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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3.dr .Paolo Barletta Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio da remoto , ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 9.12.2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2179/2021 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato il [...] a [...] e residente Parte_1 in Napoli alla Via A. Vespucci, 104 (c.f. ), elett.te dom.to in C.F._1
Napoli al Centro Direzionale, Is.G/1, XX piano, presso lo Studio dell'Avv.to Pasquale Frisina (Cod. fisc ) che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_2 in virtù di mandato in calce all'atto di appello. Il procuratore dichiara ai sensi e per gli effetti della L. n°80/2005 di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: Email_1
- APPELLANTE
E
Controparte_1
( I. N. A. I. L. ) C. F. – p.i in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
per la Campania, pro tempore, che agisce in virtù dei poteri Controparte_2 ad esso spettanti ex articoli 16 e 17 del Decreto Legge n 29 del 3.2.1993 e sue successive modifiche ed integrazioni rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia ( , PEC - fax 0622798276 C.F._3 Email_2 presso la quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro, giusta procura generali alle liti conferita per atto Notar di Per_1
Napoli in data 18.06.2014 rep. n 17705 – Raccolta n 8545 – net fax 0622798276
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 1148/2021 pubbl. il 18/02/2021, del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa TE in data 20.7.2021 Parte_1 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale, all'esito della TU, l' veniva condannato alla corresponsione , in CP_3 favore dell'assicurato , dell'indennizzo in conto capitale per l'infortunio occorsogli in data 5.3.2016 ( rapina all'interno dell'ufficio postale ove lavorava ) nella misura del 6% oltre accessori .
L'appellante, ripercorsi i fatti, ha lamentato l'errata valutazione del giudice di prime in ordine alla qualificazione dell'evento traumatico come malattia professionale e non come infortunio sul lavoro nonché al grado di percentuale riconosciuta dal TU e recepita dal Tribunale.
Ha chiesto , pertanto , previa ammissione di nuova TU ,in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere la domanda formulata in prime cure mediante il riconoscimento della giusta valutazione e quantificazione del danno biologico residuato in capo al lavoratore;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' convenuto che ha resistito CP_1 al gravame chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Rinnovati gli accertamenti medico-legali, all'odierna udienza, ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione L'appello va accolto per quanto di ragione e nei termini segnati dalla presente motivazione . La presente controversia può essere validamente decisa sulla scorta dei dati risultanti dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa, a mezzo del TU dr. , specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni. Persona_2
L'ausiliare nominato dalla TE , effettuata la visita sulla persona dell'assicurato e presa visione della documentazione medica prodotta in atti, ha accertato che all'odierno appellante , all'esito dell'infortunio per cui è causa, sono residuati postumi invalidanti di natura permanente consistenti in una “sindrome post traumatica da stress di grado moderato-severo”
Va premesso che può ritenersi dato pacifico ed incontroverso tra le parti che l'evento subito dall'assicurato in data 5.3.2016 ( rapina all'interno dell'ufficio postale presso cui lavorava con le mansioni di impiegato addetto all'ufficio di consulenza finanziaria ) costituisca un “ infortunio sul lavoro “, peraltro mai posto in dubbio dall' , ossia un evento dannoso i cui componenti essenziali CP_3 sono l'elemento etiologico (causa violenta), l'elemento circostanziale (occasione di lavoro) e l'elemento conseguenziale (morte o inabilità). Risulta invece controverso tra le parti in causa il grado di percentuale da riconoscersi in favore dell'assicurato. Ebbene il consulente officiato dalla TE ha accertato che l'infortunio subito dal lavoratore , ha causato un'inabilità permanente, calcolata ai sensi delle Tabelle di cui al D.M. 12/7/2000, tale da ridurre l'attitudine al lavoro nella misura dell' 8 (otto)% dall'epoca della domanda amministrativa. Il TU , nel contesto motivazionale, ha spiegato che l'entità di tale disturbo, può essere considerata di grado moderato-severo, considerato l'esame obiettivo, il periodo di tempo trascorso dall'evento per cui è causa, il fatto che il periziando continua a svolgere la stessa attività dell'epoca,non mettendo in atto quindi condotte di evitamento, nonché il fatto che il periziando non ha mai eseguito la psicoterapia, (attualmente risulta in cura con una sola benzodiazepina, l'ultima visita psichiatrica in atti risale al mese di gennaio del 2018) . Le conclusioni cui è giunto il TU appaiono esaurienti , persuasive e coerenti con la documentazione clinica in atti nonché redatte secondo ineccepibili valutazioni tecniche.
Non sussistono, dunque , ragioni per discostarsi dal motivato ed esaustivo parere espresso dall'ausiliare nominato dalla TE , atteso il rigore scientifico delle indagini effettuate e la coerenza logica delle argomentazioni addotte, il gravame va respinto, assorbita ogni ulteriore doglianza . Ne consegue che , in parziale accoglimento del gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza, l' va condannato a corrispondere all'odierno CP_3 appellante l'indennizzo in conto capitale per l'infortunio subito in data 5.3.2016 nella misura dell'8% oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto;
Atteso l'esito del giudizio , le spese del doppio grado vengono compensate per la metà ; la restante parte cede a carico dell' e si liquida come da successivo CP_3 dispositivo. Restano , altresì , a carico dell' le spese di TU , liquidate con separato CP_3 decreto .
P.Q.M.
La TE così provvede : -in parziale accoglimento del gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' a corrispondere all'odierno appellante l'indennizzo in conto CP_3 capitale per l' infortunio subito in data 5.3.2016, nella misura dell'8% oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto;
-compensa tra le parti le spese del doppio grado per la metà e condanna l' CP_3 al pagamento della restante parte che liquida, per il primo grado , in complessivi euro 1.300,00, e per il secondo grado in complessivi euro 1.400,00 oltre rimborso spese generali IVA e CPA, con attribuzione;
-condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di C.T.U, liquidate con CP_3 separato decreto -
Così deciso in Napoli lì 9.12.2024
Il Cons. est. rel. Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3.dr .Paolo Barletta Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio da remoto , ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 9.12.2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2179/2021 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato il [...] a [...] e residente Parte_1 in Napoli alla Via A. Vespucci, 104 (c.f. ), elett.te dom.to in C.F._1
Napoli al Centro Direzionale, Is.G/1, XX piano, presso lo Studio dell'Avv.to Pasquale Frisina (Cod. fisc ) che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_2 in virtù di mandato in calce all'atto di appello. Il procuratore dichiara ai sensi e per gli effetti della L. n°80/2005 di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: Email_1
- APPELLANTE
E
Controparte_1
( I. N. A. I. L. ) C. F. – p.i in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
per la Campania, pro tempore, che agisce in virtù dei poteri Controparte_2 ad esso spettanti ex articoli 16 e 17 del Decreto Legge n 29 del 3.2.1993 e sue successive modifiche ed integrazioni rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia ( , PEC - fax 0622798276 C.F._3 Email_2 presso la quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro, giusta procura generali alle liti conferita per atto Notar di Per_1
Napoli in data 18.06.2014 rep. n 17705 – Raccolta n 8545 – net fax 0622798276
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 1148/2021 pubbl. il 18/02/2021, del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa TE in data 20.7.2021 Parte_1 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale, all'esito della TU, l' veniva condannato alla corresponsione , in CP_3 favore dell'assicurato , dell'indennizzo in conto capitale per l'infortunio occorsogli in data 5.3.2016 ( rapina all'interno dell'ufficio postale ove lavorava ) nella misura del 6% oltre accessori .
L'appellante, ripercorsi i fatti, ha lamentato l'errata valutazione del giudice di prime in ordine alla qualificazione dell'evento traumatico come malattia professionale e non come infortunio sul lavoro nonché al grado di percentuale riconosciuta dal TU e recepita dal Tribunale.
Ha chiesto , pertanto , previa ammissione di nuova TU ,in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere la domanda formulata in prime cure mediante il riconoscimento della giusta valutazione e quantificazione del danno biologico residuato in capo al lavoratore;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' convenuto che ha resistito CP_1 al gravame chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Rinnovati gli accertamenti medico-legali, all'odierna udienza, ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione L'appello va accolto per quanto di ragione e nei termini segnati dalla presente motivazione . La presente controversia può essere validamente decisa sulla scorta dei dati risultanti dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa, a mezzo del TU dr. , specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni. Persona_2
L'ausiliare nominato dalla TE , effettuata la visita sulla persona dell'assicurato e presa visione della documentazione medica prodotta in atti, ha accertato che all'odierno appellante , all'esito dell'infortunio per cui è causa, sono residuati postumi invalidanti di natura permanente consistenti in una “sindrome post traumatica da stress di grado moderato-severo”
Va premesso che può ritenersi dato pacifico ed incontroverso tra le parti che l'evento subito dall'assicurato in data 5.3.2016 ( rapina all'interno dell'ufficio postale presso cui lavorava con le mansioni di impiegato addetto all'ufficio di consulenza finanziaria ) costituisca un “ infortunio sul lavoro “, peraltro mai posto in dubbio dall' , ossia un evento dannoso i cui componenti essenziali CP_3 sono l'elemento etiologico (causa violenta), l'elemento circostanziale (occasione di lavoro) e l'elemento conseguenziale (morte o inabilità). Risulta invece controverso tra le parti in causa il grado di percentuale da riconoscersi in favore dell'assicurato. Ebbene il consulente officiato dalla TE ha accertato che l'infortunio subito dal lavoratore , ha causato un'inabilità permanente, calcolata ai sensi delle Tabelle di cui al D.M. 12/7/2000, tale da ridurre l'attitudine al lavoro nella misura dell' 8 (otto)% dall'epoca della domanda amministrativa. Il TU , nel contesto motivazionale, ha spiegato che l'entità di tale disturbo, può essere considerata di grado moderato-severo, considerato l'esame obiettivo, il periodo di tempo trascorso dall'evento per cui è causa, il fatto che il periziando continua a svolgere la stessa attività dell'epoca,non mettendo in atto quindi condotte di evitamento, nonché il fatto che il periziando non ha mai eseguito la psicoterapia, (attualmente risulta in cura con una sola benzodiazepina, l'ultima visita psichiatrica in atti risale al mese di gennaio del 2018) . Le conclusioni cui è giunto il TU appaiono esaurienti , persuasive e coerenti con la documentazione clinica in atti nonché redatte secondo ineccepibili valutazioni tecniche.
Non sussistono, dunque , ragioni per discostarsi dal motivato ed esaustivo parere espresso dall'ausiliare nominato dalla TE , atteso il rigore scientifico delle indagini effettuate e la coerenza logica delle argomentazioni addotte, il gravame va respinto, assorbita ogni ulteriore doglianza . Ne consegue che , in parziale accoglimento del gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza, l' va condannato a corrispondere all'odierno CP_3 appellante l'indennizzo in conto capitale per l'infortunio subito in data 5.3.2016 nella misura dell'8% oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto;
Atteso l'esito del giudizio , le spese del doppio grado vengono compensate per la metà ; la restante parte cede a carico dell' e si liquida come da successivo CP_3 dispositivo. Restano , altresì , a carico dell' le spese di TU , liquidate con separato CP_3 decreto .
P.Q.M.
La TE così provvede : -in parziale accoglimento del gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' a corrispondere all'odierno appellante l'indennizzo in conto CP_3 capitale per l' infortunio subito in data 5.3.2016, nella misura dell'8% oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto;
-compensa tra le parti le spese del doppio grado per la metà e condanna l' CP_3 al pagamento della restante parte che liquida, per il primo grado , in complessivi euro 1.300,00, e per il secondo grado in complessivi euro 1.400,00 oltre rimborso spese generali IVA e CPA, con attribuzione;
-condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di C.T.U, liquidate con CP_3 separato decreto -
Così deciso in Napoli lì 9.12.2024
Il Cons. est. rel. Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.