Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 337/2020
PROMOSSA DA
avente codice fiscale , anche nella qualità di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante della , aven- Parte_2 te codice fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Borelli (Pec: P.IVA_1 [...]
e dall'Avv. Federico Rigosi (Pec: Email_1 [...]
; Email_2
NEI CONFRONTI DI
avente codice fiscale quale mandataria di CP_1 P.IVA_2 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Gualdi (pec: Controparte_2 [...]
; Email_3
Con ricorso del maggio 2016, “denominazione assunta da CP_3 [...]
adiva il Tribunale di Modena, chiedendo ingiungersi alla Parte_3 [...]
e al suo fideiussore, il pagamento della Parte_4 Parte_1 somma di € 3.374.658,82, pretesa in relazione a due mutui dell'importo originario di comples- sive Lire 5 miliardi, pari in moneta attuale ad 2.582.284,48 stipulati in data 25/02/1999 da e Cassa Risparmio Carpi S.p.A., nonché ad un finanziamento di Controparte_4 originari € 1.400.000 concesso a nel 2003, da Parte_2 Parte_5
*
Onde giustificare la propria legittimazione, nel ricorso suindicato, scriveva: CP_3
“I rapporti di cui sopra - prima confluiti a far data dall'l /7/05 in Controparte_5
a seguito di fusione per incorporazione di Cassa Risparmio Carpi S.p.A. in
[...] [...]
per atto a ministero notaio in Genova del 22/6/2005 rep., Controparte_6 Persona_1
19125/76318 e conferimento del ramo aziendale "corporate'' dell'incorporata da
[...]
a per atto a ministero notaio dott. Controparte_6 Controparte_5 Per_2
in Verona del 9/6/2005 n. 22.142/553.781 (doc.3)
[...]
- sono stati poi ceduti da (nuova denominazione assunta da Controparte_7
dall'l/4/2008) ad Aspra Finance S.p.A. ex art. 58 del D. Lgs. Controparte_5
1 settembre 1993, n. 385 con contratto di cessione di crediti in blocco a titolo oneroso pubbli- cato sulla Gazzetta Ufficiale dell'l l dicembre 2008 Parte II foglio delle Inserzioni n° 146
(doc.4) e - da ultimo - sono confluiti in a seguito Parte_3
di fusione per incorporazione di Aspra Finance S.p.A. in Parte_3
.
[...]
*
L'importo di €3.374.658,82 era conteggiato, considerando:
- € 1.347.503,61 quale residuo del mutuo chirografario n. 8580 dell'importo di € 1.549.370,69
- € 898.734,03 quale residuo del mutuo chirografario 8581 dell'importo di € 1.032.913,79;
- € 1.128.420,88 port concesso da “ ( - già 1473 - fino al Pt_6 Controparte_5 Parte_5
31/3/2004, poi prorogato al 22/6/2005>.
*
Emesso e notificato il richiesto decreto ingiuntivo, proponevano opposizione Parte_2 e formulando anche domande riconvenzionali Parte_2 Parte_1
ed eccependo, pertanto, propri crediti in compensazione.
*
Di seguito si riportano, testualmente, tali domande:
Rilevata l'intervenuta prescrizione del diritto di controparte per i motivi ut supra esposti, dichiarare che gli esponenti nulla devono ad alcun titolo.
Nel merito
Revocare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto accertare e dichiarare che gli esponenti nulla devono ad alcun titolo
In ogni caso dichiarare inefficaci e/o non valide le fideiussioni del Sig. Parte_1
per tutti i motivi esposti in atti, nonché per la svolte exceptio nullitatis ed
[...] exceptio doli. Per l'effetto dichiarare che nulla deve ad alcun titolo.
In via riconvenzionale
− Previo ogni necessario accertamento, dichiarare la nullità e/o annullare per dolo determinante i negozi posti in essere dalle parti a far data dal Gennaio 1999, per
l'effetto rideterminare il saldo risultante, previa compensazione dell'eventuale maggior credito avversario – se dovuta - per tutti i motivi sopra esposti e così condannare controparte al pagamento di 158.928,44 euro in favore della
(già al netto della compensazione con i crediti avversari – Parte_2 se dovuta), oltre interessi BOT dal dovuto al saldo e salva miglior quantificazione.−In via al- ternativa, nella denegata ipotesi che i negozi posti in essere dalle parti a far data dal Gennaio
1999, siano ritenuti validi ed efficaci, previo ogni necessario accertamento, dichiarare gli stessi risolti per intervenuto inadempimento per fatto e colpa della banca in ragione dei moti- vi sopra esposti. Per l'effetto condannare la banca la pagamento del risarcimento di tutti i danni patiti e rideterminare il saldo risultante, previa compensazione dell'eventuale maggior credito avversario – se dovuta - per tutti i motivi sopra esposti, nonché nelle quantificazioni esposte nell'allegata perizia tecnica contabile, quindi per 2.030.831,73 euro (fatta salva mi- glior quantificazione) in favore dell' (già al netto della compen- Parte_2
sazione con i crediti avversari – se dovuta) nell'ipotesi più favorevole, ovvero in subordine la rideterminazione del saldo debitore in 1.262.689,05, già al netto della compensazione se do- vuta, al 1 gennaio 2016 (detratte ulteriori maturande sino alla scadenza naturale dei titoli) e fatta salva miglior quantificazione, nell'ipotesi più sfavorevole, come da allegata relazione tecnica. −Accertare l'illegittimità di tutti gli interessi passivi, le remunerazioni per l'erogazione del credito e le spese non pattuite e/o in violazione della normativa antiusura al- la pattuizione e/o sopravvenuta, nonché per illegittimo esercizio del c.d. ius variandi, e/o per violazione del divieto di anatocismo. Conseguentemente stornare gli importi non dovuti.
−Eventualmente non disporre la compensazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2035 c.c. con conseguente maggiorazione degli importi sopra calcolati, come da allegata relazione tecnica, salva miglior quantificazione;
−Previo ogni opportuno accertamento, condannare la banca al risarcimento dei danni patiti dal Sig. personalmente, ai sensi dell'artt. Parte_1
2043 c.c. e 96 c.p.c. per tutti i motivi sopra esposti. −Risarcire, altresì, i danni derivanti da il- legittima segnalazione alla Centrale Rischi come sopra esposto, in favore degli esponenti, nonché i danni da responsabilità precontrattuale per 104.622,87 euro oltre ulteriori interessi al tasso BOT dal dovuto al saldo, salva miglior quantificazione, per i motivi esposti in atto. In via subordinata Previa compensazione delle relative domande, se dovuta, rideterminare il saldo debitore del decreto ingiuntivo per tutti i motivi sopra esposti in quell'importo – se del caso minore – che risulterà in corso di causa o che parrà equo e giusto all'Ecc.mo Giudican- te>.
*
Si costituiva in causa in qualità di mandataria di frattanto CP_3 Controparte_8
divenuta cessionaria, a seguito di cartolarizzazione, dei crediti de quibus. formulando, per quanto ancora rileva, le seguenti conclusioni: improcedibili, nonché prescritte, le domande, istanze ed eccezioni tutte proposte dagli oppo- nenti e dal garante e già rigetta- Parte_2 Parte_2 Parte_1
te dal Tribunale di Verona con sentenza 2/7/2014, confermata in appello dalla sentenza
1288/2017 della Corte d'Appello di Venezia pubblicata il 26/6/2017, per i motivi esposti in at- ti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo;
Nel merito nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse ammissibile l'opposizione e le istan- ze ivi svolte, respingere integralmente le domande, istanze ed eccezioni tutte proposte da
[...]
e dal garante siccome infondate in Controparte_9 Parte_1 fatto e in diritto per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte
l'opposto decreto ingiuntivo o, comunque, dichiarare tenuti e conseguentemente condannare
e il garante , in solido tra loro, a Parte_2 Parte_1 pagare a (già quale mandataria dell'attuale titolare del credito CP_1 CP_3 la somma di € 3.374.658.52 oltre interessi al tasso legale dal Controparte_2
27/4/2016 sino al saldo effettivo e spese della fase monitoria o quella diversa maggiore o mi- nore somma ritenuta dovuta per i rapporti azionati in monitorio>. *
Nel corso del procedimento si costituiva Dovalue, quale mandataria di Controparte_10
frattanto divenuta cessionaria dei crediti de quibus.
[...]
*
Con sentenza n. 1/2020, il Tribunale di Modena rigettava l'opposizione e confermava l'opposto decreto ingiuntivo, in forza delle seguenti argomentazioni.
*
Il primo giudice rilevava, anzitutto, l'inammissibilità delle domande riconvenzionali, con la sola eccezione delle domande afferenti l'eccepita nullità dei bond argentini.
*
Con riguardo a questi ultimi, rilevava come fosse intervenuta la sentenza del Tribunale di Ve- rona del 2.7.2014, confermata dalla sentenza della Corte d'appello di Venezia n. n. 1288/2017, poi impugnata innanzi la Corte di cassazione.
Ne faceva proprie le argomentazioni, riportandole integralmente.
*
Riportate le argomentazioni della corte d'appello di Venezia, il primo giudice dava atto di condividerle e rilevava come fossero ziale riproposizione delle medesime argomentazioni da entrambe le parti, con una risponden- za tale che solo l'assenza di una sentenza definitiva ha precluso il rilievo di un giudicato esterno>.
*
Avverso tale sentenza interponevano appello i soccombenti opponenti, insistendo per l'accoglimento della propria opposizione e delle domande riconvenzionali.
*
Resisteva Dovalue, quale mandataria di ultima cessionaria dei Controparte_2 crediti de quibus, deducendo, fra l'altro, l'intervenuta cancellazione, d'ufficio, della
[...]
dal Registro delle imprese, intervenuta nel corso del procedimento di primo Parte_4
grado il 19.10.2017
*
Interveniva (già parte quale fideiussore) ai sensi dell'art. 111 c.p.c. esponen- Parte_1
do di essersi reso cessionario, a titolo particolare, dei diritti controversi, vantati da
[...]
producendo a riprova scrittura privata del luglio 2017. Controparte_11
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 19.3.2024 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclu- sionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione formulata da di passaggio in giudicato CP_1
della suindicata sentenza nei confronti di fondata sul rilievo che Parte_2
aveva proposto appello nel febbraio 2020, nella veste di legale rappresentante Parte_1 di tale società, nonostante l'estinzione della stessa, risalente al mese di ottobre 2017.
2) A fronte di tale eccezione depositava atto di intervento, quale cessionario Parte_1 dei crediti, oggetto delle domande riconvenzionali proposte, con l'opposizione a decreto in- giuntivo, da . Parte_2
Depositava scrittura privata, datata 22.7.2017, deducendo che aveva data certa..
3) L'eccezione di giudicato in esame è fondata e va accolta, senza che rilevi in alcun modo l'intervento cui si è fatto riferimento, che non occorre, pertanto, esaminare.
Deve osservarsi, infatti, che l'impugnazione è stata proposta quando la società, originariamen- te parte opponente, non era più in essere, per essere stata cancellata dal registro delle imprese, già in pendenza del giudizio di primo grado e ciò in forza di un mandato alle liti rilasciato dal nella veste di suo legale rappresentante. Pt_1
Vanno richiamate, al riguardo, le parole dell'ordinanza della Corte di cassazione n.
17192/2024, secondo la quale la qualità di legale rappresentante di una società estinta è lità giuridicamente impossibile in dipendenza dell'avvenuta cancellazione e stante la necessità che il mandato sia conferito da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio>.
Sempre per esigenze di completezza, deve osservarsi che avrebbe potuto evitare il Pt_1
passaggio in giudicato della sentenza del primo giudice in relazione alla statuizioni pronuncia- te nei confronti della cancellata società, se avesse proposto appello, quale cessionario dei cre- diti de quibus, mentre rimane irrilevante il suo successivo intervento.
4)Atteso che non vanno, pertanto, esaminati i motivi proposti nell'esclusivo interesse della occorre, per valutare l'eventuale comunanza di interessi col Parte_2 [...]
provvedersi alla qualificazione giuridica della garanzia, prestata da , CP_12 Parte_1 qualificata dalla stessa ricorrente nel ricorso per decreto ingiuntivo come fideiussione> e ciò correttamente, atteso che non era previsto che il non potesse opporre le eccezio- Pt_1
ni, che avrebbe potuto opporre la società garantita.
5) Sempre a livello preliminare, è opportuno verificare se la fideiussione de qua e/o sue speci- fiche clausole siano da dichiararsi nulle d'ufficio, come sostenuto, sia pure da ultimo, da parte appellante, deducendo come il relativo contratto seguisse lo schema del contratto di fideius- sione omnibus predisposto dall'ABI, del quale la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del
2005, ha ritenuto illegittime talune disposizioni, nella misura in cui venivano applicate in mo- do uniforme, per contrasto con l'art. 2, co. 2, lettera a), L. 287/1990.
6) Tale nullità è da escludere, per le considerazioni di seguito svolte.
Va, anzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione
41994/2021, secondo cui i contratti di fideiussione di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma
2, lettera a), della legge n. 287del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata (perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza), salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Una volta richiamata la suindicata sentenza, deve osservarsi tuttavia che, nel procedimento di primo grado, non ha affatto dedotto la conformità al modello ABI dei negozi in Pt_1
esame, rappresentata solo ora in appello, con conseguente tardività della loro allegazione.
Ad ogni modo non risultano circostanze che consentano di affermare che la banca non avreb- be stipulato il contratto in mancanza di tali clausole.
Atteso che ora, in appello, deduce specificatamente la nullità della clausola, che prevedeva la deroga all'art. 1957 c.c., deve escludersi anche il suo interesse all'accertamento della nullità di tale clausola, posto che l'omesso rispetto di tale norma è oggetto, per pacifica giurisprudenza, di un'eccezione in senso stretto, non tempestivamente sollevata dal Pt_1
7)Occorre, poi, sempre preliminarmente, fare chiarezza su un aspetto, sfuggito al primo giu- dice, nonostante fosse stato specificatamente rilevato da CP_3
Deve osservarsi che ha chiesto l'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo, in CP_3
quanto cessionaria dei crediti de quibus, ex art. 58 TUB (ved. punto 2). Ne consegue che le domande di condanna avanzate con l'opposizione a d.i. non vanno esami- nate, per l'evidente difetto di titolarità passiva di e dunque dei suoi aventi causa, CP_13 se non ai fini di un'eventuale compensazione rispetto a debiti della Controparte_4
ex art. 1247 c.c.
[...]
8)Tutto ciò preliminarmente evidenziato, va, anzitutto esaminato il motivo, deducibile dall'atto di citazione in appello, con il quale parte appellante, specificatamente e diffusamente argomentando, contesta la declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali, di- verse da quelle afferenti l'eccepita nullità dei bond argentini, operata dal primo giudice, ex art. 36 c.p.c.
9)Onde valutare il fondamento di tale articolato motivo, è opportuno esaminare separatamente tali domande, ritenute inammissibili in blocco dal primo giudice, senza procedere alla loro specifica valutazione e dunque con una motivazione assolutamente generica.
10)Tale esame verrà effettuato, seguendo un ordine diverso rispetto a quello dell'appello, evi- denziando sin d'ora che parte appellante ha, con buona parte dei motivi, insistito per l'accoglimento di tutte le domande, ritenute inammissibili dal primo giudice o comunque non esaminate.
11)Va, anzitutto, rilevato come la declaratoria di inammissibilità sia, all'evidenza, erronea con riferimento alla domanda, con la quale si chiedeva di accertare il mancato inserimento delle condizioni economiche nel contratto di finanziamento stipulato con posto che il Parte_5
decreto ingiuntivo è stato emesso anche in relazione a quanto ancora dovuto da
[...]
in forza di tale contratto, pari, secondo l'opposta ad € 1.128.420,88. Parte_2
12)Ritenuta l'ammissibilità di tale domanda, deve anzitutto evidenziarsi che tale contratto, genericamente definito in atti come “finanziamento”, è specificatamente una apertura di cre- dito in conto corrente, posto che si fa riferimento all'accettazione di una “linea di credito”, poi definita “affidamento”, prevedendo che, per quanto non specificatamente ivi previsto, si sa- rebbero applicate “le norme e condizioni che regolano il servizio di conto corrente ed i servizi ad esso connessi”.
13) Ciò posto deve evidenziarsi che, effettivamente, nel contratto in esame non sono indicate le relative condizioni, non essendo stato integrato il modulo nelle parti a ciò destinate, mentre non è stato prodotto il contratto di apertura del relativo conto corrente.
14)Nulla peraltro l'opposta, odierna appellata, ha osservato al riguardo e neppure ha prodotto i relativi estratti conto, rendendo così impossibile la rideterminazione del saldo, previa espun- zione delle commissioni e degli interessi debitori, non contrattualmente stabiliti.
15)Ne consegue l'infondatezza della domanda attorea di condanna al pagamento di €
1.128.420,88. port> contestata con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
16)Risultano assorbiti tutti gli ulteriori motivi di appello, afferenti specificatamente tale do- manda.
17)Deve ora procedersi all'esame delle domande relative ai crediti vantati dalla ricorrente per decreto ingiuntivo per il residuo del mutuo chirografario n. 8580 e per il residuo del mutuo chirografario 8581, entrambi garantiti da bond argentini costituiti in pegno.
18)Tali bond argentini hanno costituito l'oggetto del procedimento veronese, promosso da ma non dal cui ha fatto riferimento il primo giudice, ripor- Parte_2 Pt_1 tando la motivazione della relativa sentenza, di poi confermata dalla Corte d'appello di Vene- zia, pure citata dal primo giudice, facendone proprie le argomentazioni.
19)Ciò premesso, deve darsi atto che, frattanto, è intervenuta l'ordinanza della Corte di cassa- zione n. 2066/2023, innanzi la quale aveva proposto ricorso avverso la Parte_2 sentenza della Corte d'appello di Venezia.
20)Con tale ordinanza sono stati rigettati tutti i motivi, eccetto il nono ed il decimo, che sono stati accolti, con conseguente cassazione della sentenza, disponendo il rinvio alla Corte
d'appello di Venezia.
21)Con sentenza n. 807/2024, la Corte d'appello di Venezia dichiarava inammissibile la sus- seguente riassunzione. 22)Tutto ciò preliminarmente evidenziato e non risultando neppure allegata la proposizione di un nuovo ricorso in cassazione deve osservarsi che, ex art. 393 c.p.c., il processo veneto si è estinto, con la conseguenza che risulta venuto meno l'interesse rispetto al motivo, con il quale si contestava l'affermazione del primo giudice circa l'esatta specularità delle domande dei due procedimenti.
23)Ex art. 393 c.p.c., a fronte delle statuizioni della corte di cassazione, deve ritenersi passata in giudicato la statuizione di rigetto delle domande di accertamento di nullità, proposte nel procedimento veneto dalla garantita con efficacia anche nei con- Parte_2
fronti del garante . Parte_1
24)Sgombrato il campo dalle domande di nullità, deve osservarsi che la Corte di cassazione, esaminando ed accogliendo il nono e decimo motivo, aveva ritenuto infondato l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione in relazione alle domande risarcitorie avanzate in relazione ai dedotti inadempimenti relativi all'intermediazione nell'acquisto dei bond argentini, posti a pe- gno dei suindicati contratti di mutuo.
25)Ciò rileva nell'odierno procedimento, posto che il giudice di prime cure aveva accolto tale eccezione, riportando e facendo propria la motivazione del Tribunale di Verona, ritenuta erro- nea dalla Corte di cassazione, con motivazione, comunque, pienamente condivisa da questo collegio, che pertanto deve accogliere il motivo con il quale, nell'odierno procedimento, era stata specificatamente contestata tale erroneità.
26)A questo punto, una volta fatte le numerose premesse che precedono, deve verificarsi, an- zitutto, l'ammissibilità ed il fondamento della domanda di accertamento circa l'unitarietà dei contratti posti in essere dal 1999, ivi compresi i due mutui;
l'acquisto dei bond;
la costituzione dei pegni sugli stessi ed il rilascio delle fideiussioni, unitarietà tale da imporre di considerarli un unico negozio atipico, di cui veniva poi chiesta la declaratoria di nullità, per carenza di me- ritevolezza.
27) La domanda in esame è ammissibile, posto che, secondo la prospettazione di parte oppo- nente anche i due mutui rientrerebbero nell'unitario negozio privo di meritevolezza.
28) La domanda è palesemente infondata, già per la pacifica circostanza che gli importi, og- getto dei due mutui, sono stati utilizzati per l'acquisto dei bond argentini solo in parte, essendo stati destinati anche al ripianamento di una rilevante esposizione debitoria di un conto corrente della ed in parte (pari a circa €800.000) per l'acquisto di un ca- Parte_2 pannone, sicchè deve escludersi che i mutui fossero finalizzati all'acquisto dei bond argentini, integrando, unitamente alla costituzione del pegno ed al rilascio della fideiussione, un unico negozio, connotato dalla persecuzione di un'unica finalità.
29) Al rigetto della suindicata domanda di accertamento consegue il rigetto delle domande, che logicamente lo presupponevano, fra le quali va ricompresa la domanda, diretta all'accertamento della natura usuraia dei tassi applicati, scaturente dal
30) Due sole parole vanno poi spese rispetto alla contestazione di illegittimità dell'anatocismo applicato ai due contratti di mutuo, posto che tale contestazione è incongruamente motivata, col gravame, per la mancata previsione della reciprocità, previsione relativa ai soli contratti di conto corrente.
31) Occorre ora procedere all'esame della specifica domanda risarcitoria, enucleabile dal complesso atto di citazione in opposizione, fondata sulla circostanza che la banca non avesse reso note al nella sua veste di legale rappresentante della il rischio Pt_1 Parte_2 relativo ai bond argentini, nonostante fosse a coscienza dell' sull'Economia Argentina>.
32)Si tratta di una domanda non esaminata dal primo giudice, a seguito dell'erroneo accogli- mento dell'eccezione di prescrizione e ciò in relazione ai tre acquisti di bond argentini, men- zionati nell'opposizione, effettuati, per quanto risulta in atti, rispettivamente con i pagamenti, in moneta attuale, di € 1.150.000, di € 100.035,42 e di € 506.000,00, quest'ultimo relativo alla suindicata apertura di credito per €1.400.000, per la quale si è già deciso nell'esposizione che precede.
33)E' opportuno, a questo punto, richiamare il nucleo centrale dele contestazioni di cui all'atto di citazione in opposizione, afferenti tale specifico tema, sia pure svolte nel contesto di innu- merevoli altre contestazioni.
34)Parte opponente, odierna appellante, deduceva l'inadempimento degli obblighi informativi, lamentando come nessuna informativa fosse stata fornita all' Parte_2 schi che venivano assunti con l'operazione finanziaria de quo>.
Soggiungeva: qui più direttamente interessa) che nel successivo regolamento attuativo della Consob n.
11522/98 (artt. da 26 a 30) che, com'è noto, costituiscono le fonti normative, primaria e secondaria, in seno alle quali risultano cristallizzati i doveri degli intermediari finanziari nello svolgimento dei servizi di investimento.
Più in particolare, l'art 21 del TUF prevede – tra gli altri criteri generali – che, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono
“comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per
l'integrità dei mercati (lettera a), acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (lettera b)”.
In attuazione del precetto generale dettato nel Tuf, l'art 26 del regolamento 11522/98 sancisce poi a carico degli intermediari, sempre nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare, “ l'obbligo di acquisire una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire
(lettera e)”………. ancora, giusta il comma II del citato art 28, “gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”; infine, l'art 29 stesso regolamento, espressamente impone che “ gli intermediari autorizzati debbono astenersi “dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione” dovendo, in tali casi, informare l'investitore della inadeguatezza dell'operazione e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione e provvedere alla stessa solo in esito ad “un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.
Or bene, nessuno (e si ripete nessuno) di tale doverosi adempimenti informativi è stato posto in essere dalla banca, sia al momento della negoziazione, sia al momento della custodia del titolo, sia al momento del disinvestimento>. 35)Nell'ambito dell'atto di citazione in opposizione, si evidenziavano, poi, dettagliatamente i rischi connessi all'acquisto dei bond argentini e la loro conoscibilità, già nel periodo antece- dente all'acquisto in considerazione, risalente al febbraio 1999, citando vari articoli di giornali e comunicati di Agenzie di rating sulla stessa solvibilità dell'Emittente Repubblica Argentina, prodotti in atti (ved. pag. 31-41), antecedenti a tale acquisto.
Del resto, la consapevolezza dell'elevato rischio dei bond argentini risulta confermato, nell'ambito del correlato procedimento penale, instauratosi a seguito di querela del Pt_1 per truffa e conclusosi con l'archiviazione, dalle dichiarazioni rese da , Testimone_1 responsabile dell'ufficio credito, il quale riferiva che si trattava di titoli culativi per il portafoglio della banca>.
36) Orbene, parte opposta, in primo grado, non ha mai neppure allegato di aver reso noti i ri- schi all' optando per una difesa, che faceva perno sull'affermazione Parte_2
che era stato proprio il nella sua veste di legale rappresentante di tale società a sce- Pt_1
gliere come pegno i bond argentini.
Ciò risulterebbe dalle dichiarazioni rese in sede di indagini dal summenzionato _1
, già responsabile dell'ufficio crediti della e da ,
[...] Parte_7 Testimone_2
direttore della che concordemente hanno specificato che il pretese di Parte_5 Pt_1 porre a pegno i bond argentini, magnificandone l'alta redditività.
Premesso che sussistono ottime ragioni per dubitare delle loro dichiarazioni, in quanto sentiti come persone sottoposte ad indagini, proprio a seguito della querela per truffa presentata dal deve comunque evidenziarsi che, anche a volerli ritenere attendibili, comunque la Pt_1
banca ha sempre un obbligo informativo, che prescinde dalle richieste specifiche e dal profilo di rischio dell'investitore.
Ed invero. essere ritenuta ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investito- re dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad esso con- nesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione
a tutti gli indicatori della sua rischiosità> (cfr. Cass. n. 4727/2018).
37)E' pacifico, dunque, a fronte delle considerazioni che precedono, che l'informazione sulla specialità dei rischi dei titoli del debito pubblico dell'Argentina non era stata resa, nonostante, in forza del D. Lgs. n. 58/1998, gravi sull'intermediario la specifica diligenza richiesta, e dunque di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobi- liari oggetto di investimento>.
38)Resta, a questo punto, da accertare determinare quale danno abbia patito l'immobiliare tenendo conto degli importi dei pagamenti effettuati per l'acquisto dei suindi- Parte_2
cati bond argentini.
39)Riguardo a tali importi, soccorre quanto allegato da parte opponente, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto non contestato da parte opposta e da ritenere pertanto provato.
40)Deduce, specificatamente parte opponente, nel descrizione l'operazione che ritiene unita- ria, ricomprendente i suindicati due mutui i seguenti acquisti:
< a. L'acquisto al corrispettivo di 1.150.109,70 €, in data 4.02.1999, di titoli pubblici della
Repubblica Argentina zero coupon (senza cedole, con rendimento incorporato nel prezzo di acquisto) denominati in euro, con scadenza 28.05.2006 e nominale di 2.500.000 €, codice
ISIN: US04011NAL29;
b.L'acquisto, al corrispettivo di 100.035,42 €, in data 19.02.1999, di titoli pubblici della Re- pubblica Argentina con cedole del 10% denominati in fiorini olandesi, con scadenza
26.02.2008 e nominale di 220.000 NGL (pari a 99.831,65€ in valuta 1999 s.e.o. ), codice
ISIN: XS0103457585>
Deduce, poi, quanto ai titoli posti a garanzia della suindicata apertura di credito, un acquisto di
€ 506.000, importo così conteggiato, tenuto conto anche del loro valore nominale (ved. pag.
18 dell'atto di citazione in opposizione) e comunque non contestato da parte opposta, odierna appellata.
41)Deve, dunque, conteggiarsi l'importo complessivamente speso dalla società per l'acquisto dei bond argentini in € 1.756.145,12.
42)Da tale importo va detratto quanto recuperato dalla banca dalla vendita dei titoli bond e specificatamente € 675.205,740 ed € 253.933,830 (ved allegati n. 27 e 28 di parte opponente) per un importo complessivo di € 929.139,57, accreditato all' per ridur- Parte_2 re l'esposizione dei due suindicati mutui. 43)Non resta, così, che riconoscere un credito risarcitorio della pari ad Parte_2
€827.005,55, sul quale vanno conteggiati rivalutazione ed interessi compensativi, venendo in rilievo un debito di valore.
44)Di tale credito va disposta la compensazione, ex art. 1247 c.c. col maggior credito vantato, in relazione ai due mutui, da parte appellata avvero il fideiussore Pt_1
45)Per mera esigenza di completezza, scaturente dalle argomentazioni difensive di parte ap- pellata, deve osservarsi che non ostano alla compensazione le intervenute cessioni del credito, in mancanza di accettazione della società garantita prevedendo l'art. 1248 c.c., al suo secondo comma, solo che la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione>.
Va notato infatti che, l'inadempimento che ha provocato il danno risale già al momento dell'acquisto, effettuato in carenza di informazioni.
46)Procedendo oltre vanno esaminate, in quanto ammissibili, in virtù dell'eccepita compensa- zione, le domande risarcitorie, avanzate per la dedotta illegittimità della segnalazione alla
Centrale dei Rischi tanto della società, quanto del relative ai danni relativi Pt_1 sione all'onorabilità e al buon nome>.
47)Tali domande vanno rigettate, già in considerazione della circostanza che i suindicati danni sono stati solo genericamente allegati, sull'erroneo presupposto che vadano riconosciuti a prescindere dalla relativa prova, in quanto configurabili in re ipsa.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare come in tema di ille- gittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne in- voca il risarcimento> (Cass., Sez. I, 6/03/2023, n. 6589 e da ultimo Cass. n. 11732/2024).
48)Tirando le fila di quanto sin qui argomentato, va riconosciuto:
-un credito dell'appellata avverso di € 2.246.237,64, oltre interessi dalla domanda;
Pt_1
-un credito di avverso Unipol Banca, pari ad €827.005,55 oltre ri- Parte_2
valutazione con decorrenza dal febbraio 1999 ed interessi da conteggiare su tale importo, anno per anno rivalutato, dal febbraio 1999; -la compensazione fra i suindicati contrapposti crediti.
Non resta, pertanto, che condannare il al pagamento della differenza fra i suindicati Pt_1
importi.
-
49)L'esito finale del procedimento, in cui l'importo domandato con il ricorso per decreto in- giuntivo è stato riconosciuto in misura di gran lunga inferiore, con una riduzione all'incirca della metà, impone di compensare in tale misura le spese del grado, mentre le restanti vanno poste in capo al soccombente Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 337/2020 R.G., in ac- coglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, ogni diversa azione od ecce- zione rigettate, così statuisce:
-revoca l'opposto decreto ingiuntivo nei confronti di;
Parte_1
-determina il credito di avverso in € Controparte_2 Parte_1
2.246.237,64, oltre interessi al tasso legale dalla domanda;
-accerta il credito di vantato in compensazione da Parte_2 Parte_8
[...
avverso in € 827.005,55, oltre rivalutazione ed interessi da Controparte_2
conteggiare su tale importo, anno per anno rivalutato, con decorrenza dal febbraio 1999;
-disposta la compensazione fra i suindicati crediti, condanna al pagamento, in Parte_1
favore di della differenza fra gli stessi. Controparte_2
-compensa per metà le spese lite;
-condanna alla refusione, in favore di parte appellata, delle restanti spese di Parte_1 lite, liquidate in € 12.000 per il primo grado ed in € 10.000 per il secondo grado, oltre spese generali, iva cpa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello il 15.4.2025.
Il Consigliere relatore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina