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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SERAO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DEMOZZI ANDREA, Giudice
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 245/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di EN - Via Del Brennero 133 38121 EN TN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Trentino Riscossioni S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 11280202500001060000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo P.E.C. in data 21/09/2025 nei confronti dell'AGENZIA delle ENTRATE,
Direzione Provinciale di EN, Ricorrente_1 impugnava,, avanti questa Corte Tributaria, la comunicazine preventiva di fermo amministrativo contenente il riferimento alla cartella n.° 112 2025
0000311615 riguardante diverse contravvenzioni stradali elevate dal Comune di Reggio Calabria-Polizia
NA e l'avviso di addebito n.° 412 2025 0000052519 emesso dall'I.N.P.S. di EN, riguardante indennità non spettanti.
Nell'impugnativa parte ricorrente, oltre a produrre istanza di sospensiva, sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica delle richieste di pagamento, atti prodromici all'iscrizione del fermo amministrativo, quindi,
l'iscrizione del fermo amministrativo sarebbe illegittima.
Inoltre, il presunto diritto dell'ente a percepire detti importi sarebbe ormai prescritto: i verbali di contravvenzione al codice della strada di cui alla cartella n.° 12202500000311616000, non sarebbero mai stati notificati per cui l'ente sarebbe orami decaduto dalla richiesta, mentre con riferimento agli importi relativi all'avviso di addebito n.° 412202500000052519000 riguardante presunte indennità non spettanti del 2018, sarebbe ormai maturata la prescrizione quinquennale.
In particolare, tale fermo sarebbe giustificato dal mancato pagamento delle seguenti voci:
- cartella n.° 12202500000311616000 emessa dal Comune di Reggio Calabria che sarebbe stata notificata il 03/03/2025 avente ad oggetto: Contravvenzione codice della strada 1689/81 anno 2022 debito totale
€ 87,81 Contravvenzione codice della strada 1689/81 anno 2022 debito totale € 34,60 Contravvenzione codice della strada recupero spese 1689/81 anno 2022 debito totale € 16,24 Contravvenzione codice della strada 1689/81 anno 2022 debito totale € 87,81 Contravvenzione codice della strada 1689/81 anno 2022 debito totale € 25,95 Contravvenzione codice della strada recupero spese 1689/81 anno 2022 debito totale
€ 16,24;
- avviso di addebito n.° 412202500000052519000 emesso dall'I.N.P.S. di EN che sarebbe stata notificato il 18/04/2025 avente ad oggetto: - Indennità non spettante anno 2018 per euro 739,22 - Indennità non spettante anno 2018 per € 428,03 - Spese di notifica forfettarie € 4,11 per un totale di € 1.507,87.
A mezzo della relativa memoria si costituiva l'AGENZIA delle ENTRATE, Direzione Provinciale di EN eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva.
Interveniva, a sua volta, anche AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE eccependo il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale del lavoro di EN per l'avviso di addebito notificato il 18/04/2025 e del Tribunale ordinario di Reggio Calabria per la cartella notificata il 9/3/2025.
La fase cautelare si concludeva con il rigetto dell'istanza, come da provvedimento del 25.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con carattere di decisiva assorbenza, ad avviso del Collegio, il difetto di giurisdizione è fondato.
Ed, infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.lgs. n.° 546/1992 “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Invero, l'elencazione di cui all'articolo citato, oltre ad avere natura tassativa, parte, comunque, da un imprescindibile presupposto di fatto che caratterizza le specifiche ipotesi considerate dal legislatore speciale e, cioè, la natura tributaria delle entrate sottoponibili al vaglio delle Corti di Giustizia Tributaria.
Alla luce di quanto sopra, è evidente come qualsivoglia valutazione in ordine ai presunti vizi degli atti sopra menzionati, sia processualmente inammissibile perché, ove adottata, andrebbe a scontrarsi con i fondamentali principi di diritto dettati in tema di riparto della giurisdizione e finirebbe per consentire ad un organo giurisdizionale incompetente, quale è appunto la Corte di Giustizia Tributaria, di esaminare una posizione di credito di spettanza di altro Giudice.
Pertanto, questa Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale del lavoro di EN per l'avviso di addebito notificato il 18/04/2025 e del Tribunale ordinario di Reggio Calabria per la cartella notificata il 9/3/2025 fissando termine per la riassunzione di mesi tre.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente che si liquidano in complessivi € 300,00.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale del lavoro di EN per l'avviso di addebito notificato il 18/04/2025 e del tribunale ordinario di Reggio Calabria per la cartella notificata il 9/3/2025. Fissa termine per la riassunzione di mesi tre. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente che si liquidano in complessivi 300,00 Euro.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SERAO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DEMOZZI ANDREA, Giudice
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 245/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di EN - Via Del Brennero 133 38121 EN TN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Trentino Riscossioni S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 11280202500001060000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo P.E.C. in data 21/09/2025 nei confronti dell'AGENZIA delle ENTRATE,
Direzione Provinciale di EN, Ricorrente_1 impugnava,, avanti questa Corte Tributaria, la comunicazine preventiva di fermo amministrativo contenente il riferimento alla cartella n.° 112 2025
0000311615 riguardante diverse contravvenzioni stradali elevate dal Comune di Reggio Calabria-Polizia
NA e l'avviso di addebito n.° 412 2025 0000052519 emesso dall'I.N.P.S. di EN, riguardante indennità non spettanti.
Nell'impugnativa parte ricorrente, oltre a produrre istanza di sospensiva, sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica delle richieste di pagamento, atti prodromici all'iscrizione del fermo amministrativo, quindi,
l'iscrizione del fermo amministrativo sarebbe illegittima.
Inoltre, il presunto diritto dell'ente a percepire detti importi sarebbe ormai prescritto: i verbali di contravvenzione al codice della strada di cui alla cartella n.° 12202500000311616000, non sarebbero mai stati notificati per cui l'ente sarebbe orami decaduto dalla richiesta, mentre con riferimento agli importi relativi all'avviso di addebito n.° 412202500000052519000 riguardante presunte indennità non spettanti del 2018, sarebbe ormai maturata la prescrizione quinquennale.
In particolare, tale fermo sarebbe giustificato dal mancato pagamento delle seguenti voci:
- cartella n.° 12202500000311616000 emessa dal Comune di Reggio Calabria che sarebbe stata notificata il 03/03/2025 avente ad oggetto: Contravvenzione codice della strada 1689/81 anno 2022 debito totale
€ 87,81 Contravvenzione codice della strada 1689/81 anno 2022 debito totale € 34,60 Contravvenzione codice della strada recupero spese 1689/81 anno 2022 debito totale € 16,24 Contravvenzione codice della strada 1689/81 anno 2022 debito totale € 87,81 Contravvenzione codice della strada 1689/81 anno 2022 debito totale € 25,95 Contravvenzione codice della strada recupero spese 1689/81 anno 2022 debito totale
€ 16,24;
- avviso di addebito n.° 412202500000052519000 emesso dall'I.N.P.S. di EN che sarebbe stata notificato il 18/04/2025 avente ad oggetto: - Indennità non spettante anno 2018 per euro 739,22 - Indennità non spettante anno 2018 per € 428,03 - Spese di notifica forfettarie € 4,11 per un totale di € 1.507,87.
A mezzo della relativa memoria si costituiva l'AGENZIA delle ENTRATE, Direzione Provinciale di EN eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva.
Interveniva, a sua volta, anche AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE eccependo il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale del lavoro di EN per l'avviso di addebito notificato il 18/04/2025 e del Tribunale ordinario di Reggio Calabria per la cartella notificata il 9/3/2025.
La fase cautelare si concludeva con il rigetto dell'istanza, come da provvedimento del 25.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con carattere di decisiva assorbenza, ad avviso del Collegio, il difetto di giurisdizione è fondato.
Ed, infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.lgs. n.° 546/1992 “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Invero, l'elencazione di cui all'articolo citato, oltre ad avere natura tassativa, parte, comunque, da un imprescindibile presupposto di fatto che caratterizza le specifiche ipotesi considerate dal legislatore speciale e, cioè, la natura tributaria delle entrate sottoponibili al vaglio delle Corti di Giustizia Tributaria.
Alla luce di quanto sopra, è evidente come qualsivoglia valutazione in ordine ai presunti vizi degli atti sopra menzionati, sia processualmente inammissibile perché, ove adottata, andrebbe a scontrarsi con i fondamentali principi di diritto dettati in tema di riparto della giurisdizione e finirebbe per consentire ad un organo giurisdizionale incompetente, quale è appunto la Corte di Giustizia Tributaria, di esaminare una posizione di credito di spettanza di altro Giudice.
Pertanto, questa Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale del lavoro di EN per l'avviso di addebito notificato il 18/04/2025 e del Tribunale ordinario di Reggio Calabria per la cartella notificata il 9/3/2025 fissando termine per la riassunzione di mesi tre.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente che si liquidano in complessivi € 300,00.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale del lavoro di EN per l'avviso di addebito notificato il 18/04/2025 e del tribunale ordinario di Reggio Calabria per la cartella notificata il 9/3/2025. Fissa termine per la riassunzione di mesi tre. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente che si liquidano in complessivi 300,00 Euro.