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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. n. 1233/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1233/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 269/2016, resa dal Giudice di Pace di Rossano Calabro l'11.10.2016, vertente TRA (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONELLA PUCCI, elettivamente domiciliata come in atti Appellante CONTRO (P.IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ELIO FERRARO, elettivamente domiciliata come in atti Appellata CONCLUSIONI Come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 08.10.2024, successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. La causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini (60+20) ex art. 190 c.p.c. (scaduti il 16 dicembre 2024 e il 7 gennaio 2025, attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il 16.10.2024).
Solo parte appellata ha depositato comparsa conclusionale nei termini concessi. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art.132, comma 2 n.4 c.p.c., occorre ripercorrere sinteticamente i fatti di causa al fine di esporre le ragioni della presente decisione.
1. Il primo grado. La ha evocato in giudizio innanzi al giudice di pace di Controparte_1 Parte_1
Rossano, al fine di ottenere la restituzione della somma di € 3.217,39, oltre interessi e rivalutazione monetaria, versata all'Agenzia delle Entrate a titolo di rimborso per l'erronea applicazione dell'Iva agevolata al 4% sull'acquisto dell'autoveicolo modello Nissan Qashqai, targata EG785CX, effettuato dalla convenuta. Si è costituita in giudizio deducendo: l'imputabilità nel calcolo dell'imposta alla Parte_1 concessionaria;
di aver esibito la documentazione attestante i requisiti per godere dell'Iva agevolata;
la legittimità dell'applicazione dell'aliquota agevolata al 4 % attesa la presenza dei presupposti al momento dell'acquisto; l'erronea condotta della società attrice, che, senza informarla dell'avviso di accertamento, ha provveduto direttamente al pagamento delle somme richieste dall'Agenzia delle Entrate, impedendole di dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge necessari per usufruire del beneficio
1 fiscale. Sulla base di tali argomentazioni, ha chiesto il rigetto della domanda attorea con condanna della al pagamento delle spese e competenze di giudizio ex art 93 c.p.c. Controparte_1
La causa è stata istruita mediante prova per testi, all'esito delle quali il giudice di pace, con la sentenza oggi appellata ha accolto la domanda della condannando la al Controparte_1 Pt_1 pagamento della somma di € 3.217,39, oltre interessi legali dal giorno della messa in mora del 19.12.2023, nonché al pagamento di € 912,00 per le spese di lite.
2. Il grado di appello. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato ha proposto gravame Parte_1 avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma. Nella specie ha dedotto: la violazione del combinato disposto degli artt.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c. (I MOTIVO); la violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 3 c.p.c., nonché la violazione dell'art. 2697 c.c. per omessa pronuncia su tutte le domande proposte dall'attrice e sulle eccezioni formulate dalla convenuta (II MOTIVO); la violazione dell'art.115 c.p.c. (III MOTIVO); la violazione degli artt. 1321, 1372 e 1470 c.c., avendo il giudice di pace attribuito rilevanza alla fattura commerciale in luogo del contratto sottoscritto dalla parti (IV MOTIVO); la violazione della normativa tributaria e delle disposizioni in materia di regresso (V MOTIVO); la sussistenza di gravi inesattezze che hanno influito nel momento formativo del convincimento del giudice (VI MOTIVO). Ha, quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, di rigettare la domanda della il tutto con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi Controparte_1 ai sensi dell'art.93 c.p.c. La prima udienza di trattazione è stata differita, ex art. 168bis, comma 5, c.p.c., all'udienza del 07.03.2018. Si è costituita in data 06.03.2018 la chiedendo il rigetto dell'appello con Controparte_1 conseguente conferma della sentenza appellata e vittoria di spese e competenze di lite. Acquisito il fascicolo di primo grado la causa, nelle more pervenuta alla cognizione di questo Giudice che ha preso le funzioni il 05.04.2019, dopo una serie di rinvii per carico del ruolo, è stata trattenuta definitivamente in decisione all'udienza del 08.10.2024, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini (60+20) ex art. 190 c.p.c. Solo parte appellata ha depositato comparsa conclusionale nei termini concessi.
3. Il merito. Tanto premesso questo Tribunale ritiene il presente appello non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono. In via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità dei motivi d'appello IV-V-VI. A tal riguardo occorre precisare che, successivamente alla riforma introdotta con la legge n. 134/2012, la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante di individuare, in modo chiaro e inequivoco, il quantum appellatum, enucleando, rispetto alle argomentazioni formulate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso. Tali ragioni di dissenso, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, consistono nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate. Laddove si tratti di doglianze afferenti a questioni di diritto i motivi di dissenso e censura consistono nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile. Infine, in relazione ai denunciati errores in procedendo, le ragioni di dissenso consistono nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. Civ. 05.02.2015, n.2143; Cass. Civ. 05.05.2017, n.10916; Cass. Civ. 14.09.2017, n.21336). In sostanza, ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice di appello nella condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di
2 aver inteso le ragioni del primo giudice e indicando i motivi per i quali queste siano contestabili, senza la necessità di osservare particolari vincoli e forme. Applicando le suindicate coordinate al caso di specie, si rileva l'inammissibilità dei motivi d'appello IV, V, VI. L'appellante, infatti, non ha formulato pertinenti ragioni di dissenso, né ha posto il giudice di appello nelle condizioni di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure proposte. In particolare, in riferimento al quarto motivo di appello non si comprende in quale omissione sia incorso il giudice di prime cure atteso che ciò che in contestazione era unicamente la verifica dei presupposti per l'applicazione dell'Iva agevolata al 4%, e non la sussistenza o validità del contratto di cessione dell'autovettura, in ordine al quale la nessuna tempestiva contestazione aveva Pt_1 sollevato in primo grado, avendo tra l'altro provveduto ella stessa al suo deposito. Con il quinto motivo la deduce la violazione dell'ordinamento tributario e delle norme sul Pt_1 regresso senza, però, indicare in nessun modo le disposizioni di legge che si assumono violate, rendendo così incerta la portata della censura. Inoltre, nel sollevare tale doglianza, ripropone contestazioni già articolate nei primi tre motivi d'appello, quali la mancata prova del diritto di credito della e il difetto di motivazione della sentenza impugnata, che verranno Controparte_1 analizzate in seguito. Con il sesto motivo, la parte, oltre a ripetere contestazioni già formulate, non chiarisce in che modo le sviste del giudice di pace - quali l'errata indicazione dei difensori di parte attrice, del giudice di pace adito, delle parti che hanno rassegnato le conclusioni all'udienza del 06.07.2016 e il ritardo nel deposito della sentenza- abbiano concretamente inciso sull'esito del giudizio. Si rileva, altresì, che nei motivi appena esaminati, così come nell'intero atto di citazione in appello, il difensore dell'appellante fa ripetutamente riferimento, presumibilmente in luogo della a un Pt_1 tale , soggetto del tutto estraneo alla controversia, rendendo ancor più difficoltosa la Per_1 comprensione delle doglianze sollevate. Per tali ragioni, i motivi in esame risultano inammissibili. Risulta, inoltre, inammissibile la contestazione della - reiterata in più occasioni nell'atto di Pt_1 citazione in appello in riferimento ai diversi motivi rassegnati - relativa alla mancata prova del pagamento della somma richiesta dall'Agenzia delle Entrate da parte della concessionaria (v. atto di citazione in appello pp. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13). Tale eccezione, infatti, deve ritenersi nuova e, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., il quale prevede che nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio ... Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. Nel caso di specie, in primo grado, la convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, ha espressamente ammesso l'avvenuto pagamento da parte della odierna appellata, dichiarando: La si è limitata a pagare quanto richiesto dall'Agenzia dell'entrate. Nessuna eccezione di mancato CP_1 pagamento risulta essere stata formulata tempestivamente in primo grado da parte della Pt_1 essendo essa stata sollevata solo nelle udienze del 19.01.2016 e del 06.07.2016, con evidente tardività. Si rammenta, al riguardo che il principio di non contestazione opera rispetto ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato, per cui il dato inerente all'avvenuto pagamento delle somme contestate da parte della odierna appellata, in mancanza di specifica e tempestiva contestazione da parte della deve ritenersi pacifico tra le parti sin dal primo grado di giudizio. Pt_1
Vanno rigettati i restanti motivi di appello Il primo motivo di gravame - con cui ha lamentato la violazione degli Parte_1 artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. – è infondato.
3 Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.” (cfr. Cass. n. 3819/20); La motivazione "per relationem" si può considerare carente o meramente apparente - e come tale censurabile in sede di legittimità- solo quando il "decisum" si fondi esclusivamente sul mero rinvio a precedenti o a massime giurisprudenziali richiamati in modo acritico e non ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa, di tal che venga impedito un controllo sul procedimento logico seguito dal giudice proprio per l'impossibilità di individuare la "ratio decidendi" (cfr. Cass. n. 662/04). Alla luce di tali principi deve escludersi che nella sentenza impugnata ricorrano detti vizi, richiamandosi, al riguardo, anche quanto già prima rilevato in ordine alla pacifica esistenza del contratto di acquisto e alla tardiva eccezione di mancato pagamento sollevata dalla appellante. La ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado risulta, invero, chiara ed esaustiva ai fini della comprensione del thema decidendum. Inoltre, il Giudice di prime cure, basando il proprio convincimento sul principio di neutralità dell'Iva e sulla mancanza dei requisiti per il godimento dell'aliquota agevolata, ha affrontato ogni singola problematica sottoposta al suo esame, spiegando chiaramente le ragioni per le quali ha ritenuto di accogliere la domanda attorea. Anche il secondo motivo d'appello relativo alla violazione degli artt.112 e 132, comma 2, n. 3 c.p.c. e 2967 c.c., deve essere disatteso. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di pace, ha rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art.112 c.p.c. riguarda il
“petitum” che va determinato con riferimento a quello che viene domandato nel contraddittorio sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che, in proposito, siano state sollevate dal convenuto (Cass. n. 11289/2018). Nel caso di specie, le domande avanzate dalla risultano correttamente Controparte_1 esaminate. Nella sentenza impugnata, il giudice di prime cure stante la mancata contestazione del pagamento delle somme da parte della concessionaria ha condannato la al pagamento della Pt_1 somma dovuta tenendo conto delle uniche eccezioni tempestivamente sollevate in primo grado dall'odierna appellante, ossia quelle relative all'imputabilità esclusiva della differenza d'imposta alla concessionaria e alla sussistenza o meno dei presupposti di legge per l'applicazione dell'Iva agevolata, precisando che, per quanto riguarda la prima questione, la differenza di imposta grava sull'acquirente, non già sul venditore, che essendo solo un intermediario, può recuperarla e restituirla al Fisco e, quanto ai presupposti, che nel corso dell'istruttoria processuale è emerso che, da accertamenti fatti dall'Agenzia delle Entrate, l'acquirente non può godere del beneficio in questione, in quanto non rientra in alcuna delle categorie per le quali è riconosciuto il diritto all'IVA agevolata. Inconferente risulta, altresì, la contestazione relativa all'omissione in sentenza delle conclusioni delle parti. Sul punto si osserva che la mancata o incompleta trascrizione, nell'epigrafe della sentenza, delle conclusioni delle parti costituisce una semplice imperfezione formale irrilevante ai fini della validità della sentenza, occorrendo, perché siffatta omissione o incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante sulla sentenza, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di avere comportato o una mancata pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati. (cfr. Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2005, n. 20469; conforme Cass. 23 febbraio 2007, n. 4208; Cass. 2 agosto 2007, n. 16999;
4 Cass. 25 febbraio 2005, n. 4079; Cass. 22 luglio 2004, n. 13785; Cass. 31 maggio 2006, n. 12991; Cass. 10 marzo 2006, n. 5277). Nel caso di specie, tale omissione risulta irrilevante, in quanto il giudice di pace, come sopra riportato, ha esaminato tutte le domande ed eccezioni tempestivamente presentate dalle parti. Inoltre, alcuna violazione dell'art. 2697, può ritenersi sussistente nella sentenza impugnata. Il giudice di pace ha correttamente accolto la domanda avanzata dalla Difatti, Controparte_1 dai verbali del 25.09.2009 e del 18.09.2009, rilasciati rispettivamente dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap e dalla Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile dell'Azienda Sanitaria n. 3 di Rossano, emerge la mancata sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'Iva agevolata, così come accertato dall'Agenzia delle Entrate. A tal riguardo occorre, rilevare che tra le categorie dei beneficiari dell'Iva al 4% per l'acquisto di autoveicoli vanno annoverati: 1) i soggetti non vedenti;
2) i soggetti affetti da sordità congenita o proverbiale;
3) i disabili in situazioni di gravità (art.3 comma 3 legge 104/92) con gravi limitazioni della capacità di deambulare o con presenza di pluriamputazioni;
4) i disabili in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92) con handicap psichico grave e riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
5) i disabili con ridotte capacità motorie con obbligo di adattamento dell'auto . Nel caso di specie, sebbene alla sia stato riconosciuto lo stato di “persona handicappata in Pt_1 situazione di gravità”, non risulta (dallo stesso verbale del 25.09.2009) che la stessa fosse affetta da minorazioni fisiche o mentali gravi ma solo elevate, né risulta che la presentasse una grave Pt_1 limitazione delle capacità di deambulazione ovvero ridotte capacità motorie (nel verbale, anzi, è scritto chiaramente che non presenta grave deficit deambulatorio permanente e non presenta ridotte capacità motorie permanenti); quindi non risulta – dalla documentazione prodotta dalla stessa appellante - che la stessa sia affetta da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione o ridotte capacità motorie, così come non risulta un handicap psichico grave. Si rileva, altresì, che l'appellante in primo grado oltre a contestare, come precedentemente evidenziato, solo tardivamente l'avvenuto pagamento della somma da parte dell'odierna appellata, non ha mai contestato né l'avvenuto acquisto dell'automobile, né il quantum della somma richiesta, limitandosi a sostenere che per la sua situazione di salute aveva diritto all'aliquota agevolata e che, pertanto, la differenza non doveva essere pagata dall'attrice. Alla luce di quanto esposto, nessun rilievo può essere mosso nei confronti della sentenza impugnata per aver riconosciuto la pretesa creditoria della Controparte_1
Altrettanto infondata è la doglianza relativa alla violazione dell'art.115 c.p.c. (terzo motivo di appello). Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare specificamente il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio. Ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto dalla la sussistenza dei requisiti per Pt_1 godere dell'Iva agevolata non è mai stata pacifica tra le parti. Invero, la nell'atto Controparte_1 di citazione in primo grado, ha rappresentato l'insussistenza dei presupposti, mentre la nella Pt_1 comparsa di costituzione e risposta ha contestato tale assunto, producendo in atti i verbali dell'
[...]
. Parte_2
5 Ne consegue che, nel caso di specie, il giudice di prime cure non poteva ritenere provato, in quanto pacifico tra le parti, la sussistenza dei presupposti normativi per l'applicazione del beneficio fiscale, i quali, come sopra rilevato, risultavano essere, in realtà, assenti. L'appello, in definitiva, va rigettato.
4. Le spese di lite. In relazione alle spese di lite del primo grado di giudizio, va precisato che, quando il Giudice dell'appello conferma la sentenza di primo grado, come nel caso di specie, non può essere modificata la pronuncia del primo giudice sulle spese, in assenza di specifico motivo di impugnazione (Cfr. Cass. n. 18837/2010). Con riguardo alle spese di lite del presente grado d'appello, esse seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (parametri minimi) tenuto conto del valore dichiarato e dell'attività svolta con distrazione in favore dell'avv. Elio Ferraro, dichiaratosi antistatario (vedi comparsa conclusionale del 05.12.2024). Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma1-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, atteso che tale disposizione è applicabile dal 31 gennaio 2013 (infatti, le nuove disposizioni, ex art 1 c. 18 della l. 228/2012, «si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge» (Art. 1, comma 18).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico Dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2. CONDANNA L'APPELLANTE al pagamento delle spese di lite IN FAVORE DI PARTE APPELLATA che si liquidano in complessivi euro 1.278,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Elio Ferraro, dichiaratosi antistatario;
3. DÀ ATTO che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, se dovuto;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari, in data 12.03.2025. Il Giudice Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1233/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 269/2016, resa dal Giudice di Pace di Rossano Calabro l'11.10.2016, vertente TRA (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONELLA PUCCI, elettivamente domiciliata come in atti Appellante CONTRO (P.IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ELIO FERRARO, elettivamente domiciliata come in atti Appellata CONCLUSIONI Come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 08.10.2024, successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. La causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini (60+20) ex art. 190 c.p.c. (scaduti il 16 dicembre 2024 e il 7 gennaio 2025, attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il 16.10.2024).
Solo parte appellata ha depositato comparsa conclusionale nei termini concessi. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art.132, comma 2 n.4 c.p.c., occorre ripercorrere sinteticamente i fatti di causa al fine di esporre le ragioni della presente decisione.
1. Il primo grado. La ha evocato in giudizio innanzi al giudice di pace di Controparte_1 Parte_1
Rossano, al fine di ottenere la restituzione della somma di € 3.217,39, oltre interessi e rivalutazione monetaria, versata all'Agenzia delle Entrate a titolo di rimborso per l'erronea applicazione dell'Iva agevolata al 4% sull'acquisto dell'autoveicolo modello Nissan Qashqai, targata EG785CX, effettuato dalla convenuta. Si è costituita in giudizio deducendo: l'imputabilità nel calcolo dell'imposta alla Parte_1 concessionaria;
di aver esibito la documentazione attestante i requisiti per godere dell'Iva agevolata;
la legittimità dell'applicazione dell'aliquota agevolata al 4 % attesa la presenza dei presupposti al momento dell'acquisto; l'erronea condotta della società attrice, che, senza informarla dell'avviso di accertamento, ha provveduto direttamente al pagamento delle somme richieste dall'Agenzia delle Entrate, impedendole di dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge necessari per usufruire del beneficio
1 fiscale. Sulla base di tali argomentazioni, ha chiesto il rigetto della domanda attorea con condanna della al pagamento delle spese e competenze di giudizio ex art 93 c.p.c. Controparte_1
La causa è stata istruita mediante prova per testi, all'esito delle quali il giudice di pace, con la sentenza oggi appellata ha accolto la domanda della condannando la al Controparte_1 Pt_1 pagamento della somma di € 3.217,39, oltre interessi legali dal giorno della messa in mora del 19.12.2023, nonché al pagamento di € 912,00 per le spese di lite.
2. Il grado di appello. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato ha proposto gravame Parte_1 avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma. Nella specie ha dedotto: la violazione del combinato disposto degli artt.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c. (I MOTIVO); la violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 3 c.p.c., nonché la violazione dell'art. 2697 c.c. per omessa pronuncia su tutte le domande proposte dall'attrice e sulle eccezioni formulate dalla convenuta (II MOTIVO); la violazione dell'art.115 c.p.c. (III MOTIVO); la violazione degli artt. 1321, 1372 e 1470 c.c., avendo il giudice di pace attribuito rilevanza alla fattura commerciale in luogo del contratto sottoscritto dalla parti (IV MOTIVO); la violazione della normativa tributaria e delle disposizioni in materia di regresso (V MOTIVO); la sussistenza di gravi inesattezze che hanno influito nel momento formativo del convincimento del giudice (VI MOTIVO). Ha, quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, di rigettare la domanda della il tutto con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi Controparte_1 ai sensi dell'art.93 c.p.c. La prima udienza di trattazione è stata differita, ex art. 168bis, comma 5, c.p.c., all'udienza del 07.03.2018. Si è costituita in data 06.03.2018 la chiedendo il rigetto dell'appello con Controparte_1 conseguente conferma della sentenza appellata e vittoria di spese e competenze di lite. Acquisito il fascicolo di primo grado la causa, nelle more pervenuta alla cognizione di questo Giudice che ha preso le funzioni il 05.04.2019, dopo una serie di rinvii per carico del ruolo, è stata trattenuta definitivamente in decisione all'udienza del 08.10.2024, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini (60+20) ex art. 190 c.p.c. Solo parte appellata ha depositato comparsa conclusionale nei termini concessi.
3. Il merito. Tanto premesso questo Tribunale ritiene il presente appello non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono. In via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità dei motivi d'appello IV-V-VI. A tal riguardo occorre precisare che, successivamente alla riforma introdotta con la legge n. 134/2012, la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante di individuare, in modo chiaro e inequivoco, il quantum appellatum, enucleando, rispetto alle argomentazioni formulate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso. Tali ragioni di dissenso, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, consistono nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate. Laddove si tratti di doglianze afferenti a questioni di diritto i motivi di dissenso e censura consistono nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile. Infine, in relazione ai denunciati errores in procedendo, le ragioni di dissenso consistono nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. Civ. 05.02.2015, n.2143; Cass. Civ. 05.05.2017, n.10916; Cass. Civ. 14.09.2017, n.21336). In sostanza, ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice di appello nella condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di
2 aver inteso le ragioni del primo giudice e indicando i motivi per i quali queste siano contestabili, senza la necessità di osservare particolari vincoli e forme. Applicando le suindicate coordinate al caso di specie, si rileva l'inammissibilità dei motivi d'appello IV, V, VI. L'appellante, infatti, non ha formulato pertinenti ragioni di dissenso, né ha posto il giudice di appello nelle condizioni di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure proposte. In particolare, in riferimento al quarto motivo di appello non si comprende in quale omissione sia incorso il giudice di prime cure atteso che ciò che in contestazione era unicamente la verifica dei presupposti per l'applicazione dell'Iva agevolata al 4%, e non la sussistenza o validità del contratto di cessione dell'autovettura, in ordine al quale la nessuna tempestiva contestazione aveva Pt_1 sollevato in primo grado, avendo tra l'altro provveduto ella stessa al suo deposito. Con il quinto motivo la deduce la violazione dell'ordinamento tributario e delle norme sul Pt_1 regresso senza, però, indicare in nessun modo le disposizioni di legge che si assumono violate, rendendo così incerta la portata della censura. Inoltre, nel sollevare tale doglianza, ripropone contestazioni già articolate nei primi tre motivi d'appello, quali la mancata prova del diritto di credito della e il difetto di motivazione della sentenza impugnata, che verranno Controparte_1 analizzate in seguito. Con il sesto motivo, la parte, oltre a ripetere contestazioni già formulate, non chiarisce in che modo le sviste del giudice di pace - quali l'errata indicazione dei difensori di parte attrice, del giudice di pace adito, delle parti che hanno rassegnato le conclusioni all'udienza del 06.07.2016 e il ritardo nel deposito della sentenza- abbiano concretamente inciso sull'esito del giudizio. Si rileva, altresì, che nei motivi appena esaminati, così come nell'intero atto di citazione in appello, il difensore dell'appellante fa ripetutamente riferimento, presumibilmente in luogo della a un Pt_1 tale , soggetto del tutto estraneo alla controversia, rendendo ancor più difficoltosa la Per_1 comprensione delle doglianze sollevate. Per tali ragioni, i motivi in esame risultano inammissibili. Risulta, inoltre, inammissibile la contestazione della - reiterata in più occasioni nell'atto di Pt_1 citazione in appello in riferimento ai diversi motivi rassegnati - relativa alla mancata prova del pagamento della somma richiesta dall'Agenzia delle Entrate da parte della concessionaria (v. atto di citazione in appello pp. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13). Tale eccezione, infatti, deve ritenersi nuova e, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., il quale prevede che nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio ... Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. Nel caso di specie, in primo grado, la convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, ha espressamente ammesso l'avvenuto pagamento da parte della odierna appellata, dichiarando: La si è limitata a pagare quanto richiesto dall'Agenzia dell'entrate. Nessuna eccezione di mancato CP_1 pagamento risulta essere stata formulata tempestivamente in primo grado da parte della Pt_1 essendo essa stata sollevata solo nelle udienze del 19.01.2016 e del 06.07.2016, con evidente tardività. Si rammenta, al riguardo che il principio di non contestazione opera rispetto ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato, per cui il dato inerente all'avvenuto pagamento delle somme contestate da parte della odierna appellata, in mancanza di specifica e tempestiva contestazione da parte della deve ritenersi pacifico tra le parti sin dal primo grado di giudizio. Pt_1
Vanno rigettati i restanti motivi di appello Il primo motivo di gravame - con cui ha lamentato la violazione degli Parte_1 artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. – è infondato.
3 Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.” (cfr. Cass. n. 3819/20); La motivazione "per relationem" si può considerare carente o meramente apparente - e come tale censurabile in sede di legittimità- solo quando il "decisum" si fondi esclusivamente sul mero rinvio a precedenti o a massime giurisprudenziali richiamati in modo acritico e non ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa, di tal che venga impedito un controllo sul procedimento logico seguito dal giudice proprio per l'impossibilità di individuare la "ratio decidendi" (cfr. Cass. n. 662/04). Alla luce di tali principi deve escludersi che nella sentenza impugnata ricorrano detti vizi, richiamandosi, al riguardo, anche quanto già prima rilevato in ordine alla pacifica esistenza del contratto di acquisto e alla tardiva eccezione di mancato pagamento sollevata dalla appellante. La ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado risulta, invero, chiara ed esaustiva ai fini della comprensione del thema decidendum. Inoltre, il Giudice di prime cure, basando il proprio convincimento sul principio di neutralità dell'Iva e sulla mancanza dei requisiti per il godimento dell'aliquota agevolata, ha affrontato ogni singola problematica sottoposta al suo esame, spiegando chiaramente le ragioni per le quali ha ritenuto di accogliere la domanda attorea. Anche il secondo motivo d'appello relativo alla violazione degli artt.112 e 132, comma 2, n. 3 c.p.c. e 2967 c.c., deve essere disatteso. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di pace, ha rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art.112 c.p.c. riguarda il
“petitum” che va determinato con riferimento a quello che viene domandato nel contraddittorio sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che, in proposito, siano state sollevate dal convenuto (Cass. n. 11289/2018). Nel caso di specie, le domande avanzate dalla risultano correttamente Controparte_1 esaminate. Nella sentenza impugnata, il giudice di prime cure stante la mancata contestazione del pagamento delle somme da parte della concessionaria ha condannato la al pagamento della Pt_1 somma dovuta tenendo conto delle uniche eccezioni tempestivamente sollevate in primo grado dall'odierna appellante, ossia quelle relative all'imputabilità esclusiva della differenza d'imposta alla concessionaria e alla sussistenza o meno dei presupposti di legge per l'applicazione dell'Iva agevolata, precisando che, per quanto riguarda la prima questione, la differenza di imposta grava sull'acquirente, non già sul venditore, che essendo solo un intermediario, può recuperarla e restituirla al Fisco e, quanto ai presupposti, che nel corso dell'istruttoria processuale è emerso che, da accertamenti fatti dall'Agenzia delle Entrate, l'acquirente non può godere del beneficio in questione, in quanto non rientra in alcuna delle categorie per le quali è riconosciuto il diritto all'IVA agevolata. Inconferente risulta, altresì, la contestazione relativa all'omissione in sentenza delle conclusioni delle parti. Sul punto si osserva che la mancata o incompleta trascrizione, nell'epigrafe della sentenza, delle conclusioni delle parti costituisce una semplice imperfezione formale irrilevante ai fini della validità della sentenza, occorrendo, perché siffatta omissione o incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante sulla sentenza, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di avere comportato o una mancata pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati. (cfr. Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2005, n. 20469; conforme Cass. 23 febbraio 2007, n. 4208; Cass. 2 agosto 2007, n. 16999;
4 Cass. 25 febbraio 2005, n. 4079; Cass. 22 luglio 2004, n. 13785; Cass. 31 maggio 2006, n. 12991; Cass. 10 marzo 2006, n. 5277). Nel caso di specie, tale omissione risulta irrilevante, in quanto il giudice di pace, come sopra riportato, ha esaminato tutte le domande ed eccezioni tempestivamente presentate dalle parti. Inoltre, alcuna violazione dell'art. 2697, può ritenersi sussistente nella sentenza impugnata. Il giudice di pace ha correttamente accolto la domanda avanzata dalla Difatti, Controparte_1 dai verbali del 25.09.2009 e del 18.09.2009, rilasciati rispettivamente dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap e dalla Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile dell'Azienda Sanitaria n. 3 di Rossano, emerge la mancata sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'Iva agevolata, così come accertato dall'Agenzia delle Entrate. A tal riguardo occorre, rilevare che tra le categorie dei beneficiari dell'Iva al 4% per l'acquisto di autoveicoli vanno annoverati: 1) i soggetti non vedenti;
2) i soggetti affetti da sordità congenita o proverbiale;
3) i disabili in situazioni di gravità (art.3 comma 3 legge 104/92) con gravi limitazioni della capacità di deambulare o con presenza di pluriamputazioni;
4) i disabili in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92) con handicap psichico grave e riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
5) i disabili con ridotte capacità motorie con obbligo di adattamento dell'auto . Nel caso di specie, sebbene alla sia stato riconosciuto lo stato di “persona handicappata in Pt_1 situazione di gravità”, non risulta (dallo stesso verbale del 25.09.2009) che la stessa fosse affetta da minorazioni fisiche o mentali gravi ma solo elevate, né risulta che la presentasse una grave Pt_1 limitazione delle capacità di deambulazione ovvero ridotte capacità motorie (nel verbale, anzi, è scritto chiaramente che non presenta grave deficit deambulatorio permanente e non presenta ridotte capacità motorie permanenti); quindi non risulta – dalla documentazione prodotta dalla stessa appellante - che la stessa sia affetta da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione o ridotte capacità motorie, così come non risulta un handicap psichico grave. Si rileva, altresì, che l'appellante in primo grado oltre a contestare, come precedentemente evidenziato, solo tardivamente l'avvenuto pagamento della somma da parte dell'odierna appellata, non ha mai contestato né l'avvenuto acquisto dell'automobile, né il quantum della somma richiesta, limitandosi a sostenere che per la sua situazione di salute aveva diritto all'aliquota agevolata e che, pertanto, la differenza non doveva essere pagata dall'attrice. Alla luce di quanto esposto, nessun rilievo può essere mosso nei confronti della sentenza impugnata per aver riconosciuto la pretesa creditoria della Controparte_1
Altrettanto infondata è la doglianza relativa alla violazione dell'art.115 c.p.c. (terzo motivo di appello). Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare specificamente il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio. Ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto dalla la sussistenza dei requisiti per Pt_1 godere dell'Iva agevolata non è mai stata pacifica tra le parti. Invero, la nell'atto Controparte_1 di citazione in primo grado, ha rappresentato l'insussistenza dei presupposti, mentre la nella Pt_1 comparsa di costituzione e risposta ha contestato tale assunto, producendo in atti i verbali dell'
[...]
. Parte_2
5 Ne consegue che, nel caso di specie, il giudice di prime cure non poteva ritenere provato, in quanto pacifico tra le parti, la sussistenza dei presupposti normativi per l'applicazione del beneficio fiscale, i quali, come sopra rilevato, risultavano essere, in realtà, assenti. L'appello, in definitiva, va rigettato.
4. Le spese di lite. In relazione alle spese di lite del primo grado di giudizio, va precisato che, quando il Giudice dell'appello conferma la sentenza di primo grado, come nel caso di specie, non può essere modificata la pronuncia del primo giudice sulle spese, in assenza di specifico motivo di impugnazione (Cfr. Cass. n. 18837/2010). Con riguardo alle spese di lite del presente grado d'appello, esse seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (parametri minimi) tenuto conto del valore dichiarato e dell'attività svolta con distrazione in favore dell'avv. Elio Ferraro, dichiaratosi antistatario (vedi comparsa conclusionale del 05.12.2024). Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma1-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, atteso che tale disposizione è applicabile dal 31 gennaio 2013 (infatti, le nuove disposizioni, ex art 1 c. 18 della l. 228/2012, «si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge» (Art. 1, comma 18).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico Dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2. CONDANNA L'APPELLANTE al pagamento delle spese di lite IN FAVORE DI PARTE APPELLATA che si liquidano in complessivi euro 1.278,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Elio Ferraro, dichiaratosi antistatario;
3. DÀ ATTO che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, se dovuto;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari, in data 12.03.2025. Il Giudice Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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