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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 506/2020 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore) dott.ssa Anna Maria Torchia (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 506/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni per responsabilità professionale del sanitario, vertente tra:
, nata a [...] il [...] (codice fiscale ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] (codice fiscale ), Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi residenti in [...], in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...] il [...] (codice fiscale ), Persona_1 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Viola, come da procura in atti;
Appellanti
e
nato a [...], il [...], residente a [...] B, codice fiscale ed elettivamente CodiceFiscale_4
1 domiciliato in Cosenza, via Martorelli n. 36, presso lo studio legale dell'avv. Stefano
Cavalcanti, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Appellato
e codice fiscale e partita i.v.a. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Bologna, via Stalingrado 45, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.
elettivamente domiciliata presso lo studio professionale Controparte_2 dell'avv. Luigi Gullo, in Cosenza, piazza Zumbini n. 25, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Appellata
Ragioni di fatto e di diritto
Con sentenza n. 320/2020 del 13.2.2020, pubblicata in pari data, il Tribunale di Cosenza ha rigettato la domanda proposta, in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore da e Persona_1 Parte_1 Parte_2 nei confronti del dott. e dell'
[...] Parte_3 [...]
, volta ad ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei Controparte_3 danni derivanti dall'omessa diagnosi e dall'omessa informazione in sede di esami ecografici, in merito alla malformazione della nascitura (agenesia mano sinistra), nonché al risarcimento dei danni derivanti dalla impossibilità per la coppia - e, in particolare, per la madre - di autodeterminarsi in ordine all'interruzione della gravidanza ovvero, quantomeno, di poter sviluppare in maniera graduale e progressiva una accettazione psicologica della malformazione fetale.
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituite sia l'
[...]
sia il dott. i quali hanno contestato la domanda attorea, Controparte_3 Parte_3 chiedendone il rigetto. Lo inoltre, ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa, Parte_3 per essere manlevato in caso di condanna, la compagnia assicuratrice la Parte_4 quale si è regolarmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
Avverso la sentenza del Tribunale, hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...] sulla figlia minore con atto di citazione notificato al dott. ed alla Persona_1 Parte_3
2 compagnia di assicurazioni lamentando l'erroneità della Controparte_1 decisione, nella parte in cui aveva escluso, sulla base di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie, la responsabilità del dott. negando il risarcimento dei Parte_3 danni richiesto, pur avendo accertato la colpa professionale per l'omessa diagnosi dell'agenesia della mano del feto.
In data 16.6.2020, si è costituito in giudizio, tramite apposita comparsa, Parte_3
eccependo la nullità dell'atto di appello per carenza dei requisiti essenziali
[...] previsti dall'art. 163 c.p.c., nonché la violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c. e chiedendo il rigetto dell'impugnazione, non essendo l'appellato responsabile dei danni lamentati dagli appellanti.
In data 15.9.2020, si è costituita nel giudizio di appello, anche, Controparte_4
chiedendo il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza della decisione del
[...]
Tribunale.
Assegnata la causa alla terza sezione di questa Corte di Appello, con ordinanza dell'8.4.2021, adottata all'esito dell'udienza del 9.2.2021, tenutasi in forma cartolare, sono state rigettate le istanze istruttorie di parte appellante e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito della soppressione della terza sezione civile della Corte d'Appello, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile.
Con ordinanza del 24.10.2025, adottata all'esito della trattazione dell'udienza del
22.10.2025, tenutasi mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – rilevato che le parti non avevano depositato note di trattazione scritta e visto l'art. 127- ter, comma 4°, c.p.c., la Corte ha assegnato alle parti stesse termine perentorio fino al
10.12.2025 per il deposito di note scritte, con l'avvertimento che, in difetto, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e che sarebbe stata dichiarata l'estinzione del giudizio
(cfr. ordinanza in atti).
Le parti, peraltro, non hanno depositato note scritte neppure nel nuovo termine assegnato del 10.12.2025.
Premesso questo, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
In effetti, l'art. 127-ter, comma 4°, c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10°, lett. “b”, del decreto legislativo n. 149/2022, applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data, come modificato dal decreto legislativo n. 164/2024,
3 entrato in vigore il 26.11.2024) dispone che: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Nel caso di specie, deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte né nel termine precedentemente assegnato, in vista dell'udienza cartolare del 22.10.2025, né nel successivo termine perentorio del 10.12.2025, appositamente assegnato con l'ordinanza del 24.10.2024.
Quanto alla forma della pronuncia di estinzione, essa deve essere emanata con sentenza, dovendosi rilevare che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che, ai sensi dell'art. 307, comma 4°, c.p.c. “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche
d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Consegue la pronuncia di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e in proprio e nella loro qualità Parte_1 Parte_2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore avverso Persona_1 la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 320/2020 del 13.2.2020, pubblicata in pari data, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso da remoto, il 16.12.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
4
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 506/2020 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore) dott.ssa Anna Maria Torchia (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 506/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni per responsabilità professionale del sanitario, vertente tra:
, nata a [...] il [...] (codice fiscale ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] (codice fiscale ), Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi residenti in [...], in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...] il [...] (codice fiscale ), Persona_1 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Viola, come da procura in atti;
Appellanti
e
nato a [...], il [...], residente a [...] B, codice fiscale ed elettivamente CodiceFiscale_4
1 domiciliato in Cosenza, via Martorelli n. 36, presso lo studio legale dell'avv. Stefano
Cavalcanti, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Appellato
e codice fiscale e partita i.v.a. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Bologna, via Stalingrado 45, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.
elettivamente domiciliata presso lo studio professionale Controparte_2 dell'avv. Luigi Gullo, in Cosenza, piazza Zumbini n. 25, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Appellata
Ragioni di fatto e di diritto
Con sentenza n. 320/2020 del 13.2.2020, pubblicata in pari data, il Tribunale di Cosenza ha rigettato la domanda proposta, in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore da e Persona_1 Parte_1 Parte_2 nei confronti del dott. e dell'
[...] Parte_3 [...]
, volta ad ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei Controparte_3 danni derivanti dall'omessa diagnosi e dall'omessa informazione in sede di esami ecografici, in merito alla malformazione della nascitura (agenesia mano sinistra), nonché al risarcimento dei danni derivanti dalla impossibilità per la coppia - e, in particolare, per la madre - di autodeterminarsi in ordine all'interruzione della gravidanza ovvero, quantomeno, di poter sviluppare in maniera graduale e progressiva una accettazione psicologica della malformazione fetale.
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituite sia l'
[...]
sia il dott. i quali hanno contestato la domanda attorea, Controparte_3 Parte_3 chiedendone il rigetto. Lo inoltre, ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa, Parte_3 per essere manlevato in caso di condanna, la compagnia assicuratrice la Parte_4 quale si è regolarmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
Avverso la sentenza del Tribunale, hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...] sulla figlia minore con atto di citazione notificato al dott. ed alla Persona_1 Parte_3
2 compagnia di assicurazioni lamentando l'erroneità della Controparte_1 decisione, nella parte in cui aveva escluso, sulla base di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie, la responsabilità del dott. negando il risarcimento dei Parte_3 danni richiesto, pur avendo accertato la colpa professionale per l'omessa diagnosi dell'agenesia della mano del feto.
In data 16.6.2020, si è costituito in giudizio, tramite apposita comparsa, Parte_3
eccependo la nullità dell'atto di appello per carenza dei requisiti essenziali
[...] previsti dall'art. 163 c.p.c., nonché la violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c. e chiedendo il rigetto dell'impugnazione, non essendo l'appellato responsabile dei danni lamentati dagli appellanti.
In data 15.9.2020, si è costituita nel giudizio di appello, anche, Controparte_4
chiedendo il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza della decisione del
[...]
Tribunale.
Assegnata la causa alla terza sezione di questa Corte di Appello, con ordinanza dell'8.4.2021, adottata all'esito dell'udienza del 9.2.2021, tenutasi in forma cartolare, sono state rigettate le istanze istruttorie di parte appellante e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito della soppressione della terza sezione civile della Corte d'Appello, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile.
Con ordinanza del 24.10.2025, adottata all'esito della trattazione dell'udienza del
22.10.2025, tenutasi mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – rilevato che le parti non avevano depositato note di trattazione scritta e visto l'art. 127- ter, comma 4°, c.p.c., la Corte ha assegnato alle parti stesse termine perentorio fino al
10.12.2025 per il deposito di note scritte, con l'avvertimento che, in difetto, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e che sarebbe stata dichiarata l'estinzione del giudizio
(cfr. ordinanza in atti).
Le parti, peraltro, non hanno depositato note scritte neppure nel nuovo termine assegnato del 10.12.2025.
Premesso questo, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
In effetti, l'art. 127-ter, comma 4°, c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10°, lett. “b”, del decreto legislativo n. 149/2022, applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data, come modificato dal decreto legislativo n. 164/2024,
3 entrato in vigore il 26.11.2024) dispone che: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Nel caso di specie, deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte né nel termine precedentemente assegnato, in vista dell'udienza cartolare del 22.10.2025, né nel successivo termine perentorio del 10.12.2025, appositamente assegnato con l'ordinanza del 24.10.2024.
Quanto alla forma della pronuncia di estinzione, essa deve essere emanata con sentenza, dovendosi rilevare che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che, ai sensi dell'art. 307, comma 4°, c.p.c. “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche
d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Consegue la pronuncia di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e in proprio e nella loro qualità Parte_1 Parte_2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore avverso Persona_1 la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 320/2020 del 13.2.2020, pubblicata in pari data, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso da remoto, il 16.12.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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