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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/04/2024, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
IL GIUDICE MONOCRATICO DEL LAVORO
In persona della d.ssa Laura Scarlatelli, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 12.3.24, ha emesso, nella causa n.1158/22, la seguente
SENTENZA avente per oggetto "retribuzione", promossa
DA
difeso da avv.to M. Scalabrino Parte_1
ricorrente
CONTRO difesa da avv.to M. Tolesino Controparte_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente è stato dipendente della resistente dall'1.1.78 al
31.12.18 con inquadramento nella cat. D, posizione economica 6,
[...]
nel corso del rapporto di lavoro è stato Org_1 Org_2 destinatario di molteplici compiti aggiuntivi ed incarichi ad interim:
1-contratto di lavoro del 3.9.2001: incarico per la posizione organizzativa di Capo Ufficio zona Molise Organizzazione_3
Occidentale con decorrenza dall'1.1.1999 e scadenza al 31 dicembre
2003, con assegnazione di una retribuzione di posizione di €9.812,68 lorde su base annua e un'indennità di risultato, subordinata alla valutazione positiva dell'attività prestata, nella misura “che va dal 10% al 25% della retribuzione di posizione…”, prorogato dall'1.1.2004 al 31.12.2008 senza mai ricevere l'indennità di risultato;
pagina 1 di 7 2-ordine di servizio n. 21 del 31.3.2008: posizione organizzativa relativa all' con previsione di Parte_2 retribuzioni di posizione e di risultato, quest'ultima mai corrisposta, occupandosi anche degli interventi, su istanza dei Capi
Uffici Periferici, nei vari impianti presenti sul territorio, per il ripristino del loro funzionamento (compiti non rientranti nelle competenze dell'Ufficio della Sede Centrale);
3-determinazione n.387 del 26.11.12: in aggiunta all'Ufficio
Manutenzione e Pronto Intervento, tre incarichi ad interim a) supporto alle zone;
b) Organizzazione_4
c) Organizzazione_5 Organizzazione_6
(con determina direzionale n. 469 del 7.8.13 veniva meno
[...]
l'incarico sub b); con ods n. 2 del 27.1.14 l'ufficio sub c) assegnato ad altra risorsa;
4-determinazione n.75 del 10.2.15 incarico ad interim dell'
[...] supporto alle zone (che si Organizzazione_4 aggiungeva all' e Pronto Intervento ad interim); Organizzazione_7
5-delibera commissariale n. 2 del 12.1.17: responsabilità, ad interim dell' Organizzazione_8
In ricorso precisa che dall'1.4.2008 l'Ente resistente gli decurtava l'indennità di posizione organizzativa adeguandola a quella del personale della Sede Centrale nonostante avesse continuato a svolgere mansioni proprie dei Capi Uffici Periferici;
che dall'1.1.12, all'esito di apposito accordo, a fronte della rinuncia al giudizio intrapreso, gli era stata riconosciuta, in alternativa alle indennità correlate alla posizione organizzativa, l'indennità di cui alla legge regionale n. 30/2005 e lamenta:
-che per tutti gli incarichi ad interim cumulati per il periodo
26.11.2012 - 31.12.2018 non ha percepito alcun tipo di compenso e/o indennità
-che per la posizione organizzativa di
[...]
(contratto 3.9.01) da aprile Organizzazione_9
2008 gli è stata decurtata l'indennità di posizione da euro 9.812,68
pagina 2 di 7 - lordi su base annua - ad euro 7.746,85, lordi su base annua
(differenza mensile lorda di euro 172,15 per n. 45 mesi fino a dicembre 2011: euro 7.746,75)
-la mancata corresponsione della indennità di risultato (oltre a quella di posizione), prevista dalla disciplina collettiva, in base degli artt. 8 lett. a), 9 e 10 richiamato CCNL 31.3.1999 e delle previsioni del contratto individuale del 3.9.2001
-di aver subito un danno da illegittimo cumulo di incarichi ad interim (artt. 1218, 2043 cc e 97 Cost) chiedendo la condanna della resistente al pagamento della retribuzione di risultato per il periodo 1.4.2008–31.12.2011 (in via subordinata risarcimento per perdita di chance) nonché al pagamento in suo favore della somma di euro 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dall'abusivo utilizzo del potere organizzativo, concretizzato nell'illegittimo cumulo degli incarichi ad interim.
La Azienda resistente replica:
-che l'art. 9 del CCNL 31 marzo 1999 al co. 4 subordina l'eventuale riconoscimento dell'indennità ai risultati delle attività svolte;
-che dai cedolini paga emergeva la corresponsione della indennità di posizione e di voci qualificate come “premi di risultato” sino al
2011 anno nel quale, con delibera n.13/2011 erano state revocate le disposizioni inerenti le nomine di tutte le posizioni organizzative e riconosciuta l'indennità di cui alla L.R. Molise n. 30/2005;
-che con l'accordo transattivo dell'11 gennaio 2012 era stata riconosciuta, in alternativa alle indennità correlate alla posizione organizzativa, l'indennità di cui alla Legge regionale n. 30/2005 ed il ricorrente aveva rinunciato “in via definitiva ad ogni ulteriore pretesa…”;
-che l'indennità ex L.R. 26 settembre 2005, n. 30 (art. 2 commi 5 e
6) era incumulabile con quella riconosciuta ai dipendenti incaricati della responsabilità di posizione organizzativa di cui agli artt. 8,
9 e 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo
1999 e del contratto decentrato integrativo;
pagina 3 di 7 -che, pertanto, non vi era stata la decurtazione della indennità di posizione ma la sua sostituzione con quella di cui alla Legge regionale;
-che la costituzione in mora del 20 febbraio 2013 non era idonea ad interrompere la prescrizione perché non vi era alcun riferimento all'indennità di posizione e di risultato;
-che nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in ragione del quale il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa.
********
Le domande non possono essere accolte.
L'atto transattivo intervenuto tra le parti non riguarda le voci chieste in ricorso ma solo l'indennità ex Legge Regionale n.30/15 dal 2005 al 2011 (essendo stata riconosciuta dal 2012); ciò emerge dalla piana lettura dell'atto (doc.9 ricorrente) in cui la rinuncia
-datata 11.1.12- ha ad oggetto il contenzioso in ordine alla indennità regionale, anche se nella deliberazione commissariale n.13/11 l'attribuzione della indennità regionale era subordinata alla rinuncia alla indennità di posizione dall'1.7.05 (oltre alla previsione di revoca di tutte le posizioni organizzative dall'1.1.12).
Tuttavia proprio la circostanza che il ricorrente abbia rinunciato alla indennità regionale per il pregresso periodo (cioè come detto dal 2005 al 2011) non esclude (anzi conferma) che anche in tale periodo la predetta indennità regionale gli era stata riconosciuta e quindi era entrata a far parte del suo “patrimonio” per cui (attesa la natura esclusiva della stessa: art. 2 commi 5 e 6 “Al personale indicato nel comma 4 è riconosciuta, in aggiunta al trattamento economico in godimento, un'indennità annuale, pensionabile, che è parte integrante della retribuzione. Tale personale conserva la
pagina 4 di 7 posizione giuridica ed economica posseduta, o che andrà a conseguire per effetto di progressioni verticali di carriera o di progressioni orizzontali nella categoria.
6. L'indennità di cui al comma 5 è dovuta a prescindere dagli incarichi ricoperti. Essa non è cumulabile con quella riconosciuta ai dipendenti incaricati della responsabilità di posizione organizzativa di cui agli artt. 8, 9 e
10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999 e del contratto decentrato integrativo”) egli per il medesimo periodo non può rivendicare altre indennità correlate alle posizioni organizzative ricoperte.
E, comunque, andrebbe accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente in quanto nella lettera di diffida del febbraio
2013 non sono indicate le voci delle indennità di posizione e della indennità di risultato e lo stesso riscontro della datrice (a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente) è generico e non riferibile alle predette voci.
Peraltro giova ricordare come in materia di pubblico impiego la prescrizione decorra in costanza di rapporto e non dalla cessazione dello stesso (<il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n.
23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n.
92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro>>; cfr. Cass. sent. n. 26246 del 6/9/2022)
Quanto alla domanda relativa alla allegata abusiva attribuzione di incarichi ad interim per i quali sarebbe prevista la retribuzione ex art.15 co 6 CCNL rispetto alla quale il ricorrente chiede il 25% della indennità di posizione percepita (pari a 2.453,17 annui) per gli anni da 2012 a 2018, le pretese sono quasi del tutto prescritte attesa la notificazione del ricorso il 3.4.23 (per cui le pretese pagina 5 di 7 fino al 3.4.18 sono prescritte) e comunque infondate in quanto la
S.C. (cfr. Sez. lav ord. n.32617/22) ha affermato che “nel pubblico impiego privatizzato, in forza del principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, sancito dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, al dirigente cui siano attribuiti incarichi che possano impegnarlo anche oltre
l'orario "normale" stabilito dalla contrattazione collettiva non spetta alcuna ulteriore remunerazione a titolo di compenso per lavoro straordinario, salva la diversa previsione espressa della stessa contrattazione collettiva” (sez. Lav. sent. 3094/18) “Nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in ragione del quale il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa;
ne consegue che il dirigente ministeriale, cui sia stato conferito un incarico aggiuntivo di reggenza presso un altro ufficio pubblico, non ha diritto ad una maggiore remunerazione, né, in caso di conferimento illegittimo di tale incarico, può trovare applicazione
l'art. 2126 c.c., riferibile alle ipotesi in cui la prestazione lavorativa sia eseguita in assenza di titolo per la nullità del rapporto di lavoro e non a quelle in cui i compiti attribuiti, sia pure sulla base di determinazioni amministrative illegittime, siano comunque riconducibili alla qualifica posseduta”.
Inoltre non è comunque invocabile l'art.15 co. 6 CCNL (Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Nella
pagina 6 di 7 definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi) che presuppone la previa assegnazione delle posizioni organizzative che, invece, dal 2012 sono venute meno all'indomani della delibera commissariale n.13/11.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta la domanda e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in complessivi euro
3.700,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Campobasso 2.4.24 il Giudice del lavoro
Laura Scarlatelli
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
IL GIUDICE MONOCRATICO DEL LAVORO
In persona della d.ssa Laura Scarlatelli, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 12.3.24, ha emesso, nella causa n.1158/22, la seguente
SENTENZA avente per oggetto "retribuzione", promossa
DA
difeso da avv.to M. Scalabrino Parte_1
ricorrente
CONTRO difesa da avv.to M. Tolesino Controparte_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente è stato dipendente della resistente dall'1.1.78 al
31.12.18 con inquadramento nella cat. D, posizione economica 6,
[...]
nel corso del rapporto di lavoro è stato Org_1 Org_2 destinatario di molteplici compiti aggiuntivi ed incarichi ad interim:
1-contratto di lavoro del 3.9.2001: incarico per la posizione organizzativa di Capo Ufficio zona Molise Organizzazione_3
Occidentale con decorrenza dall'1.1.1999 e scadenza al 31 dicembre
2003, con assegnazione di una retribuzione di posizione di €9.812,68 lorde su base annua e un'indennità di risultato, subordinata alla valutazione positiva dell'attività prestata, nella misura “che va dal 10% al 25% della retribuzione di posizione…”, prorogato dall'1.1.2004 al 31.12.2008 senza mai ricevere l'indennità di risultato;
pagina 1 di 7 2-ordine di servizio n. 21 del 31.3.2008: posizione organizzativa relativa all' con previsione di Parte_2 retribuzioni di posizione e di risultato, quest'ultima mai corrisposta, occupandosi anche degli interventi, su istanza dei Capi
Uffici Periferici, nei vari impianti presenti sul territorio, per il ripristino del loro funzionamento (compiti non rientranti nelle competenze dell'Ufficio della Sede Centrale);
3-determinazione n.387 del 26.11.12: in aggiunta all'Ufficio
Manutenzione e Pronto Intervento, tre incarichi ad interim a) supporto alle zone;
b) Organizzazione_4
c) Organizzazione_5 Organizzazione_6
(con determina direzionale n. 469 del 7.8.13 veniva meno
[...]
l'incarico sub b); con ods n. 2 del 27.1.14 l'ufficio sub c) assegnato ad altra risorsa;
4-determinazione n.75 del 10.2.15 incarico ad interim dell'
[...] supporto alle zone (che si Organizzazione_4 aggiungeva all' e Pronto Intervento ad interim); Organizzazione_7
5-delibera commissariale n. 2 del 12.1.17: responsabilità, ad interim dell' Organizzazione_8
In ricorso precisa che dall'1.4.2008 l'Ente resistente gli decurtava l'indennità di posizione organizzativa adeguandola a quella del personale della Sede Centrale nonostante avesse continuato a svolgere mansioni proprie dei Capi Uffici Periferici;
che dall'1.1.12, all'esito di apposito accordo, a fronte della rinuncia al giudizio intrapreso, gli era stata riconosciuta, in alternativa alle indennità correlate alla posizione organizzativa, l'indennità di cui alla legge regionale n. 30/2005 e lamenta:
-che per tutti gli incarichi ad interim cumulati per il periodo
26.11.2012 - 31.12.2018 non ha percepito alcun tipo di compenso e/o indennità
-che per la posizione organizzativa di
[...]
(contratto 3.9.01) da aprile Organizzazione_9
2008 gli è stata decurtata l'indennità di posizione da euro 9.812,68
pagina 2 di 7 - lordi su base annua - ad euro 7.746,85, lordi su base annua
(differenza mensile lorda di euro 172,15 per n. 45 mesi fino a dicembre 2011: euro 7.746,75)
-la mancata corresponsione della indennità di risultato (oltre a quella di posizione), prevista dalla disciplina collettiva, in base degli artt. 8 lett. a), 9 e 10 richiamato CCNL 31.3.1999 e delle previsioni del contratto individuale del 3.9.2001
-di aver subito un danno da illegittimo cumulo di incarichi ad interim (artt. 1218, 2043 cc e 97 Cost) chiedendo la condanna della resistente al pagamento della retribuzione di risultato per il periodo 1.4.2008–31.12.2011 (in via subordinata risarcimento per perdita di chance) nonché al pagamento in suo favore della somma di euro 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dall'abusivo utilizzo del potere organizzativo, concretizzato nell'illegittimo cumulo degli incarichi ad interim.
La Azienda resistente replica:
-che l'art. 9 del CCNL 31 marzo 1999 al co. 4 subordina l'eventuale riconoscimento dell'indennità ai risultati delle attività svolte;
-che dai cedolini paga emergeva la corresponsione della indennità di posizione e di voci qualificate come “premi di risultato” sino al
2011 anno nel quale, con delibera n.13/2011 erano state revocate le disposizioni inerenti le nomine di tutte le posizioni organizzative e riconosciuta l'indennità di cui alla L.R. Molise n. 30/2005;
-che con l'accordo transattivo dell'11 gennaio 2012 era stata riconosciuta, in alternativa alle indennità correlate alla posizione organizzativa, l'indennità di cui alla Legge regionale n. 30/2005 ed il ricorrente aveva rinunciato “in via definitiva ad ogni ulteriore pretesa…”;
-che l'indennità ex L.R. 26 settembre 2005, n. 30 (art. 2 commi 5 e
6) era incumulabile con quella riconosciuta ai dipendenti incaricati della responsabilità di posizione organizzativa di cui agli artt. 8,
9 e 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo
1999 e del contratto decentrato integrativo;
pagina 3 di 7 -che, pertanto, non vi era stata la decurtazione della indennità di posizione ma la sua sostituzione con quella di cui alla Legge regionale;
-che la costituzione in mora del 20 febbraio 2013 non era idonea ad interrompere la prescrizione perché non vi era alcun riferimento all'indennità di posizione e di risultato;
-che nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in ragione del quale il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa.
********
Le domande non possono essere accolte.
L'atto transattivo intervenuto tra le parti non riguarda le voci chieste in ricorso ma solo l'indennità ex Legge Regionale n.30/15 dal 2005 al 2011 (essendo stata riconosciuta dal 2012); ciò emerge dalla piana lettura dell'atto (doc.9 ricorrente) in cui la rinuncia
-datata 11.1.12- ha ad oggetto il contenzioso in ordine alla indennità regionale, anche se nella deliberazione commissariale n.13/11 l'attribuzione della indennità regionale era subordinata alla rinuncia alla indennità di posizione dall'1.7.05 (oltre alla previsione di revoca di tutte le posizioni organizzative dall'1.1.12).
Tuttavia proprio la circostanza che il ricorrente abbia rinunciato alla indennità regionale per il pregresso periodo (cioè come detto dal 2005 al 2011) non esclude (anzi conferma) che anche in tale periodo la predetta indennità regionale gli era stata riconosciuta e quindi era entrata a far parte del suo “patrimonio” per cui (attesa la natura esclusiva della stessa: art. 2 commi 5 e 6 “Al personale indicato nel comma 4 è riconosciuta, in aggiunta al trattamento economico in godimento, un'indennità annuale, pensionabile, che è parte integrante della retribuzione. Tale personale conserva la
pagina 4 di 7 posizione giuridica ed economica posseduta, o che andrà a conseguire per effetto di progressioni verticali di carriera o di progressioni orizzontali nella categoria.
6. L'indennità di cui al comma 5 è dovuta a prescindere dagli incarichi ricoperti. Essa non è cumulabile con quella riconosciuta ai dipendenti incaricati della responsabilità di posizione organizzativa di cui agli artt. 8, 9 e
10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999 e del contratto decentrato integrativo”) egli per il medesimo periodo non può rivendicare altre indennità correlate alle posizioni organizzative ricoperte.
E, comunque, andrebbe accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente in quanto nella lettera di diffida del febbraio
2013 non sono indicate le voci delle indennità di posizione e della indennità di risultato e lo stesso riscontro della datrice (a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente) è generico e non riferibile alle predette voci.
Peraltro giova ricordare come in materia di pubblico impiego la prescrizione decorra in costanza di rapporto e non dalla cessazione dello stesso (<il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n.
23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n.
92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro>>; cfr. Cass. sent. n. 26246 del 6/9/2022)
Quanto alla domanda relativa alla allegata abusiva attribuzione di incarichi ad interim per i quali sarebbe prevista la retribuzione ex art.15 co 6 CCNL rispetto alla quale il ricorrente chiede il 25% della indennità di posizione percepita (pari a 2.453,17 annui) per gli anni da 2012 a 2018, le pretese sono quasi del tutto prescritte attesa la notificazione del ricorso il 3.4.23 (per cui le pretese pagina 5 di 7 fino al 3.4.18 sono prescritte) e comunque infondate in quanto la
S.C. (cfr. Sez. lav ord. n.32617/22) ha affermato che “nel pubblico impiego privatizzato, in forza del principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, sancito dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, al dirigente cui siano attribuiti incarichi che possano impegnarlo anche oltre
l'orario "normale" stabilito dalla contrattazione collettiva non spetta alcuna ulteriore remunerazione a titolo di compenso per lavoro straordinario, salva la diversa previsione espressa della stessa contrattazione collettiva” (sez. Lav. sent. 3094/18) “Nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in ragione del quale il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa;
ne consegue che il dirigente ministeriale, cui sia stato conferito un incarico aggiuntivo di reggenza presso un altro ufficio pubblico, non ha diritto ad una maggiore remunerazione, né, in caso di conferimento illegittimo di tale incarico, può trovare applicazione
l'art. 2126 c.c., riferibile alle ipotesi in cui la prestazione lavorativa sia eseguita in assenza di titolo per la nullità del rapporto di lavoro e non a quelle in cui i compiti attribuiti, sia pure sulla base di determinazioni amministrative illegittime, siano comunque riconducibili alla qualifica posseduta”.
Inoltre non è comunque invocabile l'art.15 co. 6 CCNL (Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Nella
pagina 6 di 7 definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi) che presuppone la previa assegnazione delle posizioni organizzative che, invece, dal 2012 sono venute meno all'indomani della delibera commissariale n.13/11.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta la domanda e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in complessivi euro
3.700,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Campobasso 2.4.24 il Giudice del lavoro
Laura Scarlatelli
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