenza di un possesso da tutelare con riferimento all'intero fondo, al vigneto e alle connesse esigenze colturali.
È appena il caso di precisare che l'accordo del 2006 ha riguardato la particella 13 nell'intero, avendo il teste espressamente precisato che l'accertamento in contraddittorio con i proprietari _1
ebbe a oggetto i confini sia sui lati est/ovest sia sui lati nord/sud.
Gli appellanti invocano l'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile con cui CP_2
è stato dichiarato colpevole del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (così
[...]
riqualificato dalla Corte di Appello).
Il motivo è inammissibile perché non volto a confutare le ragioni del convincimento espresso dal primo giudice in merito all'irrilevanza della pronuncia penale nel presente giudizio possessorio.
Irrilevanza indubbia peraltro, giacché l'accertamento dell'illiceità penale dell'apposizione dei nuovi termini di confine senza una previa statuizione dell'autorità giudiziaria non ha alcun riflesso sulla questione, la sola rilevante nel presente giudizio, della contrarietà di una siffatta condotta a una n. 1854/21 R.G. 4
situazione di possesso tutelabile del soggetto passivo.
Per il principio della soccombenza, di cui ha fatto corretta applicazione il primo giudice, gli appellanti sono da condannare in solido al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro
1.923,00 oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da e nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 CP_1 Controparte_2
Tribunale di Sciacca n.122 del 6.4.2021, che conferma;
condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore di CP_2
in complessivi euro 1.923,00, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.;
[...]
dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il 12.3.2025 nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte di
Appello
Il Giudice est.
Agata Lombardo
Il Presidente
Giuseppe Lupo
n. 1854/21 R.G.