Ordinanza cautelare 11 luglio 2024
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 10/04/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00661/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00929/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 929 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Piero Narese e Fiore Pandolfi, con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Piero Narese in Firenze, via dell'Oriuolo n. 20;
contro
il Comune di Montepulciano, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza n. -OMISSIS-, a firma del Responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia del Comune di Montepulciano, avente ad oggetto “ordinanza di sospensione lavori e ripristino parti poste in essere”;
- di tutti gli atti alla stessa presupposti, connessi o conseguenti, ancorché ignoti alla ricorrente, tra cui in particolare ed in quanto occorra:
- il verbale di sopralluogo prot. n. -OMISSIS-;
- la relazione tecnica di accertamento n. -OMISSIS-;
nonché, ai sensi dell''art. 116 c.p.a.,
- del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso, presentata dalla ricorrente in data -OMISSIS-, volta ad ottenere copia:
- del “verbale di sopralluogo n. -OMISSIS-”;
- della “Relazione tecnica di Accertamento urbanistico-edilizia n. -OMISSIS-”;
per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere agli atti e documenti richiesti con la suddetta istanza del -OMISSIS-;
e per la condanna del Comune di Montepulciano all’esibizione e al rilascio di copia degli atti e documenti richiesti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 26.9.2024:
- dell’ordinanza n. -OMISSIS-, a firma del Responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia del Comune di Montepulciano, avente ad oggetto “ordinanza di sospensione lavori e ripristino parti poste in essere”;
- di tutti gli atti alla stessa presupposti, connessi o conseguenti, ancorché ignoti alla ricorrente, tra cui in particolare ed in quanto occorra:
- il verbale di sopralluogo prot. n. -OMISSIS-;
- la relazione tecnica di accertamento n. -OMISSIS-;
nonché, in quanto occorrer possa, annullamento in parte qua del Regolamento Edilizio del Comune di Montepulciano, nelle parti in cui assoggetta a preventiva autorizzazione/licenza i seguenti interventi: “scavi, rinterri, movimenti di terra, modificazioni del suolo, muri di sostegno”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data -OMISSIS-, la ricorrente presentava al SUAP dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese un’istanza di rilascio di autorizzazione paesaggistica avente ad oggetto la realizzazione di un parcheggio a servizio dell’agriturismo in sua titolarità e di interventi di modifica dell’area da destinare a giardino pertinenziale.
In data -OMISSIS-, il SUAP rilasciava l’autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS-, in conformità al parere espresso dalla competente Soprintendenza.
In data -OMISSIS-, il medesimo SUAP rilasciava il provvedimento unico n. -OMISSIS-, con cui attestava la positiva conclusione del procedimento avviato con l’istanza di rilascio della autorizzazione paesaggistica.
In data -OMISSIS-, la ricorrente protocollava al Comune di Montepulciano la CILA avente ad oggetto il predetto intervento edilizio.
In data -OMISSIS-, la P.M. del Comune di Montepulciano eseguiva un sopralluogo e redigeva il conseguente verbale dal quale risultava che sul fondo in proprietà della ricorrente era in corso un intervento volto a realizzare un parcheggio sull’area pertinenziale, la risistemazione dell’area verde e del sistema viario interno.
In data -OMISSIS-, l’UTC del Comune di Montepulciano redigeva una relazione tecnica, dove rilevava quanto segue: “ Durante il sopralluogo, è stato rilevato essere in corso di realizzazione un parcheggio a servizio dell’azienda agricola con la presenza di alcune vetture parcheggiate su di esso. Il manto risulta attualmente composto dal solo strato di imbrecciatura sia nell’area destinata alle corsie di viabilità che negli stalli. Le file dei vari stalli sono delimitate dalla presenza di staccionate in legno lungo le quali risulta piantumata della vegetazione e installato un impianto di irrigazione. Si riscontra la presenza di predisposizioni di corpi illuminanti e la piantumazione di alcune alberature lungo gli stalli di parcheggio. La viabilità interna dell’area si presenta in corso di definizione in quanto dotata di cartello indicatore provvisorio. Il parcheggio in corso di realizzazione si presenta predisposto per n. 4 file di stalli, ciascuna con un numero variabile di posti auto, ancora non quantificabili visto lo stato in corso d’opera, come le dimensioni degli stalli stessi e della viabilità. E’ stato possibile rilevare la lunghezza delle 2 staccionate in legno e il loro interasse. La staccionata N. 1 risulta avere lunghezza di 44 ml circa, la staccionata N. 2 risulta essere di 33 ml circa mentre il loro interasse risulta avere lunghezza media di 16,50ml circa. ”;
- sulla base dei prefati rilievi, l’Ufficio comunale procedente concludeva la propria relazione nel seguente modo: “ L’intervento oggetto della presente relazione di accertamento di conformità edilizia ed urbanistica concerne le opere di realizzazione di un parcheggio a servizio dell’Azienda Agricola proprietaria come indicato nella CILA depositata n. -OMISSIS-. L’intervento in oggetto si configura come modifica permanente di suolo ai sensi dell’art. 134 c. 1 della L.R. 65/2014 (Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA). Inoltre i parcheggi sono classificati come opere di urbanizzazione ai sensi dell’Art. 4 della Legge n. 847 del 29/09/1964 e ai sensi dall’art. 62 della L.R. 65/20214. Le modifiche permanenti di suolo e le opere di urbanizzazione ai sensi dell’art. 134 c. 1 della L.R. 65/2014 sono soggetti a Permesso di Costruire e pertanto non sono ascrivibili alla fattispecie di opere rientranti nelle attività di edilizia libera elencate dal Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) e dalla L.R. 65/2014 all’art. 136, c.2, lett. f quater (“…ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire e SCIA, purché non vi sia interessamento delle parti strutturali dell'edificio.). Il Regolamento Edilizio di Montepulciano, all’art. 2, c.6, colloca tra le opere soggette al rilascio di preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale “scavi, rinterri, movimenti di terra, modificazioni del suolo, muri di sostegno”. Ne consegue che l’intervento è stato eseguito in assenza di Permesso di Costruire. Infine, nel corso del sopralluogo congiunto con il Comando dei Carabinieri Stazione Nucleo Forestale di Montepulciano, sono stati rilevati dati metrici e fotografici dello stato dei luoghi e le opere sono attualmente in difformità da quanto rappresentato nei grafici allegati alla pratica presentata (CILA -OMISSIS-). ”.
In data -OMISSIS-, il Comune resistente inviava alla ricorrente comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio dei predetti ritenuti abusi edilizi;
In data -OMISSIS-, il Comune di Montepulciano adottava l’ordinanza di demolizione n. 65.
DIRITTO
2. Avverso i provvedimenti in epigrafe impugnati, la società ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso:
“ I - Violazione degli articoli 2 e 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa. ”.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui essa assume che l’intervento edilizio in esame sia stato eseguito sine titulo , perché esso sarebbe assoggettato al regime giuridico del permesso di costruire ovvero della scia.
In sostanza, sostiene la ricorrente che il titolo per l’esecuzione delle opere sia rappresentato dalla autorizzazione unica n. -OMISSIS-.
- “ II - Violazione dell’art. 21 septies della Legge 7.8.1990 n. 241. Incompetenza assoluta. Nullità del provvedimento per difetto di attribuzione. ”.
Con il secondo mezzo, la ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza di demolizione, perché adottata in difetto di attribuzioni, ciò sempre sulla scorta della ritenuta competenza esclusiva del SUAP, esercitata con il rilascio del provvedimento unico.
- “ III - Violazione dell’art. 21 nonies della L. 7.8.1990, n. 241. Violazione del D.P.R. 160/2010 Eccesso di potere per violazione del principio del contraruis actus. Eccesso di potere per violazione del principio di necessaria forma scritta ad substantiam degli atti amministrativi e carenza assoluta di motivazione. Eccesso di potere per illegittima lesione dell’affidamento. Incompetenza. Eccesso di potere difetto di istruttoria, per difetto dei presupposti e per travisamento dei fatti. ”.
Con il terzo motivo, sempre sul presupposto del valore anche ai fini edilizi dell’autorizzazione unica rilasciata dal SUAP, parte ricorrente assume che l’ordinanza di demolizione impugnata sarebbe illegittima, perché essa avrebbe dovuto essere preceduta da un formale atto di ritiro in autotutela.
Se si ritenesse l’atto di ritiro implicito nell’ordine di demolizione, esso sarebbe affetto da difetto di motivazione.
- “ IV – Violazione degli articoli 6, 7 e 10 della L. 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per violazione dei principi di effettività della partecipazione del privato al procedimento e di leale collaborazione tra amministrazione e privati. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. ”.
Ancora, la ricorrente lamenta l’ablazione delle facoltà procedimentali, che renderebbero illegittima l’ingiunzione di demolizione impugnata.
- “ V – Violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto della motivazione. Eccesso di potere per violazione dei principi di effettività della partecipazione del privato al procedimento e di leale collaborazione tra amministrazione e privati. ”.
- “ VI – Violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e difetto di motivazione, sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Eccesso di potere per assoluta indeterminatezza e perplessità del provvedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. ”.
Con il quinto e con il sesto motivo di ricorso, parte ricorrente censura l’ordinanza impugnata per difetto di motivazione, sotto un duplice profilo.
Anzitutto, l’ordinanza non recherebbe alcuna descrizione delle opere abusive; in secondo luogo la mancata notifica e, comunque, la mancata messa a disposizione degli atti istruttori, non avrebbe consentito alla ricorrente di comprendere a pieno le ragioni della disposta misura ripristinatoria.
Peraltro, adduce ancora la ricorrente che nell’ordinanza impugnata vi sarebbe l’erronea indicazione di una particella catastale ai fini della individuazione dell’area di sedime da (eventualmente) acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ordine demolitorio.
- “ VII - Violazione e falsa applicazione dell’art. 134 della L.R. 10.11.2014 n. 65 e degli articoli 3 e 10 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380. Violazione e falsa applicazione dell’art. 136 della L.R. 10.11.2014 n. 65 e dell’art. 6 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per insufficienza e perplessità della motivazione. ”.
Con il settimo mezzo, parte ricorrente contesta l’inquadramento giuridico dei pretesi abusi operato dal Comune nel provvedimento impugnato. Nella prospettazione della ricorrente, si tratterebbe di interventi tutti rientranti nell’alveo della edilizia libera, sia a norma della legislazione statale, che a norma della legislazione regionale.
Ad avviso della ricorrente, dette opere esterne di risistemazione non potrebbero legittimamente essere ascritte al regime giuridico del permesso di costruire.
- “ VIII - Eccesso di potere per difetto assoluto, indeterminatezza, insufficienza e perplessità della motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per violazione del diritto di difesa sancito dagli articoli 24 e 113 della Costituzione. ”.
L’ottavo motivo di ricorso censura il provvedimento impugnato in modo ridondante per difetto di motivazione.
- “ IX - Violazione e falsa applicazione dell’art. 134 della L.R. 10.11.2014 n. 65 e degli articoli 3 e 10 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380. Violazione e falsa applicazione dell’art. 136 della L.R. 10.11.2014 n. 65 e dell’art. 6 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per insufficienza e perplessità della motivazione. ”.
La ricorrente contesta l’inquadramento delle opere eseguite nell’ambito di quelle previste dall’art. 134 della LRT n. 65/2014, necessitanti il permesso di costruire.
- “ X - Violazione per falsa applicazione dell’art. 134 della L.R. 10.11.2014 n. 65 e degli articoli 3 e 10 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380. Violazione per disapplicazione dell’art. 136 della L.R. 10.11.2014 n. 65 e dell’art. 6 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380. Violazione dell’art. 23 ter del D.P.R. 6.6.2001 n. 380. Violazione dell’art. 2135 c.c. Violazione D.Lgs. 18.5.2001 n. 228. Violazione della Legge 20.2.2006 n. 96. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per insufficienza della motivazione. ”.
Deduce ancora la ricorrente che le opere eseguite, in particolare lo spargimento di ghiaia, non avrebbe determinato una modificazione di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante dell’area, che era agricola (agrituristica) e che tale resterebbe anche a seguito della esecuzione delle predette opere.
3. Il comune di Montepulciano, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
3.1 Con pec del 24 giugno 2024, il Comune di Montepulciano ha esitato positivamente l’istanza di accesso agli atti inoltrata dalla ricorrente, rilasciando copia degli atti istruttori del procedimento sanzionatorio edilizio per cui è causa.
4. Con ordinanza n. 393 del 11 luglio 2024, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare, così di seguito motivando: “ Ritenuto – in base ad un primo sommario esame e fermi restando i successivi approfondimenti – che il ricorso appare, almeno in parte, supportato da apprezzabili profili di fondatezza, poiché alla ricorrente non è stato consentito di prendere parte al procedimento finalizzato all’accertamento delle violazioni edilizie, nonostante l’invio della comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990, e poiché il provvedimento impugnato non indica con precisione quali sono le opere che, in base alle loro specifiche caratteristiche e in base alle disposizioni vigenti, avrebbero richiesto il rilascio del permesso di costruire;
Ritenuto peraltro che, in base al bilanciamento degli interessi contrapposti, allo stato risulta prevalente il pregiudizio che la ricorrente subirebbe in caso di immediata esecuzione del provvedimento impugnato, in ragione delle limitazioni che l’integrale rimozione delle opere contestate dal Comune potrebbe comportare al regolare svolgimento dell’attività agrituristica e di produzione vinicola; … ”.
5. Sulla base della successiva conoscenza degli atti endoprocedimentali, esibiti in data 24 giugno 2024, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti propri.
5.1 Con detto ricorso, parte ricorrente in larga parte reitera le censure già proposte con il ricorso introduttivo.
5.2 In particolare, con il VI e il VII motivo aggiunto censura il provvedimento impugnato nella parte in cui esso ha richiamato il Regolamento edilizio comunale a supporto dell’ordine di demolizione; ritiene parte ricorrente che una fonte regolamentare di terzo grado non potrebbe legittimamente derogare fonti primarie e, pertanto, ne chiede la disapplicazione.
6. All’udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7.1 Il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono complessivamente infondati sulla base delle seguenti ragioni.
8. Riguardo al thema decidendum , il Collegio rileva in via preliminare come i motivi proposti, con il ricorso introduttivo e con l’atto per motivi aggiunti, possono essere raggruppati in tre ordini di censure:
a) il valore (anche) di titolo edilizio dell’autorizzazione unica rilasciata dal SUAP;
b) l’ablazione delle garanzie procedimentali e il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento impugnato;
c) la realizzabilità dell’intervento edilizio sulla base della mera CILA.
9. Ciò posto in via preliminare, anzitutto è infondato il gruppo di censure sub a).
9.1 In sostanza, parte ricorrente ritiene che l’autorizzazione unica del SUAP sia idonea a legittimare l’intervento edilizio eseguito anche sotto il profilo edilizio-urbanistico.
9.2 La prospettazione di parte ricorrente non è condivisibile.
Invero, l’autorizzazione unica del SUAP costituisce all’evidenza un atto meramente ricognitivo della fase attinente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e all’esercizio dell’attività agrituristica.
D’altronde, non potrebbe essere diversamente, in considerazione del fatto che l’ufficio procedente è riconducibile all’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e, pertanto, esso non avrebbe avuto legittimazione al rilascio del corrispondente titolo edilizio, la cui competenza spetta unicamente al Comune sul cui territorio ricade l’intervento da eseguire.
Ciò risulta chiaramente dalla cd. autorizzazione unica, dove non vi è alcun riferimento alla normativa edilizia e urbanistica e si fa espresso riferimento in via esclusiva all’autorizzazione paesaggistica e all’esercizio della corrispondente attività produttiva, rientrante nelle precipue competenze dell’ufficio dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese.
10. Del pari infondato è il gruppo di censure sub b).
10.1 A seguito della evasione dell’istanza di accesso agli atti, è emerso che il Comune di Montepulciano ha adottato l’ordinanza di ingiunzione sulla base di un’istruttoria completa e di una sufficiente e congrua motivazione, mettendo peraltro la ricorrente in condizione di perfezionare la propria attività difensiva.
In particolare, dalla relazione istruttoria agli atti risulta che il Comune procedente ha valutato l’intervento come un insieme di opere rilevanti sul piano urbanistico e, come tali, necessitanti del rilascio di un permesso di costruire ovvero di una scia da parte del richiedente.
11. Infine, è infondato il gruppo di censure sub c), afferenti all’aspetto sostanziale della questione in esame, rappresentato dalla asserita eseguibilità dell’intervento edilizio tramite CILA, in ragione della riconduzione dell’intervento medesimo nell’alveo dell’edilizia libera.
11.1 La ricostruzione di parte ricorrente non può essere condivisa.
Invero, rileva il Collegio che l’intervento edilizio per cui è causa ha comportato una modificazione del territorio urbanisticamente rilevante come tale necessitante del rilascio di un permesso di costruire ovvero del deposito di una SCIA ad esso alternativa.
Come si evince dalla stessa ricostruzione della ricorrente, l’intervento edilizio in scrutinio è costituito dalla realizzazione di un parcheggio con numerosi stalli e dalla risistemazione viaria del terreno in sua proprietà.
Detta implementazione è per quantità e per qualità riconducibile ad un intervento edilizio urbanisticamente rilevante, così come affermato dalla condivisibile giurisprudenza: " La destinazione a parcheggio di uno spazio verde, comporta, anche se attuata senza opere edilizie, una trasformazione del territorio urbanisticamente rilevante, in quanto determina un aumento del carico urbanistico. " (CdS, VI, 4 gennaio 2023, n. 167) ” (da ultimo, CGA, sentenza del 13 novembre 2023, n. 794).
12. In conclusione, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono complessivamente infondati.
13. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Montepulciano.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaello Gisondi, Presidente FF
Silvia De Felice, Primo Referendario
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Raffaello Gisondi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.