Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro Composta dai magistrati: Dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore Dr. Elisabetta Tarquini Consigliera Dr. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al numero 575/2024 RG vertente tra Parte_1 regi appellante e
Controparte_1
Avv. Davide Nocco appellato, appellante in via incidentale Avente ad oggetto: appello ed appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Pisa, giudice del lavoro, n. 157/2024, pubblicata il 16.4.2024.
All'udienza del 10 aprile 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Co i appellata il Tribunale di Pisa ha respinto il ricorso proposto da on il quale era impugnato il licenziamento per giusta causa Parte_1 intimatogli dal datore di lavoro, , il 29.3.2022. Controparte_1
In sintesi, l'odierno appellante era dipendente del Comune appellato con la qualifica di istruttore amministrativo ed è stato licenziato per assenza ingiustificata nel periodo 19 ottobre – 17 dicembre 2021.
Il primo Giudice ha respinto il ricorso del ritenendo tardiva Pt_1
l'impugnazione del licenziamento in quanto effettuata ben oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge. A monte, il Tribun corretta la notificazione dell'atto di recesso che è stata effettuata dal in data 4 aprile e 7 aprile CP_1
2022.
In particolare, secondo il Tribunale: Risulta dalla documentazione versata in atti, che il messo comunale si è recato in Frassinoro, Piano della Gotti di Frassinoro, in Via Centrale n.168/6, presso il domicilio provvisorio del dipendente, prima in
in data 4/4/2022, il messo comunale ha dato conto di essere tornato presso il domicilio provvisorio e di avervi trovato il quale, tuttavia, ha rifiutato di ritirare l'atto, col che Parte_1 il notificator uovo avviso alla porta di ingresso, ha avvertito verbalmente il ha provveduto nuovamente al deposito presso la casa Pt_1 comunale. La stata poi effettuata anche alla residenza anagrafica del ove la stessa si è perfezionata il 7/4/2022 quando è stata spedita la Pt_1 andata di avviso, successivamente ritirata in data 13/04/2022 dalla madre dell'odierno ricorrente (all. 14).
Il Tribunale, esaminata la documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto altresì indimostrato che il al momento del licenziamento, si trovasse in uno Pt_1 stato di incapacità naturale.
Il Tribunale, infine, ha ritenuto fondata nel merito la contestazione disciplinare, ossia l'assenza ingiustificata. Secondo il Giudice di Pisa, all'epoca non era ancora vigente l'obbligo vaccinale e il dipendente, al fine di accedere al luogo di lavoro, ben avrebbe potuto dotarsi di certificazione verde rilasciata dalla competente autorità a seguito dell'effettuazione di un tampone con esito negativo.
Ad ogni modo, il dipendente non ha preventivamente comunicato di non essere vaccinato e non si è nemmeno mai presentato sul luogo di lavoro nel periodo contestato, rendendosi pertanto assente ingiustificato. Solo in data 4/3/2022, con il prot. 7887 (cfr. doc. 13), ben oltre la data di audizione del 27 gennaio, a seguito dell'estensione a partire dal 15 febbraio fino al 15 giugno (originariamente) dell'obbligo del vaccino SARS-CoV-2 in capo ai soggetti ultracinquantenni, il dipendente ha comunicato all'Ente di non essere vaccinato e di non essere in possesso di certificato di esenzione vaccinale, facendo esplicito riferimento alla normativa di cui al D.L. 7/01/2022 n.1, successivamente entrata in vigore rispetto alla normativa sulla certificazione verde. Infine, il Tribunale osserva, che, con riguardo all'assen 5/10/2021 al 17/12/2021, emerge dalla corrispondenza intercorsa fra il e l'ente resistente, che il Pt_1 lavoratore, dopo aver richiesto l'applicazione del c.d. “lavoro agil one alla richiesta dell'ente del novembre 2020, o in alternativa, del c.d. , ha CP_2 espressamente dichiarato che non sarebbe rientrato a lavoro dal 15/10/2 agioni che nulla hanno a che vedere con la pandemia. Scriveva, infatti, il ell'email del 7/10/2021 (doc. 21 ricorrente): “a partire dalla data Pt_1 del 15 ottobre 2021 intendo proseguire – considerata la vostra mancata disponibilità alla trattativa – comportandomi secondo quanto previsto dall'ultimo decreto sul lavoro agile”.
Ha condanna l pagamento delle spese di lite ma ha respinto la Pt_1 domanda del gamento dei c.d. oneri riflessi: In base all'articolo 1, CP_1 comma 208, 5 "le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro": tale norma agisce esclusivamente nei rapporti interni tra datore di lavoro e avvocato/dipendente ed è ispirata a finalità di contenimento della spesa pubblica. Sostanzialmente, mentre in precedenza gli importi da corrispondere agli avvocati dipendenti degli enti pubblici, sulla base delle previsioni del C.C.N.L. applicabile, erano pari alle spese di lite riconosciute a favore dell'ente ed era poi a carico dell'amministrazione pubblica il pagamento della relativa contribuzione, con l'entrata in vigore di tale legge l'importo versato ai propri dipendenti è da considerarsi al lordo degli oneri riflessi.
Appella quindi hiedendo la riforma integrale della sentenza di Parte_1 primo grado sulla base di tre motivi.
1- La decisione appellata viene censurata dal lavoratore appellante, in primo luogo, per aver erroneamente ritenuto corretta la notificazione dell'atto di licenziamento. Precisa, a tal fine, l'appellante che a Frassinoro il messo incaricato certifica di essersi recato due volte al domicilio del il 1 Pt_1 aprile e di non averlo trovato, il 4 aprile quando il i è rifiutato di Pt_1 ricevere il plico. Nella relata il messo dice di aver depositato copia dell'atto in busta chiusa e sigillata presso la casa comunale in data 4.4.2022, di aver affisso avviso di tale deposito alla porta dell'abitazione, di aver informato verbalmente il e di aver inviato avviso di tale deposito con Pt_1 raccomandata spedita il 5.4.2022 dall'ufficio postale di Frassinoro. Solo successivamente in data 21.11.2022, su richiesta del , Controparte_1 il messo di Frassinoro dice di aver parlato col l 4.4.2022, di aver Pt_1 riferito che avrebbe trovato il plico presso la casa comunale, ma di non aver proceduto alla raccomandata contente l'avviso. E' inequivocabilmente certo, secondo parte appellante, che il messo di Frassinoro nella relata di notifica del 4.4.2022 ha indicato l'iter previsto dall'art.140 cpc, poi si è accorto di non averlo completato con l'invio della raccomandata contenente l'avviso di deposito. Quanto alla notifica del 7 aprile, l'appellante evidenzia che la firma apposta sulla cartolina non è della madre del che risponde al nome di sig.ra , né Pt_1 Persona_1 di altra persona convivente o delegata al ritiro della posta. La persona che ha firmato la cartolina di ritorno è la sig. , una vicina di casa, Persona_2 che contattata dal ha dichiarato di ricordare di aver ritirato una Pt_1 busta per il erché lui era assente da molto tempo da Pisa, di averla Pt_1 trattenuta e “di non di ricordare di averla consegnata”.
2- Sotto altro aspetto, parte appellante contesta la sentenza di primo grado per non avere considerato adeguatamente tutta la documentazione sanitaria in atti dalla quale emerge, con chiarezza, che il n quel Pt_1 periodo si trovava in una situazione di incapacità naturale (è stato anche sottoposto a TSO).
3- Con il terzo motivo, censura la sentenza appellata nella parte in cui, ad abundantiam, ha ritenuto fondato nel merito il licenziamento. Secondo parte appellante, la corretta lettura del DL 127/2021 dimostra che nel periodo in questione non sussisteva alcun obbligo di vaccinazione né di sottoporsi giornalmente al tampone. Semplicemente, la legge prevedeva che il lavoratore non dotato di certificazione verde fosse considerato assente ingiustificato, senza retribuzione ma senza conseguenze disciplinari.
Si è costituito in questo giudizio d'appello il ed ha chiesto Controparte_1 il rigetto del gravame e la conferma della o rinnovando tutte le difese svolte in primo grado.
Con appello incidentale chiede la riforma della sentenza di primo grado per la parte in cui non ha ritenuto di condannare il soccombente al pagamento degli oneri riflessi, dovuti ai legali interni degli Enti Pubblici.
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, secondo la Corte l'appello del infondato. Pt_1
Primo motivo
Come detto, il Tribunale di Pisa ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore sul presupposto che egli non abbia impugnato il licenziamento nel termine di 60 giorni previsto dalla legge.
Il solleva una serie di questioni in relazione alla regolarità della Pt_1 notificazione dell'atto di recesso che, secondo la Corte, sono infondate e, comunque, non decisive. Sono infondate in quanto è incontestato che, in occasione della notifica del 4 aprile 2022, il bbia rifiutato di ricevere l'atto; così risulta dalla relata di Pt_1 notifica depo l Comune appellato unitamente al provvedimento di licenziamento (all.14). Ai sensi dell'art. 138 c.p.c. ultimo comma la notificazione si considera fatta in mani proprie se il destinatario rifiuta di ricevere la copia. È vero che, nel caso in esame, il notificatore ha effettuato un secondo deposito (dopo quello del 2 aprile) presso la Casa Comunale ma questo ulteriore adempimento non toglie certo validità alla notifica che si era già perfezionata in precedenza. La notificazione è stata poi ripetuta in data 7 aprile 2022 presso la residenza del qui è stata ricevuta da una vicina. Pt_1
Il motivo d'appello è dunque infondato. La questione, a ben guardare, non è comunque decisiva per quanto si dirà in relazione al secondo motivo d'appello.
Secondo motivo
Il ensura la sentenza di primo grado per non aver considerato lo stato Pt_1 di tà naturale nel quale egli si trovava al momento della comunicazione del licenziamento, menomazione che gli avrebbe impedito di conoscere effettivamente l'atto e di impugnarlo nel termine di legge.
A sostegno di tale tesi, part nte deposita molti certificati medici e non è certo irrilevante il fatto che il ia stato sottoposto a TSO nello stesso mese Pt_1 di aprile 2022 (il giorno 29).
La questione, però, secondo questa Corte non è decisiva.
Ed invero, il on contesta la regolarità del procedimento disciplinare ma Pt_1 solo della comunicazione del licenziamento.
Neppure sostiene di essere stato INCAPACE durante quei due mesi di assenza ingiusti invero, pur avendo allegato una difficile situazione di salute, lo stesso fferma, con il ricorso di primo grado che: Nonostante questa Pt_1 gr ione personale il sig. i è premurato di comunicare al Pt_1 CP_1 di che non era in pos l greenpass chiedendo l'acc CP_1
s ing come si evince da diverse mail (23.09.2021, 7 e 5 ottobre 2021). Ne emerge, quindi, che egli era in grado di comprendere e tutelare i propri interessi e presunti diritti. Peraltro, come si dirà, non risulta che egli abbia comunicato il mancato possesso del c.d. greenpass al datore di lavoro.
Ne deriva che, pur ammettendo che egli fosse incapace nell'aprile del 2022, quando gli è stato comunicato il licenziamento, la sola conseguenza sarebbe che egli non poteva ritenersi decaduto dalla impugnativa del licenziamento e quindi lo poteva contestare anche dopo i 60 giorni, cosa che ha fatto effettivamente. Il Tribunale di Pisa, oltre a dichiarare tardiva l'impugnazione del licenziamento, ha comunque esamin ito della questione ritenendo fondato e legittimo il recesso da parte del oggi appellato. Ecco perché, secondo la Corte la CP_1 questione della incapacità naturale (così come quella relativa alla regolarità della notificazione del licenziamento) non risulta decisiva.
Terzo motivo
Nel merito l'appello è comunque infondato.
Secondo parte appellante, la sua assenza non dovrebbe essere considerata ingiustificata in quanto il D.L. 127/2021, all'art.1, prevedeva che per il periodo, dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021(indicata come data finale dello stato di emergenza, poi prorogata al 30 aprile 2022 e ancora al 15 giugno), al fine di prevenire la diffusione dell'infezione, ,ai dipendenti pubblici è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde, con la precisazione che, nel caso in cui il dipendente non sia in possesso della predetta certificazione, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, senza retribuzione.
Non potendo obbligare il lavoratore a vaccinarsi né ad effettuare un tampone covid nelle 48 ore e ripeterlo costantemente, con il DL 127/2021, si è voluto tutelare la sicurezza sul luogo di lavoro, obbligando il lavoratore, privo di certificazione verde, a non recarsi a lavoro considerandolo assenze ingiustificato, garantendo per tutto il periodo emergenziale, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, la conservazione del posto di lavoro senza retribuzione e senza conseguenze disciplinari.
Questa impostazione è certamente errata.
Non sembra davvero alla Corte che la norma del DL 127/2021 possa essere intesa nel senso che il lavoratore privo del certificato verde potesse assentarsi dal lavoro senza altro adempimento e controllo. L'art. 1 del DL, infatti, prevedeva una serie di verifiche e di modalità organizzative e precisava che (comma 6): Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati. Nel caso in esame, non risulta in alcun modo che il bbia comunicato di Pt_1 non essere in possesso del certificato. Esaminando le mail allegate in primo grado (all.21) emerge, piuttosto, la sua assenza dipendeva unicamente dal fatto che egli continuava a chiedere di lavorare in regime di smart-working.
Lo stesso nel ricorso di primo grado, precisa di avere richiesto: Pt_1
l'accesso allo smart working come si evince da diverse mail (23.09.2021 , 7 e 5 ottobre 2021) , inviate al Segretario Generale, dove si informava che a partire dal 15 ottobre 2021 intendeva avvalersi del decreto sul lavoro agile e ancora quella del 14 ottobre 2021, dove con riferimento alla nota inviata dal Comu ottobre relativa alle indicazioni operative per attuare il DL 127/2021, il Pt_1 faceva presente di rimanere interessato all'effettuazione del lavoro agile fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria.
Da parte sua, il precisa che: il dipendente é ha preventivamente CP_1 Pt_1 comunicato n presentato sul luogo di l l periodo contestato, rendendosi pertanto assente ingiustificato con ogni conseguenza disciplinare. Anche il riferimento alla richiesta di lavoro agile, evidenziata nel ricorso, non coglie nel segno né trova fondamento: nel periodo interessato dal 19/10/2021 al 17/12/2021, vigevano per gli Enti pubblici le disposizioni di cui al DPCM 12 Ottobre 2021, “Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale. (21A06125) (GU Serie Generale n.246 del 14-10-2021)”, il cui allegato 1 reca testualmente: “… Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura e' preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo. Pertanto, non e' consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione” Per l'effetto, la citata richiesta non poteva essere in alcun modo accolta, in quanto il relativo accoglimento avrebbe comunque imposto di verificare l'esistenza di una certificazione verde valida, costituendo altrimenti un'elusione del dettato legislativo.
Tutto questo chiarito, ritiene la Corte che nel periodo in contestazione il Pt_1 sia stato effettivamente assente dal lavoro senza giustificazione non invocare il mantenimento del posto di lavoro previsto dal citato D.L..
L'appello in conclusione non merita accoglimento.
Neppure merita accoglimento l'appello incidentale proposto dal in CP_1 quanto, secondo la recente giurisprudenza della S.C.: In tema di compensi professionali spettanti agli avvocati interni alle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005, gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché - trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza - è infondata la pretesa della P.A. di ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi (Cass. ord. 4399 del 2025).
Le spese di lite del secondo grado vanno compensate tra le parti, tenuto conto delle particolari condizioni soggettive del lavoratore e vista la reciproca soccombenza
Per il rigetto dell'appello sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante, principale ed incidentale, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Respinge l'appello e l'appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Pisa, giudice del lavoro, n. 157/2024, pubblicata il 16.4.2024.
Dichiara compensate tra le parti le spese del secondo grado.
Dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante principale e incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 10 aprile 2025 Il Presidente estensore
Flavio Baraschi