Articolo 2 della Legge 3 giugno 2010, n. 79
Articolo 1
Versione
4 giugno 2010
Art. 2. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo l, comma 4, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 4 giugno 2010
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