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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2412-1/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
ORDINANZA
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08/04/2025, così dispone sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto:
-premesso che l'istituto dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, pendente il giudizio di opposizione, è disciplinato dagli artt. 648 e 649 c.p.c., in quanto le due norme disciplinano lo stesso fenomeno;
- che i requisiti per la concessione, rispettivamente per la sospensione della provvisoria esecutorietà sono indicati nell'art. 648, comma 1 c.p.c., con la conseguenza che la valutazione cui è tenuto il giudice ex art. 649 c.p.c. deve fondarsi sulle stesse basi di quella prevista dall'art. 648 c.p.c., dunque valutare due ordini di circostanze: in primo luogo ed innanzi tutto se sussista il fumus boni iuris della pretesa attorea ed in secondo luogo se vi siano o meno validi motivi di opposizione da parte dell'asserito debitore;
- che, pertanto, instaurata l'opposizione, perché la provvisoria esecuzione del decreto concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c. possa sopravvivere, è necessario che, innanzitutto, sia stata raggiunta la verosimile prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato, in secondo luogo, che l'opposizione dell'ingiunto non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- rilevato che parte opponente si è costituita in giudizio eccependo, anzitutto,
l'invalidità del “contratto autonomo di garanzia omnibus” per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1325 c.c. e per immeritevolezza di tutela ex art. 1322 c.c., e instando, in subordine, per la qualificazione del negozio in termini di fideiussione omnibus, così contestando a) la violazione dell'art. 1283 c.c. in ragione degli interessi anatocistici applicati dalla Banca, b) la violazione dell'art. 117 Tub e degli artt. 1284 e 821 c.c. in ragione del mancato riferimento al regime di capitalizzazione applicato agli interessi e al relativo piano di ammortamento, c) la violazione dell'art. 117 Tub e dell'art. 1346 c.c. per mancanza del piano di ammortamento, d) la violazione dell'art. 1346 c.c. in ragione della mancata specificazione in contratto della modalità di composizione della rata a seguito della variazione del tasso di interesse;
in via ulteriormente subordinata - in ipotesi di qualificazione del negozio in termini di contratto autonomo di garanzia
-, parte opponente ha comunque contestato il diritto all'escussione della garanzia in ragione della contrarietà del rapporto di debito principale alle norme imperative ex artt. 1283 e 1284 comma 3 c.c., concludendo in ogni caso per l'assenza di morosità addebitabile alla società debitrice principale, applicati in via sostitutiva i tassi BOT ex art. 117 Tub in conseguenza delle anomalie riscontrate;
- rilevato che la società opposta si è costituita in giudizio, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato, insistendo sia per il rigetto della domanda ex art. 649 c.p.c. sia dell'opposizione in quanto infondate in fatto e in diritto;
- ritenuto, sulla base di una delibazione propria della presente fase processuale, alla luce degli atti e dei documenti di causa, che l'opposizione non appare verosimilmente fondata, qualificato il rapporto negoziale in questione in termini di contratto autonomo di garanzia, peraltro così testualmente rubricato in oggetto
“contratto autonomo di garanzia omnibus”, in virtù del principio per cui l'inserimento in un contratto di una clausola di pagamento “immediatamente e senza eccezioni” e “anche in caso di opposizione del debitore” vale di per sé a riqualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cosiddetto
“Garantievertrag”): in tale negozio atipico scompare il principio di accessorietà che invece è tratto caratterizzante della fideiussione in quanto il garante autonomo si pone in una situazione di indipendenza rispetto a quella del debitore principale, obbligandosi a pagare a semplice richiesta del creditore ovvero senza poter opporre le eccezioni relative al rapporto da cui sorge l'obbligazione garantita, in deroga all'art. 1945 c.c., con conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (cfr. Cass.
19693/2022).
Non porta a conclusione diversa nemmeno la previsione negoziale di cui all'art. 5 comma 2, che si limita a prevedere l'onere della di inoltrare intimazione di CP_1
pagamento al debitore principale entro un anno dalla scadenza dell'obbligazione per conservare la garanzia.
Trattasi però di un contratto avente un oggetto determinato, ossia la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura poste in essere dal debitore principale con la sino CP_1
all'importo massimo garantito di € 600.000,00-, e meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. in quanto volto per l'appunto a elidere il vincolo dell'accessorietà tra rapporto di garanzia e rapporto garantito, tipico della fideiussione (Cass. SS.UU.
3947/2010).
Tanto premesso, ammessa in ogni caso la legittimazione del garante autonomo a proporre eccezioni sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative (Cass. 9071/2023; Cass. 3873/2021; Cass. 24011/2021), le cesure sollevate dagli opponenti appaiono verosimilmente infondate, dal momento che 1) il contratto contiene tutti gli elementi necessari a individuare il suo oggetto, nel pieno rispetto dell'art. 117 comma 4 Tub, e tutte le condizioni necessarie per operare il calcolo della rata (artt. 2 e 3 del contratto, documenti di sintesi allegati), 2) il piano di ammortamento non costituisce requisito di validità del contratto (Cass. 12922/2020) e comunque non risulta allegato al contratto proprio in ragione della convenuta variabilità del tasso corrispettivo una volta decorso il periodo di preammortamento, posto che, al momento della stipula, sarebbe stato possibile confezionarlo con riferimento esclusivo alla quota capitale, 3) il piano di ammortamento alla francese, ancorché più conveniente per le banche rispetto al c.d. piano di ammortamento all'italiana, non comporta anatocismo (gli interessi, infatti, vengono sempre calcolati sulla sola quota di rata imputata a capitale e l'imputazione dei pagamenti prima ad estinzione degli interessi previsti e poi del capitale corrisponde alla generale previsione di cui all'art. 1194 c.c.), 4) nemmeno l'indicazione del regime finanziario è indicato dalla disciplina di settore quale elemento del contratto bancario, e comunque deve farsi pieno rinvio a quanto indicato in parte motiva dalla nota pronuncia della Corte di Cassazione SS.UU. 15130/2024, mutuabile anche ai casi di mutuo a tasso variabile (Corte Appello Perugia 18/09/2024; Trib. Torino sez. I
13/12/2024 n. 6351, Corte Appello Ancona sez. II 02/12/2024 n. 1703 e Trib.
Cagliari 04/12/2024 n. 2549) (v. anche Co9rte Appello Torino, sent. 731/2024); tanto premesso e considerato, rigetta
l'istanza.
Si comunichi.
Pistoia, il 08 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
TRIBUNALE DI PISTOIA
ORDINANZA
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08/04/2025, così dispone sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto:
-premesso che l'istituto dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, pendente il giudizio di opposizione, è disciplinato dagli artt. 648 e 649 c.p.c., in quanto le due norme disciplinano lo stesso fenomeno;
- che i requisiti per la concessione, rispettivamente per la sospensione della provvisoria esecutorietà sono indicati nell'art. 648, comma 1 c.p.c., con la conseguenza che la valutazione cui è tenuto il giudice ex art. 649 c.p.c. deve fondarsi sulle stesse basi di quella prevista dall'art. 648 c.p.c., dunque valutare due ordini di circostanze: in primo luogo ed innanzi tutto se sussista il fumus boni iuris della pretesa attorea ed in secondo luogo se vi siano o meno validi motivi di opposizione da parte dell'asserito debitore;
- che, pertanto, instaurata l'opposizione, perché la provvisoria esecuzione del decreto concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c. possa sopravvivere, è necessario che, innanzitutto, sia stata raggiunta la verosimile prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato, in secondo luogo, che l'opposizione dell'ingiunto non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- rilevato che parte opponente si è costituita in giudizio eccependo, anzitutto,
l'invalidità del “contratto autonomo di garanzia omnibus” per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1325 c.c. e per immeritevolezza di tutela ex art. 1322 c.c., e instando, in subordine, per la qualificazione del negozio in termini di fideiussione omnibus, così contestando a) la violazione dell'art. 1283 c.c. in ragione degli interessi anatocistici applicati dalla Banca, b) la violazione dell'art. 117 Tub e degli artt. 1284 e 821 c.c. in ragione del mancato riferimento al regime di capitalizzazione applicato agli interessi e al relativo piano di ammortamento, c) la violazione dell'art. 117 Tub e dell'art. 1346 c.c. per mancanza del piano di ammortamento, d) la violazione dell'art. 1346 c.c. in ragione della mancata specificazione in contratto della modalità di composizione della rata a seguito della variazione del tasso di interesse;
in via ulteriormente subordinata - in ipotesi di qualificazione del negozio in termini di contratto autonomo di garanzia
-, parte opponente ha comunque contestato il diritto all'escussione della garanzia in ragione della contrarietà del rapporto di debito principale alle norme imperative ex artt. 1283 e 1284 comma 3 c.c., concludendo in ogni caso per l'assenza di morosità addebitabile alla società debitrice principale, applicati in via sostitutiva i tassi BOT ex art. 117 Tub in conseguenza delle anomalie riscontrate;
- rilevato che la società opposta si è costituita in giudizio, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato, insistendo sia per il rigetto della domanda ex art. 649 c.p.c. sia dell'opposizione in quanto infondate in fatto e in diritto;
- ritenuto, sulla base di una delibazione propria della presente fase processuale, alla luce degli atti e dei documenti di causa, che l'opposizione non appare verosimilmente fondata, qualificato il rapporto negoziale in questione in termini di contratto autonomo di garanzia, peraltro così testualmente rubricato in oggetto
“contratto autonomo di garanzia omnibus”, in virtù del principio per cui l'inserimento in un contratto di una clausola di pagamento “immediatamente e senza eccezioni” e “anche in caso di opposizione del debitore” vale di per sé a riqualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cosiddetto
“Garantievertrag”): in tale negozio atipico scompare il principio di accessorietà che invece è tratto caratterizzante della fideiussione in quanto il garante autonomo si pone in una situazione di indipendenza rispetto a quella del debitore principale, obbligandosi a pagare a semplice richiesta del creditore ovvero senza poter opporre le eccezioni relative al rapporto da cui sorge l'obbligazione garantita, in deroga all'art. 1945 c.c., con conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (cfr. Cass.
19693/2022).
Non porta a conclusione diversa nemmeno la previsione negoziale di cui all'art. 5 comma 2, che si limita a prevedere l'onere della di inoltrare intimazione di CP_1
pagamento al debitore principale entro un anno dalla scadenza dell'obbligazione per conservare la garanzia.
Trattasi però di un contratto avente un oggetto determinato, ossia la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura poste in essere dal debitore principale con la sino CP_1
all'importo massimo garantito di € 600.000,00-, e meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. in quanto volto per l'appunto a elidere il vincolo dell'accessorietà tra rapporto di garanzia e rapporto garantito, tipico della fideiussione (Cass. SS.UU.
3947/2010).
Tanto premesso, ammessa in ogni caso la legittimazione del garante autonomo a proporre eccezioni sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative (Cass. 9071/2023; Cass. 3873/2021; Cass. 24011/2021), le cesure sollevate dagli opponenti appaiono verosimilmente infondate, dal momento che 1) il contratto contiene tutti gli elementi necessari a individuare il suo oggetto, nel pieno rispetto dell'art. 117 comma 4 Tub, e tutte le condizioni necessarie per operare il calcolo della rata (artt. 2 e 3 del contratto, documenti di sintesi allegati), 2) il piano di ammortamento non costituisce requisito di validità del contratto (Cass. 12922/2020) e comunque non risulta allegato al contratto proprio in ragione della convenuta variabilità del tasso corrispettivo una volta decorso il periodo di preammortamento, posto che, al momento della stipula, sarebbe stato possibile confezionarlo con riferimento esclusivo alla quota capitale, 3) il piano di ammortamento alla francese, ancorché più conveniente per le banche rispetto al c.d. piano di ammortamento all'italiana, non comporta anatocismo (gli interessi, infatti, vengono sempre calcolati sulla sola quota di rata imputata a capitale e l'imputazione dei pagamenti prima ad estinzione degli interessi previsti e poi del capitale corrisponde alla generale previsione di cui all'art. 1194 c.c.), 4) nemmeno l'indicazione del regime finanziario è indicato dalla disciplina di settore quale elemento del contratto bancario, e comunque deve farsi pieno rinvio a quanto indicato in parte motiva dalla nota pronuncia della Corte di Cassazione SS.UU. 15130/2024, mutuabile anche ai casi di mutuo a tasso variabile (Corte Appello Perugia 18/09/2024; Trib. Torino sez. I
13/12/2024 n. 6351, Corte Appello Ancona sez. II 02/12/2024 n. 1703 e Trib.
Cagliari 04/12/2024 n. 2549) (v. anche Co9rte Appello Torino, sent. 731/2024); tanto premesso e considerato, rigetta
l'istanza.
Si comunichi.
Pistoia, il 08 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni