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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/12/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 361 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ON US in forza di procura in atti;
appellante
E
, in Controparte_1 persona del Prefetto pro tempore
E
Controparte_2 appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 897/2017 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme il 25.07.2027 e depositata il 1.09.2017.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 16.09.2025, in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Lamezia Terme, Parte_1 proponeva opposizione al verbale di contestazione n. 731821622 del 07.01.2017
[...] elevato dai Carabinieri della Stazione di per circolazione abusiva di veicolo CP_2 sottoposto a fermo amministrativo, chiedendone l'annullamento.
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente rilevava l'erronea applicazione dell'art. 214 comma 8 C.d.S e dell'art. 86 DPR 602/1973 in quanto, al momento del fatto contestato, lo stesso non era a conoscenza del provvedimento di fermo amministrativo del 18.11.2013,
Pagina 1 di 6 iscritto su richiesta di Equitalia Sud Spa filiale di , per non avere ricevuto alcuna CP_1 notifica né del preavviso di fermo né del provvedimento di fermo stesso.
Si costituiva in giudizio unicamente la eccependo la legittimità del Controparte_1 verbale di contestazione opposto in quanto gli agenti operanti avevano proceduto all'accertamento del fermo tramite controllo su banca dati ACI/PRA e rilevando che le attività di notifica dei provvedimenti presupposti competevano a Equitalia Sud Spa, filiale di
. CP_1
Il Giudice di pace di Lamezia Terme, con sentenza depositata in data 1.09.2017, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava l'annullamento del verbale di oggetto di opposizione, compensando fra le parti le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello censurando la sentenza gravata Parte_1 nella parte in cui, senza idonea motivazione, aveva disposto la compensazione delle spese di lite.
In particolare, l'appellante contestava il capo della sentenza in cui si statuiva che “la formula dubitativa della decisione e comunque l'inesistenza di responsabilità dell'autorità resistente, essendo riservata ad un terzo soggetto l'attività di notifica del provvedimento di fermo sotteso al verbale impugnato, consentono di ritenere sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti” e ne affermava l'illegittimità, non ricorrendo l'ipotesi della soccombenza reciproca né altri giusti motivi per compensare le spese del giudizio .
Restavano contumaci la e la Legione Carabinieri - Stazione Controparte_1 CP_2 di CP_2
La causa, una volta acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.09.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Gioverà ricordare, senza pretese di esaustività, che l'istituto della compensazione delle spese, di cui all'art. 92 comma 2 cod. proc. civ., costituisce la più importante deroga al principio della soccombenza.
L'originario testo consentiva al giudice di compensare le spese nel caso di “soccombenza reciproca” e della ricorrenza di “altri giusti motivi”.
Pagina 2 di 6 Questa seconda ipotesi è stato oggetto di continue modifiche:
- con la legge n. 263 del 2005, si è precisato che i giusti motivi dovevano essere esplicitati nella motivazione della sentenza;
- con la legge n. 69 del 2009, i “giusti motivi” sono stati sostituiti da “altre gravi ed eccezionali ragioni”;
- col d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. 10.11.2014, n. 162, è stata abbandonata la tecnica legislativa della adozione di una clausola generale (“giusti motivi” o “altre gravi ed eccezionali ragioni”) e sono state introdotte – accanto alla soccombenza reciproca – due ipotesi tassative e tipizzate: «assoluta novità della questione trattata» e «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».
Pertanto, l'art. 92 c.p.c. – nella versione applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado – consente la compensazione delle spese quando ricorra il caso della soccombenza reciproca ovvero in caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Come noto, tale disposizione, proprio per la tassatività delle ipotesi che legittimano la compensazione, è stata ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 77 del 2018, in quanto lesiva del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Per la Consulta, contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza, aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo e del diritto alla tutela giurisdizionale perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
Ebbene, venendo al caso di specie, è evidente che, in effetti, non ricorre alcuna delle ipotesi espressamente contemplate dall'art. 92 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile.
Pagina 3 di 6 In particolare, non può certamente ritenersi che la questione trattata in primo grado fosse di assoluta novità né che sulla stessa fosse intervenuto un mutamento della giurisprudenza rispetto a temi dirimenti per la decisione.
Parimenti, è all'evidenza esclusa la soccombenza reciproca essendo stato il ricorso in opposizione in primo grado totalmente accolto con conseguente annullamento del verbale di contestazione oggetto di causa.
E tuttavia, il Giudice di Pace ha specificamente indicato i motivi della compensazione – la formula dubitativa della decisione e l'inesistenza di responsabilità dell'autorità resistente per essere riservata ad un terzo soggetto l'attività di notifica del provvedimento di fermo – che, a parere del Tribunale, sono suscettibili di integrare ulteriori gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 25796
26/09/2024; Cass. civ. sez. III, n. 21435 del 31/07/2024 secondo cui “il principio di soccombenza costituisce principio generale dell'ordinamento processuale civile: pertanto di regola la parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese alla parte vittoriosa. L'eccezione
a tale regola è costituita dalla possibilità di compensare le spese, ma come tutte le eccezioni, va adeguatamente motivata, indicando i gravi ed eccezionali motivi contrari, a pena di violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..”.
Per comprendere tale assunto, gioverà ricordare le regole di riparto dell'onere probatorio in tema di sanzioni amministrative.
Ed invero, come noto, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (ex multis, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 24/01/2019, n.
1921; nello stesso senso, Cass. civ. Sez. II Sent., 03/03/2011, n. 5122 “Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i princìpi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa”).
Pagina 4 di 6 Per quel che rileva nell'odierno giudizio – in cui l'unico motivo di opposizione in primo grado era, come detto, la mancata notifica del provvedimento di fermo e, quindi, la buona fede del trasgressore – inoltre, “il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa” (Cassazione civile sez.
VI, 18/06/2020, n.11777).
Invero, “in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi
l'onere di provare di aver agito senza colpa. Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cassazione civile sez. II,
11/06/2007, n.13610; nello stesso senso, Cassazione civile sez. trib., 30/10/2009, n.23019;
Cassazione civile sez. II, 10/08/2023, n.24386; Cassazione civile sez. II, 18/11/2024,
n.29652).
Alla luce del riparto degli oneri di prova finora descritti e dei principi di diritto consolidati in materia (cfr. Cassazione civile , sez. I , 31/10/2005 , n. 21188 “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice di merito deve verificare - ove la sua mancanza costituisca motivo di opposizione - la configurabilità o meno dell'elemento psicologico del dolo o della colpa nella commissione dell'illecito, previsto in generale dall'art. 3 della legge
n. 689 del 1981, e quindi la conoscenza, o la conoscibilità, secondo l'ordinaria diligenza, dei presupposti di fatto dell'illecito”) il Giudice di Pace avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti per ritenere integrata l'esimente della buona fede in capo all'autore della
Pagina 5 di 6 violazione contestata con il verbale opposto, tenendo conto del fatto che l'onere di prova sul punto incombeva proprio su quest'ultimo.
Ciò – non potendo il ricorrente provare la circostanza negativa di non aver mai ricevuto la notifica del preavviso di fermo e del provvedimento di fermo – avrebbe richiesto di verificare l'effettiva notifica dei provvedimenti sottesi al verbale di contestazione impugnato nel contraddittorio di Equitalia Sud s.p.a. che, all'evidenza, era onere del ricorrente, che ne aveva l'interesse, chiamare in causa.
In assenza di tale verifica, la decisione di accoglimento del ricorso con formula dubitativa adottata dal Giudice di primo grado per l'incertezza circa la sussistenza dell'elemento soggettivo della violazione (non oggetto di impugnazione incidentale e, quindi, oramai passata in giudicato) ben poteva essere seguita da una statuizione di compensazione delle spese, essendo la mancanza di responsabilità della parte resistente con riguardo alla notifica degli atti presupposti e l'impossibilità, quindi, per quest'ultima di difendersi sul punto, grave ed eccezionale ragione per non condannarla alle spese di lite e non potendo l'accoglimento del ricorso per le richiamate ragioni risolversi in danno della parte su cui non gravava alcun onere di prova circa l'assenza di colpa e, quindi, la dedotta mancata notifica degli atti sottesi al verbale opposto.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, deve essere rigettato l'appello spiegato avverso la sentenza n. 897/2017 emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Lamezia Terme il 25.07.2017 e depositata il 1.09.2017, e, per l'effetto, deve essere confermata integralmente la pronuncia impugnata.
Nulla sulle spese del giudizio di appello, attesa la mancata costituzione delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
2) nulla sulle spese.
Lamezia Terme lì 11.12.2025.
Il Giudice
dott. ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 361 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ON US in forza di procura in atti;
appellante
E
, in Controparte_1 persona del Prefetto pro tempore
E
Controparte_2 appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 897/2017 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme il 25.07.2027 e depositata il 1.09.2017.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 16.09.2025, in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Lamezia Terme, Parte_1 proponeva opposizione al verbale di contestazione n. 731821622 del 07.01.2017
[...] elevato dai Carabinieri della Stazione di per circolazione abusiva di veicolo CP_2 sottoposto a fermo amministrativo, chiedendone l'annullamento.
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente rilevava l'erronea applicazione dell'art. 214 comma 8 C.d.S e dell'art. 86 DPR 602/1973 in quanto, al momento del fatto contestato, lo stesso non era a conoscenza del provvedimento di fermo amministrativo del 18.11.2013,
Pagina 1 di 6 iscritto su richiesta di Equitalia Sud Spa filiale di , per non avere ricevuto alcuna CP_1 notifica né del preavviso di fermo né del provvedimento di fermo stesso.
Si costituiva in giudizio unicamente la eccependo la legittimità del Controparte_1 verbale di contestazione opposto in quanto gli agenti operanti avevano proceduto all'accertamento del fermo tramite controllo su banca dati ACI/PRA e rilevando che le attività di notifica dei provvedimenti presupposti competevano a Equitalia Sud Spa, filiale di
. CP_1
Il Giudice di pace di Lamezia Terme, con sentenza depositata in data 1.09.2017, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava l'annullamento del verbale di oggetto di opposizione, compensando fra le parti le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello censurando la sentenza gravata Parte_1 nella parte in cui, senza idonea motivazione, aveva disposto la compensazione delle spese di lite.
In particolare, l'appellante contestava il capo della sentenza in cui si statuiva che “la formula dubitativa della decisione e comunque l'inesistenza di responsabilità dell'autorità resistente, essendo riservata ad un terzo soggetto l'attività di notifica del provvedimento di fermo sotteso al verbale impugnato, consentono di ritenere sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti” e ne affermava l'illegittimità, non ricorrendo l'ipotesi della soccombenza reciproca né altri giusti motivi per compensare le spese del giudizio .
Restavano contumaci la e la Legione Carabinieri - Stazione Controparte_1 CP_2 di CP_2
La causa, una volta acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.09.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Gioverà ricordare, senza pretese di esaustività, che l'istituto della compensazione delle spese, di cui all'art. 92 comma 2 cod. proc. civ., costituisce la più importante deroga al principio della soccombenza.
L'originario testo consentiva al giudice di compensare le spese nel caso di “soccombenza reciproca” e della ricorrenza di “altri giusti motivi”.
Pagina 2 di 6 Questa seconda ipotesi è stato oggetto di continue modifiche:
- con la legge n. 263 del 2005, si è precisato che i giusti motivi dovevano essere esplicitati nella motivazione della sentenza;
- con la legge n. 69 del 2009, i “giusti motivi” sono stati sostituiti da “altre gravi ed eccezionali ragioni”;
- col d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. 10.11.2014, n. 162, è stata abbandonata la tecnica legislativa della adozione di una clausola generale (“giusti motivi” o “altre gravi ed eccezionali ragioni”) e sono state introdotte – accanto alla soccombenza reciproca – due ipotesi tassative e tipizzate: «assoluta novità della questione trattata» e «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».
Pertanto, l'art. 92 c.p.c. – nella versione applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado – consente la compensazione delle spese quando ricorra il caso della soccombenza reciproca ovvero in caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Come noto, tale disposizione, proprio per la tassatività delle ipotesi che legittimano la compensazione, è stata ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 77 del 2018, in quanto lesiva del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Per la Consulta, contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza, aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo e del diritto alla tutela giurisdizionale perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
Ebbene, venendo al caso di specie, è evidente che, in effetti, non ricorre alcuna delle ipotesi espressamente contemplate dall'art. 92 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile.
Pagina 3 di 6 In particolare, non può certamente ritenersi che la questione trattata in primo grado fosse di assoluta novità né che sulla stessa fosse intervenuto un mutamento della giurisprudenza rispetto a temi dirimenti per la decisione.
Parimenti, è all'evidenza esclusa la soccombenza reciproca essendo stato il ricorso in opposizione in primo grado totalmente accolto con conseguente annullamento del verbale di contestazione oggetto di causa.
E tuttavia, il Giudice di Pace ha specificamente indicato i motivi della compensazione – la formula dubitativa della decisione e l'inesistenza di responsabilità dell'autorità resistente per essere riservata ad un terzo soggetto l'attività di notifica del provvedimento di fermo – che, a parere del Tribunale, sono suscettibili di integrare ulteriori gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 25796
26/09/2024; Cass. civ. sez. III, n. 21435 del 31/07/2024 secondo cui “il principio di soccombenza costituisce principio generale dell'ordinamento processuale civile: pertanto di regola la parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese alla parte vittoriosa. L'eccezione
a tale regola è costituita dalla possibilità di compensare le spese, ma come tutte le eccezioni, va adeguatamente motivata, indicando i gravi ed eccezionali motivi contrari, a pena di violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..”.
Per comprendere tale assunto, gioverà ricordare le regole di riparto dell'onere probatorio in tema di sanzioni amministrative.
Ed invero, come noto, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (ex multis, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 24/01/2019, n.
1921; nello stesso senso, Cass. civ. Sez. II Sent., 03/03/2011, n. 5122 “Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i princìpi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa”).
Pagina 4 di 6 Per quel che rileva nell'odierno giudizio – in cui l'unico motivo di opposizione in primo grado era, come detto, la mancata notifica del provvedimento di fermo e, quindi, la buona fede del trasgressore – inoltre, “il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa” (Cassazione civile sez.
VI, 18/06/2020, n.11777).
Invero, “in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi
l'onere di provare di aver agito senza colpa. Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cassazione civile sez. II,
11/06/2007, n.13610; nello stesso senso, Cassazione civile sez. trib., 30/10/2009, n.23019;
Cassazione civile sez. II, 10/08/2023, n.24386; Cassazione civile sez. II, 18/11/2024,
n.29652).
Alla luce del riparto degli oneri di prova finora descritti e dei principi di diritto consolidati in materia (cfr. Cassazione civile , sez. I , 31/10/2005 , n. 21188 “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice di merito deve verificare - ove la sua mancanza costituisca motivo di opposizione - la configurabilità o meno dell'elemento psicologico del dolo o della colpa nella commissione dell'illecito, previsto in generale dall'art. 3 della legge
n. 689 del 1981, e quindi la conoscenza, o la conoscibilità, secondo l'ordinaria diligenza, dei presupposti di fatto dell'illecito”) il Giudice di Pace avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti per ritenere integrata l'esimente della buona fede in capo all'autore della
Pagina 5 di 6 violazione contestata con il verbale opposto, tenendo conto del fatto che l'onere di prova sul punto incombeva proprio su quest'ultimo.
Ciò – non potendo il ricorrente provare la circostanza negativa di non aver mai ricevuto la notifica del preavviso di fermo e del provvedimento di fermo – avrebbe richiesto di verificare l'effettiva notifica dei provvedimenti sottesi al verbale di contestazione impugnato nel contraddittorio di Equitalia Sud s.p.a. che, all'evidenza, era onere del ricorrente, che ne aveva l'interesse, chiamare in causa.
In assenza di tale verifica, la decisione di accoglimento del ricorso con formula dubitativa adottata dal Giudice di primo grado per l'incertezza circa la sussistenza dell'elemento soggettivo della violazione (non oggetto di impugnazione incidentale e, quindi, oramai passata in giudicato) ben poteva essere seguita da una statuizione di compensazione delle spese, essendo la mancanza di responsabilità della parte resistente con riguardo alla notifica degli atti presupposti e l'impossibilità, quindi, per quest'ultima di difendersi sul punto, grave ed eccezionale ragione per non condannarla alle spese di lite e non potendo l'accoglimento del ricorso per le richiamate ragioni risolversi in danno della parte su cui non gravava alcun onere di prova circa l'assenza di colpa e, quindi, la dedotta mancata notifica degli atti sottesi al verbale opposto.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, deve essere rigettato l'appello spiegato avverso la sentenza n. 897/2017 emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Lamezia Terme il 25.07.2017 e depositata il 1.09.2017, e, per l'effetto, deve essere confermata integralmente la pronuncia impugnata.
Nulla sulle spese del giudizio di appello, attesa la mancata costituzione delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
2) nulla sulle spese.
Lamezia Terme lì 11.12.2025.
Il Giudice
dott. ssa Maria Concetta Pezzimenti
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