Articolo 2 della Legge 28 giugno 1955, n. 549
Articolo 1Articolo 3
Versione
30 luglio 1955
Art. 2.
Per la costruzione di navi da pesca di cui al precedente art. 1 l'ammissione ai benefici e' concessa dal Ministero per la marina mercantile, senza l'osservanza della procedura prevista dal secondo comma dell'art. 2 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , sia in base alle domande giu' presentate ai sensi dell' art. 5 della legge 2 aprile 1953, n. 212 , sia in base a nuove domande presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 30 luglio 1955
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