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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/09/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 508/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 508/2025 R.G. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Antonietta Germani (c.f.: e presso il suo studio C.F._2 elettivamente domiciliato come da mandato allegato al ricorso introduttivo e depositato telematicamente, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di legge anche al numero fax
051236224 oppure all'indirizzo di posta certificata Email_1
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE (contumace)
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
Le conclusioni di parte ricorrente: “Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: -
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il sig. nato a [...]
Ravenna (RA), il 07/06/1975 e la sig.ra nata a [...] il [...]; CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza”.
Il PM è intervenuto nel procedimento senza rassegnare conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2025, chiedeva la declaratoria di cessazione Parte_2 degli effetti civili del matrimonio contratto con a Bologna il 18/04/2004, esponendo che CP_1 dalla unione coniugale non sono nati figli, che l'unione si era ben presto rivelata infelice tanto da portare i coniugi ad una separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Bologna in data 28 ottobre 2009, e che ad oggi le parti, entrambe economicamente indipendenti, non hanno più rapporti di alcun tipo, con conseguente impossibilità che la comunione materiale e spirituale possa essere ricostituita.
malgrado la regolarità della notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio, né compariva CP_1 personalmente innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento all'udienza celebratasi in data 18 giugno 2025.
Conseguentemente ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza a verbale di udienza cartolare del
10 settembre 2025.
ALudienza del 18 giugno 2025 il ricorrente, interrogato liberamente dal giudice, confermando quando riportato in ricorso ha precisato di risiedere in Russia da circa 16 anni, esattamente dal giugno 2010 e di non aver più intrattenuto rapporti con la resistente da dopo la separazione, vivendo da anni e anni due vite totalmente separate.
Intervenuto il P.M., la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 10 settembre 2025.
***
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Bologna il 18 aprile 2004 optando per la separazione dei beni (cfr. doc. 1).
Dalla unione coniugale non sono nati.
La separazione personale consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto del Tribunale di
Bologna del 3 novembre 2009 (cfr. doc. 2).
Dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale, le parti non hanno più ripreso la vita coniugale e da allora non è intervenuta alcuna riconciliazione, come comprovato dalla separazione protrattasi per svariati anni, dall'insistere nella domanda di divorzio da parte del ricorrente e dal comportamento processuale della resistente rimasta contumace senza opporsi alla domanda.
pagina 2 di 3 La cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti deve, pertanto, essere senz'altro pronunziata, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970,
n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi, il 28 ottobre 2009, innanzi al
Presidente del Tribunale di Bologna (cfr. doc. 3) nella procedura di separazione consensuale.
Non vi sono statuizioni accessorie da assumere.
La natura costitutiva della odierna pronuncia, l'assenza di statuizioni accessorie e la mancata opposizione di parte resistente consentono di compensare interamente le spese del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Bologna il 18 aprile 2004 fra
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 CP_1
nata a [...] il [...].
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2004 Atto n. 34 Parte II Serie A
Dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva CP_1 acquisito per effetto del matrimonio.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 508/2025 R.G. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Antonietta Germani (c.f.: e presso il suo studio C.F._2 elettivamente domiciliato come da mandato allegato al ricorso introduttivo e depositato telematicamente, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di legge anche al numero fax
051236224 oppure all'indirizzo di posta certificata Email_1
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE (contumace)
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
Le conclusioni di parte ricorrente: “Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: -
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il sig. nato a [...]
Ravenna (RA), il 07/06/1975 e la sig.ra nata a [...] il [...]; CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza”.
Il PM è intervenuto nel procedimento senza rassegnare conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2025, chiedeva la declaratoria di cessazione Parte_2 degli effetti civili del matrimonio contratto con a Bologna il 18/04/2004, esponendo che CP_1 dalla unione coniugale non sono nati figli, che l'unione si era ben presto rivelata infelice tanto da portare i coniugi ad una separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Bologna in data 28 ottobre 2009, e che ad oggi le parti, entrambe economicamente indipendenti, non hanno più rapporti di alcun tipo, con conseguente impossibilità che la comunione materiale e spirituale possa essere ricostituita.
malgrado la regolarità della notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio, né compariva CP_1 personalmente innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento all'udienza celebratasi in data 18 giugno 2025.
Conseguentemente ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza a verbale di udienza cartolare del
10 settembre 2025.
ALudienza del 18 giugno 2025 il ricorrente, interrogato liberamente dal giudice, confermando quando riportato in ricorso ha precisato di risiedere in Russia da circa 16 anni, esattamente dal giugno 2010 e di non aver più intrattenuto rapporti con la resistente da dopo la separazione, vivendo da anni e anni due vite totalmente separate.
Intervenuto il P.M., la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 10 settembre 2025.
***
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Bologna il 18 aprile 2004 optando per la separazione dei beni (cfr. doc. 1).
Dalla unione coniugale non sono nati.
La separazione personale consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto del Tribunale di
Bologna del 3 novembre 2009 (cfr. doc. 2).
Dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale, le parti non hanno più ripreso la vita coniugale e da allora non è intervenuta alcuna riconciliazione, come comprovato dalla separazione protrattasi per svariati anni, dall'insistere nella domanda di divorzio da parte del ricorrente e dal comportamento processuale della resistente rimasta contumace senza opporsi alla domanda.
pagina 2 di 3 La cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti deve, pertanto, essere senz'altro pronunziata, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970,
n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi, il 28 ottobre 2009, innanzi al
Presidente del Tribunale di Bologna (cfr. doc. 3) nella procedura di separazione consensuale.
Non vi sono statuizioni accessorie da assumere.
La natura costitutiva della odierna pronuncia, l'assenza di statuizioni accessorie e la mancata opposizione di parte resistente consentono di compensare interamente le spese del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Bologna il 18 aprile 2004 fra
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 CP_1
nata a [...] il [...].
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2004 Atto n. 34 Parte II Serie A
Dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva CP_1 acquisito per effetto del matrimonio.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 3 di 3