Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2754/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. dott.ssa Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2754/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Castelletto Sopra Ticino, Via Beati n. 26, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Trinchera ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Castelletto Sopra Ticino, Via Stazione n.4, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Ferrario ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Sesto Calende, Via Risorgimento n.2, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 09/09/2001, trascritto nei registri di Stato Civile del comune di Castelletto Sopra Ticino nella Parte II, Serie A sotto al numero 12 dell'anno 2001;
2) Ordinare al Comune di Castelletto Sopra Ticino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Dichiararsi che la casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. rimarrà in uso esclusivo allo stesso CP_1
4) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, Disporre a carico del sig. l'obbligo di CP_1 versare in favore della sig.ra tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, a titolo Pt_1 di assegno divorzile la somma di Euro 300,00 (trecento/00) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio, e così fin tanto che la sig.ra non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle un reddito netto annuo di almeno Pt_1
6.545,00 euro;
6) Dare atto che i coniugi hanno già definito ogni ulteriore questione patrimoniale e, quindi, nulla hanno più da pretendere l'uno dall'altra;
7) Dare atto che i coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio.
8) Spese legali compensate tra le parti.”
Per il PM:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio concordatario in Castelletto Sopra Ticino Parte_1 CP_1 il 9.9.2001. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno 08.01.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. La separazione dei coniugi è stata dichiarata con sentenza n. 217/2024 emessa dal Tribunale di Novara il 12.3.2024 e passata in giudicato. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione innanzi al Giudice relatore. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Vi è accordo economico. Ritiene il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti, e rispetto alle quali il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, possano essere integralmente recepite dalla presente decisione, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castelletto Sopra Ticino il 9.9.2001, atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 12, parte II, serie A, anno 2001;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità alle stesse;
3. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del Pt_1 CP_1 matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 31.1.2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. dott. Niccolò Bencini