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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/02/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. Raffaele Viglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 6787/2020 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EMILIA VELLETRI
APPELLANTE contro
(C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
ANTHEA MALLITO
APPELLATO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni.
1. Con atto di citazione notificato in data 04.12.2020, conveniva in Parte_1
giudizio chiedendo che venisse riformata la sentenza del Giudice di CP_2 pace di Taranto n. 2202/2020 del 09.11.2020, con cui gli era stata inflitta la condanna al risarcimento del danno nella misura di € 1.800,00. Deduceva, in via preliminare,
l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 75 c.p.c., avendo il CP_1
previamente esercitato l'azione penale ed essendo stata emessa sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste nei confronti dell'odierno pagina 1 di 7 appellante. Eccepiva, inoltre, l'avvenuta decorrenza dei termini ex art. 2947 c.c., essendo spirato il termine quinquennale dalla data in cui la sentenza penale era divenuta irrevocabile alla data in cui è stata avanzata la richiesta di risarcimento del danno. Nel merito, evidenziava l'errata valutazione degli elementi probatori esaminati dal Giudice di prime cure, contestando la storicità del fatto ed evidenziando come non potesse ritenersi provata la condotta lesiva, consistita in offese e minacce, asseritamente posta in essere nei confronti del in data 18.08.2009. Concludeva CP_1 chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello con condanna alle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Con comparsa del 24.03.2021 si costituiva il , il quale eccepiva preliminarmente CP_1
l'autonomia fra il giudizio civile e il giudizio penale, evidenziando come in sede penale il fosse stato assolto unicamente per difetto di prova, non essendo stata accertata Pt_1
l'insussistenza del fatto. Deduceva, inoltre, l'infondatezza del motivo di appello relativo alla prescrizione della richiesta risarcitoria, essendo stata la stessa avanzata antecedentemente allo spirare del termine quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c. Nel merito, richiamava le risultanze probatorie versate in atti, sottolineando la correttezza dell'iter motivazionale fatto proprio dal Giudice di prime cure. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna al pagamento delle spese di lite.
2. Nel rispetto del termine per le note scritte in sostituzione dell'udienza del 1° ottobre
2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano integralmente riportate, e il Giudice tratteneva la causa per la decisione, assegnando loro i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3. L'appello presentato dal è fondato per le ragioni che di seguito si espongono. Pt_1
4. L'appellante, nel proprio atto di gravame, torna a invocare l'operatività nel caso in esame dell'art. 652 c.p.p., ai sensi del quale «la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto pagina 2 di 7 all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75 comma 2».
Evidenziava in particolare il come il si fosse costituito parte civile nel Pt_1 CP_1 processo penale celebratosi a carico del primo per i fatti oggetto di odierno processo, all'esito del quale l'imputato era stato assolto «perché il fatto non sussiste»: tale definitiva statuizione del giudice d'appello (sent. n. 45/2012 del 10.08.2012 del
Tribunale di Taranto) imponeva, con la propria efficacia di giudicato sancita dall'art. 652 c.p.c., l'improcedibilità ovvero il rigetto della domanda civile di risarcimento del danno successivamente proposta innanzi al Giudice di pace, stante l'accertamento incontestabile tra le parti circa la non sussistenza del fatto illecito.
4.1. Invero, nella formula utilizzata dal giudice penale per assolvere il vi è un Pt_1
testuale riferimento all'art. 530, comma 2, c.p.p., ai sensi del quale «il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste …».
Sul punto è senz'altro corretto il richiamo compiuto dal alla uniforme CP_1 giurisprudenza di legittimità che esclude qualsiasi effetto preclusivo nel processo civile alla sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice penale a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato (Cass. civ. n. 17708 del 2023, n. 4764 del
2016, n. 3376 del 2011).
Tuttavia, le Sezioni unite della Cassazione penale hanno altresì ricordato al riguardo come l'art. 652 c.p.p. stabilisca invero «che la sentenza di assoluzione è idonea a produrre gli effetti di giudicato ivi indicati non in relazione alla formula utilizzata, bensì solo in quanto contenga, in termini categorici, un effettivo e positivo pagina 3 di 7 accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuirlo all'imputato
o circa la circostanza che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima (circostanze, queste ultime, che escludono
l'illiceità, non solo penale, del fatto, e conseguentemente l'ingiustizia del danno). La formula utilizzata di per sé è perciò non decisiva perché, al di là di essa, l'effetto di giudicato è collegato al concreto effettivo accertamento dell'esistenza di una di queste ipotesi. Secondo la giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte, al fine di stabilire l'incidenza del giudicato penale nel giudizio di danno il giudice civile non può limitarsi alla rilevazione della formula utilizzata, ma deve tenere conto anche della motivazione della sentenza penale per individuare la effettiva ragione dell'assoluzione dell'imputato, eventualmente anche prescindendo dalla formula contenuta nel dispositivo, ove tecnicamente non corretta (Cass. civ., Sez. L., 9 marzo
2004, n. 4775, m. 570909; Sez. 3, 20 maggio 1987, n. 4622, m. 453292; Sez. 1, 12 novembre 1985, n. 5523, m. 442726; Sez. 3, 11 gennaio 1969, n. 47, m. 337873) …
Questa soluzione interpretativa non si pone in contrasto con la parificazione delle due situazioni probatorie disposta dall'art. 530 c.p.p., commi 1 e 2, e ciò perché
l'equiparazione è prevista essenzialmente agli effetti penali, come corollario del principio della presunzione costituzionale di non colpevolezza. La parificazione non è disposta dall'art. 652 c.p.p., che invece richiede espressamente “l'accertamento” di una delle situazioni indicate. Ciò conferma che normalmente si deve avere riguardo alla motivazione e non al dispositivo, il quale deve far uso della stessa formula tanto se sia positivamente accertato che il fatto non sussiste, ecc., quanto se le prove che il fatto sussista, ecc., non siano sufficienti … Di conseguenza, la formula assolutoria
“perché il fatto non sussiste”, potendo astrattamente ricomprendere anche l'ipotesi della mancanza o dell'insufficienza delle prove in ordine alla sussistenza del fatto od all'attribuibilità di esso all'imputato, non deducibile per espressa esclusione di legge nel dispositivo della sentenza penale, non è di per se stessa ostativa all'introduzione del giudizio civile, al giudice del quale è rimesso accertare, previa interpretazione del giudicato penale sulla base della motivazione di esso, se l'esclusione della pagina 4 di 7 responsabilità dell'imputato sia stata certa o dubbia e, di conseguenza, stabilire se
l'azione civile ne sia, rispettivamente, preclusa o meno (Cass. civ., Sez. 3, 30 agosto
2004, n. 17401; nello stesso senso Cass. pen., Sez. 5, 9 gennaio 1990, n. 7961, , Per_1
m. 184.532)» (Cass. pen., sez. un., 29/05/2008, n. 40049).
Quindi, il richiamo «non deducibile» compiuto in dispositivo dal giudice penale all'art. 530, comma 2, c.p.p. deve ritenersi tamquam non esset, non potendo incidere di per sé sulla portata della formula assolutoria utilizzata – “il fatto non sussiste” – che rimane indifferente e, quindi, la medesima a prescindere dal percorso motivazionale che in punto di prova la sostiene: l'esame di quest'ultimo è invece rimesso al giudice civile, chiamato a verificare se nella sentenza penale passata in giudicato vi sia stato un concreto effettivo accertamento che il fatto non sussiste ovvero se l'esclusione della responsabilità dell'imputato derivi da un dubbio ricollegabile ad un impianto probatorio insufficiente.
4.2. Ebbene, nel caso in esame, si ritiene che impropriamente il giudice penale abbia richiamato l'art. 530, comma 2, c.p.p., non soltanto perché non deducibile in dispositivo, ma soprattutto perché dalla lettura della motivazione che lo sorregge si può chiaramente evincere come la vera ragione dell'assoluzione dell'imputato risieda in un effettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza sia della condotta ingiuriosa sia di quella di minaccia.
4.2.1. Quest'ultima viene in termini categorici ritenuta insussistente nella condotta descritta in sede di escussione nel giudizio di primo grado, come emerge dai seguenti passaggi motivazionali: «la disamina dei comportamenti assunti dall'imputato, per come riferiti dalla parte civile, non consente assolutamente di ritenere sussistente il reato di minaccia … Inoltre, la frase “Stai zitto tu”, detta pure in maniera brusca, irriverente o irrispettosa, non è emblematica di alcuna minaccia, poiché non prospetta alcun pericolo di male ingiusto … non può neppure argomentarsi seriamente che la frase “Ehi, vedi che stai parlando con un finanziere” sia la prova dell'avvenuta minaccia».
In altre parole, il giudice penale, dopo aver passato in rassegna i comportamenti pagina 5 di 7 assunti e le frasi proferite dall'imputato, così come accertati in forza dell'istruttoria svolta, ha positivamente escluso che negli stessi potessero rinvenirsi gli elementi costitutivi del reato di minaccia, che è stato pertanto ritenuto “assolutamente” insussistente.
4.2.2. Analogo ragionamento può compiersi anche con riguardo alla contestata condotta di ingiuria. Per quanto sul punto il giudice penale parli di «evidente difetto di prova», ciò che si evince invece dalla ricostruzione dei fatti rassegnata in motivazione
è che non è «emerso in sede di istruttoria dibattimentale alcun contegno verbale o per facta concludentia suscettibile di essere sussunto nella fattispecie di cui all'art. 594
c.p.»: il “narrato dibattimentale” ha infatti consentito di accertare i fatti svoltisi nelle circostanze per cui è causa, tuttavia lo scambio verbale intercorso tra imputato e parte civile non risulta segnato da quelle espressioni oltraggiose (“stupido”, “scemo”), che invece erano presenti nell'atto di querela e che erano state poste a base del capo di imputazione, ragion per cui «il deve essere assolto dal reato di ingiuria perché CP_1 il fatto non sussiste».
Anche in questo caso, l'assoluzione non origina da un dubbio sulla ricostruzione dei fatti emergenti dal materiale probatorio a disposizione, ma da un effettivo e positivo riscontro circa l'insussistenza di alcun elemento di offesa alla persona del nelle CP_1
parole che in sede di escussione quest'ultimo riferisce essergli state dette dal Coda.
5. Pertanto, l'interpretazione della sentenza penale sulla base della sua motivazione consente di affermare che l'esclusione della responsabilità dell'imputato nel caso in esame sia stata certa e che, di conseguenza, tale accertamento si riverberi con efficacia di giudicato nel presente giudizio di civile di danno.
Per tali ragioni, la domanda risarcitoria proposta dal deve essere rigettata CP_1
essendosi formato il giudicato penale vincolante ai sensi dell'art. 652 c.p.p. in ordine all'insussistenza delle condotte lesive denunciate.
6. L'improprio riferimento compiuto dal giudice penale all'art. 530, comma 2, c.p.p., idoneo senz'altro a ingenerare un incolpevole affidamento sui limiti del giudicato penale formatosi sui fatti di causa, rappresenta una grave ed eccezionale ragione pagina 6 di 7 analoga a quelle previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per disporre tra le parti la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2202/2020 del Giudice di pace di Taranto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) in accoglimento dell'appello, rigetta la domanda proposta da;
CP_1
B) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Taranto, il 20/02/2025
Il Giudice
Raffaele Viglione
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. Raffaele Viglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 6787/2020 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EMILIA VELLETRI
APPELLANTE contro
(C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
ANTHEA MALLITO
APPELLATO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni.
1. Con atto di citazione notificato in data 04.12.2020, conveniva in Parte_1
giudizio chiedendo che venisse riformata la sentenza del Giudice di CP_2 pace di Taranto n. 2202/2020 del 09.11.2020, con cui gli era stata inflitta la condanna al risarcimento del danno nella misura di € 1.800,00. Deduceva, in via preliminare,
l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 75 c.p.c., avendo il CP_1
previamente esercitato l'azione penale ed essendo stata emessa sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste nei confronti dell'odierno pagina 1 di 7 appellante. Eccepiva, inoltre, l'avvenuta decorrenza dei termini ex art. 2947 c.c., essendo spirato il termine quinquennale dalla data in cui la sentenza penale era divenuta irrevocabile alla data in cui è stata avanzata la richiesta di risarcimento del danno. Nel merito, evidenziava l'errata valutazione degli elementi probatori esaminati dal Giudice di prime cure, contestando la storicità del fatto ed evidenziando come non potesse ritenersi provata la condotta lesiva, consistita in offese e minacce, asseritamente posta in essere nei confronti del in data 18.08.2009. Concludeva CP_1 chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello con condanna alle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Con comparsa del 24.03.2021 si costituiva il , il quale eccepiva preliminarmente CP_1
l'autonomia fra il giudizio civile e il giudizio penale, evidenziando come in sede penale il fosse stato assolto unicamente per difetto di prova, non essendo stata accertata Pt_1
l'insussistenza del fatto. Deduceva, inoltre, l'infondatezza del motivo di appello relativo alla prescrizione della richiesta risarcitoria, essendo stata la stessa avanzata antecedentemente allo spirare del termine quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c. Nel merito, richiamava le risultanze probatorie versate in atti, sottolineando la correttezza dell'iter motivazionale fatto proprio dal Giudice di prime cure. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna al pagamento delle spese di lite.
2. Nel rispetto del termine per le note scritte in sostituzione dell'udienza del 1° ottobre
2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano integralmente riportate, e il Giudice tratteneva la causa per la decisione, assegnando loro i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3. L'appello presentato dal è fondato per le ragioni che di seguito si espongono. Pt_1
4. L'appellante, nel proprio atto di gravame, torna a invocare l'operatività nel caso in esame dell'art. 652 c.p.p., ai sensi del quale «la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto pagina 2 di 7 all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75 comma 2».
Evidenziava in particolare il come il si fosse costituito parte civile nel Pt_1 CP_1 processo penale celebratosi a carico del primo per i fatti oggetto di odierno processo, all'esito del quale l'imputato era stato assolto «perché il fatto non sussiste»: tale definitiva statuizione del giudice d'appello (sent. n. 45/2012 del 10.08.2012 del
Tribunale di Taranto) imponeva, con la propria efficacia di giudicato sancita dall'art. 652 c.p.c., l'improcedibilità ovvero il rigetto della domanda civile di risarcimento del danno successivamente proposta innanzi al Giudice di pace, stante l'accertamento incontestabile tra le parti circa la non sussistenza del fatto illecito.
4.1. Invero, nella formula utilizzata dal giudice penale per assolvere il vi è un Pt_1
testuale riferimento all'art. 530, comma 2, c.p.p., ai sensi del quale «il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste …».
Sul punto è senz'altro corretto il richiamo compiuto dal alla uniforme CP_1 giurisprudenza di legittimità che esclude qualsiasi effetto preclusivo nel processo civile alla sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice penale a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato (Cass. civ. n. 17708 del 2023, n. 4764 del
2016, n. 3376 del 2011).
Tuttavia, le Sezioni unite della Cassazione penale hanno altresì ricordato al riguardo come l'art. 652 c.p.p. stabilisca invero «che la sentenza di assoluzione è idonea a produrre gli effetti di giudicato ivi indicati non in relazione alla formula utilizzata, bensì solo in quanto contenga, in termini categorici, un effettivo e positivo pagina 3 di 7 accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuirlo all'imputato
o circa la circostanza che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima (circostanze, queste ultime, che escludono
l'illiceità, non solo penale, del fatto, e conseguentemente l'ingiustizia del danno). La formula utilizzata di per sé è perciò non decisiva perché, al di là di essa, l'effetto di giudicato è collegato al concreto effettivo accertamento dell'esistenza di una di queste ipotesi. Secondo la giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte, al fine di stabilire l'incidenza del giudicato penale nel giudizio di danno il giudice civile non può limitarsi alla rilevazione della formula utilizzata, ma deve tenere conto anche della motivazione della sentenza penale per individuare la effettiva ragione dell'assoluzione dell'imputato, eventualmente anche prescindendo dalla formula contenuta nel dispositivo, ove tecnicamente non corretta (Cass. civ., Sez. L., 9 marzo
2004, n. 4775, m. 570909; Sez. 3, 20 maggio 1987, n. 4622, m. 453292; Sez. 1, 12 novembre 1985, n. 5523, m. 442726; Sez. 3, 11 gennaio 1969, n. 47, m. 337873) …
Questa soluzione interpretativa non si pone in contrasto con la parificazione delle due situazioni probatorie disposta dall'art. 530 c.p.p., commi 1 e 2, e ciò perché
l'equiparazione è prevista essenzialmente agli effetti penali, come corollario del principio della presunzione costituzionale di non colpevolezza. La parificazione non è disposta dall'art. 652 c.p.p., che invece richiede espressamente “l'accertamento” di una delle situazioni indicate. Ciò conferma che normalmente si deve avere riguardo alla motivazione e non al dispositivo, il quale deve far uso della stessa formula tanto se sia positivamente accertato che il fatto non sussiste, ecc., quanto se le prove che il fatto sussista, ecc., non siano sufficienti … Di conseguenza, la formula assolutoria
“perché il fatto non sussiste”, potendo astrattamente ricomprendere anche l'ipotesi della mancanza o dell'insufficienza delle prove in ordine alla sussistenza del fatto od all'attribuibilità di esso all'imputato, non deducibile per espressa esclusione di legge nel dispositivo della sentenza penale, non è di per se stessa ostativa all'introduzione del giudizio civile, al giudice del quale è rimesso accertare, previa interpretazione del giudicato penale sulla base della motivazione di esso, se l'esclusione della pagina 4 di 7 responsabilità dell'imputato sia stata certa o dubbia e, di conseguenza, stabilire se
l'azione civile ne sia, rispettivamente, preclusa o meno (Cass. civ., Sez. 3, 30 agosto
2004, n. 17401; nello stesso senso Cass. pen., Sez. 5, 9 gennaio 1990, n. 7961, , Per_1
m. 184.532)» (Cass. pen., sez. un., 29/05/2008, n. 40049).
Quindi, il richiamo «non deducibile» compiuto in dispositivo dal giudice penale all'art. 530, comma 2, c.p.p. deve ritenersi tamquam non esset, non potendo incidere di per sé sulla portata della formula assolutoria utilizzata – “il fatto non sussiste” – che rimane indifferente e, quindi, la medesima a prescindere dal percorso motivazionale che in punto di prova la sostiene: l'esame di quest'ultimo è invece rimesso al giudice civile, chiamato a verificare se nella sentenza penale passata in giudicato vi sia stato un concreto effettivo accertamento che il fatto non sussiste ovvero se l'esclusione della responsabilità dell'imputato derivi da un dubbio ricollegabile ad un impianto probatorio insufficiente.
4.2. Ebbene, nel caso in esame, si ritiene che impropriamente il giudice penale abbia richiamato l'art. 530, comma 2, c.p.p., non soltanto perché non deducibile in dispositivo, ma soprattutto perché dalla lettura della motivazione che lo sorregge si può chiaramente evincere come la vera ragione dell'assoluzione dell'imputato risieda in un effettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza sia della condotta ingiuriosa sia di quella di minaccia.
4.2.1. Quest'ultima viene in termini categorici ritenuta insussistente nella condotta descritta in sede di escussione nel giudizio di primo grado, come emerge dai seguenti passaggi motivazionali: «la disamina dei comportamenti assunti dall'imputato, per come riferiti dalla parte civile, non consente assolutamente di ritenere sussistente il reato di minaccia … Inoltre, la frase “Stai zitto tu”, detta pure in maniera brusca, irriverente o irrispettosa, non è emblematica di alcuna minaccia, poiché non prospetta alcun pericolo di male ingiusto … non può neppure argomentarsi seriamente che la frase “Ehi, vedi che stai parlando con un finanziere” sia la prova dell'avvenuta minaccia».
In altre parole, il giudice penale, dopo aver passato in rassegna i comportamenti pagina 5 di 7 assunti e le frasi proferite dall'imputato, così come accertati in forza dell'istruttoria svolta, ha positivamente escluso che negli stessi potessero rinvenirsi gli elementi costitutivi del reato di minaccia, che è stato pertanto ritenuto “assolutamente” insussistente.
4.2.2. Analogo ragionamento può compiersi anche con riguardo alla contestata condotta di ingiuria. Per quanto sul punto il giudice penale parli di «evidente difetto di prova», ciò che si evince invece dalla ricostruzione dei fatti rassegnata in motivazione
è che non è «emerso in sede di istruttoria dibattimentale alcun contegno verbale o per facta concludentia suscettibile di essere sussunto nella fattispecie di cui all'art. 594
c.p.»: il “narrato dibattimentale” ha infatti consentito di accertare i fatti svoltisi nelle circostanze per cui è causa, tuttavia lo scambio verbale intercorso tra imputato e parte civile non risulta segnato da quelle espressioni oltraggiose (“stupido”, “scemo”), che invece erano presenti nell'atto di querela e che erano state poste a base del capo di imputazione, ragion per cui «il deve essere assolto dal reato di ingiuria perché CP_1 il fatto non sussiste».
Anche in questo caso, l'assoluzione non origina da un dubbio sulla ricostruzione dei fatti emergenti dal materiale probatorio a disposizione, ma da un effettivo e positivo riscontro circa l'insussistenza di alcun elemento di offesa alla persona del nelle CP_1
parole che in sede di escussione quest'ultimo riferisce essergli state dette dal Coda.
5. Pertanto, l'interpretazione della sentenza penale sulla base della sua motivazione consente di affermare che l'esclusione della responsabilità dell'imputato nel caso in esame sia stata certa e che, di conseguenza, tale accertamento si riverberi con efficacia di giudicato nel presente giudizio di civile di danno.
Per tali ragioni, la domanda risarcitoria proposta dal deve essere rigettata CP_1
essendosi formato il giudicato penale vincolante ai sensi dell'art. 652 c.p.p. in ordine all'insussistenza delle condotte lesive denunciate.
6. L'improprio riferimento compiuto dal giudice penale all'art. 530, comma 2, c.p.p., idoneo senz'altro a ingenerare un incolpevole affidamento sui limiti del giudicato penale formatosi sui fatti di causa, rappresenta una grave ed eccezionale ragione pagina 6 di 7 analoga a quelle previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per disporre tra le parti la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2202/2020 del Giudice di pace di Taranto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) in accoglimento dell'appello, rigetta la domanda proposta da;
CP_1
B) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Taranto, il 20/02/2025
Il Giudice
Raffaele Viglione
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