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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 31/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 12/2025 promossa da:
(c.f. ) nata alla Spezia il 06.10.1975 (con l'avv. Parte_1 C.F._1
Munafò) e (c.f. nato a [...] Parte_2 C.F._2
(LU) il 07.04.1962 (con l'avv. Romanelli) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 09.01.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile in Sarzana (SP) il 15.06.2022 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune della Spezia all'anno 2022, numero 293, parte II, serie C); che dall'unione non sono nati figli;
che con sentenza n. 507/2024 del 14.06.2024, passata in giudicato, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata.
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con impegno di reciproco rispetto;
2) l'abitazione sita in La Spezia Via Cassanello n. 2 int. 17, di proprietà del Sig. Parte_2 rimane allo stesso con quanto ivi posto e l'abitazione di Via Cassanello n. 2 int. 13 rimane alla Sig.ra
con quanto ivi posto;
Parte_1
3) i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, in quanto percettori di reddito adeguato e di idonea abitazione non chiedono alcun onere economico e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta economica l'uno nei confronti dell'altro, anche in considerazione dell'esiguo periodo di convivenza”. All'udienza del 13.03.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge in data odierna. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso introduttivo è stato depositato quando non era ancora trascorso un anno dal giorno (13.2.2024) della comparizione dei coniugi alla prima udienza nel giudizio di separazione.
Il termine previsto dalla legge in materia, tuttavia, a seguito della Riforma c.d. Cartabia non è più da qualificare come termine di proponibilità (della domanda di divorzio), bensì di procedibilità: esso, pertanto, deve essere maturato (come è nella specie) al momento della pronuncia sul divorzio, non più al momento del deposito dell'atto introduttivo (cfr. Tribunale Messina, 06.12.2022). Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata).
La domanda in punto status va, pertanto, accolta.
Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge.
PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra e Parte_1 Parte_2
generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Sarzana (SP) il 15.06.2022 (trascritto nel
[...] registro degli atti di matrimonio del Comune della Spezia all'anno 2022, numero 293, parte II, serie C);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 27.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani