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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/05/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.9200 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
, e , con il proc. Parte_1 Parte_2 Parte_3
dom. avv. Agostino Califano
- attori -
e
e con il proc. dom. avv. Francesco CP_1 Controparte_2
Liconti e l'avv. Guido Galliano
- convenuti -
MOTIVI DELLA DECISIONE
, e convenivano in Parte_1 Parte_2 Parte_3
giudizio e (d'ora in avanti solo , CP_1 Controparte_2 CP_2
società editrice de “ ”, esponendo: CP_3
1 - che, nel corso dello svolgimento dei giudizi con i quali le attrici, “storiche”
segretarie del “principe” , avevano impugnato i Persona_1
licenziamenti intimati nei loro confronti da parte del predetto, era stato pubblicato dal - a firma - un articolo diffamatorio CP_3 CP_1
nei confronti delle attrici;
- che, in particolare, l'articolo in questione - pubblicato il 17.9.2017 - nel riferire di una asserita truffa milionaria patita dal , aveva Persona_1
rappresentato fatti non veri e “costruito” la notizia in modo tale da indicare le attrici quali autrici di condotte illecite mai verificatesi;
- precisavano le attrici che lo scritto, per un verso consentiva agevolmente la loro individuazione, per altro verso era privo della dovuta continenza verbale -
inducendo il lettore a considerare le attrici colpevoli di fatti in realtà
insussistenti - e attribuiva alle persone menzionate fatti non veri (neppure secondo la prospettazione di chi aveva presentato la denuncia da cui la notizia era stata tratta), richiamando anche circostanze inconferenti, operando in difetto di alcun accertamento dei fatti e attribuendo con leggerezza condotte criminose;
aggiungevano che, in detta condizione, non ricorreva neppure l'ulteriore requisito (fondamento del diritto di cronaca) dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti.
Su detti presupposti, e richiamato il consistente rilievo mediatico della vicenda quanto meno a livello locale genovese, le attrici domandavano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, con l'emanazione anche di un ordine volto alla cessazione della diffusione sul web dell'articolo in questione.
2 e si costituivano in giudizio contestando in CP_1 Controparte_2
fatto e in diritto la domanda attrice, e in particolare
- affermavano che la lettura dell'articolo non consentiva l'individuazione delle persone delle attrici;
- sostenevano che nello scritto erano correttamente riportate notizie vere;
- rivendicavano la piena continenza espressiva dell'articolo e la corrispondenza della sua pubblicazione al pubblico interesse;
- negavano in ogni caso il ricorrere di alcun danno risarcibile.
Su detti presupposti, pertanto, i convenuti concludevano domandando il rigetto di ogni domanda attrice.
* * * * *
Premesso che
- l'amplissima esposizione dei principi regolatori e della giurisprudenza di legittimità e di merito in materia di diritto di informazione giornalistica,
condotta in modo coincidente e condiviso - appunto sotto il profilo dei principi
- da entrambe le difese, esime lo scrivente da una reiterata esposizione preliminare degli stessi nella presente sede, ribadito il fatto che detti principi sono conosciuti, condivisi e affermati in modo conforme dalle parti;
- ai fini della decisione, pertanto, occorre verificare se nel caso in esame sia stato correttamente attuato, da parte dei soggetti convenuti, il diritto di cronaca giornalistica;
evidenziato che
- l'articolo oggetto di doglianza
3 ▪ è intitolato “ da un milione al principe ”, e reca quale Per_2 Persona_1
sopratitolo (c.d. occhiello) la scritta “Indagine della procura: nel mirino
prelievi sospetti e la maxi-cresta sulle ristrutturazioni”, e quale sottotitolo
“Accusa tre ex collaboratrici e un architetto: <erano in combutta da anni mi>
hanno defraudato>”;
▪ nel proprio “corpo”, l'articolo a) riferisce di iniziali perplessità del Persona_1
su sollecitazioni di pagamenti che erano stati delegati alle proprie
“collaboratrici storiche”, e afferma che, alla fine, il principe si era “reso conto
di essere stato defraudato sistematicamente dalle persone che … definisce una
sorta di seconda famiglia, tre segretarie factotum”; b) riferisce che, secondo il
, le segretarie in questione “potrebbero avergli sottratto un milione Persona_1
di euro tra prelievi bancari e cresta su una serie di ristrutturazioni, eseguite
gonfiandone il prezzo con la sponda di un architetto”; c) riferisce dell'apertura di un'indagine penale per truffa, appropriazione indebita e corruzione, “al momento contro ignoti ma è probabile che a breve verranno
inviati i primi avvisi di garanzia”; d) afferma che “per orientarsi nella
vicenda” occorre considerare il fatto che il aveva demandato a “un Persona_1
pool di legali” accertamenti “sull'andazzo” di una società dal predetto creata per gestire il suo patrimonio immobiliare;
il tutto ricordando che della gestione delle “incombenze burocratiche” dei tanti immobili di pregio, anche
CP_ in Genova, “in teoria se ne sarebbero dovute occupare e CP_4 CP_5
coloro dalle quali mai avrebbe pensato di essere raggirato”; e) delineando specificamente una condotta attribuita a dette segretarie, riferisce che
4 “avevano potere di firma sui suoi conti ed è bastato scandagliare i movimenti
… per capire che sono spariti senza giustificazione 442.650 euro. Una somma
più o meno analoga … potrebbe essersi volatilizzata pagando troppo una
serie di ristrutturazioni immobiliari”; f) a chiusura di quanto esposto,
l'articolo riferisce che “certificato il buco, ha Persona_1
incorporato la società Stella [società che gestiva il suo patrimonio immobiliare] in un'altra società … licenziando le dipendenti ritenute infedeli.
Le quali hanno provato a fargli causa, ma sono state respinte. E il passo
successivo del principe è stata la denuncia in Procura”;
considerato che
- indipendentemente dall'uso di soli monogrammi (i.e. le iniziali di nomi e cognomi) per indicare i soggetti, diversi dal , coinvolti nella Persona_1
vicenda, la facile identificazione personale delle attrici deriva dalla chiara indicazione del fatto che detti soggetti erano le “tre storiche segretarie” di un soggetto, il principe , conosciutissimo a Genova - talmente Persona_1
conosciuto che anche le sue storiche segretarie parimenti lo sono - dovendosi altresì considerare che la dimensione “cittadina” dei soggetti coinvolti e della vicenda amplifica la facilità di individuazione delle persone;
- del resto, e in concreto, la rapidissima, automatica e facile identificazione delle attrici con i soggetti pretesi autori delle condotte illecite è stata ampiamente e univocamente confermata dai testi escussi, le cui chiare dichiarazioni si intendono in questa sede richiamate;
5 - lo scritto, considerato nel suo completo sviluppo, non si limita a riferire della presentazione di una denuncia, peraltro contro ignoti, da parte del , Persona_1
ma realizza una narrazione che, dopo aver riferito effettivamente in tono solo probabilistico e “ex latere querentis” di possibili sottrazioni di denaro operate
“dalle tre segretarie factotum”, procede lasciando chiaramente intendere l'imminente invio di avvisi di garanzia alle predette per i delitti di truffa,
appropriazione indebita e corruzione (cfr. il punto sopra indicato come c),
quindi in modo dichiarato procedere a “orientare” il ragionamento del lettore evidenziando che il ha demandato ad esperti consulenti indagini Persona_1
che hanno consentito di accertare il ricorrere di consistenti ammanchi economici nella gestione del suo patrimonio immobiliare, e sottolineando che le relative “incombenze burocratiche” erano state affidate dal alle Persona_1
attrici “coloro dalle quali mai avrebbe pensato di essere raggirato”;
- a ulteriore specificazione della condotta attribuita alle segretarie, lo scritto riferisce dei poteri di firma delle donne sui conti del , e pone in Persona_1
diretta correlazione con detto potere la “sparizione” di oltre 400mila euro (cfr.
al punto e), aggiungendo nel medesimo contesto - e dunque ancora una volta coinvolgendo le attrici - la possibilità di “volatilizzazione” di analoga somma con un meccanismo di eccessivo pagamento di ristrutturazioni immobiliari;
infine, pone in chiarissima - e pacificamente oltre che documentalmente infondata - correlazione il licenziamento delle segretarie con la “certificazione del buco”, avendo cura di sottolineare che il tentativo di “reazione” delle donne al licenziamento (“hanno provato a fargli causa”) era stato (in sede
6 giudiziale, si lascia intendere) “respinto”, con la successiva determinazione del alla denuncia dei fatti (così definiti) in Procura;
tutto ciò, Persona_1
quando invece è documentato in atti e non contestato dai convenuti il fatto che il licenziamento delle donne è stato intimato in contesto non collegato ad ipotesi di condotta inadeguata da parte delle predette (ma per giustificato motivo oggettivo), e certamente non per “infedeltà” delle stesse, e che l'impugnazione dei licenziamenti ha condotto (diversamente da quanto indicato nell'articolo) a un pur parziale accoglimento delle pretese economiche delle donne e, in ogni caso, si è conclusa dopo la presentazione della denuncia, così che la stessa non può in alcun caso aver costituito “passo
successivo” del in una pretesa vicenda di infedeltà, in ogni caso Persona_1
non collegata a detti licenziamenti;
- quanto sopra esposto evidenzia, per un verso, la “costruzione” allusiva di una notizia (licenziamento per ruberie da parte delle segretarie) non rispondente al vero, per altro verso connota come illegittimo uno scritto che, in modo inappropriato, “conduce” il lettore medio a ritenere già accertata la sussistenza di ruberie (accertate da “un pool di esperti”), graniticamente attribuite alle donne, che si assumono licenziate per detti accadimenti, con decisione anche
“ratificata” in sede giudiziale;
- dunque uno scritto carente sia sotto il profilo della verità (in conclamato difetto di alcuna condotta volta a verificare la fondatezza dei fatti o a dar conto della versione dei soggetti coinvolti e interessati), sia sotto il profilo della continenza, proprio per la costruzione narrativa che induce il lettore medio a
7 formarsi una opinione distorta rispetto alla verità, con la scelta di una trattazione che “interseca” vicende diverse e che, oggettivamente, delinea una aprioristica colpevolezza delle attrici per condotte che non risultano essere sussistenti, e che - quanto meno al momento della pubblicazione dell'articolo di stampa - non erano avvalorate da alcun elemento oggettivo, né
diligentemente verificato;
carenza dei profili di verità e continenza che determina, a propria colta, il difetto di pertinenza e dunque di interesse pubblico alla diffusione di una pretesa notizia;
- deve pertanto affermarsi il carattere diffamatorio dell'articolo, con il diritto delle attrici al risarcimento dei danni conseguentemente patiti;
- al riguardo va ricordato che la lettura costituzionalmente orientata dell'art.2059c.c. postula l'insorgenza in capo all'offeso del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di un fatto illecito che abbia vulnerato un diritto delle personalità, quale il diritto all'onore o alla reputazione;
- in ordine ai profili probatori concernenti tale danno non patrimoniale, da intendersi quale turbamento, disagio, imbarazzo, sofferenza interiore patiti,
deve osservarsi come le attrici abbiano fornito la prova della sussistenza del fatto pregiudizievole (la pubblicazione dell'articolo a contenuto diffamatorio),
potendosi ricorrere alla prova presuntiva e al fatto notorio con riguardo alla dimostrazione della idoneità del medesimo ad ingenerare una ripercussione dolorosa nelle sfera personale del soggetto leso e per la sua quantificazione in via equitativa;
8 - a tal fine occorre fare riferimento agli indici di elaborazione giurisprudenziale che correlano il danno subito alla oggettiva portata offensiva delle notizia diffusa, alle ricadute negative sulla reputazione nell'ambito privato,
professionale e sociale nonché al grado di disagio e sofferenza che inevitabilmente ne è conseguito per la “posizione” ricoperta dal diffamato nel contesto sociale, al ruolo ed alla funzione ricoperta dal diffamato, alla risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie, alla diffusione della notizia sul territorio, al mezzo con il quale è stata diffusa la notizia, alla verifica in ordine alla eventuale reiterazione della condotta diffamatoria,
nonché ai criteri orientativi elaborati nelle tabelle pubblicate dall'Osservatorio
sulla Giustizia Civile di Milano per la quantificazione equitativa del danno,
basati su un livello crescente di intensità della lesione arrecata con distinzione di diffamazioni di tenue, modesta, media ed elevata gravità;
- nel caso di specie sussistono elementi che porterebbero a riconoscere una lesione di media gravità, ravvisabili nella pubblicazione della notizia
[.. diffamatoria sul quotidiano di maggior diffusione in Liguria e a Genova (
) e nella gravità dell'offesa attribuita ai soggetti diffamati (peraltro CP_3
in assenza di pubblicazioni di rettifica), mitigati però da altri elementi riconducibili alla lesione di modesta gravità, quali la sussistenza di un solo episodio diffamatorio e la rilevanza solo cittadina della notizia e della riconoscibilità dei soggetti coinvolti, nonché la modesta intensità
dell'elemento soggettivo in capo ai diffamanti (da ritenersi connotato da colpa);
9 - in tal senso appare equo determinare il risarcimento dovuto (in via solidale dal cronista, autore dello scritto, e dalla casa editrice convenuta, ex art. 11 L.
47/1948), avendo a riferimento la forcella prevista dalle tabelle milanesi per le diffamazioni di modesta gravità, nella misura di € 20.000,00 per ciascuna attrice, somma liquidata in termini monetari attuali e sulla quale spettano gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
- deve rigettarsi la domanda attrice di condanna dei convenuti alla riparazione pecuniaria aggiuntiva prevista dall'art.12 L.n.47/48, trattandosi di sanzione pecuniaria che si aggiunge senza sostituirsi al risarcimento del danno causato dall'illecito diffamatorio, e presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione (quindi del dolo), sicché non può essere comminata alla società editrice e può esserlo, invece, nei confronti dell'autore dell'articolo solo ricorrendo in concreto l'elemento soggettivo del dolo (cfr.
Cass.n.16054/15), nel caso in esame non sussistente;
- con riguardo al richiesto ordine giudiziale di pubblicazione sui giornali e su siti web della sentenza ai sensi dell'art.120cpc, occorre ricordare preliminarmente la natura discrezionale di tale ordine, soggetto ad una valutazione giudiziale in ordine al fatto se la pubblicazione (in ogni caso per estratto) possa o meno contribuire a riparare il danno, a differenza dell'ipotesi in cui la diffamazione a mezzo stampa è oggetto di accertamento e di condanna in sede penale, in conseguenza della quale a norma dell'art. 9 L.
sulla stampa è prevista la pubblicazione obbligatoria della sentenza,
integralmente o per estratto;
avendo le attrici intrapreso la strada
10 dell'accertamento in sede civile della diffamazione, e dovendosi quindi applicare la norma del codice di procedura citata, è opinione di questo giudice che la pubblicazione per estratto della presente sentenza (che comunque non consentirebbe ai lettori di apprendere in modo adeguato l'intera vicenda)
rischierebbe, a notevole distanza dai fatti, di far ridiscutere la vicenda,
compresa ovviamente la parte relativa al coinvolgimento delle attrici, con un possibile conseguente incontrollabile effetto boomerang che non potrebbe più
definirsi riparatore del danno subito, che rappresenta viceversa l'unico scopo perseguito dalla norma allorché si decida per la pubblicazione;
- con riguardo, infine, alla richiesta di condanna di alla cessazione CP_2
della “persistente diffusione dell'articolo giornalistico per cui è causa” sul sito web del giornale “ ” o comunque su siti internet di cui abbia CP_3
la relativa disponibilità, nulla a provvedere, avendo parte convenuta allegato1 -
e le attrici non contestato - la sopravvenuta e attuale mancata possibilità di accesso alla notizia da parte dei privati che si collegano al menzionato sito web;
il fatto che l'articolo sia ancora accessibile, peraltro da parte dei soli abbonati e con specifica e mirata ricerca, nell'archivio storico del quotidiano,
risponde ad apprezzabile pretesa di documentazione e archivio da parte del quotidiano, e non risulta, per le concrete modalità di accesso, passibile di costituire fonte di permanente danno a carico delle attrici;
infine, nulla può
ordinarsi a parte convenuta n ordine alla permanenza della notizia su siti CP_2
11 web di cui non ha controllo e disponibilità2; per quanto appena esposto, allo stesso modo deve concludersi in relazione alla correlata domanda svolta dalle attrici ai sensi dell'art.614bis cpc;
- la ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna in solido e a pagare a CP_1 Controparte_2
ciascuna tra , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'importo di euro 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
- condanna in solido e a rifondere le CP_1 Controparte_2
spese di lite in favore di , e Parte_1 Parte_2
spese che - in applicazione, stante il valore del “decisum”, Parte_3
dello scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) - si liquidano nei valori prossimi ai minimi e considerato l'aumento per l'assistenza a più parti aventi la medesima posizione processuale, in € 11.800,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
12 Genova, 22.5.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 3 di parte convenuta. 2 In tal senso cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13/5/2014, citata da parte convenuta, secondo cui spetta al gestore del motore di ricerca di sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, i link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona.