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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8039/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8039/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORGAGNI Parte_1 C.F._1
ERIKA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MORGAGNI
ERIKA
ATTORE contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 3.6.2024 (Albania – Shkoder - 23.12.1959) chiede la modifica delle Parte_1 condizioni della separazione con la moglie (Albania – Diber - 10.7.1970). Controparte_1
La coppia ha due figlie ormai maggiorenni: (21.8.1998) e (18.12.1999). Per_1 Per_2
Con la sentenza di separazione 26.11.2012 (quando le figlie erano ancora minorenni) – pronunciata alla fine su conclusioni congiunte delle parti (con rinuncia all'addebito al marito inizialmente richiesto dalla moglie) - era stabilito, oltre ad un regime di affido, collocazione (con la madre a cui era assegnata la casa familiare), visite del genitore non collocatario (che ormai non interessa più): un assegno di mantenimento per le figlie, a carico del padre, di complessivi €.600 (.300 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 1 di 3 Oggi ricorre il padre affermando che entrambe le figlie hanno raggiunto l'indipendenza economica lavorando stabilmente e percependo un'adeguata remunerazione. Chiede, per l'effetto, la revoca dell'assegno da lui dovuto.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto del giudice 8.7.2024, la convenuta non si
è costituita in giudizio, non opponendosi, di fatto alla domanda.
La notifica è avvenuta a mezzo del servizio postale, il 10.7.2024, presso la residenza di CP_1
(Bologna. via Battindarno n.314 – come da certificato di residenza 8.7.2024) con consegna
[...] del plico raccomandato alla FI convivente Per_2
Alla prima udienza 5.11.2024 era presente il solo ricorrente che ribadiva la sua domanda.
Veniva sentito il ricorrente:
<Le modalità della separazione sono rispettate. Attualmente verso 630 euro.
Non ho rapporti con le mie figlie, nonostante mi sia rivolto più volte ai Servizi sociali.
Non le vedo da molto tempo, io ho provato tramite i Servizi perché era pericoloso: la sig.ra mi minacciava. Lavoro come operaio rettificatore, con contratto a tempo indeterminato e percepisco circa 1500 euro al mese per 13 mensilità.
Non ho altre entrate.
Vivo da mia madre. La casa è in affitto e pago 450 euro al mese. Il contratto è a nome di mia sorella.
In casa siamo noi due soli. Noi siamo divorziati in Albania.>>
Alla stessa udienza, dichiarata la contumacia della convenuta, ritenuto di non dovere assumere particolari provvedimenti temporanei ed urgenti (ex art.473-bis. 22, 1° co. c.p.c.), il procuratore del ricorrente era autorizzato alla discussione orale (ex art.473-bis. 22, 4° co. c.p.c.).
Giova premettere che la convenuta ha avuto conoscenza del ricorso e la sua contumacia e non comparizione alla prima udienza è il primo evidente indice di disinteresse per le questioni familiari sottese alla domanda della parte istante.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Il ricorrente ha documentalmente provato che entrambe le figlie siano ormai entrate stabilmente nel mondo del lavoro, raggiungendo anche un'autonomia economica, viste le retribuzioni rispettivamente percepite con la loro occupazione.
Il doc. n.3 all. al ricorso riguarda la FI : è un percorso di lavoratore dell'Agenzia Regionale Per_1 del lavoro, centro per l'impego di Bologna. Risulta che a partire dal 2019 ella ha iniziato, sia pure con lavoro intermittente, a prestare attività lavorativa
Il doc. n.2 all. al ricorso riguarda la FI è un percorso di lavoratore dell'Agenzia Regionale Per_2 del lavoro, centro per l'impego di Bologna. Risulta che, dopo una serie continua di lavori a tempo determinato (dal 2019 in poi) è stata assunta a tempo indeterminato dal luglio del 2021.
Allo stesso modo, risulta che la madre delle ragazze ormai lavora stabilmente con contratto a tempo indeterminato dal 1°.4.2023, dopo avere, comunque, sempre lavorato con contratti a tempo determinato pagina 2 di 3 fin dal gennaio 2013 (doc. n.4 all. al ricorso), mentre al momento della sentenza di separazione era inoccupata.
Dal canto suo, il ricorrente ha un reddito costante, prestando lavoro a tempo indeterminato.
CU 2021 = al mese netti circa €.1.850
CU 2022 = al mese netti circa €.1.900
CU 2023 = al mese netti circa €.
1.900 Ha depositato busta paga busta di aprile 2024 = €.1.036,58
La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza. Seppure la convenuta, non costituendosi, non si è opposta alla domanda avversaria, il ricorrente è stato costretto ad adire il tribunale. La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale, scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore minimo (vista la contumacia e la semplicità del giudizio), senza fase istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: in parziale riforma della sentenza di separazione tra le parti n.2994/2012 del 26.11.2012 (proc.
n.13194/2010): con decorrenza dalla domanda revoca l'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere alla convenuta, a titolo di mantenimento delle figlie, un assegno mensile;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €.3.006,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 5.11.2024
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8039/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORGAGNI Parte_1 C.F._1
ERIKA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MORGAGNI
ERIKA
ATTORE contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 3.6.2024 (Albania – Shkoder - 23.12.1959) chiede la modifica delle Parte_1 condizioni della separazione con la moglie (Albania – Diber - 10.7.1970). Controparte_1
La coppia ha due figlie ormai maggiorenni: (21.8.1998) e (18.12.1999). Per_1 Per_2
Con la sentenza di separazione 26.11.2012 (quando le figlie erano ancora minorenni) – pronunciata alla fine su conclusioni congiunte delle parti (con rinuncia all'addebito al marito inizialmente richiesto dalla moglie) - era stabilito, oltre ad un regime di affido, collocazione (con la madre a cui era assegnata la casa familiare), visite del genitore non collocatario (che ormai non interessa più): un assegno di mantenimento per le figlie, a carico del padre, di complessivi €.600 (.300 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 1 di 3 Oggi ricorre il padre affermando che entrambe le figlie hanno raggiunto l'indipendenza economica lavorando stabilmente e percependo un'adeguata remunerazione. Chiede, per l'effetto, la revoca dell'assegno da lui dovuto.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto del giudice 8.7.2024, la convenuta non si
è costituita in giudizio, non opponendosi, di fatto alla domanda.
La notifica è avvenuta a mezzo del servizio postale, il 10.7.2024, presso la residenza di CP_1
(Bologna. via Battindarno n.314 – come da certificato di residenza 8.7.2024) con consegna
[...] del plico raccomandato alla FI convivente Per_2
Alla prima udienza 5.11.2024 era presente il solo ricorrente che ribadiva la sua domanda.
Veniva sentito il ricorrente:
<Le modalità della separazione sono rispettate. Attualmente verso 630 euro.
Non ho rapporti con le mie figlie, nonostante mi sia rivolto più volte ai Servizi sociali.
Non le vedo da molto tempo, io ho provato tramite i Servizi perché era pericoloso: la sig.ra mi minacciava. Lavoro come operaio rettificatore, con contratto a tempo indeterminato e percepisco circa 1500 euro al mese per 13 mensilità.
Non ho altre entrate.
Vivo da mia madre. La casa è in affitto e pago 450 euro al mese. Il contratto è a nome di mia sorella.
In casa siamo noi due soli. Noi siamo divorziati in Albania.>>
Alla stessa udienza, dichiarata la contumacia della convenuta, ritenuto di non dovere assumere particolari provvedimenti temporanei ed urgenti (ex art.473-bis. 22, 1° co. c.p.c.), il procuratore del ricorrente era autorizzato alla discussione orale (ex art.473-bis. 22, 4° co. c.p.c.).
Giova premettere che la convenuta ha avuto conoscenza del ricorso e la sua contumacia e non comparizione alla prima udienza è il primo evidente indice di disinteresse per le questioni familiari sottese alla domanda della parte istante.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Il ricorrente ha documentalmente provato che entrambe le figlie siano ormai entrate stabilmente nel mondo del lavoro, raggiungendo anche un'autonomia economica, viste le retribuzioni rispettivamente percepite con la loro occupazione.
Il doc. n.3 all. al ricorso riguarda la FI : è un percorso di lavoratore dell'Agenzia Regionale Per_1 del lavoro, centro per l'impego di Bologna. Risulta che a partire dal 2019 ella ha iniziato, sia pure con lavoro intermittente, a prestare attività lavorativa
Il doc. n.2 all. al ricorso riguarda la FI è un percorso di lavoratore dell'Agenzia Regionale Per_2 del lavoro, centro per l'impego di Bologna. Risulta che, dopo una serie continua di lavori a tempo determinato (dal 2019 in poi) è stata assunta a tempo indeterminato dal luglio del 2021.
Allo stesso modo, risulta che la madre delle ragazze ormai lavora stabilmente con contratto a tempo indeterminato dal 1°.4.2023, dopo avere, comunque, sempre lavorato con contratti a tempo determinato pagina 2 di 3 fin dal gennaio 2013 (doc. n.4 all. al ricorso), mentre al momento della sentenza di separazione era inoccupata.
Dal canto suo, il ricorrente ha un reddito costante, prestando lavoro a tempo indeterminato.
CU 2021 = al mese netti circa €.1.850
CU 2022 = al mese netti circa €.1.900
CU 2023 = al mese netti circa €.
1.900 Ha depositato busta paga busta di aprile 2024 = €.1.036,58
La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza. Seppure la convenuta, non costituendosi, non si è opposta alla domanda avversaria, il ricorrente è stato costretto ad adire il tribunale. La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale, scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore minimo (vista la contumacia e la semplicità del giudizio), senza fase istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: in parziale riforma della sentenza di separazione tra le parti n.2994/2012 del 26.11.2012 (proc.
n.13194/2010): con decorrenza dalla domanda revoca l'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere alla convenuta, a titolo di mantenimento delle figlie, un assegno mensile;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €.3.006,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 5.11.2024
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3