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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 12161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12161 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. 14383/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il giudice del lavoro dott. Enrica Ciocca all'esito dell'udienza del 3/11/2025 sostituita da deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado tra
, nata a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento viale G. Marconi n. 57, presso e nello studio dell'avvocato Giulio Cimaglia che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti depositata in via telematica unitamente al ricorso
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE NON COSTITUITO
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 16.4.2025 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale esponendo che aveva presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c.. (RG. 24357/2024), che con decreto di omologa del 25.10.2024 aveva riconosciuto al ricorrente il diritto all'indennità di accompagnamento dal maggio 2024 oltre che la valutazione di disabile in condizione di gravità; lamentava che aveva notificato CP_ all' il decreto di omologa e il mod. AP70 in data 15.11.2024 ma che l' non aveva pagato CP_2 la provvidenza.
Chiedeva, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia alla Tribunale Civile di Roma, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, fissata l'udienza di comparizione delle parti: Nel merito: accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al pagamento, da parte dell CP_1 dei ratei di indennità di accompagnamento ad ella spettanti a decorrere dal mese di maggio 2024, come sancito dal decreto di omologa della consulenza tecnica di ufficio resa nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo contraddistinto al nRG 24357/2024 ed incardinato dinanzi al Tribunale di Roma, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo, e conseguentemente,
Voglia condannare l' - in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento di quanto dovuto alla ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento a far data dal mese di maggio 2024 e, ad oggi, ammontante ad € 6.422,16 s.e.o., oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo, ovvero per la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
CP_ Nella contumacia dell' ritualmente evocato in giudizio, la causa era decisa a mezzo di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo rituale deposito delle relative note.
2.- La domanda è fondata.
Risulta invero dagli atti sia la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal maggio 2024 (cfr. decreto di omologa), sia del requisito extra sanitario del mancato ricovero (cfr. dichiarazione di non ricovero mod. AP70 in atti).
Sull'importo dei ratei non corrisposti – non contestato dalla parte resistente contumace - sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla maturazione del diritto e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della vertenza e dello scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta il diritto della parte ricorrente a percepire i ratei dell'indennità di accompagnamento dal CP_ maggio 2024 e condanna l' al pagamento dei ratei maturati al 16/4/2025, pari ad euro € 6.422,16 oltre interessi legali come in parte motiva;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in euro 2.000,00 oltre IVA e CPA nella misura di legge e spese generali al 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 26/11/2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il giudice del lavoro dott. Enrica Ciocca all'esito dell'udienza del 3/11/2025 sostituita da deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado tra
, nata a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento viale G. Marconi n. 57, presso e nello studio dell'avvocato Giulio Cimaglia che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti depositata in via telematica unitamente al ricorso
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE NON COSTITUITO
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 16.4.2025 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale esponendo che aveva presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c.. (RG. 24357/2024), che con decreto di omologa del 25.10.2024 aveva riconosciuto al ricorrente il diritto all'indennità di accompagnamento dal maggio 2024 oltre che la valutazione di disabile in condizione di gravità; lamentava che aveva notificato CP_ all' il decreto di omologa e il mod. AP70 in data 15.11.2024 ma che l' non aveva pagato CP_2 la provvidenza.
Chiedeva, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia alla Tribunale Civile di Roma, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, fissata l'udienza di comparizione delle parti: Nel merito: accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al pagamento, da parte dell CP_1 dei ratei di indennità di accompagnamento ad ella spettanti a decorrere dal mese di maggio 2024, come sancito dal decreto di omologa della consulenza tecnica di ufficio resa nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo contraddistinto al nRG 24357/2024 ed incardinato dinanzi al Tribunale di Roma, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo, e conseguentemente,
Voglia condannare l' - in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento di quanto dovuto alla ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento a far data dal mese di maggio 2024 e, ad oggi, ammontante ad € 6.422,16 s.e.o., oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo, ovvero per la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
CP_ Nella contumacia dell' ritualmente evocato in giudizio, la causa era decisa a mezzo di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo rituale deposito delle relative note.
2.- La domanda è fondata.
Risulta invero dagli atti sia la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal maggio 2024 (cfr. decreto di omologa), sia del requisito extra sanitario del mancato ricovero (cfr. dichiarazione di non ricovero mod. AP70 in atti).
Sull'importo dei ratei non corrisposti – non contestato dalla parte resistente contumace - sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla maturazione del diritto e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della vertenza e dello scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta il diritto della parte ricorrente a percepire i ratei dell'indennità di accompagnamento dal CP_ maggio 2024 e condanna l' al pagamento dei ratei maturati al 16/4/2025, pari ad euro € 6.422,16 oltre interessi legali come in parte motiva;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in euro 2.000,00 oltre IVA e CPA nella misura di legge e spese generali al 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 26/11/2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Enrica Ciocca