Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/03/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c. nella causa svolta a mezzo del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. all'udienza del
12.03.2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Calcagno Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia Calella Resistente
Oggetto: assunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in riassunzione del 19.04.2023 il ricorrente riproponeva innanzi a
Questo Tribunale la causa originariamente introdotta presso il Tribunale di
Genova, poi dichiaratosi territorialmente incompetente con ordinanza del
06.04.2023. Il premesso di aver lavorato dal 03.08.2020 al Parte_1
31.07.2021 alle dipendenze dell'impresa OS IA, quale società appaltatrice di per il servizio postale e di trasporto merci su strada, CP_2 con mansioni di autista 4° liv. Ccnl Servizi Postali in appalto, contratto a tempo indeterminato e orario di lavoro full time per 40 h settimanali, nonchè di essere stato licenziato per cessazione dell'appalto – agiva in giudizio contro la società
quale nuova società appaltatrice del servizio, per far Controparte_1 valere la violazione della clausola sociale di cui all'art. 7 Ccnl di settore.
In particolare, il ricorrente deduceva di essere stato l'unico dipendente in forze presso la precedente appaltatrice a non essere stato assunto dalla società convenuta alle stesse condizioni di lavoro (mansioni, orario e retribuzione) precedentemente godute, in violazione della predetta clausola sociale, dal momento che l' , al momento del cambio appalto, gli aveva proposto di Controparte_1
Pertanto, il ricorrente proponeva l'odierno giudizio chiedendo di condannare la società convenuta ad assumerlo alle stesse condizioni contrattuali in essere con il precedente aggiudicatario con conseguente condanna al risarcimento del danno subito per mancata tempestiva assunzione, detratto l'aliunde perceptum, oltre accessori e spese.
Si costituiva in giudizio la società convenuta la quale contestava nel merito quanto dedotto da parte ricorrente e sosteneva la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di testimoni, era discussa attraverso il deposito di note di trattazione scritta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e viene decisa con la presente sentenza.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
Il ricorrente si duole della violazione/inesatta applicazione da parte della società convenuta della clausola sociale di cui all'art. 7 Ccnl Servizi Postali in appalto.
Tale disposizione prevede che “le parti stipulanti, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del settore e delle attività delle imprese regolate da contratti di appalto, convengono quanto segue in caso di cessazione di appalto per la tutela dei livelli complessivi di occupazione nel settore stesso e con l'obiettivo di realizzare una sempre più qualificata utilizzazione produttiva dei lavoratori (…) Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi i due seguenti casi:
a) In caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova dei lavoratori esistenti in organico sull'appalto - risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione dell'appalto – salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi o aumenti di prestazioni.
b) In caso di cessazione di appalto con modificazione di termini, modalità e presta zioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il Co servizio - sarà convocata dall' territorialmente competente, nei quindici giorni precedenti, con la rappresentanza sindacale e/o le organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti, per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative ovvero le esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche introdotte dall'impresa nel servizio col mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del per sonale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.
Fermo restando quanto previsto dai punti a) e b) di cui al presente articolo, nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci - lavoratori che abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, trasferiti dall'azienda cessante”.
L'operatività della clausola sociale è prevista in generale dall'art. 50 d.lgs. 50/16 il quale prevede che, per i contratti di appalto di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara inseriscono in attuazione dei principi dell'Unione
Europea, specifiche clausole volte ad assicurare la stabilità occupazionale. Tanto
l'art. 50 d.lgs. 50/16 quanto l'art. 7 Ccnl cit. trovano applicazione nell'ipotesi di cambio appalto oggetto della presente controversia in quanto richiamati dal punto
14.4 del contratto di appalto stipulato tra e CP_2 Controparte_1
(cfr. Accordo quadro all. resist.) il quale dispone che “ai sensi dell'art. 50 d.lgs.
50/16, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del settore, l'impresa è tenuta ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 7 del Ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto relativamente all'obbligo di assunzione dei lavoratori della ditta uscente precedentemente impiegati nell'appalto il cui rapporto di lavoro sia cessato per effetto della stipula del presente accordo quadro
(…)”.
Quanto all'ambito operativo ed alla forza cogente di tale clausola la giurisprudenza ha chiarito che “la c.d. clausola sociale, id est l'obbligo di assunzione del personale attualmente operante alle stesse condizioni contrattuali e di anzianità possedute, non va intesa in senso assolutamente vincolante per l'aggiudicataria, in quanto un conto è il numero di lavoratori del precedente gestore da assumere in virtù della clausola sociale, un conto è il monte ore lavorativo che risulta dall'organizzazione delle risorse basata sulla logica imprenditoriale propria di ciascun appaltatore. E', infatti, facoltà dell'appaltatore subentrante armonizzare le mutate esigenze tecnico - organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali tenuto conto delle condizioni professionali di utilizzo del personale impiegato, e quindi senza intaccare l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, escludendo ogni automatismo nella fase di passaggio di cantiere” (cfr. T.A.R. , Napoli
, sez. IV , 12/04/2016 , n. 1773).
Pertanto, il regime della clausola sociale richiede un bilanciamento fra più valori, tutti di rango costituzionale, ed anche europeo, tra cui spiccano da un lato il rispetto della libertà di iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 Cost, ma anche dall'art. 16 della Carta di Nizza, che riconosce 'la libertà di impresa', conformemente alle legislazioni nazionali, dall'altro lato, in primo luogo al diritto al lavoro, la cui protezione è imposta dall'art. 35 Cost., e dall'art. 15 della Carta di
Nizza, di analogo contenuto.
Per tali ragioni la giurisprudenza ha ritenuto che detta clausola vada formulata e intesa “in maniera elastica e non rigida, rimettendo all'operatore economico concorrente finanche la valutazione in merito all'assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario” (Consiglio di Stato, sez. V, 03.06.2022 n.
4539).
Una compressione del diritto al lavoro, pertanto, si giustifica e può essere ragionevolmente sostenuta dall'impresa aggiudicataria nella misura in cui vi siano
“esigenze imprenditoriali” rappresentate dalle “diverse esigenze tecnico- organizzative dell'appalto” che comportino una riduzione o diversa articolazione della forza lavoro. Tale mutamento nella consistenza o nelle esigenze tecnico- organizzative dell'appalto, quale fattore ostativo/impeditivo alla piena attuazione della clausola sociale ed alla realizzazione del “diritto all'assunzione” del lavoratore deve essere provato in giudizio dall'impresa che subentra nell'aggiudicazione, in applicazione della regola generale ex art. 2697 c.c. per cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto sia modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Ebbene, la prova della sussistenza di un mutamento di esigenze tecnico- organizzative dell'impresa che avrebbe giustificato la mancata assunzione del ricorrente alle stesse condizioni contrattuali precedentemente vigenti non è stata adeguatamente fornita dalla società convenuta.
Difatti, la documentazione prodotta (cfr. all. 3 ricorr.) non consente di effettuare un raffronto tra le linee e i percorsi cui era addetto il ricorrente alle dipendenze della precedente appaltatrice e quelle oggetto del cambio appalto poiché le tappe del percorso effettuato dal ricorrente sulle linee 303A e 307B sono spesso indicate per punti di interesse e non con i nomi delle strade (es. aeroporto, motorizzazione civile,
Sdraffa assicurazioni ecc. cfr. all. 5 e 6 ricorr.). Pertanto, non è possibile stabilire né se vi sia stato un cambio dei percorsi né tantomeno un mutamento nella consistenza del servizio appaltato. Irrilevante, sotto tale profilo, è la dedotta variabilità in astratto dell'affidamento del servizio postale, rilevando unicamente l'entità dei servizi appaltati ed eventuali mutamenti delle esigenze tecnico- organizzative al momento del cambio appalto.
A fronte di tale deficit documentale la prova testimoniale ha evidenziato che tutti i dipendenti dell'impresa OS IA, in servizio su Genova, sono stati assunti dalla nuova appaltatrice alle stesse condizioni di lavoro e sulle stesse linee su cui operavano in precedenza (cfr. dich. “tutti i lavoratori con mansione Persona_1 di autisti dipendenti della ditta OS IA (…) che quantificherei per quanto riguarda Genova in una decina di lavoratori, sono stati assunti da Parte_2
quando quest'ultima ha vinto la gara di appalto per proseguire l'attività
[...] precedentemente svolta da OS IA alle stesse condizioni contrattuali (…) mi sono stati riconosciuti la stessa assunzione a tempo indeterminato, lo stesso orario full time e la stessa retribuzione di cui godevo precedentemente (…) solo mio fratello non è stato assunto da (…) abbiamo continuato a Pt_1 Controparte_1 lavorare come autisti io in particolare sulle stesse linee. Così anche gli altri”).
Peraltro, si evidenzia che in luogo del ricorrente venivano assunti altri lavoratori part time per coprire la medesima linea, senza che vi fosse, dunque, un mutamento quantitativo nello svolgimento del servizio o nell'articolazione della linea (cfr. dich.
“le linee di cui si occupava il ricorrente presso OS IA nel Persona_2 momento del cambio dell'appalto sono state assegnate a due lavoratori part-time, uno curava quella del mattino e l'altro quella del pomeriggio. Le due linee non erano incompatibili con lo svolgimento da parte di un medesimo lavoratore e l'assegnazione
a due diversi autisti è dipesa esclusivamente dall'orario di lavoro degli stessi”).
Peraltro, i testi escussi hanno evidenziato che un mutamento nell'organizzazione delle linee e nell'articolazione del lavoro si è avuto solo in un momento successivo al cambio dell'appalto (cfr. dich. “Solo è subentrato un altro Persona_1 lavoratore nelle linee su cui lavorava mio fratello. Le linee sono cambiate successivamente almeno sei mesi dopo l'assunzione da parte di e Pt_3 CP_1
”; cfr. dich. “a partire da un anno fa circa si è verificato un
[...] Persona_2 mutamento del metodo di lavoro che ha comportato lo stravolgimento delle precedenti linee”).
I testi escussi devono ritenersi attendibili in ragione della coerenza tra loro delle dichiarazioni rese e della percezione diretta che hanno avuto in merito ai fatti riferiti.
Alla luce dell'istruttoria orale svolta e della documentazione prodotta, deve ritenersi che parte resistente non abbia fornito prova adeguata e sufficiente delle esigenze imprenditoriali e delle modifiche nella consistenza dell'appalto che avrebbero precluso l'assunzione del ricorrente alle stesse condizioni contrattuali di cui godeva alle dipendenze della precedete ditta appaltatrice.
Pertanto, il ricorso va accolto.
In ragione della mancata assunzione del ricorrente alle medesime condizioni preesistenti, in violazione dell'art. 7 Ccnl, e del legittimo rifiuto della proposta di assunzione part time formulata da parte convenuta, spetterà al ricorrente il pagamento delle differenze retributive dovute dalla mancata assunzione
(01.08.2021) sino alla data della proposizione della domanda (12.09.2022), parametrate sulla retribuzione prevista dal Ccnl per il livello di inquadramento (cfr. busta paga all. 2 e 3 ricorr.), detratto quanto percepito e documentato in questa sede a titolo di aliunde perceptum (all. 13, 14 e 15 ricorr.). Tanto in virtù della limitazione del petitum alla sola tutela risarcitoria intervenuta con le note depositate da parte ricorrente in data 30.01.2025.
L'importo dovuto può dunque quantificarsi nella somma di € 17.984,00 pari alla retribuzione mensile risultante dalle buste paga moltiplicata per i mesi di mancata assunzione (dal 01.08.2021 al 19.09.2022), detratto quanto provato in atti a titolo di aliunde perceptum, sulla base dei conteggi effettuati da parte ricorrente, immuni da vizi logici e non specificamente contestati da parte convenuta.
In merito alla determinazione del quantum si osserva che alcun concorso del ricorrente nell'aggravamento del danno ex art. 1227 c.c. appare ravvisabile posto che il ricorrente ha comunque agito nel termine di prescrizione ed ha reperito, nelle more, diversa occupazione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1.Accoglie il ricorso e condanna la società convenuta, al Controparte_1 pagamento della somma di € 17.984,00 a titolo di risarcimento del danno per il periodo di illegittima mancata assunzione, dal 01.08.2021 sino alla data della proposizione della domanda (12.09.2022), oltre interessi legali e/o rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in €
2.700,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso, con distrazione
Taranto, 13.03.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli