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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10012/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10012/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GUARDI' GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA MONTELLO 2 BOLOGNA presso il difensore avv. GUARDI' GIUSEPPE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALATESTA CP_1 C.F._2 BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA B. MONTERUMICI 10/B 40133 BOLOGNA presso il difensore avv. MALATESTA BARBARA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.07.2025 la sig.ra (nata a [...] Parte_1 (BO) il 20/1/1956) ricorreva contro il sig. (nato a [...] il Persona_1 19/4/1967) per chiedere la separazione giudiziale.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile, in regime di separazione dei beni, a Bologna in data 3/9/2004, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, Anno 2004, n. 409 Parte 1.
Dalla loro unione non nascevano figli.
La ricorrente chiedeva la separazione giudiziale dal marito e l'assegnazione della casa coniugale sita in Via Rotta n.15, Bologna. Si precisa che la stessa è sottoposta ad Amministrazione di sostegno da marzo pagina 1 di 4 2022 a causa di disturbi psichiatrici. In ragione di ciò, posto che la separazione è un atto personalissimo, si prende atto dell'autorizzazione del GT a compierlo.
Il convenuto, sig. , si associava alla richiesta di separazione ma chiedeva l'assegnazione alla sua CP_1 persona della casa di Via Rotta n.15, Bologna.
All'udienza del 19.11.2024 il Giudice sentiva le parti personalmente e prendeva atto delle trattative pendenti tra le parti. Dunque, rinviava, riservato all'esito ogni provvedimento, all'udienza del 17.04.2025.
All'udienza successiva, del 17.04.2025, le procuratrici delle parti richiedevano un ulteriore rinvio in vista della formazione dell'accordo per la composizione della controversia.
All'udienza del 12.06.2025, le procuratrici delle parti dichiaravano l'avvenuta conclusione delle trattative. Chiedevano, poi, termine per depositare il contenuto dell'accordo alla luce dell'autorizzazione del GT in punto di trasferimento (differito), insistendo nell'accoglimento delle conclusioni congiunte, trattandosi di pronuncia relativa al solo vincolo matrimoniale, in assenza di prole.
La causa veniva trattenuta in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, avendo già la signora trasferito la propria residenza a Bologna, in via Nino Parte_1 Bertocchi, n. 12;
2) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo ciascuno titolare di adeguati redditi propri;
3) assegnare la casa coniugale, sita a Bologna, in via Rotta n. 15 al signor insieme ai CP_1 mobili e agli arredi che la compongono;
4) lasciare la casa coniugale in comproprietà ad entrambi i coniugi nella misura pari al 50% con la previsione di un trasferimento dell'intero immobile a favore del sig. alle seguenti condizioni: CP_1
-accollo del mutuo (fino alla scadenza) a carico del sig. ; CP_1
- contestualmente si impegna a versare alla signora, euro 30.600 come corrispettivo valore del 50% della proprietà intestata alla stessa finalizzato al trasferimento della proprietà immobiliare a suo favore al 100%. Tale somma verrà rimborsata secondo un pagamento rateale, che prevede una durata di 180 rate ciascuna di essa pari ad euro 170,00 mensili, da versare su c/c intestato alla signora entro il 30 di ogni mese, a partire dal 30 settembre 2025 fino al termine della scadenza (30 Parte_1 settembre 2040); solo al pagamento dell'ultima rata le parti provvederanno ad effettuare il rogito notarile con il trasferimento dell'intero immobile a favore di , salvo diverso accordo tra le parti;
CP_1
- disporre l'iscrizione ipotecaria come richiesto dal Giudice Tutelare, dott.ssa Roberta Cinosuro, a garanzia del credito, nell'interesse della signora Parte_1
5) al di fuori dell'ipotesi di cui al punto 4, i ricorrenti dichiarano di null'altro avere a che pretendere dal punto di vista economico, avendo regolato ogni loro rapporto;
6) Si chiede, infine, che venga ordinato all'Ufficio dello Stato Civile di Bologna l'annotazione dell'omologa a margine dell'atto di matrimonio.
*****
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. pagina 2 di 4 L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso, che dal fatto che la separazione di fatto ormai si protrae da tempo, nonché dalle dichiarazioni rese in udienza dalle parti.
Questo Tribunale precisa di trovarsi nell'impossibilità di pronunciarsi sull'assegnazione della casa familiare in quanto questo costituisce esclusivo elemento di decisione in presenza di prole.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano compensate.
*******
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi
(nata a [...] il [...]) Parte_1
e
(nato a [...] il [...]) Persona_1 unitisi in matrimonio con rito civile, in regime di separazione dei beni, a Bologna in data 3/9/2004, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, Anno 2004, n. 409 Parte 1. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo ciascuno titolare di adeguati redditi propri;
dà atto che la casa coniugale rimarrà in comproprietà ad entrambi i coniugi nella misura pari al 50% con la previsione di un trasferimento dell'intero immobile a favore del sig. alle seguenti CP_1 condizioni:
-accollo del mutuo (fino alla scadenza) a carico del sig. ; CP_1
- contestualmente si impegna a versare alla signora, euro 30.600 come corrispettivo valore del 50% della proprietà intestata alla stessa finalizzato al trasferimento della proprietà immobiliare a suo favore al 100%. Tale somma verrà rimborsata secondo un pagamento rateale, che prevede una durata di 180 rate ciascuna di essa pari ad euro 170,00 mensili, da versare su c/c intestato alla signora Parte_1 entro il 30 di ogni mese, a partire dal 30 settembre 2025 fino al termine della scadenza (30 settembre 2040); solo al pagamento dell'ultima rata le parti provvederanno ad effettuare il rogito notarile con il trasferimento dell'intero immobile a favore di , salvo diverso accordo tra le parti;
CP_1
- disporre l'iscrizione ipotecaria come richiesto dal Giudice Tutelare, dott.ssa Roberta Cinosuro, a garanzia del credito, nell'interesse della signora Parte_1 dà atto che al di fuori dell'ipotesi di cui al punto 4, i ricorrenti dichiarano di null'altro avere a che pretendere dal punto di vista economico, avendo regolato ogni loro rapporto;
Spese compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 16.07.2024
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10012/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GUARDI' GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA MONTELLO 2 BOLOGNA presso il difensore avv. GUARDI' GIUSEPPE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALATESTA CP_1 C.F._2 BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA B. MONTERUMICI 10/B 40133 BOLOGNA presso il difensore avv. MALATESTA BARBARA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.07.2025 la sig.ra (nata a [...] Parte_1 (BO) il 20/1/1956) ricorreva contro il sig. (nato a [...] il Persona_1 19/4/1967) per chiedere la separazione giudiziale.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile, in regime di separazione dei beni, a Bologna in data 3/9/2004, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, Anno 2004, n. 409 Parte 1.
Dalla loro unione non nascevano figli.
La ricorrente chiedeva la separazione giudiziale dal marito e l'assegnazione della casa coniugale sita in Via Rotta n.15, Bologna. Si precisa che la stessa è sottoposta ad Amministrazione di sostegno da marzo pagina 1 di 4 2022 a causa di disturbi psichiatrici. In ragione di ciò, posto che la separazione è un atto personalissimo, si prende atto dell'autorizzazione del GT a compierlo.
Il convenuto, sig. , si associava alla richiesta di separazione ma chiedeva l'assegnazione alla sua CP_1 persona della casa di Via Rotta n.15, Bologna.
All'udienza del 19.11.2024 il Giudice sentiva le parti personalmente e prendeva atto delle trattative pendenti tra le parti. Dunque, rinviava, riservato all'esito ogni provvedimento, all'udienza del 17.04.2025.
All'udienza successiva, del 17.04.2025, le procuratrici delle parti richiedevano un ulteriore rinvio in vista della formazione dell'accordo per la composizione della controversia.
All'udienza del 12.06.2025, le procuratrici delle parti dichiaravano l'avvenuta conclusione delle trattative. Chiedevano, poi, termine per depositare il contenuto dell'accordo alla luce dell'autorizzazione del GT in punto di trasferimento (differito), insistendo nell'accoglimento delle conclusioni congiunte, trattandosi di pronuncia relativa al solo vincolo matrimoniale, in assenza di prole.
La causa veniva trattenuta in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, avendo già la signora trasferito la propria residenza a Bologna, in via Nino Parte_1 Bertocchi, n. 12;
2) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo ciascuno titolare di adeguati redditi propri;
3) assegnare la casa coniugale, sita a Bologna, in via Rotta n. 15 al signor insieme ai CP_1 mobili e agli arredi che la compongono;
4) lasciare la casa coniugale in comproprietà ad entrambi i coniugi nella misura pari al 50% con la previsione di un trasferimento dell'intero immobile a favore del sig. alle seguenti condizioni: CP_1
-accollo del mutuo (fino alla scadenza) a carico del sig. ; CP_1
- contestualmente si impegna a versare alla signora, euro 30.600 come corrispettivo valore del 50% della proprietà intestata alla stessa finalizzato al trasferimento della proprietà immobiliare a suo favore al 100%. Tale somma verrà rimborsata secondo un pagamento rateale, che prevede una durata di 180 rate ciascuna di essa pari ad euro 170,00 mensili, da versare su c/c intestato alla signora entro il 30 di ogni mese, a partire dal 30 settembre 2025 fino al termine della scadenza (30 Parte_1 settembre 2040); solo al pagamento dell'ultima rata le parti provvederanno ad effettuare il rogito notarile con il trasferimento dell'intero immobile a favore di , salvo diverso accordo tra le parti;
CP_1
- disporre l'iscrizione ipotecaria come richiesto dal Giudice Tutelare, dott.ssa Roberta Cinosuro, a garanzia del credito, nell'interesse della signora Parte_1
5) al di fuori dell'ipotesi di cui al punto 4, i ricorrenti dichiarano di null'altro avere a che pretendere dal punto di vista economico, avendo regolato ogni loro rapporto;
6) Si chiede, infine, che venga ordinato all'Ufficio dello Stato Civile di Bologna l'annotazione dell'omologa a margine dell'atto di matrimonio.
*****
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. pagina 2 di 4 L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso, che dal fatto che la separazione di fatto ormai si protrae da tempo, nonché dalle dichiarazioni rese in udienza dalle parti.
Questo Tribunale precisa di trovarsi nell'impossibilità di pronunciarsi sull'assegnazione della casa familiare in quanto questo costituisce esclusivo elemento di decisione in presenza di prole.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano compensate.
*******
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi
(nata a [...] il [...]) Parte_1
e
(nato a [...] il [...]) Persona_1 unitisi in matrimonio con rito civile, in regime di separazione dei beni, a Bologna in data 3/9/2004, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, Anno 2004, n. 409 Parte 1. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo ciascuno titolare di adeguati redditi propri;
dà atto che la casa coniugale rimarrà in comproprietà ad entrambi i coniugi nella misura pari al 50% con la previsione di un trasferimento dell'intero immobile a favore del sig. alle seguenti CP_1 condizioni:
-accollo del mutuo (fino alla scadenza) a carico del sig. ; CP_1
- contestualmente si impegna a versare alla signora, euro 30.600 come corrispettivo valore del 50% della proprietà intestata alla stessa finalizzato al trasferimento della proprietà immobiliare a suo favore al 100%. Tale somma verrà rimborsata secondo un pagamento rateale, che prevede una durata di 180 rate ciascuna di essa pari ad euro 170,00 mensili, da versare su c/c intestato alla signora Parte_1 entro il 30 di ogni mese, a partire dal 30 settembre 2025 fino al termine della scadenza (30 settembre 2040); solo al pagamento dell'ultima rata le parti provvederanno ad effettuare il rogito notarile con il trasferimento dell'intero immobile a favore di , salvo diverso accordo tra le parti;
CP_1
- disporre l'iscrizione ipotecaria come richiesto dal Giudice Tutelare, dott.ssa Roberta Cinosuro, a garanzia del credito, nell'interesse della signora Parte_1 dà atto che al di fuori dell'ipotesi di cui al punto 4, i ricorrenti dichiarano di null'altro avere a che pretendere dal punto di vista economico, avendo regolato ogni loro rapporto;
Spese compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 16.07.2024
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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