Articolo 8 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
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29 luglio 1945
Art. 8. (Condanna a pene principali non prevedute dai codici penali militari) .


Quando, per fatti commessi anteriormente all'attuazione dei codici penali militari, si deve pronunciare condanna alla pena del carcere militare, il giudice applica la pena della, reclusione militare per eguale durata. Quando si debba infliggere, come pena principale, la destituzione, o la rimozione dal grado, o la dimissione, o la sospensione dall'impiego, queste pene continuano a essere applicate, anche se diverse da quelle prevedute dai codici penali militari; osservate, per l'esecuzione, le disposizioni dell'articolo precedente.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945