Art. 2.
Per la costruzione di navi da pesca di cui al precedente art. 1 l'ammissione ai benefici e' concessa dal Ministero per la marina mercantile, senza l'osservanza della procedura prevista dal secondo comma dell'art. 2 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , sia in base alle domande giu' presentate ai sensi dell' art. 5 della legge 2 aprile 1953, n. 212 , sia in base a nuove domande presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per la costruzione di navi da pesca di cui al precedente art. 1 l'ammissione ai benefici e' concessa dal Ministero per la marina mercantile, senza l'osservanza della procedura prevista dal secondo comma dell'art. 2 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , sia in base alle domande giu' presentate ai sensi dell' art. 5 della legge 2 aprile 1953, n. 212 , sia in base a nuove domande presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.