TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione IV - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4342 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
[...]
nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. SIPORSO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia
E
a Napoli il 30-4-1985 (c.f. rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. BOCCHINI FERNANDO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/03/2025, e , premettendo di Parte_1 Controparte_1 aver contratto matrimonio in Napoli il 12/03/2022 e che dall'unione coniugale non erano nati figli, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1 “1. PRONUNZIARE, la separazione personale dei coniugi E Parte_1 CP_1
”, matrimonio contratto in Napoli il 12.3.2022, di poi regolarmente trascritto nei Registri dello
[...]
Stato IV (atto n.1, p.II. s.A, sez. AR anno 2022); Ratificare l'accordo delle parti e precisamente che:
2. Non viene determinato alcun assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. in favore né dell'uno, né dell'altro coniuge, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
3. Darsi atto che, volendo i coniugi, in occasione della separazione, regolamentare i loro rapporti patrimoniali, gli stessi stabiliscono altresì che l'avv. riconosce nei confronti di Controparte_1 Pt_1
l'importo di euro 40.000,00 per acquisti e migliorie all'immobile di proprietà dello stesso, fatte
[...] dalla medesima in vista del successivo matrimonio;
nonché riconosce altresì la metà degli importi ricevuti a titolo di regali per il matrimonio ed investiti in dei buoni fruttiferi postali custoditi dalla medesima, ed intestati allo stesso e al di lui padre ) e fratello ( ), ed Persona_1 Persona_2 ammontanti ad euro 4500,00. Conseguentemente, l'avv. corrisponderà euro 20.000,00 mediante CP_1 bonifico bancario con obbligo di accredito del predetto importo entro la data di rilascio della abitazione familiare, che si fissa per il 31 marzo 2025 e si obbliga altresì a corrispondere i restanti 20.000,00 in n.
20 rate mensili anticipate dell'importo di euro 1.000,00 ciascuna, con scadenza il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di aprile 2025, ovvero dal mese successivo a quello del rilascio dell'abitazione di cui sopra. Naturalmente, in caso di ritardo del pagamento di anche una singola rata si decadrà dal beneficio della rateizzazione. Codice Iban avv. Porto: IT38 S031 0403 5990 0000 0821
450.L'Avv. si obbliga a liquidare i già menzionati buoni postali, garantendo il consenso e la CP_1 collaborazione del padre e del fratello, ove necessario, e quindi a consegnare all'avv. la metà di Pt_1 quanto liquidato, e precisamente la somma di euro 4500,00 contestualmente alla data di deposito del ricorso.
4. L'avv. lascerà l'abitazione familiare entro la data del 31 marzo 2025 prossimo Parte_1 prelevando i propri effetti personali e i mobili dalla stessa acquistati e precisamente: AN NA mobili, suppellettili e televisore (e dunque ad eccezione della cucina medesima e del condizionatore);
AN mobili, suppellettili e lavatrice (ad esclusione del condizionatore); AN CP_2 [...]
: suppellettili, mobili e televisore (ad eccezione della cabina armadio e condizionatore); Pt_2
AN : effetti personali ivi contenuti, mentre resteranno nell'abitazione scaffalature e CP_3 scarpiere. Verranno prelevati altresì dondolo, sedie e tavolini del balcone con ingresso soggiorno - cucina.
5. Decorso il termine previsto dalla legge, dalla prima e unica udienza di trattazione della causa, da svolgersi mediante deposito di note scritte, una volta passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato la separazione personale, il Tribunale vorrà PRONUNZIARE la cessazione degli effetti civili con rito concordatario da e , in data 12 marzo 2022 e trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro dello Stato IV del Comune di Napoli dell'anno 2022, Atto n. 1, p.II, s.A sez.AR ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle trascrizioni e annotazioni di legge. Non verrà determinato alcun assegno di divorzio, né in favore dell'una, né in favore dell'altra parte.
2 6. L'accordo e le disposizioni di cui sopra sono funzionali e indispensabili per dirimere controversie insorte e potenziali tra le parti che si potranno avvalere pertanto dei benefici fiscali previsti dalla legge n. 74/1987 e ss e si perfezioneranno dunque alla definitività dei provvedimenti giudiziari richiesti;
7. Fatto salvo il buon esito dell'accordo e della dilazione di cui al precedente punto 3), le parti sottoscritte dichiarano di non avere reciprocamente null'altro a pretendere per nessuna ragione o causa a tutt'oggi.
8. Le spese del procedimento interamente compensate tra le parti, con rinunzia dei procuratori alla solidarietà prevista dalla legge professionale”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Le parti hanno proposto anche domanda congiunta di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e (atto Parte_1 Controparte_1
n.1 2022, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2022);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato IV del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato IV);
e) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
f) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11/04/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
3